Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette Numero: 255 | Data di udienza: 20 Luglio 2011

AREE PROTETTE – Parco Nazionale – Nomina del commissario straordinario – Intesa con la Regione – Art. 9, c. 3 L. n. 394/1991.AREE PROTETTE – Parco Nazionale – Nomina del commissario straordinario – Intesa con la Regione – Art. 9, c. 3 L. n. 394/1991.


Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Settembre 2011
Numero: 255
Data di udienza: 20 Luglio 2011
Presidente: Quaranta
Estensore: Finocchiaro


Premassima

AREE PROTETTE – Parco Nazionale – Nomina del commissario straordinario – Intesa con la Regione – Art. 9, c. 3 L. n. 394/1991.AREE PROTETTE – Parco Nazionale – Nomina del commissario straordinario – Intesa con la Regione – Art. 9, c. 3 L. n. 394/1991.



Massima

 

CORTE COSTITUZIONALE – 30 settembre 2011, n. 255


AREE PROTETTE – Parco Nazionale – Nomina del commissario straordinario – Intesa con la Regione – Art. 9, c. 3 L. n. 394/1991.


Non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la nomina del Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano in quanto avvenuta senza che sia stato avviato, proseguito ed effettivamente espletato il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione Puglia per la nomina del Presidente, prevista dall’ art. 9, comma 3, della l. n. 394 del 1991.

Pres. Quaranta, Est. Finocchiaro – Giudizio per conflitto di attribuzione tra la Regione Puglia e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


Allegato


Titolo Completo

CORTE COSTITUZIONALE – 30 settembre 2011, n. 255

SENTENZA

 

