Il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per il momento, è stato abrogato !!

Anno: 2011 | Autore: Silvano Di Rosa

 

Ferragosto …. senza SISTRI. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per il momento, è stato abrogato!!

SILVANO DI ROSA*

 

SOMMARIO:
— 1. Premessa; — 2. Ipotesi future; — 3. Adattamenti necessari; — 4. Conclusioni.

1 – Premessa
Indeboliti dalla convalescenza per lo stress causato – pallottoliere alla mano – dalla conta dei giorni mancanti alla progressiva e scaglionata entrata in vigore del SISTRI, sono occorsi alcuni minuti – di incredulità e sbigottimento – prima di avere piena consapevolezza che il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) fosse stato abrogato dal 13 agosto 2011 !
D’altronde, ad oggi, con l’articolo 6 del D.L. 138 del 13 agosto 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 dello stesso 13 agosto 2011), fra le altre cose, viene stabilita l’immediata abrogazione de:
‘    il D.M. MATTM 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e successive modificazioni;
‘    il D.M. MATTM 18 febbraio 2011 n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.);
l’art. 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente al comma 2, lettera a) — ammesso e non concesso lo si potesse considerare già introdotto in tale decreto —;
‘ l’art. 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ammesso e non concesso lo si potesse considerare già introdotto in tale decreto);
‘ il comma 1, lettera b), dell’art. 16 del D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (comma con il quale veniva previsto l’inserimento “condizionato” degli articoli 188-bis e 188-ter nel D.Lgs. 152/2006);
‘    l’art. 260-bis (Sistema sanzionatorio del SISTRI) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
‘ l’art. 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102;
‘ l’art. 1, comma 1116 (Destinazione di risorse per la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».
Ovviamente, trattandosi di un decreto legge, ci troviamo di fronte ad una abrogazione attuata tramite un provvedimento provvisorio- adottato dal Governo ai sensi dell’art. 77 della Costituzione -, che, nell’immediato, ha forza di legge, ma produce solo effetti momentanei, essendo destinato a perdere efficacia “retroattivamente” se il Parlamento non lo dovesse convertire in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (salvo farne salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza).
Quindi, per correttezza e maggiore adesione alla realtà, è più prudente affermare che il SISTRI…. è momentaneamente abrogato!

2 — Ipotesi future
Dato l’attuale stato di crisi del Paese, tra le ipotesi che si possono al momento prospettare, direi di poter escludere quella della non conversione in legge del decreto legge «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo». Ciononostante, non sembra credibile che l’abrogazione del SISTRI possa arrecare un beneficio alle casse pubbliche, dal momento in cui non è affatto escluso che lo Stato venga costretto a rimborsare i contributi di iscrizione già versati dagli operatori, così come che gli stessi possano chiedere conto e ragione degli ulteriori costi sostenuti per adeguarsi al, da poco “temporaneamente passato a miglior vita“, nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
E’ quindi difficile azzardare previsioni, potendo solo ipotizzare che dietro tale decisione ci siano ragioni di altro genere, non necessariamente aventi attinenza con l’ambiente o con la crisi economica.
In ogni caso, dopo tale premessa, si prospettano due opzioni. La prima vedrebbe la luce nel caso in cui il Parlamento provvedesse tout court a convertire in legge le disposizioni contenute nel citato articolo 6 del D.L. 138/2011: in tal caso il SISTRI sarebbe definitivamente abrogato. La seconda opzione – forse più probabile — si avrebbe nel caso in cui il Parlamento convertisse in legge, con modificazioni, le disposizioni di tale articolo 6. Precisando che ogni considerazione su quest’ultima ipotesi dovrà essere rinviata al momento in cui ci
sarà dato di poter leggere le modifiche che, a tal punto, saranno state apportate al testo vigente.
Quindi, da qui a non oltre il 12 ottobre 2011, sono svariati gli scenari che potrebbero presentarsi davanti ai nostri occhi, anche in assoluta controtendenza rispetto all’impostazione data con il D.L. 138/2011. Dovendo in tal senso desistere dall’azzardare previsioni e preferendo restare ben ancorati a quello che, di fatto, deve considerarsi il “testo di legge” momentaneamente vigente.

3 – Adattamenti necessari
Una cosa è certa! Se il testo dell’articolo 6, prima menzionato, dovesse essere integralmente confermato in sede di conversione in legge del decreto che lo contiene, si renderebbero necessari altri immediati adattamenti normativi, di cui, ad ogni buon fine, cercheremo di dar conto in queste righe.

