Anno: 2014 | Autore: VALENTINA CAVANNA

 

 

Ilva: un aggiornamento

di Valentina Cavanna 1

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 16 luglio 2014, n. 100, recante “Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario”. Si tratta, dunque, di quello che può definirsi un nuovo, l’ennesimo, “decreto legge Ilva”. Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, n. 192, è stata pubblicata la Legge  11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, che ha da un lato convertito in legge le disposizioni di cui al D. L. 100/2014 e, dall’altro, ha introdotto altre rilevanti previsioni, di cui si darà conto nel presente contributo.

 

Una breve sintesi dei fatti

Pare opportuno, per meglio comprendere le nuove disposizioni, riassumere brevemente, per sommi capi, quanto sin qui avvenuto.

Come è ormai noto, una serie di eventi (svolgimento di procedimenti penali, provvedimenti amministrativi, pronunce della Magistratura amministrativa, etc.)[2] ha interessato lo stabilimento Ilva di Taranto a partire dal 2011 (e non solo).

La società ILVA presenta istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) il 28/2/2007. Nel 2008 viene stipulato un Accordo di programma ex art. 5, c. 20 D. Lgs. 59/2005 al fine di ridurre le emissioni di diossina dell’impianto[3].

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base del parere tecnico reso dal Gruppo Istruttore della Commissione IPPC e delle risultanze della Conferenza di servizi svolta in data 5/7/2011, rilascia l’AIA per lo stabilimento Ilva di Taranto con il  Decreto DVA DEC – 450 del 4/8/2011 (ossia 4 anni dopo la presentazione della domanda).

Con decreto del 25/7/2012, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto dispone ex art. 321 c.p.p. il sequestro preventivo, senza facoltà d’uso, delle seguenti aree ed impianti dello stabilimento Ilva di Taranto: Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie, Area GRF. Il decreto verrà confermato dal Tribunale di Taranto in funzione di Tribunale del riesame (7-20/8/2012)[4].

Nel frattempo, il 26/7/2012 viene siglato un Protocollo d’Intesa “per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione” tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per la coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario Straordinario del Porto di Taranto,

Con comunicato pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27/10/2012 si rende noto che, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26/10/2012, si è provveduto al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società ILVA Spa.

Successivamente, nel dicembre dello stesso anno il decreto legge n. 207/2012[5], convertito in legge 231/2012, qualifica lo stabilimento Ilva come uno stabilimento “di interesse strategico nazionale” e prevede che gli stabilimenti di interesse strategico nazionale possano proseguire temporaneamente (fino a 36 mesi) l’esercizio ai fini della completa attuazione delle prescrizioni contenute nell’AIA. Per quanto riguarda l’Ilva, inoltre, si fa espresso riferimento all’AIA e si immette la società nel possesso dei beni dell’impresa; in ogni caso, si autorizza la prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento e la commercializzazione dei prodotti.

Il 21/12/2012 la Procura della Repubblica di Taranto solleva conflitto di attribuzioni contro il Governo, lamentando la violazione delle prerogative di cui agli artt. 107 (secondo cui «il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalla legge sull’ordinamento giudiziario») e 112 (secondo cui «il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale») della Costituzione.

Successivamente, l‘Ufficio del Pubblico Ministero, con istanza del 4/1/2013, chiede la modifica, con concessione della facoltà d’uso, del decreto di sequestro preventivo, ovvero che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 del d. l. 207/2012, come convertito.

L’8/1/2013, il Tribunale del Riesame di Taranto, investito dell’appello proposto dall’ILVA contro l’ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro dei prodotti, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto, come convertito, limitatamente alla parte in cui tale norma autorizza in ogni caso la società «alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore» del decreto.

Il GIP di Taranto, vista l’istanza del PM, sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale (ordinanza del 21/1/2013) per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 del d. l. 207/2012, come convertito.

Ancora, in data 23/1/2013 la Procura della Repubblica di Taranto, depositando un secondo ricorso avente ad oggetto la legge n. 231/2012 di conversione,  solleva conflitto di attribuzioni nei confronti del Parlamento della Repubblica.

La Corte Costituzionale dapprima con le ordinanze n. 16 e 17 adottate nella camera di consiglio del 13/2/2013 dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto[6]. Secondariamente, con la sentenza n. 85/2013 (depositata il 9/5/2013) dichiara, da un lato, inammissibili e, dall’altro, infondate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il d. l. 207/2012 come convertito[7].