CORTE COSTITUZIONALE – 30 settembre 2011, n. 255

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Paolo MADDALENA,

Alfio FINOCCHIARO,

Franco GALLO,

Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI,

Sabino CASSESE,

Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO,

Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO,

Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito dei decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e 3 marzo 2011 DEC/DPN 123, promossi con ricorsi della Regione Puglia notificati il 12 luglio 2010, il 19 gennaio 2011 e il 13 maggio 2011, depositati in cancelleria il 22 luglio 2010, il 7 febbraio ed il 27 maggio 2011, rispettivamente iscritti al n. 7 del registro conflitti tra enti 2010 ed ai nn. 1 e 4 del registro conflitti tra enti 2011.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l’avvocato Marina Altamura per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato in data 12 luglio 2010, la Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione al decreto di quest’ultimo del 12 maggio 2010, n. 384, con il quale l’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella è nominato Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 30 aprile 2010 e comunque non oltre la nomina del presidente.
La ricorrente – assumendo la violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione in relazione all’art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che prevede, per la nomina del Presidente degli Enti Parco, un meccanismo di intesa tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco – chiede che sia dichiarato che non spetta allo Stato di nominare, in mancanza della prescritta intesa con la Regione Puglia, il Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano, e che sia, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale di nomina innanzi richiamato.
La ricorrente espone che con tale decreto il Ministro dell’ambiente, preso atto dell’approssimarsi della scadenza dell’incarico conferito all’avvocato Giacomo Diego Gatta (29 aprile 2010), ha provveduto alla nomina del nuovo Commissario straordinario. Tale nomina, tuttavia, non sarebbe stata preceduta dall’avvio e dall’effettiva prosecuzione della istruttoria finalizzata all’intesa prevista dall’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.
Con nota del 28 aprile 2010, il Presidente della Regione Puglia aveva segnalato l’importanza di attivare celermente un percorso di intesa sul presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano, invitando il Ministro a individuare insieme una figura competente e di alto profilo professionale, dichiarando la propria disponibilità a verificare le migliori personalità per questo incarico.
Il Ministro dell’ambiente, con nota dell’11 maggio 2010, ha chiesto al Presidente della Regione di esprimere la formale intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, sulla nomina a Presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano di Stefano Sabino Francesco Pecorella.
Con nota del 18 maggio 2010, il Presidente della Regione Puglia, nel riscontrare la comunicazione suindicata, chiedeva un incontro urgente al fine di addivenire ad una scelta condivisa.
Sennonché, con la nota del 28 maggio 2010, il Ministro dell’ambiente comunicava di aver provveduto, con il decreto n. 384 del 12 maggio 2010, a nominare Stefano Sabino Francesco Pecorella Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano.
Secondo la Regione Puglia, il decreto n. 384 del 12 maggio 2010 sarebbe lesivo delle competenze legislative attribuite alle regioni in materie di competenza concorrente e in materie di competenza esclusiva, nonché dei principi di leale collaborazione, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
L’approssimarsi della scadenza dell’incarico di Commissario straordinario conferito con il decreto oggetto del presente giudizio costituzionale (30 luglio 2010) non determinerebbe poi carenza di interesse al ricorso in quanto, come rilevato dalla Corte costituzionale, in materia di conflitto fra enti, la lesione delle attribuzioni costituzionali ben può concretarsi anche nella mera emanazione dell’atto invasivo della competenza, potendo perdurare l’interesse dell’ente all’accertamento del riparto costituzionale delle competenze (sentenza n. 222 del 2006). Tale decreto violerebbe le competenze regionali delineate dall’art. 117, terzo comma, Cost. in via concorrente nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali; dall’art. 117, quarto comma, Cost., in via residuale nelle materie dell’agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca; dall’art. 118 Cost. concernente la ripartizione delle competenze amministrative.
