Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 29549 | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – Ordinanza di demolizione in sede di esecuzione della sentenza ex articolo 444 c.p.p. – Cd. “sanatoria giurisprudenziale” e sanatoria amministrativa  – Revoca dell’ordine di demolizione – Potere-dovere del giudice – Fattispecie – Artt. 44, lett. c), 31 e 98 D.P.R. n. 380/2001 – Art. 444 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Luglio 2011
Numero: 29549
Data di udienza:
Presidente: Squassoni
Estensore: Mulliri


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Ordinanza di demolizione in sede di esecuzione della sentenza ex articolo 444 c.p.p. – Cd. “sanatoria giurisprudenziale” e sanatoria amministrativa  – Revoca dell’ordine di demolizione – Potere-dovere del giudice – Fattispecie – Artt. 44, lett. c), 31 e 98 D.P.R. n. 380/2001 – Art. 444 c.p.p..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3, 22/07/2011, Sentenza n. 29549
 
DIRITTO URBANISTICO – Ordinanza di demolizione in sede di esecuzione della sentenza ex articolo 444 c.p.p. – Cd. “sanatoria giurisprudenziale” e sanatoria amministrativa  – Revoca dell’ordine di demolizione – Potere-dovere del giudice – Fattispecie – Artt. 44, lett. c), 31 e 98 D.P.R. n. 380/2001 – Art. 444 c.p.p..
 
Anche in sede di esecuzione della sentenza ex articolo 444 c.p.p. (con la quale era anche stata disposta la demolizione), il giudice, deve tenere conto della possibile rilevanza della cd. “sanatoria giurisprudenziale” al fine di armonizzare l’esercizio del potere-dovere attribuitogli dalla legge con la contemporanea assunzione di decisioni sulla stessa questione da parte della P.A.. Sicché, è corretta la revoca dell’ordine di demolizione “essendo risultato incompatibile con lo stato di fatto e con gli atti amministrativi dell’autorita’ competente che hanno provveduto alla sua sanatoria risultando incongruo procedere alla demolizione di un manufatto originariamente abusivo e poi assentito”. Nella specie, parte dell’opera edilizia abusiva era stata demolita ed era intervenuto un provvedimento di sanatoria di quanto ancora residuava. 
 
(conferma ordinanza del Tribunale di Tivoli sez. dis. Palestrina del 5.1.10) Pres. Squassoni, Rel. Mulliri


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3, 22/07/2011, Sentenza n. 29549

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3, 22/07/2011, Sentenza n. 29549

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. SQUASSONI Claudia                                             – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo                                                 – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla                                                     – Consigliere Rel.
Dott. MARINI Luigi                                                        – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta                                                     – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da: P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
– nel proc. c/o: Br. Gi. , nato il ../../….;
– avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli sez. dis. Palestrina in data 5.1.10;
– Sentita la relazione del cons. Guida Mulliri;
– Visto il parere scritto del P.G. dr. F.M. Iacoviello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
– Vista la memoria depositata dal difensore di Br. di adesione al parere del P.G..
 
OSSERVA
 
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale, quale giudice per l’esecuzione – operando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di altra sezione di questa S.C. in data 16.4.09 – ha, in accoglimento di istanza di Br. Gi. , revocato l’ordine di demolizione di opere abusive che era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Tivoli in data 29.12.05.
 
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P.M. deducendo violazione di legge in quanto la giurisprudenza di questa S.C. (sez. 3, 5 dicembre 2007, 45241) e’ estremamente chiara nell’affermare che non puo’ ritenersi ammissibile una sanatoria parziale che non contempli gli interventi eseguiti nella loro integrita’.
 
Il P.M. ricorrente sottolinea anche l’erroneita’ dell’assunto, contenuto in sentenza, secondo il quale, nella specie, non vi sarebbe stata competenza del P.M., bensi’ del Genio Civile, nel disporre al demolizione. La norma evocata – Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 98 – non e’, infatti, l’unica da applicarsi posto che, nella specie, l’imputazione riguarda, non solo norme antisismiche e sul c.a. ma anche violazioni edilizie trovando, quindi, applicazione anche il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31.
 
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
 
Motivi della decisione 
 
2. Il ricorso e’ infondato perche’ la valutazione della correttezza della decisione impugnata deve avvenire tenendo presente che il Tribunale operava come giudice di rinvio e, quindi, il “solco” della sua decisione era, per cosi’ dire, gia’ stato tracciato dalla decisione di questa S.C. in data 26.11.07.
 
Per meglio chiarire, deve ricordarsi che al Br. era stata contestata la violazione dell’articolo 44, lettera c per avere edificato un manufatto edilizio senza il prescritto permesso ed avere, altresi’, violato le norme antisismiche e quelle sul c.a..
 
In sede di esecuzione della sentenza ex articolo 444 c.p.p. (con la quale era anche stata disposta la demolizione), il condannato si era rivolto al Tribunale invocando la revoca dell’ordine di esecuzione disposto dal P.M. (sul presupposto che, nel frattempo, parte dell’opera edilizia abusiva era stata demolita ed era intervenuto un provvedimento di sanatoria). L’iniziale accoglimento di tale istanza, da parte del Tribunale, era stato fatto oggetto di impugnazione da parte del P.M. ed altra sezione di questa S.C. aveva, il 26.11.07, annullato con rinvio osservando che il provvedimento impugnato non aveva adeguatamente motivato in ordine all’attuale conformita’ del manufatto oggetto dell’originario provvedimenti di demolizione ed alla compatibilita’ del provvedimento giudiziale di demolizione con le determinazioni dell’amministrazione.
 
Orbene, il Tribunale, nel provvedimento qui impugnato ha ritenuto la conformita’ sul rilievo che dagli atti progettuali allegati alla domanda di sanatoria emerge prova dell'”avvenuta regolarizzazione di quanto ancora residuava dell’originario porticato abusivamente realizzato ed oggetto – nella sua interezza – della sentenza posta in esecuzione”.
 
Pertanto, il giudice, richiamata la giurisprudenza di questa S.C. – secondo cui deve tenersi conto della possibile rilevanza della cd. “sanatoria giurisprudenziale” al fine di armonizzare l’esercizio del potere-dovere attribuitogli dalla legge con la contemporanea assunzione di decisioni sulla stessa questione da parte della P.A. – ha concluso per la revoca dell’ordine di demolizione “essendo risultato incompatibile con lo stato di fatto e con gli atti amministrativi dell’autorita’ competente che hanno provveduto alla sua sanatoria risultando incongruo procedere alla demolizione di un manufatto originariamente abusivo e poi assentito”.
 
Nel dire cio’, il giudice di merito si e’ richiamato a decisione di questa S.C. in termini (sez. 3, 10.1.08, Ciulla, Rv. 239708) ed ha sostanzialmente ottemperato all’invito contenuto nella sentenza con cui questa S.C. gli aveva rinviato gli atti. Ultronea ed irrilevante e’ la questione sulla competenza del P.M. su cui il Tribunale si sofferma visto che non era oggetto di devoluzione da parte della S.C..
 
Alla stregua di quanto precede, la doglianza del P.M. e’ destituita di fondamento perche’ ripropone temi che – come giustamente rileva anche il P.G. nel proprio parere – sono ormai esorbitanti dal devolutum.
 
P.Q.M.
 
Visti gli articoli 615 e ss. c.p.p.;
 
rigetta il ricorso del P.M..
 

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