Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Diritto processuale europeo Numero: 1982 | Data di udienza: 5 Agosto 2011

* AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori – Concessione del finanziamento – C.d. aiuti P.A.C. – Mancata erogazione – Giurisdizione del G.O. – Sussistenza – Mancato riconoscimento – Impugnativa – Giurisdizione G.A. – Sussistenza – AGEA – Finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori – Registro nazionale dei debiti S.I.A.N. – C.d. iscrizione a ruolo di somme pretese in pagamento – Aiuti PAC con crediti iscritti nel Registro S.I.A.N. per acquiescenza del debitore divenuti riscuotibili in via definitiva – Art. 8 ter L. n. 33/2009 – Quote latte eccedenti quelle consentite – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Norme del diritto dell’Unione e norme interne – Gerarchia – Garanzia costituzionale del rispetto degli obblighi internazionali e comunitari assunti – Art. 117, 1 c., Cost. – Art. 249 Trattato istitutivo della Comunità europea.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Padova
Data di pubblicazione: 6 Settembre 2011
Numero: 1982
Data di udienza: 5 Agosto 2011
Presidente: Amenduni
Estensore:


Premassima

* AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori – Concessione del finanziamento – C.d. aiuti P.A.C. – Mancata erogazione – Giurisdizione del G.O. – Sussistenza – Mancato riconoscimento – Impugnativa – Giurisdizione G.A. – Sussistenza – AGEA – Finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori – Registro nazionale dei debiti S.I.A.N. – C.d. iscrizione a ruolo di somme pretese in pagamento – Aiuti PAC con crediti iscritti nel Registro S.I.A.N. per acquiescenza del debitore divenuti riscuotibili in via definitiva – Art. 8 ter L. n. 33/2009 – Quote latte eccedenti quelle consentite – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Norme del diritto dell’Unione e norme interne – Gerarchia – Garanzia costituzionale del rispetto degli obblighi internazionali e comunitari assunti – Art. 117, 1 c., Cost. – Art. 249 Trattato istitutivo della Comunità europea.



Massima

 

 

TRIBUNALE PADOVA, Sez. 2 Civile, 6 settembre 2011 (Ud. 5/08/2011), Sentenza n. 1982

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori – Concessione del finanziamento – C.d. aiuti P.A.C. – Mancata erogazione – Giurisdizione del G.O. – Sussistenza – Mancato riconoscimento – Impugnativa – Giurisdizione G.A. – Sussistenza. 
 
In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), la domanda avente ad oggetto il pagamento di un importo, già concesso e liquidato ma non ancora erogato, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo il richiedente, a seguito dell’emanazione dell’atto di concessione del finanziamento, titolare di un diritto soggettivo, mentre rimane ferma la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli incentivi economici ed alla impugnativa degli atti relativi all’istruttoria amministrativa e all’emissione del provvedimento finale di concessione, essendo il richiedente titolare, in questa fase, solo di un interesse legittimo (Cass. S.U. 1/12/2009, n. 25261).
 
Giudice unico, Amenduni
 
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – AGEA – Finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori – Registro nazionale dei debiti S.I.A.N. – C.d. iscrizione a ruolo di somme pretese in pagamento – Aiuti PAC con crediti iscritti nel Registro S.I.A.N. per acquiescenza del debitore divenuti riscuotibili in via definitiva – Quote latte eccedenti quelle consentite – Art. 8 ter L. n. 33/2009. 
 
L’art. 8 ter Legge 9 aprile 2009 n. 33, che ha istituito il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N., già in fatto operativo, nel quale l’AGEA deve inserire tutte le somme dovute a titolo di prelievo supplementare da parte di produttori e acquirenti di quote latte eccedenti quelle consentite, ponendole a loro carico. Nel Sistema di cui sopra, secondo quanto chiariscono più circolari dell’AGEA, sono inseriti i soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabili in sede giurisdizionale, cui corrispondono crediti dell’Agenzia di carattere certo, liquido ed esigibile (…). La istituzione del Registro nazionale dei debiti di cui della L. n. 33 del 2009, art. 8 ter, comma 2, ha equiparato la inserzione nel Registro debiti SIAN delle somme che produttori e acquirenti devono rimborsare a titolo di prelievi supplementari alla c.d. iscrizione a ruolo di somme pretese in pagamento. Come ogni altra iscrizione a ruolo, l’inserimento dei debiti per prelievi nel registri del S.I.A.N. presuppone un diritto alla riscossione in attuazione della citata norma regolamentare comunitaria e autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti PAC con i crediti iscritti nel Registro S.I.A.N. per acquiescenza del debitore divenuti riscuotibili in via definitiva (Cass. n. 6448/2003; Cass. (ord.), sez. un., 01/12/2009, n. 25261).
 
