Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 2151 | Data di udienza: 26 Maggio 2011

 VIA E VAS – VAS – Nozione – Impatti significativi sull’ambiente – Definizione ex art. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Interazione positiva tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali – Sottoposizione a VAS – Piano paesaggistico – Omessa preventiva sottoposizione a VAS – Illegittimità del piano – Art. 11, c. 5 d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 1 Settembre 2011
Numero: 2151
Data di udienza: 26 Maggio 2011
Presidente: Campanella
Estensore: Barone


Premassima

 VIA E VAS – VAS – Nozione – Impatti significativi sull’ambiente – Definizione ex art. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Interazione positiva tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali – Sottoposizione a VAS – Piano paesaggistico – Omessa preventiva sottoposizione a VAS – Illegittimità del piano – Art. 11, c. 5 d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 1 settembre 2011, n. 2151

VIA E VAS – VAS – Nozione.
La Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE, è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi, finalizzata all’assunzione – attraverso la valutazione di tutte le possibili alternative pianificatorie – di determinazioni integrate e sistematiche di considerazioni di carattere ambientale, territoriale, sociale ed economico. La V.A.S. si realizza in fase di elaborazione del piano mediante la redazione di un rapporto ambientale che deve considerare lo stato dell’ambiente attuale del territorio interessato e le sue alterazioni in presenza e non del provvedimento da valutare, confrontato anche con possibili alternative strategiche, localizzative e tecnologiche.
Pres. Campanella, Est. Barone – Comune di Chiaramonte Gulfi (avv. Leonardi) c. Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana e altri (Avv. Stato) e Provincia regionale di Ragusa (avv. Mezzasalma)

VIA E VAS – VAS – Impatti significativi sull’ambiente – Definizione ex art. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Interazione positiva tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali – Sottoposizione a VAS.
La valutazione ambientale strategica, quale strumento di tutela dell’ambiente, va effettuata in tutti i casi in cui i piani abbiano “impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”. Invero, “l’impatto significativo” non è quello caratterizzato da connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla definizione di impatto ambientale contenuto alla lettera c) del’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006  quale “alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, (…)”, per cui la valutazione ambientale strategica va eseguita in tutti i casi di interazione (anche positiva) tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali.
Pres. Campanella, Est. Barone – Comune di Chiaramonte Gulfi (avv. Leonardi) c. Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana e altri (Avv. Stato) e Provincia regionale di Ragusa (avv. Mezzasalma)

VIA E VAS – VAS – Piano paesaggistico – Omessa preventiva sottoposizione a VAS – Illegittimità del piano – Art. 11, c. 5 d.lgs. n. 152/2006.

In applicazione della disposizione dell’art. 11, comma 5° del D.Lgs. 152/2006 (“La V.A.S. costituisce per i piani e programmi cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”), l’omessa preventiva sottoposizione a V.A.S. del piano paesaggistico rende illegittimo il provvedimento di adozione dello stesso.
Pres. Campanella, Est. Barone – Comune di Chiaramonte Gulfi (avv. Leonardi) c. Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana e altri (Avv. Stato) e Provincia regionale di Ragusa (avv. Mezzasalma)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ - 1 settembre 2011, n. 2151

SENTENZA

N. 02151/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03332/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3332 del 2010, proposto da:
Comune di Chiaramonte Gulfi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Leonardi, con domicilio eletto presso Alessandra Leonardi in Catania, via Enrico Pantano 93;

contro

Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana, Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali della Provincia di Ragusa, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Provincia Regionale di Ragusa, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Mezzasalma, con domicilio eletto presso Antonino Carbone in Catania, via Asilo Sant’Agata, 19;

nei confronti di

Comune di Giarratana;

per l’annullamento

del Decreto dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana del 10 agosto 2010, numero 1767 col quale è stato adottato il “…Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 della Provincia di Ragusa…” nonché di ogni atto ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana e di Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali della Provincia di Ragusa e di Provincia Regionale di Ragusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, il Comune di Giarratana ha impugnato il D.A. n. 1767 del 10.8.2010 recante l’adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa comprendente porzioni degli Ambiti regionali 15, 16 e 17, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere articolate in undici motivi di ricorso.

