Inquinamento di falda acquifera: Costituzione parte civile di un singolo cittadino in sostituzione dell’amministrazione comunale. Il caso Tamoil raffineria di Cremona
FULVIO CONTI GUGLIA
La fattispecie riguarda l’instaurazione di un processo relativo all’inquinamento di una falda acquifera, con danno imputato alla raffineria Tamoil, collocata vicino al Po e vicinissimo al centro urbano di Cremona. Il provvedimento in questione (Tribunale di Cremona Ordinanza del 19/06/2012) riguarda l’ammissione delle parti civili, e, in particolare, l’ammissione di un singolo cittadino in sostituzione dell’amministrazione comunale.
Il reato di cui all’articolo 449 c.p. (delitti colposi di danno) sanziona un pericolo, anche presunto, cagionato all’incolumità pubblica: tale ampia cornice comporta per logica che esso è anche un reato intrinsecamente plurioffensivo che deve contemplare come danneggiati i singoli soggetti, individuabili all’interno di quell’area indeterminata di persone che possono aver subito dall’evento un danno concreto. Tra essi rientrano certamente, in generale, coloro che si trovano o si sono trovati in prossimità del luogo che ha visto il sorgere del fenomeno giudicato pericoloso.
La costituzione di parte civile nella forma associata è agevolmente data per certa, in presenza di alcuni presupposti.
L’importanza dell’ordinanza, in commento, risiede nel riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile di un singolo cittadino regolarmente iscritto nelle liste elettorali del comune, legittimazione che scaturisce dall’azione popolare prevista dall’articolo 9 del d.lgs. n.267/2000 in materia di Enti locali.
La legittimazione in questione non viene meno per il fatto che l’ente territoriale, una volta integrato il contraddittorio, abbia deciso di non costituirsi parte civile. Al contrario, tale situazione trasforma l’originario interesse di cui è portatore il singolo cittadino in una piena facoltà che, se ne esistono le condizioni, può essere esercitata in via sostitutiva (cfr. Tribunale di Roma 6° sezione in composizione collegiale, ordinanza in data 25 luglio 2006).
Nei fatti, il comune di Cremona, interessato nella vicenda, avendo stipulato, d’intesa con i Ministeri competenti, un accordo con la Tamoil finalizzato, in base ad un progetto operativo, al ripristino dello stato dei luoghi e alla loro bonifica, aveva ritenuto “svuotata al momento la possibilità di potersi costituire parte civile”.
Siffatto accordo non può però travolgere la facoltà del singolo cittadino riconosciuta dal menzionato art. 9, in quanto, da un lato, l’accordo si basa su scelte amministrative discrezionali e in qualche modo “concordate” con la controparte e, d’altro lato, il ripristino dello stato dei luoghi non si sovrappone, essendo in senso proprio una “spesa” obbligata posta in capo al responsabile, e non coincide interamente con il danno patrimoniale che può essere stato cagionato dalla lesione al territorio, bene essenziale dell’ente territoriale.
Non produce, altresì, alcuna efficacia ostativa il fatto che il comune abbia ritenuto di rimanere estraneo al processo, affermando in delibera che dalla condotta della Tamoil non sarebbero derivati al comune danni di natura patrimoniale diversi dal danno ambientale, di esclusiva pertinenza del Ministero dell’Ambiente, trattandosi, anche in questo caso, di una valutazione essenzialmente discrezionale, ed essendo comunque possibile intravvedere danni diversi dal danno ambientale (ad esempio: nell’investimento di risorse in incontri, progetti e studi e rapporti con la cittadinanza resi necessari dall’emergere del pericolo di grave inquinamento della falda a seguito dell’attività contestata all’allora raffineria Tamoil.)
Tribunale di Cremona 19 giugno 2012
Est. Salvini
Trib. Cremona Uff. GIP ord.
Ambiente in genere. Disastro ambientale e costituzione di parte civile.
