Provvedimento: Provvedimento | Tipo: | Numero:
Argomento: | Categoria:
| Organo emanante: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture | Data: 24 Ottobre 2013
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 278 | Supplemento:
Data pubblicazione: 27 Novembre 2013 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR). (GU n.278 del 27-11-2013)

 

Provvedimento 24 ottobre 2013

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR).

(GU n.278 del 27-11-2013)

 IL CONSIGLIO
 Visto l’art. 12 della legge 29 luglio 2003 n. 229, in base al quale le Autorita’ Amministrative Indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo o regolatorie si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l’emanazione degli atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione;
Visto l’art. 25 comma 1 lettera c) della legge 18 aprile 2005 n. 62 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004» che prevede che l’Autorita’ di vigilanza sui lavori pubblici «si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell’impatto della normazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell’ambito delle competenze istituzionali dell’Autorita’, che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti»;
Visto l’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 163/2006 per cui «L’Autorita’ si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell’impatto della normazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. Al fine di migliorare la qualita’ dei propri atti, l’Autorita’ utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente»;
Considerata la consultazione pubblica avvenuta a seguito della pubblicazione, sul sito internet dell’Autorita’, del Documento di consultazione «Regolamento – Disciplina dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)», conclusa il 5 settembre 2013;
Visto il Regolamento di organizzazione sul funzionamento dell’Autorita’ del 20 dicembre 2007, come da ultimo modificato nell’adunanza del 17 ottobre 2012;
Visto il Regolamento – Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 243 del 18 ottobre 2011 (di seguito Regolamento di partecipazione);
Visto il Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli Atti dell’Autorita’ approvato il 16 febbraio 2010;
Ritenuto di dover provvedere, nell’ambito del proprio ordinamento, all’adozione di un regolamento disciplinante le modalita’ di svolgimento dell’AIR e della VIR;

Emana

il seguente regolamento:


 Art. 1
 Oggetto

 Il presente Regolamento disciplina le attivita’ di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR).
Sono oggetto di AIR e VIR gli atti di contenuto generale adottati dell’Autorita’ nell’esercizio delle funzioni di vigilanza che hanno un impatto sul mercato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
A titolo esemplificativo, gli atti a carattere generale possono assumere la forma di determinazioni, segnalazioni a Governo e Parlamento su elementi normativi o situazioni di fatto che ostacolano il corretto svolgimento degli appalti, di bandi-tipo, istruzioni alle SOA.
Sono escluse dall’attivita’ di AIR e VIR le seguenti fattispecie:
 • gli atti emanati al termine di procedimenti relativi a situazioni specifiche, sia ad iniziativa d’ufficio che su istanza di parte;
 • gli atti emanati a seguito di richieste specifiche, quali, a titolo esemplificativo, i pareri di precontenzioso ed i pareri sulla normativa;
 • gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;
 • gli atti che hanno un limitato impatto sul mercato.


 Art. 2
 Avvio del procedimento

 L’Autorita’, al fine di valutare l’impatto sul mercato dei propri atti considera, ove disponibili, i dati provenienti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, le informazioni derivanti dalle segnalazioni e richieste di parere pervenute, le notizie contenute nella stampa nazionale o apprese da altri organi di informazione. Inoltre, ove ritenuto opportuno, puo’ ricorrere a metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel consentire ai soggetti interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie proposte, considerazioni e osservazioni, mediante consultazioni online, tavoli tecnici e audizioni. Ai tavoli tecnici ed alle audizioni partecipano i soggetti di cui agli articoli 3 e 5 del Regolamento di partecipazione.
L’Autorita’ effettua analisi estese di impatto della regolamentazione in un numero limitato di procedimenti, quando ritiene che le questioni proposte siano di particolare rilevanza per il mercato, o quando ritiene che determinati provvedimenti producano i propri effetti su un numero elevato di stazioni appaltanti e/o operatori economici, e sempre che sussista un ampio potere discrezionale dell’Autorita’ per la ponderazione degli interessi coinvolti.
In tutti gli altri casi, l’Autorita’ effettua una consultazione ridotta, adottando forme di partecipazione piu’ limitata.