Sarebbero altresì violati i principi di riserva di legge, buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici in relazione all’art. 97 Cost. e il principio di leale collaborazione derivante dall’art. 5 Cost. (come conseguenza del contemperamento dei principi di unità ed autonomia in esso sanciti) in relazione all’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.
La ricorrente rileva, altresì, che la Corte costituzionale ha affermato che l’intesa è condizione di legittimità della nomina del Presidente di enti come quello di cui trattasi (sentenza n. 27 del 2004). Tale principio è stato ripreso in una successiva pronuncia costituzionale, secondo la quale il mancato rispetto della necessaria procedimentalizzazione per la nomina del Presidente rende illegittima la nomina del commissario straordinario, dovendosi ritenere che l’illegittimità della condotta dello Stato non risiede pertanto nella nomina in sé di un Commissario straordinario, senza la previa intesa con il Presidente della Regione, ma nel mancato sviluppo della procedura dell’intesa per la nomina del Presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del primo (sentenza n. 21 del 2006).
Il Ministro dell’ambiente avrebbe tenuto un comportamento non rispondente ai principi costituzionali sopra indicati nell’interpretazione e applicazione dell’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, applicando la prescrizione in esso sancita in modo meramente formale e, conseguentemente, svuotando il procedimento dell’intesa del suo significato. Il decreto di nomina del Commissario straordinario è stato sì preceduto dalla richiesta diretta al Presidente della Regione di esprimere «formale intesa» sul nominativo indicato (Stefano Sabino Francesco Pecorella) ma, di fatto, non è stata offerta all’ente regionale la possibilità di far pervenire il proprio orientamento in quanto prima ancora della ricezione della richiesta ministeriale di intesa il Ministro dell’ambiente aveva già provveduto a nominare il Commissario straordinario nella stessa persona di Stefano Sabino Francesco Pecorella.
Il ristretto arco temporale intercorrente fra la richiesta del Ministro dell’ambiente di intesa sul nominativo del Presidente (datata 11 maggio 2010) e il decreto di nomina del Commissario straordinario emesso il giorno successivo (12 maggio 2010) nonché l’espressione utilizzata («formale intesa») rendono evidente la natura meramente formale del procedimento avviato dal Ministro.
Non solo non vi sarebbero state le «reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione fra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo» (ritenute necessarie dalle sentenze n. 27 del 2004 e n. 21 del 2006), ma lo Stato non avrebbe neanche preventivamente verificato la possibilità di raggiungere l’intesa sul nominativo indicato (o, eventualmente, su altro di proposta regionale) e di provvedere, quindi, direttamente alla nomina del Presidente (e non del Commissario straordinario). Tale evidenza è ulteriormente attestata dal fatto che alla richiesta di «urgente incontro» formulata dal Presidente della Regione Puglia – con nota del 28 aprile 2010 e con nota del 18 maggio 2010 – non ha fatto seguito la convocazione dell’auspicato confronto costruttivo per una «scelta condivisa», bensì la nomina dell’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella a Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano.
2. – Con ricorso notificato in data 19 gennaio 2011, la Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione al decreto di quest’ultimo del 27 ottobre 2010, n. 1045, con il quale «l’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella è confermato Commissario Straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 2 novembre 2010 e comunque non oltre la nomina del Presidente».
Anche tale nomina non è stata preceduta dall’avvio e dall’effettivo perseguimento dell’intesa prevista dall’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 per la nomina del Presidente dell’Ente Parco.
Con nota del 25 ottobre 2010, il Presidente della Regione ha rappresentato l’esigenza di nominare nel più breve tempo possibile il Presidente del Parco nazionale del Gargano, ma l’incontro richiesto al fine di affrontare l’argomento non si è mai tenuto e in riscontro alla missiva del 25 ottobre 2010 è stato inviato il decreto di conferma dell’incarico di Commissario straordinario all’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella.
La gravità della mancanza di preventiva istruttoria finalizzata al raggiungimento dell’intesa richiesta dalla legge per la nomina del Presidente dell’Ente parco è accentuata dalle vicende che hanno preceduto l’ultimo decreto di proroga dell’incarico commissariale, reiterato dal Ministro dell’ambiente (dapprima con il decreto n. 722 del 6 agosto 2010 e, successivamente, con il decreto n. 1045 del 27 ottobre 2010), senza effettuare, in entrambi i casi, alcun tentativo di scelta condivisa per il ripristino della gestione ordinaria nell’Ente.