Processo relativo all’inquinamento della falda acquifera ascritto alla raffineria Tamoil, di proprietà libica, che si trova sul Po, vicinissimo al centro di Cremona. Il provvedimento riguarda l’ammissione delle parti civili, compreso un cittadino in sostituzione dell’amministrazione comunale
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i C r e m o n a
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
dr. Guido Salvini
N. R.G.N.R. \09 N. R.G.GIP.\11
Il Giudice per le indagini preliminari dr. Guido Salvini, ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A
nel procedimento nei confronti di:
ABULAIHA MOHAMED SALEH +4
imputati, come in atti, per i delitti di cui agli artt. 449 c.p. in relazione all’art. 434 c.p., 439 c.p. ed altro
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Lette Le richieste di costituzione di parte civile presentate all’udienza in data 7 giugno 2012 e le osservazioni formulate in proposito dai difensori degli imputati
Rilevato, quanto alla richiesta presentata da alcuni soci della canottieri Bissolati, che il reato di cui all’articolo 449 c.p. sanziona un pericolo anche presunto cagionato all’incolumità pubblica ma tale ampia cornice comporta per logica che esso è anche un reato intrinsecamente plurioffensivo che deve contemplare come danneggiati i singoli soggetti, individuabili all’interno di quell’area indeterminata di persone tutelata in via primaria, che possono aver subito dall’evento un danno concreto. Tra essi rientrano certamente, in generale, coloro che si trovano o si sono trovati in prossimità del luogo che ha visto il sorgere del fenomeno giudicato, stando al capo d’imputazione, pericoloso.
Rilevato pertanto che i soci della canottieri Bissolati in regola nel 2007 con il pagamento delle quote associative, circolo prossimo allo stabilimento della Tamoil, possono aver ricevuto un danno in conseguenza del reato contestato con riferimento al periodo di inagibilità del circolo stesso, danno forse circoscritto e limitato ad alcuni aspetti della vita privata ma che non si può in modo aprioristico definire futile e non meritevole di tutela.
Nel corso del procedimento potrà inoltre meglio valutarsi se la mancata frequentazione del circolo anche nel periodo successivo alla revoca dell’ordinanza sindacale sia stata una “prudenza” eccessiva o sia stata invece giustificata. Non emergono invece allo stato danni documentati alla salute dei soci mentre non può escludersi un danno da ansia e disagio per il paventato pericolo di una contaminazione già avvenuta con agenti inquinanti.
Rilevato pertanto che la richiesta di costituzione di parte civile dei soci della canottieri Bissolati deve essere accolta, nei limiti indicati.
Rilevato che ad analoga conclusione deve aggiungersi anche per quanto concerne la richiesta di costituzione presentata dall’Associazione Dopolavoro Ferroviario con sede a Cremona in via Eridano 10, nelle adiacenze della raffineria Tamoil, che gestisce un circolo ricreativo e delle strutture sportive dotate, in particolare nel periodo estivo, di due piscine e di una vasca idromassaggio. Infatti anche tale circolo ha subito un periodo di chiusura per circa 20 giorni nel 2007 quando nei pozzi e nelle acque delle piscine e della vasca idromassaggio sono stati rilevati livelli di idrocarburi, metalli e altre sostanze inquinanti superiori ai limiti di legge e gli impianti hanno dovuto subire procedure di bonifica. Anche in seguito peraltro si sarebbero rilevati, secondo la parte motiva della richiesta, danni economici e disagi per gli iscritti poiché il riempimento delle piscine sarebbe divenuto possibile solo con acqua proveniente dall’acquedotto e alcune analisi di controllo sarebbero state effettuate a spese del Dopolavoro con un sensibile aumento di costi.
Ne consegue che, sulla base dei dati disponibili, deve essere ammessa la costituzione di parte civile anche dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Cremona che peraltro non è stata oggetto di particolare osservazioni da parte dei difensori degli imputati.
Con riferimento alla richiesta di costituzione della Legambiente Lombardia onlus sembra pressoché sufficiente ricordare che la costante giurisprudenza della Suprema Corte e dei giudici di merito, anche successiva all’approvazione del Codice ambientale cui al d.lgs n.152/2006, ha stabilito in casi analoghi che la legittimazione a costituirsi parte civile di un’associazione trova i suoi fondamenti nel collegamento con i suoi fini statutari, la tutela dell’ambiente appunto, e nella presenza di elementi indicatori quali il radicamento dell’associazione sul territorio in cui sarebbe avvenuta la lesione e la rilevanza e la continuità del contributo alla difesa dell’ambiente.
Tutti tali elementi sono rinvenibili nelle caratteristiche proprie della Legambiente (per le attività concretamente svolte si vedano quelle descritte al paragrafo 3 dell’istanza, che trovano conferma anche nelle fonti aperte) e ne consegue la ravvisabilità sia di un danno patrimoniale nel senso della vanificazione degli sforzi economici ed organizzativi profusi dall’associazione per la salvaguardia del bene tutelato sia di un danno non patrimoniale collegato alla delusione di associati per il venir meno del raggiungimento degli obiettivi che costituiscono lo scopo dell’associazione e in un certo modo collegato anche alla perdita di immagine e di credibilità dell’associazione stessa all’esterno.