 Art. 3
Calendarizzazione

 L’Autorita’ predispone nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario contenente l’indicazione degli atti che si intende sottoporre ad AIR e/o consultazione. Si tratta di un’indicazione di massima e non vincolante, in quanto l’Autorita’ puo’ ritenere necessario modificare la tempistica di alcuni procedimenti, ovvero introdurne di nuovi o ritenere non piu’ necessaria una consultazione su una determinata materia, ad esempio perche’ e’ stata modificata la normativa di riferimento.
I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte sul calendario, ovvero, anche prima che inizi la consultazione, sui singoli atti che si intende sottoporre ad AIR e/o consultazione. Tali osservazioni e proposte saranno considerate al fine della predisposizione del documento di consultazione, ma non comportano un obbligo di risposta per l’Autorita’.

 Art. 4
 Documento di consultazione

 La consultazione e’ svolta avendo a riferimento un documento, approvato dal Consiglio, nel quale sono indicati i principali elementi su cui si chiede di conoscere la posizione dei partecipanti alla consultazione stessa.
Nel documento di consultazione devono essere indicati:
 • le ragioni per la scelta di intervenire;
 • la descrizione dettagliata, anche con il ricorso a criteri statistici, delle criticita’ riscontrate, i possibili correttivi, indicando i probabili effetti sulle stazioni appaltanti, gli operatori economici e sul mercato in generale;
 • le ipotesi alternative che si mettono a confronto, laddove esistenti;
 • gli elementi su cui si chiede il parere degli intervenienti, attraverso, tra l’altro, la predisposizione di domande specifiche;
 • le possibili linee di intervento;
 • la bozza dell’atto finale, se disponibile. Di regola, quando il documento di consultazione e’ il risultato condiviso dei lavori di un tavolo tecnico al quale hanno partecipato i rappresentanti degli stakeholders, il documento di consultazione e’ lo schema di determinazione che l’Autorita’ intende adottare, salvo diverse esigenze.
Il documento di consultazione deve altresi’ contenere l’indicazione delle modalita’ ed il termine per la presentazione delle osservazioni e proposte, di norma non inferiore a 30 giorni, salvo casi di urgenza.
Il documento di consultazione e’ diffuso attraverso la pubblicazione on line sul sito internet dell’Autorita’ (www.avcp.it).
Quando le problematiche da affrontare rivestono carattere di complessita’ o di innovativita’, perche’ riguardanti aspetti diversi da quelli tipicamente regolati dal Codice dei Contratti, per la predisposizione del documento di consultazione possono essere coinvolti anche soggetti esterni, quali esperti della materia o rappresentanti di associazioni di Stazioni appaltanti e degli operatori economici.


 Art. 5
Audizioni

 L’Autorita’ puo’ procedere, nei casi di particolare rilievo o complessita’, anche ad audizioni pubbliche con i soggetti selezionati, indicando la data prevista per l’audizione con anticipo, di regola contestualmente alla diffusione del documento di consultazione.

 Art. 6
 Osservazioni

 Ai fini dell’adozione dell’atto finale l’Autorita’ prende in considerazione solo le osservazioni strettamente pertinenti all’oggetto della consultazione.
Le considerazioni non pertinenti o estranee alla consultazione sono considerate come non pervenute ed il segnalante non ricevera’ alcuna risposta.
Tuttavia, laddove alcune osservazioni, pur non strettamente attinenti alla consultazione in corso, facessero emergere criticita’ relative ad altri aspetti o materie, le stesse potranno essere valutate dall’Autorita’ per l’adozione di atti futuri.
Scaduto il termine per la consultazione, tutte le osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul sito internet a cura dell’Ufficio competente. I partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni e proposte e produrre un documento separato con il testo ritenuto idoneo per la pubblicazione, ovvero privo delle parti ritenute riservate.