3. – Con ricorso notificato in data 13 maggio 2011, la Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione al decreto di quest’ultimo del 3 marzo 2011, n. 123, con il quale «L’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella è nominato Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 4 marzo 2011 e comunque non oltre la nomina del presidente».
La ricorrente, assumendo la violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione in relazione all’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che prevede – per la nomina del Presidente degli Enti Parco – un meccanismo di intesa tra il Ministro dell’ambiente e i Presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco, chiede che sia dichiarato che non spetta allo Stato di nominare, in mancanza della prescritta intesa con la Regione Puglia, il Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano, e che sia, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale di nomina innanzi richiamato.
La ricorrente espone che il Ministro dell’ambiente ha continuato a nominare l’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano rifiutando di tentare il raggiungimento di un accordo con la Regione Puglia al fine di addivenire ad un’intesa su di un nome condiviso da entrambe le parti.
La Regione Puglia ha formulato, altresì, istanza di sospensione dell’esecuzione del decreto del Ministro dell’ambiente del 3 marzo 2011, n. 123, in quanto con riferimento al fumus boni iuris sarebbe inconfutabile la totale assenza di attività finalizzata ad addivenire all’intesa, mentre quanto al periculum in mora la perdurante operatività del decreto impugnato comporterebbe una situazione di attuale illegittimità dell’attività svolta dal Commissario straordinario.
4. – Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità del ricorso avversario, in quanto il provvedimento di nomina del Commissario straordinario avrebbe un’efficacia limitata nel tempo fino al 30 luglio 2010 sicché nel momento in cui la presente vertenza verrà discussa sarà cessata la materia del contendere.
In subordine, si rileva l’infondatezza del ricorso in quanto la procedura per l’acquisizione dell’intesa regionale sulla designazione del presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano è stata instaurata già a partire dal 24 luglio 2009 allorquando il Ministro aveva richiesto alla Regione Puglia di pronunciarsi sul nominativo dell’avvocato Giacomo Diego Gatta per la carica di presidente dell’Ente Parco.
La Regione Puglia forniva riscontro alla nota predetta solo in data 28 aprile 2010, sollecitando il Ministero alla ricerca di una scelta condivisa. Ciò ha determinato il Ministro dell’ambiente a trasmettere in data 11 maggio 2010 un’ulteriore nota con la quale, premesso che nelle more del rilascio dell’intesa regionale l’avvocato Gatta aveva acquisito altro incarico, si chiedeva di volere esprimere l’intesa sul nominativo dell’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella, allegandosi il curriculum dell’interessato. Nell’attesa della definizione della procedura per l’acquisizione dell’intesa, il predetto legale è stato nominato Commissario straordinario con il d.m. del 12 maggio 2010, che costituisce oggetto di impugnazione. In modo tardivo, rispetto alla sequenza dello scambio epistolare riassunto, il Presidente della Regione Puglia, con nota del 18 maggio 2010, ha richiesto al Ministro dell’ambiente la fissazione di un incontro per addivenire ad una scelta condivisa dell’organo da nominare.
Alla stregua della ricostruzione dei fatti che precede, emerge che il principio di leale collaborazione è stato vulnerato proprio dal comportamento tenuto dalla Regione Puglia ricorrente che, a fronte della prima richiesta di procedere all’intesa, anziché fornire una tempestiva collaborazione, ha optato per una prolungata inerzia interrotta solo da una nota di contenuto interlocutorio che, pur non esprimendo alcun dissenso circa l’opzione suggerita dal Ministro, rilanciava i termini di una concertazione dai confini temporali del tutto indefiniti.
Osserva ancora il resistente come a fronte dell’indicazione di ben due nominativi da parte del Ministro, la Regione non abbia espresso alcun apprezzamento di merito in relazione ai rispettivi curricula che le erano stati sottoposti, né tanto meno abbia mai fornito l’indicazione di soluzioni alternative.
Nell’attesa della definizione della procedura per l’acquisizione dell’intesa, con il d.m. del 27 ottobre 2010, n. 1045, oggetto di impugnazione, il Ministro ha confermato 1’avvocato Pecorella nell’incarico di Commissario straordinario dell’Ente Parco.
 