Il decreto legge 61/2013[8] convertito in legge 89/2013, dispone e disciplina, in generale e con specifico riguardo all’Ilva, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all’ambiente e alla salute a causa dell’inottemperanza alle disposizioni dell’AIA.

Con il D.P.C.M. 5/6/2013 il dott. Enrico Bondi è nominato commissario straordinario per la società Ilva, mentre con D.M. 183 del 17/6/2013 il Prof. Edo Ronchi è nominato sub-commissario[9].

Il d. l. 61/2013, art. 1, c. 5 prevede la nomina di un comitato di tre esperti al fine della predisposizione di un piano di misure e attività di tutela ambientale e sanitaria, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’AIA: detto comitato è nominato con decreto ministeriale 211 del 15/7/2013.

Il d. l. 101/2013[10], convertito in l. 125/2013, all’art. 12, tra l’altro, autorizza la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell’impianto produttivo dell’ILVA di Taranto e prevede la possibilità per il commissario straordinario di sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d’esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell’impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l’attuazione dei piani.

L’art. 7 del D. L. 136/2013, convertito in L. 6/2014, introduce diffuse modifiche al D. L. 61/2013.

Innanzitutto modifica l’art. 1, prevedendo tra l’altro che, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del D. L. 101/2013, il decreto di approvazione del piano conclude i procedimenti di riesame previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del D. Lgs. 152/2006. Detta poi disposizioni per l’interpretazione dell’espressione “progressiva adozione delle misure” di cui al comma 8 dell’art. 1, modifica il comma 9 dell’art. 1 (in relazione al procedimento per l’acquisizione delle autorizzazioni e di tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi di cui all’AIA, di cui si dirà infra). Infine, la norma prevede misure per consentire al commissario straordinario di reperire le risorse necessarie per gli interventi.

Viene poi emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/3/2014 (G.U. n. 105 dell’8/5/2014), recante approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, ex art. 1, c. 5 e 7, del d. l. 61/2013.

 

Il D. L. 100/2014

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10/7/2014[11], approva, su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, e dello Sviluppo economico, Federica Guidi, il decreto legge 100/2014.

Nel testo del provvedimento si dà innanzitutto atto delle “risultanze delle verifiche di carattere amministrativo” sullo stabilimento Ilva, che “hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”. Il provvedimento ribadisce poi che “la continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse siderurgico costituisce una priorità di carattere nazionale”.

Si ritiene sussistente una “straordinaria necessità e urgenza” di emanare disposizioni per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, nonché la continuità produttiva ed occupazionale dello stabilimento; esso è, infatti, stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell’art. 1 d . l. 207/2012.

Il provvedimento si compone di due soli articoli: il primo reca “Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario”, mentre il secondo disciplina l’entrata in vigore dello stesso.

Sinteticamente, può dirsi che sono previste due scadenze generali: entro il 31/7/2015 dovranno essere realizzati gli adempimenti scadenti a quella data, nella misura minima dell’ottanta per cento; entro il 5/8/2016 dovranno essere completati gli interventi ambientali. Dovrà comunque essere rispettato il termine già fissato dell’8/3/2016 per l’applicazione della decisione della Commissione 2012/135/UE relativa alle migliori tecniche disponibili (BAT). Si prevede che il commissario straordinario presenti entro la fine del 2015 al Ministro per l’Ambiente e all’Ispra una relazione sullo stato di attuazione del piano ambientale. Si prevede inoltre nel dettaglio l’aggiornamento delle tempistiche della messa fuori produzione della Batteria 11 e dell’Altoforno 5 per renderle compatibili con il rientro in esercizio degli impianti attualmente ancora fermi, al fine di garantire la continuità produttiva nel rispetto della normativa ambientale. Infine si prevede che, a prescindere dai piani industriale e di tutela sanitaria ed ambientale, l’impresa commissariata possa contrarre finanziamenti.

Di seguito l’analisi nel dettaglio del primo articolo.