2. Rileva il Collegio che il ricorso concerne il medesimo provvedimento impugnato nell’ambito dei ricorsi n.r.g. 2701/2010 e n. 2841/2010 passati in decisione alla pubblica udienza del 12 maggio 2011 e che sono stati accolti sotto l’assorbente profilo dell’omessa previa sottoposizione del piano alla valutazione ambientale strategica. Infatti, la Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE, è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi, finalizzata all’assunzione – attraverso la valutazione di tutte le possibili alternative pianificatorie – di determinazioni integrate e sistematiche di considerazioni di carattere ambientale, territoriale, sociale ed economico. La V.A.S. si realizza in fase di elaborazione del piano mediante la redazione di un rapporto ambientale che deve considerare lo stato dell’ambiente attuale del territorio interessato e le sue alterazioni in presenza e non del provvedimento da valutare, confrontato anche con possibili alternative strategiche, localizzative e tecnologiche. L’art. 5 del D.Lgs. 152/2006 recante le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del codice dell’ambiente afferma che “si intende per (…) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità’ europea, nonché le loro modifiche” ( comma 1°, lett. e); il successivo art. 6 dispone: “1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, (…), della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (…)”; il comma 4°, inoltre, elenca espressamente i piani e programmi esclusi dal campo di applicazione delle norme del codice dell’ambiente (e quindi anche della V.A.S.), e tra questi non rientrano i piani paesaggistici: il solo dato letterale sarebbe quindi già sufficiente per ritenere il piano in questione sottoposto a V.A.S. E’, in ogni caso determinante la circostanza che la valutazione ambientale strategica, quale strumento di tutela dell’ambiente, va effettuata in tutti i casi in cui i piani abbiano “impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste, “l’impatto significativo” non è quello caratterizzato da connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla definizione di impatto ambientale contenuto alla lettera c) del’art. 5 citato quale “alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, POSITIVA e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, (…)”, per cui la valutazione ambientale strategica va eseguita in tutti i casi di interazione (anche positiva) tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali. Del resto, la V.A.S. è solo uno strumento rispetto al fine che è la sostenibilità ambientale delle scelte contenute negli atti di pianificazione ed indirizzo che guidano la trasformazione del territorio. In particolare la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati nei piani siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento. Pertanto, a prescindere dalla qualificazione dell’atto di pianificazione in termini di piano urbanistico -territoriale o di piano paesaggistico, esso va comunque previamente assoggettato a valutazione ambientale strategica. Infine, la tesi difensiva sostenuta dall’amministrazione regionale secondo la quale il piano in questione non determina alcun impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale essendo “preordinato a dettare un quadro conoscitivo e una normativa di riferimento per l’attività di tutela, eminentemente conservativa de valori paesaggistici, non appare condivisibile alla luce di un provvedimento che è invece imperniato sulla “rivisitazione critica del rapporto tra pianificazione paesistica e governo del territorio”, sul parziale superamento della concezione solo conservativa del paesaggio e sul riconoscimento del paesaggio come risorsa per lo sviluppo (cfr. relazione generale e relazioni tematiche allegate al piano).Peraltro, ammettere che un piano preordinato alla tutela e allo sviluppo dei valori dell’ambiente del paesaggio (e che quindi necessariamente impone forme di tutela che incidono sull’assetto del territorio) non debba essere preceduto dalla verifica ambientale finirebbe per vanificare la finalità della disciplina sulla VAS e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE, come quello di salvaguardia e promozione dello “sviluppo sostenibile”, espressamente enunciato all’art. 1 della direttiva.

2. Per le ragioni che precedono e in applicazione della disposizione dell’art. 11, comma 5° del D.Lgs. 152/2006 (“La V.A.S. costituisce per i piani e programmi cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”), l’omessa preventiva sottoposizione a V.A.S. del piano paesaggistico rende illegittimo il provvedimento di adozione impugnato con il ricorso in esame.

3. Rileva, infine, il Collegio che l’ accoglimento delle censure relative all’omessa attivazione della procedura V.A.S. hanno carattere assorbente rispetto agli altri vizi denunciati nel ricorso, anche quelli concernenti il mancato rispetto delle forme di concertazione e delle garanzie partecipative, che troveranno confronto e composizione all’interno della procedura V.A.S., in conformità a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 che oltre a garantire a “chiunque” di prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e di presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, afferma che “ In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell’articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241”.

4. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare in seguito al riavvio del procedimento di pianificazione, previa acquisizione della valutazione ambientale strategica e nel rispetto delle forme di pubblicità e delle garanzie partecipative dettate dalle norme comunitarie (art. 6 della direttiva 2001/42/CE), e che dovranno essere improntate al principio di leale collaborazione anche al fine di garantire il rispetto dei termini del procedimento ed evitare inammissibili iniziative dilatorie in un settore particolarmente sensibile quale quello della tutela ambientale e paesaggistica.

5. La natura degli interessi coinvolti costituisce giusto motivo per disporre la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio

P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione definitivamente

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

       
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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