Merita solo di essere aggiunto che non ha rilievo l’osservazione avanzata dai difensori degli imputati secondo cui la non presenza di un danno risarcibile nascerebbe dal fatto che Legambiente ha svolto attività relative al pericolo di inquinamento cagionato dalla Tamoil solo successivamente al prospettato verificarsi dell’evento stesso.
Infatti associazioni come Legambiente non hanno certamente nè poteri né specifici mezzi di indagine come l’Autorità di polizia giudiziaria l’Autorità giudiziaria e il loro specifico campo di intervento si sostanzia nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei pubblici poteri sui temi ambientali e nell’attuazione di una serie di campagne e di iniziative (come quelle relative alla raccolta volontaria di rifiuti da parte degli associati e dei simpatizzanti) volte al ripristino ambientale.
Tra le attività in sintonia con lo statuto vi è certamente anche quella di denuncia di illegalità e anche di denuncia all’Autorità giudiziaria ma non si può certo considerare ragione ostativa alla costituzione il fatto in questo caso l’intervento dell’Autorità giudiziaria abbia preceduto la costituzione del “Comitato contro l’inquinamento Tamoil”, nato peraltro con il contributo anche del circolo Legambiente di Cremona.
Anche la richiesta di costituzione dell’associazione Legaambiente Lombardia deve quindi essere accolta.
Con riferimento infine alla richiesta di Gino Ruggeri, cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune di Cremona, la legittimazione, che scaturisce dall’azione popolare prevista dall’articolo 9 del d.lgs. n.267/2000 in materia di Enti locali, non viene meno per il fatto che l’ente territoriale, una volta integrato il contraddittorio, abbia deciso di non costituirsi parte civile. Al contrario tale situazione trasforma l’originario interesse di cui è portatore il singolo cittadino in una piena facoltà che, se ne esistono le condizioni, può essere esercitata in via sostitutiva (cfr. Tribunale di Roma 6° sezione in composizione collegiale, ordinanza in data 25 luglio 2006 allegata all’istanza).
Il comune di Cremona ha stipulato, d’intesa con i Ministeri competenti, in data 1 aprile 2011 un accordo con la Tamoil finalizzato, in base ad un progetto operativo, al ripristino dello stato dei luoghi e alla loro bonifica e su tale base il Comune ha ritenuto “svuotata “al momento la possibilità di potersi costituire parte civile. Tuttavia tale accordo non travolge la facoltà del singolo cittadino in quanto da un lato si basa su scelte amministrative discrezionali e in qualche modo “concordate” con la controparte e d’altro lato il ripristino dello stato dei luoghi non si sovrappone, essendo in senso proprio una “spesa” obbligata posta in capo al responsabile, e non coincide interamente con il danno patrimoniale che può essere stato cagionato dalla lesione al territorio, ben essenziale dell’ente territoriale.
Nè ha efficacia ostativa il fatto che il comune di Cremona, rimasto estraneo processo, affermi brevemente nella delibera in data 25 maggio 2002 che ha portato alla scelta di non costituirsi che dalla condotta della Tamoil non sarebbero derivati al comune di Cremona danni di natura patrimoniale diversi dal danno ambientale di esclusiva pertinenza del Ministero dell’Ambiente.
Infatti da un lato tale valutazione è essenzialmente discrezionale e d’altro lato, pur dovendo essere l’individuazione e la quantificazione concreta di un possibile danno demandata al merito, è possibile intravvedere sin d’ora danni diversi dal danno ambientale ad esempio nell’investimento di risorse in incontri, progetti e studi e rapporti con la cittadinanza resi necessari dall’emergere del pericolo di grave inquinamento della falda a seguito dell’attività contestata all’allora raffineria Tamoil.
Pertanto, in adesione anche ai principi espressi nella citata ordinanza del Tribunale di Roma e nell’ordinanza della stessa sezione in composizione monocratica del 30 maggio 2011 anch’essa allegata, anche la costituzione di parte civile di Ruggeri Gino deve essere ammessa.
P. Q. M.
Ammette tutte le richieste di costituzione di parte civile presentate all’udienza in data 7 giugno 2012
Cremona, 19 giugno 2012
Il Giudice
Guido Salvini