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| Organo emanante: Governo | Data: 10 Dicembre 2013
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 289 | Supplemento:
Data pubblicazione: 10 Dicembre 2013 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.(GU n.289 del 10-12-2013)
Decreto-Legge 10 dicembre 2013, n. 136
Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
(GU n.289 del 10-12-2013)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la estrema gravita’ sanitaria, ambientale, economica e della legalita’ in cui versano alcune aree della regione Campania;
Considerato che la sicurezza della continuita’ del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorita’ di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell’ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per una piu’ incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all’agricoltura e per una efficace organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle aree, nell’interesse della salute dei cittadini, dell’ambiente, delle risorse e della produzione agroalimentare, nonche’ garantire la continuita’ degli interventi di bonifica gia’ avviati;
Rilevato che le attivita’ di attuazione delle prescrizioni delle a.i.a. rilasciate per lo stabilimento Ilva di Taranto, pur tempestivamente avviate, hanno evidenziato profili di complessita’ che richiedono un immediato intervento di semplificazione e di interpretazione autentica;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire con disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticita’;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto-legge :
Art. 1
Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania
1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l’Istituto superiore di sanita’ e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorita’ definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d’intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione.
2. Nello svolgimento delle attivita’ di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell’Istituto superiore di sanita’, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell’Agenzia per l’Italia digitale, dell’Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalita’ di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l’accesso ai terreni in proprieta’, nel possesso o comunque nella disponibilita’ di soggetti privati.
3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all’agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilita’.
4. I titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l’accesso ai terreni stessi. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l’accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell’indicazione puo’ essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l’accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l’idoneita’ di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute puo’ essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell’indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione.
5. Entro sessanta giorni dall’adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano un’analoga relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell’indagine.
6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni agroalimentari determinate.
Art. 2
Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della regione Campania
1. Al fine di determinare gli indirizzi per l’individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell’articolo 1, comma 6, e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell’interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali e dal Presidente della regione Campania. Al Comitato spetta altresi’ la supervisione delle attivita’ della Commissione di cui al comma 2.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della regione Campania, come indicati ai sensi dell’articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall’adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, e’ istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell’interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e della regione Campania. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalita’ ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonche’ alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell’articolo 1, comma 6. Il programma puo’ essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attivita’ di cui al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell’ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.
6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all’articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 2.900.000 euro nel 2014, si provvede con le risorse europee disponibili nell’ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati.
Art. 3
Combustione illecita di rifiuti
1. Dopo l’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ inserito il seguente:
«Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). – 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate e’ punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena e’ aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell’ambito dell’attivita’ di un’impresa o comunque di un’attivita’ organizzata.
4. La pena e’ aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso del bene e’ avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale e’ commesso il reato, se di proprieta’ dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e).».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell’ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita’ organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorita’ militari ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. All’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-bis, e’ aggiunto il seguente:
«3-ter. Quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell’informazione, indica le norme di legge che si assumono violate anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i reati indicati nel secondo periodo e’ stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma».
Art. 5
Proroga dell’Unita’ Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Al fine di consentire il completamento delle attivita’ amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell’ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l’Unita’ Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Nel limite organico di cui all’ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell’Unita’ Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilita’ presenti sulle contabilita’ speciali di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.
3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell’Unita’ Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unita’ Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l’anno 2014 la “Sezione per assicurare la liquidita’ per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini ivi previsti.
4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad essere effettuati all’INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla societa’ ex concessionaria dei lavori per l’adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.
5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita’ nella gestione delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse gia’ previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 6
Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico
1. All’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina puo’ comunque essere adottato.»;
b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all’ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l’articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I commissari possono avvalersi, per le attivita’ di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita’ di direzione lavori e collaudo, per ogni altra attivita’ di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche’ dell’ANAS; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».
Art. 7
Modificazioni all’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
1. All’articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 e’ approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della approvazione del piano, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano puo’ essere approvato anche senza i pareri richiesti. L’approvazione del piano avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma 6 e’ approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;
b) al comma 7, e’ aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;
c) al comma 8, le parole: «Fino all’approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all’adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;
d) al comma 8, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa e’ rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualita’ dell’aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall’A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall’approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell’acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, dal piano industriale di conformazione delle attivita’ produttive, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilita’ alla procedura medesima entro quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi e’ sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine puo’ essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e’ adottata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e’ necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorita’ preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all’intesa. L’intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall’autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate “volumi tecnici”»;
f) dopo il comma 9, e’ aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonche’ le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell’impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell’impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;
g) dopo il comma 11, e’ aggiunto il seguente:
«11-bis. Dopo l’approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale e per l’adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell’impresa o il socio di maggioranza e’ diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie all’attuazione delle misure previste, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all’azienda commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell’impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell’impresa o il socio di maggioranza non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, nell’ipotesi di proscioglimento del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza per detti reati resta fermo l’eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».
Art. 8
Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN.
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l’articolo 2-quater, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 2-quinquies (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l’Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). – 1. Nell’area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all’esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalita’, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:
a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all’A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;
b) nell’esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all’attivita’ di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualita’ delle acque sotterranee;
c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondita’ dal piano di fondo scavo di 0-1 metri,con le modalita’ previste al comma 3;
d) se nel corso delle attivita’ di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne da’ comunicazione all’A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell’intervento;
e) se, all’esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne da’ comunicazione all’A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.
3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita’:
a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;
b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;
c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;
d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti gia’ ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);
e) conservazione di un’aliquota di campione a disposizione dell’A.R.P.A. Puglia.
4. Nelle aree non caratterizzate o che all’esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilita’ con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica e’ effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalita’ di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell’intervento. A tali fini il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».
Art. 9
Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria
1. Dopo l’articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e’ inserito il seguente:
«Art. 65-bis. (Misure per la salvaguardia della continuita’ aziendale). – 1. In caso di reclamo previsto dall’articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all’articolo 54 ed ai commissari straordinari e’ attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l’acquirente dell’azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalita’ di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuita’ aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell’interno
De Girolamo, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Orlando, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico
Trigilia, Ministro per la coesione territoriale
Visto, Il Guardasigilli: Cancellieri