Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 2373 | Data di udienza: 21 Luglio 2011

DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di conclusione del procedimento – Natura perentoria – Inutile decorso – Ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 29 Settembre 2011
Numero: 2373
Data di udienza: 21 Luglio 2011
Presidente: Campanella
Estensore: Barone


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di conclusione del procedimento – Natura perentoria – Inutile decorso – Ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.



Massima

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 29 settembre 2011, n. 2373

DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di conclusione del procedimento – Natura perentoria – Inutile decorso – Ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.

Dal testo dell’art. 12 D.Lgs. 387/03 si evince il termine di conclusione del procedimento decorrente dalla data di presentazione della relativa domanda ha natura perentoria, con la conseguenza che al suo inutile decorso l’interessato può proporre il ricorso avverso il silenzio di cui all’art. 117 c.p.a. (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez II, 19 marzo 2010, n. 3253 e 25 settembre 2009 n. 1539; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 14 ottobre 2008, n. 1819), tenuto anche conto di quanto affermato nelle sentenze della Corte Costituzionale n.124 e n. 168 del 2010, con le quali la Corte ha affermato che le Regioni, nel disciplinare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, “sono tenute al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale” e, in particolare, il principio fissato dall’art. 12, comma 4, del D.L.vo n. 387/2003, il quale stabilisce “il termine massimo per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti”.

Pres. Campanella, Est. Barone – C. s.r.l. (avv.ti De Caro e Augugliaro) c. Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’ e altro (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 29 settembre 2011, n. 2373

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 29 settembre 2011, n. 2373

 

N. 02373/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01776/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2011, proposto da:
Cautha Sicilia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Davide De Caro, Andrea Augugliaro, con domicilio eletto presso Liliana D’Amico in Catania, via V. Giuffrida, 37;


contro

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’ – Dipartimento Energia, Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

SILENZIO SU ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’ e di Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’ – Dipartimento Energia e di Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la società Cautha Sicilia s.r.l. ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto che si sarebbe formato in ordine all’istanza avanzata il 07/04/2010 all’Assessorato regionale per l’Energia di rilascio di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Acate, c.da Mogli.

A sostegno del ricorso la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’ art 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, assumendo la perentorietà del termine finale fissato dalla quest’ultima norma.

L’amministrazione regionale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto

Alla Camera di Consiglio del 21 luglio 2011, il ricorso

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

E’ stato già osservato in fattispecie analoghe a quella in esame che dal testo dell’art. 12 D.Lgs. 387/03 si evince il termine di conclusione del procedimento decorrente dalla data di presentazione della relativa domanda ha natura perentoria, con la conseguenza che al suo inutile decorso l’interessato può proporre il ricorso avverso il silenzio di cui all’art. 117 c.p.a. (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez II, 19 marzo 2010, n. 3253 e 25 settembre 2009 n. 1539; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 14 ottobre 2008, n. 1819), tenuto anche conto di quanto affermato nelle sentenze della Corte Costituzionale n.124 e n. 168 del 2010, con le quali la Corte ha affermato che le Regioni, nel disciplinare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, “sono tenute al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale” e, in particolare, il principio fissato dall’art. 12, comma 4, del D.L.vo n. 387/2003, il quale stabilisce “il termine massimo per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti”.

Nel caso in esame il termine di 180 giorni (secondo il testo dell’art. 12 citato applicabile, ratione temporis, alla richiesta del 07/04/2010) è ampiamente decorso. Il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e deve esser annullato e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo della stessa di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 07/04/2010, assegnandosi, a tal fine, il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza. Decorso infruttuosamente tale termine ai medesimi adempimenti provvederà, in via sostitutiva, un Commissario ad acta indicato, che il Collegio nomina sin da ora ed individua nel Segretario Generale presso la Presidenza della Regione Siciliana (con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria qualificazione professionale) che provvederà nell’ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine in precedenza fissato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

 

P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 07/04/2010, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Per l’ipotesi di eventuale, ulteriore inadempienza alla scadenza del termine, nomina sin d’ora il Segretario Generale presso la Presidenza della Regione Siciliana – con facoltà di delega al altro funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria qualificazione professionale – quale Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi nel termine di giorni novanta dalla scadenza del termine in precedenza fissato, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore della società ricorrente in complessivi € 1000,00 (euro mille/00), oltre contributo unificato, IVA e CPA se ed in quanto dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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