Il primo comma dell’art. 1 introduce il comma 3-ter all’art. 2 del d. l. 61/2013, convertito in legge 89/2013: si dispone che entro il 31/7/2015 venga attuato almeno l’ottanta per cento delle prescrizioni di cui al piano scadenti a quella data. Entro il 31/12/2015 il commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente una relazione sulla osservanza delle prescrizioni. Rimane il termine ultimo già previsto del 4/8/2016 per tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l’applicazione della Decisione della Commissione 2012/135/UE relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio.

Vengono poi dettate tempistiche differenti per alcune prescrizioni:

        la Batteria 11 di cui al punto 16.l) dell’Allegato al Piano deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all’entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30/6/2016;

        l’AFO/5 di cui al punto 16.n) dell’Allegato al Piano deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all’entrata in esercizio dell’AFO/1 devono essere avviate entro e non oltre il 30/6/2015.

L’art. 1, infine, modifica il c. 5 dell’art. 12 del d. l. 101/2013, convertito in l. 125/2013, con l’aggiunta la possibilità per l’impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria (in questo caso la funzionalità deve essere attestata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) ovvero funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio (in questo caso l’attestazione è del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente). Si precisa poi che l’attestazione può riguardare banche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative. Detti finanziamenti possono essere contratti anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui all’art. 1, c. 1 del d. l. 61/2013, convertito in l. 89/2013 e sono prededucibili ex art. 111 R.D. 267/1942.

 

La legge 116/2014 di conversione del d. l. 91/2014

Le disposizioni di cui al D. L. 100/2014 diventano poi emendamento del Governo al decreto legge sulla competitività (91/2014) durante la conversione in legge di quest’ultimo provvedimento, avvenuta con la legge 116/2014.

L’art. 22 quater, introdotto dalla legge di conversione, detta alcune rilevanti disposizioni in tema di ILVA (e non solo).

Innanzitutto, il comma 1 converte in legge le modifiche al comma 5 dell’art. 12 del D. L. 101/2013 (convertito in L. 125/2013)[12].

Il c. 2 sostituisce il c. 11-quinquies[13] dell’art. 1 del D. L. 61/2013 (convertito n L. 89/2013), prevedendo la possibilità di “svincolare” le somme sequestrate in sede penale (anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’AIA a carico del titolare dell’impresa[14]) ai fini dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure[15].

Il c. 3 aggiunge il c. 1bis all’art. 2 del D. L. 61/2013 (convertito in L. 89/2013), affermando che, a proposito dell’ILVA, “gli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici”.

Si dispone poi che il sub-commissario “dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell’attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10” e “definisce, d’intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario”.

Viene poi aggiunto il c. 1ter, con il quale si prevede che per la realizzazione degli interventi d cui al piano delle misure, il procedimento previsto dall’art. 1, c. 9 è avviato su proposta del sub-commissario entro 15 giorni dalla disponibilità dei relativi progetti.  “I termini per l’espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l’attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d’impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9”. Quanto al procedimento di cui all’art. 1, c. 9 D. L. 61/2013: il Ministero dell’ambiente, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza di servizi ex L. 241/1990, che si deve pronunciare entro 60 giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro 60 giorni dalla presentazione, oppure sulla verifica di assoggettabilità entro 30 giorni; termini comprensivi dei 15 giorni previsti per le osservazioni del pubblico interessato). Nel caso di attivazione della VIA, la conferenza di servizi è sospesa per un massimo di 90 giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole (con possibilità di proroga per una sola volta per un massimo di 30 giorni). La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell’Ambiente e costituisce variante ai piani territoriali e urbanistici, per la quale non è necessaria la VAS. In caso di motivato dissenso delle autorità per la tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata (entro i 20 giorni successivi all’intesa). L’intesa si intende comunque acquisita decorsi 30 giorni dalla relativa richiesta.

Il c. 4 riproduce poi le disposizioni di cui al D. L. 100/2014, aggiungendo il c. 3ter all’art. 2 D. L. 61/2013 (convertito in L. 89/2013). Dispone, dunque, che  entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l’80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l’applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio.

Il c. 5 si occupa della Batteria 11 di cui al punto 16. l) della parte II dell’Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all’entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016.

Il c. 6 si occupa dell’altoforno 5 di cui al punto 16. n) della parte II dell’Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all’entrata in esercizio dell’AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015.

 

 



[1]    Avvocato.