Considerato in diritto

1. – La Regione Puglia, con tre distinti ricorsi (reg. confl. enti n. 7 del 2010, n. 1 del 2011 e n. 4 del 2011), ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e, per quanto possa occorrere, nei confronti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avverso tre distinti decreti di quest’ultimo, deducendo che non spettava al Ministro nominare per la durata di tre mesi e poi confermare, per ulteriori tre mesi, nonché, successivamente, per altri tre mesi, l’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella come Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano, in mancanza dell’intesa con il Presidente della Regione Puglia nel cui territorio ricade il Parco, prevista dall’art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Assume la ricorrente che tale intesa è posta dal legislatore a salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite, sicché la nomina e le conferme della stessa fatte in mancanza di essa costituirebbero menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Regione, in violazione degli articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.
2. – Poiché i tre ricorsi hanno ad oggetto tre decreti ministeriali, relativi alla nomina e alla conferma della stessa persona a Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia.
3. – I ricorsi sono fondati.
L’art. 9, comma 3, della l. n. 394 del 1991 prescrive che il Presidente dell’Ente Parco è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente (ora dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), d’intesa con il Presidente della Regione nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale.
Nella specie, è accaduto che il Ministro ed il Presidente della Regione Puglia non hanno raggiunto l’accordo sulla nomina del Presidente e che il primo ha nominato il Commissario straordinario per un periodo di tre mesi e, con successivi decreti, ha provveduto a confermare la stessa persona per ulteriori periodi trimestrali.
Avverso tali decreti insorge, con distinti ricorsi per conflitto di attribuzione, il Presidente della Regione lamentando non la nomina del Commissario straordinario in sé, ma la nomina medesima in quanto non preceduta dal tentativo del Ministro di addivenire ad un’intesa con la Regione.
Identica questione è stata ripetutamente esaminata da questa Corte con riferimento a vicende relative ad altri enti di analoga natura. La Corte ha affermato la legittimità della nomina di un commissario straordinario, in assenza del raggiungimento dell’intesa, solo se, in applicazione del principio di leale cooperazione, si sia dato luogo ad uno sforzo delle parti per dar vita ad una intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo (ex plurimis: sentenze n. 332 del 2010; n. 24 del 2007; n. 21 del 2006; n. 339 del 2005; n. 27 del 2004).
Per valutare la legittimità della nomina del Commissario straordinario del Parco nazionale del Gargano si tratta di verificare se vi sia stato o meno il tentativo di raggiungere l’intesa.
A tale scopo, è utile esaminare, in ordine cronologico, gli avvenimenti che hanno portato alla situazione denunciata:
– 24 luglio 2009: lettera del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui si chiede di confermare Presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano Giacomo Gatta;
– 27 luglio 2009: nomina del Ministro di Giacomo Gatta a Commissario straordinario;
– 28 aprile 2010: lettera del Presidente della Regione Puglia (pervenuta il 4 maggio) per ricerca intesa su Presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano tramite incontro;
– 29 aprile 2010: cessa dall’incarico di Commissario straordinario Giacomo Gatta (Commissario dal 27 luglio 2009, in precedenza già Presidente);
– 11 maggio 2010: lettera del Ministro (pervenuta il 14 maggio) con richiesta di «formale intesa» per l’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella, e senza risposta alla richiesta di incontro del Presidente della Regione Puglia;
– 12 maggio 2010: decreto del Ministro n. 384 (oggetto di impugnazione con ric. confl. n. 7 del 2010), di nomina del Commissario straordinario per tre mesi dal 30 aprile al 31 luglio 2010;
– 24 maggio 2010: lettera del Presidente della Regione Puglia per ricerca di intesa sulla nomina del Presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano tramite incontro;
– 28 maggio 2010: nota del Ministro (pervenuta il 4 giugno) con cui si comunica la nomina del Commissario straordinario dal 30 aprile al 31 luglio 2010;
– 6 agosto 2010: decreto del Ministro n. 722 (non oggetto di impugnazione) di nomina del Commissario straordinario per tre mesi dal 1° agosto 2010 al 1° novembre 2010;
– 20 settembre 2010: nota del Ministro dell’ambiente con cui si comunica la nomina del Commissario straordinario dal 1° agosto al 1° novembre 2010;
– il 25 ottobre 2010: lettera del Presidente della Regione Puglia per ricerca di intesa sulla nomina del Presidente dell’Ente Parco nazionale del Gargano tramite incontro;
– 27 ottobre 2010: decreto del Ministro n. 1045 (oggetto di impugnazione con ric. confl. n. 1 del 2011), di nomina del Commissario straordinario per tre mesi dal 2 novembre 2010 al 1° febbraio 2011;
– 1° febbraio 2011: decreto del Ministro n. 32 (non oggetto di impugnazione) di nomina del Commissario straordinario per un mese dal 2 febbraio 2011 al 3 marzo 2011;
– 3 marzo 2011: decreto del Ministro n. 123 (oggetto di impugnazione con ric. confl. n. 4 del 2011, con richiesta di sospensiva), di nomina del Commissario straordinario per tre mesi dal 4 marzo 2011 al 3 giugno 2011.
Da quanto esposto emerge che, alla scadenza del precedente Commissario Gatta, la Regione Puglia ha sollecitato un incontro, che a tale richiesta il Ministro dell’ambiente non ha risposto, ma ha chiesto formale intesa sul nome dell’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella e che lo ha nominato Commissario straordinario il giorno dopo, senza dunque neppure dare il tempo alla Regione di esprimere il proprio parere. Successivamente, il Presidente della Regione ha chiesto nuovamente un incontro (così implicitamente mostrando di non gradire la persona nominata Commissario straordinario) ma ancora una volta il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto a nominare Commissario straordinario l’avvocato Pecorella.
È palese dunque che il Ministro non ha cercato di raggiungere un accordo, ma ha aggirato la norma che prevede l’obbligo dell’intesa, perché, da un lato, ha proposto un solo nome e, dall’altro, ha non solo rifiutato tutte le proposte di incontro provenienti dalla controparte, ma ha anche nominato Commissario straordinario proprio la persona implicitamente rifiutata da quest’ultima.
In tal modo risultano violati i principi enunciati in materia da questa Corte nella giurisprudenza sopra richiamata.
In accoglimento dei ricorsi va, pertanto, dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano in quanto avvenuta senza che sia stato avviato, proseguito ed effettivamente espletato il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione Puglia per la nomina del Presidente e, per l’effetto, annulla i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e 3 marzo 2011 DEC/DPN 123, con i quali rispettivamente è stato nominato il Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano ed è stato prorogato detto incarico.
La pronuncia di merito assorbe la decisione sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato da parte della Regione Puglia (sentenza n. 21 del 2006).

per questi motivi


LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano in quanto avvenuta senza che fosse avviato e proseguito ed effettivamente espletato il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione Puglia per la nomina del Presidente e, per l’effetto, annulla i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e 3 marzo 2011 DEC/DPN 123, con i quali, rispettivamente, è stato nominato il Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano ed è stato prorogato detto incarico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!