3.1 — L’articolo 16, comma 2, del D. Lgs. 205/2010
Il secondo comma dell’art. 16 del D.Lgs. 205/2010 prevede:
«2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.»
e quindi condiziona l’entrata in vigore dell’articolo stesso alla scadenza del termine – da ultimo prorogato, per scaglioni, con il D.M. 26 maggio 2011 «Proroga del
termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
» — di piena operatività del SISTRI. Tuttavia, il D.M. 17 dicembre 2009 (compreso il proprio articolo 12), così come il SISTRI, sono al momento abrogati. Quindi la condizione, da cui dipendeva e continua a dipendere l’entrata in vigore dell’art. 16 del D.Lgs. 205/2010, al momento, non può più verificarsi, tanto che tale articolo, se le cose restano così, non entrerà più in vigore.
Di conseguenza:
–    non si avrà l’inserimento degli articoli 188-bis e 188-ter nel corpo del D.Lgs. 152/2006 (inserimento che tale articolo 16 prevedeva, ma che, di fatto, non si era ancora verificato, per la costante procrastinazione della scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009)
–   non si avrà la sostituzione dell’art. 188, dell’art. 189,
dell’art. 190 e dell’art. 193, del D.Lgs. 152/2006, con le versioni che tale articolo 16 prevedeva e prevede.
In particolare, per quanto concerne questi ultimi articoli (188, 189, 190, 193), il testo precedente a quello astrattamente previsto dal D.Lgs. 205/2010, non è mai stato modificato/sostituito (proprio per la previsione dell’art. 16, comma 2, di cui trattasi), tanto che gli stessi continueranno a rimanere intonsi, nella versione vigente prima dell’arrivo del decreto 205 dello scorso anno.
Per quanto sopra, appare ridondante aver abrogato l’art. 188-bis, comma 2, lettera a), e l’art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006, in quanto, di fatto, tali articoli non sono mai stati inseriti nel corpo di quest’ultimo decreto legislativo e, al momento, non vi sono più le condizioni per cui si possa attuare tale inserimento.
Analogamente non serviva abrogare l’art. 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 205/2010, visto che tutte le disposizioni dell’articolo 16 non sono entrate e, se non cambia qualcosa, non entreranno più in vigore, stante la previsione del proprio secondo comma e la completa abrogazione del D.M. 17 dicembre 2009.

3.2 – L’articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 205/2010
Il primo comma dell’art. 39 del D.Lgs. 205/2010 prevede:
«1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni»
e quindi condiziona (stavolta, non l’entrata in vigore dell’articolo che le prevede, ma) l’applicabilità delle sanzioni relative al SISTRI, al giorno successivo alla scadenza del termine di piena operatività del sistema stesso.
Anche in questo caso (abrogato, al momento, il D.M. 17 dicembre 2009, così come il SISTRI), viene a vanificarsi la condizione da cui dipende l’applicabilità delle sanzioni SISTRI previste dall’art. 36 del D.Lgs. 205/2010; le quali (sì!) sono state “inserite” nel corpo del D.Lgs. 152/2006, ma non potevano considerarsi «applicabili». In ogni caso, il predetto articolo 36 è stato direttamente caducato del proprio capoverso concernente l’articolo 260-bis.
A ben vedere, anche l’articolo 260-ter del D.Lgs. 152/2006, per quanto non espressamente abrogato dall’art. 6 del D.L. 318/2011 e nonostante sia stato concretamente inserito nel TUA – in forza dell’altro capoverso dell’art. 36 sopramenzionato -, stanti così le cose, non potrà produrre gli effetti previsti dai propri commi 1 e 3, sia per l’intervenuta abrogazione dell’articolo 260-bis, sia per la previsione del citato art. 39, comma 1, D.Lgs. 205/2010.

3.3 – L’articolo 258 del D. Lgs. 152/2006
L’art. 35 del D.Lgs. 205/2010 ha apportato sostanziali modifiche all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, senza, stavolta, condizionarne né l’entrata in vigore né l’efficacia.
Ne discende che la versione vigente dell’art. 258 TUA è quella fissata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 (intervenuta in data 25 dicembre 2010).
Sennonché il testo del vigente articolo 258 – con particolare riferimento al comma 1 ed al comma 4 – tiene conto e si riferisce, in maniera specifica, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), tanto – una volta e se confermato l’intervento abrogativo previsto dall’articolo 6 del D.L. 138/2011 – da rendere necessario il ripristino della versione dell’art. 258 antecedente alle modifiche introdotte dal decreto 205/2010, o, quantomeno, di una revisione del testo vigente.

3.4 – Altri articoli
Sempre se confermata l’abrogazione del SISTRI, anche altri articoli del TUA: il 212, comma 9 e 12; il 230, comma 5 ; il 264 ter, comma 1; ed il 264 quater, comma 1, dovranno essere revisionati, in quanto si riferiscono in qualche modo a detto sistema di controllo.


4 – Conclusioni

Abbiamo indubbiamente evidenziato degli aspetti abbastanza scontati e basati solo su quanto determinato, in questo momento, dal provvedimento avente forza di legge -D.L. 138/2011 – nel testo inserito nella Gazzetta Ufficiale, ma, con il caldo agostano, forse, abbiamo fatto fin troppo.

 

* CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE
Avvocato in Empoli (FI)
Membro dell’Associazione Giuristi Ambientali — Roma
Docente Master di II livello in Diritto dell’Ambiente
Università degli Studi di Bergamo Facoltà Giurisprudenza
avv.silvanodirosa@dirosambiente.it