 Art. 7
 Seconda consultazione

 Qualora, all’esito della prima consultazione, l’Autorita’ ritenga che vi siano ancora questioni che richiedano
ulteriori approfondimenti, decide di procedere ad una seconda consultazione, incentrata prevalentemente sui punti controversi. La seconda consultazione e’ sempre prevista quando nella prima consultazione non vi e’ il testo del provvedimento.
Il secondo documento di consultazione contiene la bozza di atto regolamentare che l’Autorita’ intende adottare. In tale documento, o in un allegato separato, devono essere chiaramente indicati i punti su cui l’Autorita’ ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi, specificando quelli che sono ritenuti i pro o i contro dell’adozione di ipotesi alternative. Inoltre, compatibilmente con la tempistica prevista, il secondo documento di consultazione deve fornire le motivazioni in merito agli aspetti che l’Autorita’ ritiene gia’ acquisiti, spiegando l’eventuale mancato accoglimento di osservazioni pervenute. I soggetti che decidono di partecipare alla seconda consultazione potranno inviare ulteriori controdeduzioni in merito a tali ultimi punti.


 Art. 8
 Provvedimento finale

 Quando l’Autorita’ considera di aver acquisito elementi sufficienti per l’adozione dell’atto regolamentare, procede alla sua adozione.
Il provvedimento finale contiene, come atto separato, la relazione AIR, nella quale vengono descritte le ragioni della scelta di intervento, gli esiti attesi dal provvedimento e le motivazioni per la scelta di determinate soluzioni, indicate nel documento di consultazione o emerse nella fase di consultazione. La relazione fornisce una risposta a tutte le osservazioni pertinenti ricevute, in particolare quelle che presentano elementi di difformita’ con l’atto adottato.
Nel provvedimento finale o nella relazione AIR e’ indicato se per tale atto si prevede la realizzazione di una VIR, con indicazione della relativa tempistica, commisurata agli effetti attesi dell’atto.
In ogni caso, l’Autorita’ intende realizzare un monitoraggio continuo su tutti gli atti di regolazione adottati, in particolare sui procedimenti soggetti a AIR. A tal fine verra’ fatto primariamente ricorso ai dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici ed alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati.

 Art. 9
Oggetto della VIR

 Sono, di regola, sottoposti a VIR i provvedimenti per la cui approvazione e’ stata adottata una procedura AIR.
Possono essere inoltre sottoposti a VIR ulteriori provvedimenti ritenuti di particolare interesse.
La VIR puo’ riguardare contestualmente provvedimenti tra loro connessi.
La VIR deve contenere:
 a) la verifica del raggiungimento dei risultati attesi;
 b) la persistenza delle problematiche alla base dell’intervento;
 c) l’efficienza delle misure intraprese;
 d) l’individuazione di possibili correttivi.


 Art. 10
 Procedimento e calendarizzazione della VIR

 Al procedimento della VIR si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative all’AIR di cui agli art. 2 e seguenti del presente Regolamento.
Al fine di garantire maggiore trasparenza e partecipazione l’Autorita’ predispone nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario, da intendersi di massima e non vincolante per l’Autorita’, contenente l’indicazione degli atti che si intende sottoporre a VIR.
Gli operatori interessati possono inviare osservazioni anche precedentemente alla data prevista per l’inizio della VIR. Tali osservazioni potranno essere oggetto di appositi chiarimenti o pareri emanati prima dell’avvio della VIR, ovvero essere utilizzati per la predisposizione del documento di consultazione per la verifica di impatto.

 Art. 11
 Esito della VIR

 L’esito della VIR puo’ consistere:
 a) nella conferma dell’atto valutato;
 b) nella modifica dell’atto valutato per aspetti di dettaglio;
 c) nell’avvio di un nuovo procedimento AIR destinato all’adozione di un atto di regolazione sostitutivo del precedente.


 Art. 12
 Rinvio

 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Partecipazione.

 Art. 13
 Disposizioni finali

 Il presente regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

 Roma, 24 ottobre 2013

Il Presidente
 Santoro

 Il Consigliere Relatore
 Gallo

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 novembre 2013

Il Segretario
Esposito