Anno: 2012 | Autore: AUGUSTO ATTURO

 

Toscana – Accolto ricorso di proprietari terrieri contro diniego all’istituzine di fondo chiuso alla caccia.

AUGUSTO ATTURO

Il 17 luglio 2007 i signori Enrico Casonato ed altri presentavano – in qualità di proprietari di fondi rustici siti nel Comune di Chianni (Pisa), tra di loro contigui e di estensione complessiva pari a 135 ettari – domanda al Presidente della Provincia di Pisa, ai sensi dell’art. 15, 3° e 4° comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell’art. 25, 7° e 8° comma, della L. R. Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, per ottenere l’esclusione dei fondi di loro proprietà dalla gestione programmata della caccia. Adducevano, ai sensi della legislazione sopra richiamata e dell’art. 72 della Delibera del Consiglio Regionale della Toscana 12 luglio 1994, n. 292, avente ad oggetto “Indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria”, a giustificazione della richiesta:
a) che, come indicato alla lett. a) dell’art. 72 cit., l’area oggetto della domanda di esclusione dalla gestione programmata della caccia apparteneva a diversi proprietari tra di loro confinanti, aveva una superficie di ampiezza superiore a 100 Ha e presentava caratteristiche ambientali tali da consentire lo svolgimento di un’azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica;
b) che, come previsto dallo stesso art. 72 e della ricordata legislazione statale di settore, sui fondi oggetto della domanda venivano svolte attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale.

Si evidenziava, a tale ultimo riguardo, che i fondi oggetto della richiesta di esclusione dalla gestione programmata della caccia erano interessati da aziende agricole che utilizzavano metodi biologici e aderenti ai Consorzi Aiab ed Ecocert; erano sede di allevamento razza equina domestica  a rischio di scomparsa (asino dell’Amiata) e oggetto di progetti di ricerca e conservazione; ospitavano, occupando una percentuale superiore al 50% dell’area, strutture di ricezione turistica, in quanto nei suddetti fondi rustici avevano sede aziende agrituristiche, realtà economica individuata tra gli obiettivi strategici del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale per il Sistema delle Colline della Valdera. Si precisava, infine, che l’area e le strutture ricettive in essa ricadenti erano interessate da iniziative provinciali a sostegno del turismo ippico, ossia il c.d. “Progetto dell’Ippovia”.

Gli stessi istanti denunciavano che l’esercito della attività venatoria sui fondi rustici in esame era motivo di danno e disturbo alle attività economiche e sociali ivi svolte e sopra descritte; la caccia, in particolare, “causa un notevole danno economico alle aziende agrituristiche coinvolte dalla richiesta”, non consentendo alle medesime la necessaria valorizzazione del patrimonio naturalistico presente, il quale dovrebbe costituire, invece, il punto di forza di dette attività. Venivano, quindi, indicati i vari aspetti e motivi del danno e del disturbo denunciato.

Si precisava, al riguardo, che oltre all’assenza di animali selvatici “visibili”, l’esercizio della caccia causava un notevole disturbo alla quiete delle persone e rendeva pericoloso praticare le attività tipiche di un soggiorno in agriturismo: le passeggiate a piedi e/o a cavallo, la ricerca di funghi, i giochi all’aria aperta.

Con determinazione dirigenziale n. 4386 dell’11 settembre 2007 il Dirigente della U.O. Difesa Fauna, Dipartimento programmazione territoriale ed economica della Provincia di Pisa, decideva di non accogliere le richieste di esclusione della caccia proposte dai ricorrenti “perché contrastano con l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria provinciale, come specificato nella relazione tecnica e come previsto dall’art. 72, 1° comma, della DCR 292/1994”. Contro tale determinazione i 26 proprietari terrieri, assistiti dall’avvocato Guiglielmina Simoneschi, presentavano ricorso al TAR.

Il TAR della Toscana (sezione terza) con sentenza n. 935 del depositata il  16 maggio 2012 ha rilevato che l’amministrazione ha ritenuto imprescindibile l’esercizio in loco della attività venatoria, con la quale ridurre la densità faunistica delle specie nocive (cinghiale), ma ha osservato che l’obiettivo della riduzione dei danni arrecati dalla fauna va perseguito con gli interventi di contenimento numerico previsti dall’articolo 19 della Legge 157/1992 e dall’articolo 37 della L. R. 3/1994 e non già attraverso l’attività venatoria.

Il TAR ha pertanto annullato il provvedimento impugnato.

 


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