[2]   Mi si consenta di rinviare a V. Cavanna, AIA: riesame ed efficacia alla luce della vicenda relativa allo stabilimento Ilva di Taranto, in Ambiente&Sviluppo, 3/2013, pagina 221 e seguenti. Si rinvia anche a F. Giampietro – L. Giampietro, Ilva: riesame dell’AIA, quale futuro? (parte prima), in Ambiente&Sviluppo, 4/2013, pagina 312 e seguenti; F. Giampietro – L. Giampietro, Ilva: riesame dell’AIA, quale futuro? (parte seconda), in Ambiente&Sviluppo, 5/2013, pagina 415 e seguenti.

[3]   Si ricorda come già la legge n. 426/1998 individua quello di Taranto come un sito di bonifica di interesse nazionale; per la bonifica e il ripristino del sito vengono stanziate apposite somme (es. il D.M. n. 468/2001 assegna risorse pari ad euro 20.038.527,67). Nel 2011 viene pubblicato il rapporto ”Sentieri” (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento), una ricerca coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che analizza il profilo di mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di aree industriali in diverse regioni quali, a titolo esemplificativo: Puglia (Taranto), Liguria (Cogoleto), Umbria (Terni-Papigno), Toscana (Massa Carrara), Sardegna (Porto Torres). 

[4]  Si vedano: A. Muratori, Decreto salva Ilva: scelte difficili, in Ambiente&Sviluppo, 1/2013, pagina 8 e seguenti; S. D’Angiulli, Caso Ilva di Taranto: ora o mai più, in Ambiente&Sviluppo, 2/2013, pagina 117 e seguenti.

[5]  Si rinvia a: F. Giampietro, Introduzione al c.d. decreto legge Ilva, in Ambiente&Sviluppo, 1/2013, pagina 5 e seguenti; A. Muratori, Decreto salva Ilva: scelte difficili,  in Ambiente&Sviluppo, 1/2013, pagina 8 e seguenti; M. Cuniberti, Il D.L. sull’Ilva, tra conflitti di attribuzione e dubbi di legittimità costituzionale, in Ambiente&Sviluppo, 3/2013, pagina 205 e seguenti.

[6]   Mi si consenta di rinviare a V. Cavanna, Caso Ilva e conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (nota a Corte Cost. ordd. 13 febbraio 2013 nn. 16 e 17), in Ambiente&Sviluppo, 4/2013, pagina 326 e seguenti.

[7]   A tal proposito si vedano M. Cuniberti, La Consulta rigetta le questioni di costituzionalità sul c.d. «decreto Ilva», in Ambiente&Sviluppo, 6/2013, pagina 505 e seguenti; V. Cavanna, Ilva: criterio di ragionevolezza e bilanciamento dei diritti (nota a Corte cost. n. 85/2013), in Ambiente&Sviluppo, 7/2013, pagina 631 e seguenti. Si vedano altresì: L. Geninatti Satè, “Caso Ilva”: la tutela dell’ambiente attraverso la rivalutazione del carattere formale del diritto (una prima lettura di Corte cost., sent. n. 85/2013), Forum di Quaderni Costituzionali; R. Bin, Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza “Ilva”, Forum di Quaderni Costituzionali; M. Boni, La politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e «ragionevole» compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva, Federalismi.it, n. 3/2014; V. Onida, Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente, Rivista telematica AIC.

[8]    Si rinvia a F. Giampietro, Ilva: dalla sentenza della Sovrana Corte n. 85/2013 al D.L. n. 61/2013, in Ambiente&Sviluppo, 8-9/2013, pagina 705 e seguenti.

[9]  Attualmente, i nuovi commissario e sub-commissario sono Piero Gnudi e Corrado Carubba.

[10]  Si rinvia a F. Giampietro, Ilva: l’emergenza legislativa continua…, in Ambiente&Sviluppo, 11/2013, pagina 911 e seguenti.

[11]  Il comunicato è consultabile all’indirizzo http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=76205.

[12]All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l’impresa commissariata di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l’attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative»”.

[13] Inserito dall’art. 7 del D. L. 136/2013 convertito in L. 6/2014.

[14]  Ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull’impresa commissariata prima del commissariamento.

[15]  La disposizione aggiunge che: “In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell’aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell’aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità giurisdizionale procedente”.

 

 

Pubblicato su AmbienteDiritto.it il 30 Settembre 2014

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