Anno: 2011 | Autore: CARLO RAPICAVOLI

 

Nuove disposizioni in materia di convenzioni CONSIP e DURC

CARLO RAPICAVOLI*

 

1.    ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA DI BENI E SERVIZI – CONVENZIONI CONSIP – ART. 11 LEGGE 111/2011

L’art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” prevede che: “Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’ art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall’applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.”

Il richiamo all’art. 26 della Legge 488/1999 fa riferimento ai parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni CONSIP.

La nuova disposizione rafforza l’obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP e sanziona le violazioni in modo netto.

Infatti i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati in violazione dei parametri sopra indicati sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Va precisato al riguardo che è possibile ricorrere ad acquisizioni fuori dal regime CONSIP soltanto:

a)    In assenza di convenzioni CONSIP attive;

b)    In presenza di convenzioni CONSIP attive, se sussistono specifici motivi che possono giustificare l’acquisizione diretta:

–    I prodotti offerti non rispondono né possono rispondere in alcun modo alle specifiche e comprovate esigenze dell’Ente;

–    Si ottengono economie dimostrabili attraverso l’acquisizione diretta.  In questo caso è necessario porre a base di gara prodotti identici a quelli CONSIP, con prezzi base non superiori a quelli previsti in convenzione, e con un esito finale che confermi il risparmio.

Di tale scelta va data adeguata motivazione nei provvedimenti amministrativi che dispongono l’acquisizione diretta di beni o servizi.

2.    DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – AUTOCERTIFICAZIONE – LEGGE 12 LUGLIO 2011 N. 106

L’art. 4, comma 14-bis, della Legge 12 luglio 2011 n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70 concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” prevede che: “Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000,00 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”

Pertanto è possibile acquisire, in luogo del DURC, una dichiarazione sostitutiva nei seguenti casi:

a)    Contratti di forniture di importo netto fino a 20.000, 00 Euro;

b)    Contratti di acquisizione di servizi di importo netto fino a 20.000,00.

Non è ammessa l’autocertificazione per i contratti di lavoro di qualsiasi importo e naturalmente per i contratti di servizi e forniture di importo netto superiore a 20.000,00 Euro.

 

 

* Direttore Generale e Coordinatore dell’Area Gestione del Territorio della Provincia di Treviso