Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Beni culturali ed ambientali,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 1063 |
Data di udienza: 8 Giugno 2011
* DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzazione di una baracca di legno – Necessità di procurarsi un alloggio – Abusivismo edilizio – Zona sottoposta a vincolo ambientale – Istanza di demolizione – Commissione del reato in stato di necessità – Non punibilità – Art. 54 c.p. – Ratio – Fattispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 14 Giugno 2011
Numero: 1063
Data di udienza: 8 Giugno 2011
Presidente: Pilato
Estensore:
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzazione di una baracca di legno – Necessità di procurarsi un alloggio – Abusivismo edilizio – Zona sottoposta a vincolo ambientale – Istanza di demolizione – Commissione del reato in stato di necessità – Non punibilità – Art. 54 c.p. – Ratio – Fattispecie.
Massima
CORTE D’APPELLO PENALE CAGLIARI, Sez. 2^, 14/06/2011, Sentenza n. 1063
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzazione di una baracca di legno – Necessità di procurarsi un alloggio – Abusivismo edilizio – Zona sottoposta a vincolo ambientale – Istanza di demolizione – Commissione del reato in stato di necessità – Non punibilità – Art. 54 c.p. – Ratio – Fattispecie.
In tema di reato di costruzione edilizia abusiva il bisogno di procurarsi un alloggio può ben rientrare nella causa di giustificazione dello stato di necessità, il cui presupposto è l’esistenza del pericolo di un danno grave alla persona evitabile soltanto violando la legge: dovendo intendersi per danno grave alla persona qualunque danno grave ai suoi diritti fondamentali, compreso quello all’abitazione (Cass. sez. 2, 7183/2008). In questo quadro, si inserisce l’altro principio di diritto per cui sono esclusi gli estremi dell’esimente dello stato di necessità nel reato di costruzione abusiva soltanto quando il pericolo di restare senza abitazione è concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato e dello stato sociale, (Cass. sez. 3, 19811/2006). Fattispecie: l’imputato (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) era senza casa e senza possibilità di reperire un alloggio ricorrendo al libero mercato (cioè acquistando o prendendo in locazione una casa o acquistando un’area fabbricabile, ovviamente assai più costosa dell’appezzamento di terreno in zona di inedificabilità assoluta che suo padre era riuscito ad acquistare), o agli aiuti pubblici; e la prova emergeva dal fatto stesso che, all’atto dell’accertamento – quando faceva ancora freddo, soprattutto di notte – fosse costretto a vivere con la famiglia in una roulotte e in una baracca assolutamente inadeguata, con il pavimento di terra battuta e il tetto di eternit, le cui caratteristiche costruttive erano direttamente apprezzabili mediante l’osservazione della documentazione fotografica in atti.
(riforma sentenza del 22.6.2009, il giudice monocratico del Tribunale di Oristano)
Allegato
Titolo Completo
CORTE D'APPELLO PENALE CAGLIARI, Sez. 2^, 14/06/2011 (Ud. 08/06/2011), Sentenza n. 1063
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dai magistrati
1) dott. Fiorella Pilato – Presidente
2) dott. Luisanna Melis – Consigliere
3) dott. M. Gabriella Muscas – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro
Ja.Sl., omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.6.2009, il giudice monocratico del Tribunale di Oristano dichiarò Ja. Sl. colpevole del reato di cui all’art. 44 comma 1 lett. c) D.P.R. 380/2001, accertato il 4.4.2007, per aver realizzato abusivamente una baracca di legno in località ……, zona sottoposta a vincolo ambientale perché compresa nei 150 metri dal rio Mo.; riconosciute le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di dieci giorni di arresto e 16.000 Euro di ammenda, con la sospensione condizionale e la non menzione, ordinando la demolizione dell’opera abusiva.
– Dalla lettura della sentenza e degli atti processuali risulta che l’imputato aveva costruito la baracca (di 32 metri quadrati di superficie, con le pareti di pedinato a chiusura di una struttura di pali di legno, pavimento in terra battuta e copertura in eternit) senza il preventivo permesso (in Sardegna, ancora concessione edilizia) su un terreno acquistato da suo padre, St.Ja.. I lavori di costruzione della baracca erano ancora in corso, ma secondo il vigile urbano Lu.Pu. era già utilizzata come dormitorio da alcuni componenti della famiglia, troppo numerosa per stiparsi nella roulotte in cui viveva.
