Nota a sentenza – Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sent. n. 44353, depositata il 3/11/2015.
Anno: 2015 | Autore: ALFREDO FOTINOTA A SENTENZA – Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sent. n. 44353, depositata il 3/11/2015.
Avv. Alfredo Foti
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sent. n. 44353, depositata in data 03/11/2015 (udienza 08/10/2015) – Presidente Fiale – Relatore Di Stasi
REATI AMBIENTALI – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – emissioni inquinanti – autorizzazione agli scarichi di acque reflue – acque reflue domestiche ed industriali – Artt. 269, 279, 124, 137 D.Lgs. 152/2006
Il caso
La Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza con cui il Tribunale palermitano aveva, illo tempore, affermato la penale responsabilità di G.F. per i reati ad esso ascritti e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
In particolare, secondo la prospettazione accusatoria accolta dai Giudici di merito, l’imputato si era reso responsabile di due distinte condotte delittuose: in primis, del reato di cui all’art. 279 in relazione all’art. 269 commi 1 e 8 del D.Lgs. n. 152 del 2006 poiché, nella sua qualità di legale rappresentante della G.G. S.r.l., esercitava un’attività di verniciatura auto all’interno di una struttura box in lamiera, producente emissioni nell’atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione. In secundis, del reato di cui agli artt. 124 e 137 del D.Lgs. n. 152/2006, perché effettuava scarico di acque reflue industriali provenienti dalla attività di verniciatura indicata al capo precedente nonché attività di lavaggio di automezzi pesanti, in assenza della prescritta autorizzazione.
Avverso la decisione della Corte territoriale G.F. ricorreva per Cassazione deducendo, per ciò che interessa in questa sede, l’errata applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 269, 279, 74, 124 e 137 del citato D.Lgs. 152/2006, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Le emissioni in atmosfera: artt. 269 e 279 D.Lgs. 152/2006
La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il sopra esplicitato motivo di gravame.
Più precisamente, sotto un primo profilo il ricorrente lamenta vizio di motivazione relativamente alla corretta valutazione, da parte dei Giudici dell’Appello, della effettiva sussistenza delle emissioni ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 279 del D.Lgs. 152/2006.
Sul punto, i Supremi Giudici hanno attribuito valore alle argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito che ha, infatti, chiarito come la penale responsabilità dell’imputato sussisteva non solo per il fatto che l’attività rientrava tra quelle potenzialmente produttive di emissioni inquinanti ma anche (rectius, soprattutto) perché in concreto queste avvenivano con diffusioni di odori molesti – così come accertato dai verbalizzanti durante un sopralluogo. In altri termini, la Corte di Cassazione ha ritenuto priva di fondamento la censura difensiva secondo cui la sentenza d’Appello non sarebbe stata adeguatamente motivata in merito alla prova dell’emissione molesta.
Donde, chiarisce la Corte Regolatrice, se può concordarsi in linea di principio con la tesi della esclusione di responsabilità laddove l’impianto presenti una mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti, laddove invece quella prova sia stata raggiunta e la relativa motivazione sia esente da censure sul piano logico deve ritenersi integrato il reato previsto dall’art. 279 del D.Lgs. 152/2006 (v. Cass. Pen., Sez. III, 14/10/2010, n. 18774, ric. Migali, Rv. 247173).
Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto – sulla base di una prova specifica attestante la presenza di emissioni inquinanti – che l’assenza di autorizzazione integrasse l’elemento costitutivo del reato: questo, oltretutto, si configura come reato non di danno ma formale, mirando la norma a garantire il controllo preventivo da parte della P.A. sul piano della funzionalità e della potenzialità inquinante di un impianto industriale (v. Cass. Pen., Sez. III, 28/6/2007, n. 35232, ric. Fongaro, Rv. 237383).
Inoltre, come precisato dalla costante giurisprudenza di legittimità, il reato de quo è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, dovendosi fare invece riferimento alla presenza di emissioni comunque moleste ed inquinanti ex sé connaturate quindi alla natura formale del reato (v. Cass. Pen., Sez. III, n. 35232/07 e n. 48474/2011).
Gli scarichi di acque reflue: artt. 124 e 137 D.Lgs. 152/2006
L’imputato ha, inoltre, dedotto vizio di motivazione in punto di corretta valutazione da parte della Corte di Appello della effettiva sussistenza degli scarichi di acque ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 124 e 137 del D.Lgs. 152/2006.
Tuttavia, anche tale censura è stata ritenuta infondata dai Supremi Giudici, i quali hanno richiamato la costante giurisprudenza di legittimità sul punto, sulla cui scorta la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, ovvero di reti fognarie, potrà configurarsi l’illecito amministrativo ex art. 133 comma II del D.Lgs. 152/2006, mentre si configurerà il reato di cui all’art. 137 comma I del medesimo Decreto quando lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall’art. 74 lett. h) come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti (v. Cass. Pen., Sez. III, ud. 07/07/2011 – dep. 13/10/2011, n. 36982, Rv. 251301; Cass. Pen., Sez. III, n. 4844/2013).
Pertanto, chiariscono ulteriormente i Giudici della Terza Sezione Penale della Suprema Corte, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quanto le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche.
Nel caso di specie, pertanto, da un lato è stato accertato che al momento del controllo il ricorrente era privo della prescritta autorizzazione per gli scarichi di acque reflue; dall’altro, è stato altresì accertato non solo l’avvenuto scarico di reflui, ma anche la loro provenienza da un locale adibito ad attività di verniciatura e lavaggio di automezzi pesanti.
Donde, non è fondata la censura difensiva relativa alla presunta lacuna motivazionale relativamente alla qualità dei reflui correlata alla natura dell’attività svolta all’interno della struttura box in lamiera: al riguardo sono state ritenute valide le argomentazioni svolte dai Giudici di merito, i quali hanno chiarito come i risultati del sopralluogo evidenziavano la presenza di una significativa produzione di scarichi.
Scarica allegato