Giudice unico, Amenduni
 
 
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Norme del diritto dell’Unione e norme interne – Gerarchia – Garanzia costituzionale del rispetto degli obblighi internazionali e comunitari assunti – Art. 117, 1 c., Cost. – Art. 249 Trattato istitutivo della Comunità europea.
 
Le norme del diritto dell’Unione rivestono una posizione di primazia rispetto alle norme interne. Ciò implica che le prime, quando siano “direttamente applicabili” (come nel caso delle norme regolamentari: art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già art. 249 del Trattato istitutivo della Comunità europea), devono poter spiegare i propri effetti in modo pieno negli ordinamenti degli Stati membri. Le disposizioni nazionali suscettibili di comprimere tali effetti, o peggio di escluderli, devono pertanto essere disapplicate. Nella prospettiva dell’ordinamento italiano, la garanzia costituzionale del rispetto degli obblighi internazionali e comunitari assunti dall’Italia (art. 117, 1 comma, Cost.) implica la necessità di preferire, tra le varie interpretazioni possibili di una disposizione interna suscettibile di “interferire”, nel senso sopra indicato, con gli effetti di una norma dell’Unione, quella maggiormente idonea ad assicurare la legittimità costituzionale della disposizione medesima: quella, cioè, che escluda in partenza il verificarsi di una siffatta interferenza (Corte Cost. 21 – 24 giugno 2010 n. 227).
 
Giudice unico, Amenduni
 

Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE PADOVA, Sez. 2 Civile, 6 settembre 2011 (Ud. 5/08/2011), Sentenza n. 1982

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
 
in composizione monocratica, nella persona del giudice unico, dott. Giovanni G. Amenduni, ha emesso la seguente
 
SENTENZA
 
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 11619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2008, rimessa in decisione all’udienza del 27.1.2011 e vertente
 
tra
 
Av.
 
Rappresentata e difesa dall’avv. Ti.Mu. e dall’avv. Fr.Za. dell’avvocatura regionale della Regione Veneto, con domicilio eletto presso l’avv. El.Za., in Padova, Gall. (…)
 
Attrice opponente
 
e
 
Az. Agr. Se.Fr., Sa., Ca. e Ga. s.s.
 
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma.Al., Ma.Gu., Ma.Gr. del foro di Verona e dall’avv. Pi.Ca., quest’ultimo con studio in Padova, via (…), presso il quale ha eletto domicilio
 
Convenuta opposta
 
Oggetto: pagamento somme.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con atto di citazione ritualmente notificato la Av. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le era stato ordinato, quale organismo pagatore per la Regione Veneto per conto della Comunità Europea, il pagamento in favore della Az. Agr. Se.Fr., Sa., Ca. e Ga. s.s. di un contributo di Euro 20.482,76 oltre accessori e spese legali.
 
Assumeva l’opponente che le somme citate corrispondevano al premio già liquidato all’azienda opposta ed inerenti gli interventi di sovvenzione pubblica nell’ambito della Politica Agricola Comune (c.d. PAC seminativi); che tuttavia siffatta somma non era entrata nella disponibilità della ditta in quanto compensata con gli ingenti debiti dell’azienda agricola, sorti a titolo di prelievo supplementare sul latte a carico del bilancio comunitario, giusta comunicazione mediante nota del 6.7.2007.
 
Si costituiva la Az. Agr. Se.Fr., Sa., Ca. e Ga. s.s., la quale contestava la possibilità di operare la compensazione come preteso da controparte ed insisteva per il rigetto dell’opposizione.
 
La causa veniva istruita mediante produzione di documenti e trattenuta per la decisione all’udienza del 16.12.2010.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario per le questioni portate all’attenzione di questo giudicante, secondo ormai i principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, da ultimo con la pronuncia del 01 dicembre 2009, n. 25261, a mente del quale “In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), la domanda avente ad oggetto il pagamento di un importo, già concesso e liquidato ma non ancora erogato, è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo il richiedente, a seguito dell’emanazione dell’atto di concessione del finanziamento, titolare di un diritto soggettivo, mentre rimane ferma la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli incentivi economici ed alla impugnativa degli atti relativi all’istruttoria amministrativa e all’emissione del provvedimento finale di concessione, essendo il richiedente titolare, in questa fase, solo di un interesse legittimo”.
 
Nel merito, la questione all’attenzione di questo giudicante attiene tutta alla possibilità di ammettere la compensazione tra un credito comunitario vantato dalla Stalla Sociale Ponte di Barbarano soc. coop. agr. (non contestato dall’opponente) e il preteso controcredito di natura statale, asseritamente dovuto, in misura superiore, a titolo di prelievo supplementare sul latte.
 