In sentenza, per giungere alla condanna di Sl.Ja., si esclude la scriminante dello stato di necessità invocata dalla difesa, affermando che secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte (ma citando in realtà una vecchia massima del 1990) la necessità di procurarsi un alloggio non può rientrare nella causa di giustificazione prevista dall’art. 54 c.p. e comunque ritenendo non provata, nel caso di specie, l’esistenza del presupposto del danno grave alla persona, evitato con la condotta illecita.
– Ha presentato appello il difensore dell’imputato riproponendo la tesi della non punibilità già disattesa in primo grado, sul rilievo che il pericolo di restare senza alloggio, per sé e per la famiglia, non era davvero evitabile in altra maniera; ha sottolineato che l’imputato appartiene a una famiglia di origine serba residente da molti anni a omissis ed ha ricordato la documentazione prodotta in giudizio per dimostrare che, nonostante l’intervento fattivo della Prefettura e della Questura, non era stato possibile per la famiglia Ja. trovare un altro alloggio, né prima né dopo la demolizione di tutte le baracche del campo eseguita nel luglio 2008.
– All’odierna udienza pubblica, sentita la relazione della causa svolta dal Presidente, Procuratore Generale e difensore hanno concluso rispettivamente per la conferma della sentenza appellata e per l’accoglimento del gravame.
– All’esito del giudizio, questa Corte ritiene fondati i motivi dell’impugnazione.
Il giudice di primo grado ha dimostrato di ignorare che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale di merito e di legittimità ormai consolidato e da tempo prevalente, in tema di reato di costruzione edilizia abusiva il bisogno di procurarsi un alloggio può ben rientrare nella causa di giustificazione dello stato di necessità, il cui presupposto è l’esistenza del pericolo di un danno grave alla persona evitabile soltanto violando la legge: dovendo intendersi per danno grave alla persona qualunque danno grave ai suoi diritti fondamentali, compreso quello all’abitazione (Cass. sez. 2, 7183/2008). In questo quadro, si inserisce l’altro principio di diritto affermato più volte dalla Suprema Corte (per tutte: Cass. sez. 3, 19811/2006), per cui sono esclusi gli estremi dell’esimente dello stato di necessità nel reato di costruzione abusiva soltanto quando il pericolo di restare senza abitazione è concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato e dello stato sociale.
Alla luce di tale insegnamento dei giudici di legittimità, che per la non punibilità della condotta illecita richiedono la prova rigorosa del pericolo di un danno grave alla persona non evitabile altrimenti, il giudice del Tribunale di Oristano avrebbe dovuto riconoscere la ricorrenza dei presupposti dell’art. 54 c.p. nel caso in esame, alla stregua delle circostanze di fatto emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Infatti, dal processo risulta che Sl.Ja. (ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal giudice di Oristano) era senza casa e senza possibilità di reperire un alloggio ricorrendo al libero mercato (cioè acquistando o prendendo in locazione una casa o acquistando un’area fabbricabile, ovviamente assai più costosa dell’appezzamento di terreno in zona di inedificabilità assoluta che suo padre era riuscito ad acquistare), o agli aiuti pubblici; e la prova emerge dal fatto stesso che, all’atto dell’accertamento – quando faceva ancora freddo, soprattutto di notte – fosse costretto a vivere con la famiglia in una roulotte e in una baracca assolutamente inadeguata, con il pavimento di terra battuta e il tetto di eternit, le cui caratteristiche costruttive sono direttamente apprezzabili mediante l’osservazione della documentazione fotografica in atti.
Si consideri anche che, per non togliere un tetto agli Ja., lo sgombero dell’area e la demolizione delle baracche furono rinviati di oltre un anno e nel frattempo la Prefettura e la Regione si adoperarono invano per cercare di sistemare il nucleo familiare altrove, confermando sul piano fattuale e logico che per l’imputato non esistevano alternative concrete per risolvere le sue pressanti esigenze abitative.
Per altro verso, in tema di operatività dello stato di necessità con riferimento al reato di costruzione abusiva, occorre anche valutare se il fatto commesso sia proporzionato al pericolo.
L’interrogativo impone sicuramente nel nostro caso una risposta positiva, sul rilievo delle modeste dimensioni e della tipologia spartana della baracca costruita abusivamente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 54 c.p. e 605 c.p.p.
in riforma della sentenza impugnata, assolve Ja.S. dal reato a lui ascritto trattandosi di persona non punibile per aver commesso il fatto in stato di necessità.
Così deciso in Cagliari, l’8 giugno 2011.
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2011.