Secondo parte opposta la norma contenuta all’art. 3, comma 5 duodeces, del D.L. 182/2005 che prescrive che “Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell’ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all’articolo 69, sesto comma, del regio decreto n. 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”, coordinata con il disposto codicistico dell’art. 1246, co. 1 n. 3, c.c., determinerebbe un’ipotesi in cui in presenza di un credito impignorabile non può operare la compensazione.
 
Parte opponente tenta di superare questo risultato attraverso il ricorso ad argomentazioni ricavate da norme comunitarie, che avrebbero portata derogatoria rispetto alla disciplina nazionale, in particolare la norma contenuta nel Reg. CE n. 1034/2008, che all’art. 5 ter.
 
L’opposizione è fondata.
 
Come è noto, le norme del diritto dell’Unione rivestono una posizione di primazia rispetto alle norme interne. Ciò implica che le prime, quando siano “direttamente applicabili” (come nel caso delle norme regolamentari: art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già art. 249 del Trattato istitutivo della Comunità europea), devono poter spiegare i propri effetti in modo pieno negli ordinamenti degli Stati membri: le disposizioni nazionali suscettibili di comprimere tali effetti, o peggio di escluderli, devono pertanto essere disapplicate (v. ora in questo senso, oltre alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia e della nostra Corte costituzionale, la dichiarazione n. 17 allegata al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
 
Nella prospettiva dell’ordinamento italiano, la garanzia costituzionale del rispetto degli obblighi internazionali e comunitari assunti dall’Italia (art. 117, 1 comma, Cost.) implica la necessità di preferire, tra le varie interpretazioni possibili di una disposizione interna suscettibile di “interferire”, nel senso sopra indicato, con gli effetti di una norma dell’Unione, quella maggiormente idonea ad assicurare la legittimità costituzionale della disposizione medesima: quella, cioè, che escluda in partenza il verificarsi di una siffatta interferenza (cfr. di recente, in questo senso, fra le altre, Corte Cost. 21 – 24 giugno 2010 n. 227).
 
Tale premessa si rende necessaria al fine di escludere sin d’ora l’operatività dell’art. 1246 n. 3) c.c., eccepita dalla convenuta quale fatto impeditivo della compensazione del credito della stessa convenuta con il controcredito vantato dall’Av. per prelievi supplementari.
 
La tesi della parte opposta non persuade, in quanto l’art. 1246 c.c. nulla ha a che vedere con le procedure di accertamento “in conformità della legislazione nazionale” del credito dell’Av. (di cui fa menzione l’art. 5 ter Reg. cit., norma di rango indubbiamente preminente rispetto all’art. 1246 c.c.).
 
Invero, qualora la norma del codice civile fosse ritenuta ostativa alla compensazione prevista dall’art. 5 ter cit., si determinerebbe l’effetto di escludere in radice l’applicazione della normativa comunitaria di cui al Reg. CE n. 1034/2008, che fa invece espresso riferimento – come si è detto – unicamente all’accertamento del credito “in conformità della legislazione nazionale”, consentendone pienamente la compensazione, come si dirà più avanti.
 
Sull’argomento, nella recente ordinanza n. 25261/2009, la S.C. ha avuto occasione di affermare, in una controversia del tutto analoga a quella in esame, a proposito dell’art. 8 ter l. 9 aprile 2009 n. 33, che “Tale norma ha istituito il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N., già in fatto operativo, nel quale l’AGEA deve inserire tutte le somme dovute a titolo di prelievo supplementare da parte di produttori e acquirenti di quote latte eccedenti quelle consentite, ponendole a loro carico. Nel Sistema di cui sopra, secondo quanto chiariscono più circolari dell’AGEA, sono inseriti i soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabili in sede giurisdizionale, cui corrispondono crediti dell’Agenzia di carattere certo, liquido ed esigibile (…). La istituzione del Registro nazionale dei debiti di cui della L. n. 33 del 2009, art. 8 ter, comma 2, ha equiparato la inserzione nel Registro debiti SIAN delle somme che produttori e acquirenti devono rimborsare a titolo di prelievi supplementari alla c.d. iscrizione a ruolo di somme pretese in pagamento. Come ogni altra iscrizione a ruolo, l’inserimento dei debiti per prelievi nel registri del S.I.A.N. presuppone un diritto alla riscossione in attuazione della citata norma regolamentare comunitaria e autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti PAC con i crediti iscritti nel Registro S.I.A.N. per acquiescenza del debitore divenuti riscuotibili in via definitiva (così la cit. Cass. n. 6448/2003)” (v. Cass. (ord.), sez. un., 01/12/2009, n. 25261, in motivazione).
 
La Corte di Cassazione sembra dunque dare preminente rilievo, ai fini dell’apprezzamento della certezza, liquidità ed esigibilità del credito dell’Av., del quale si discorre, all’inserimento di esso nel registro SIAN, giacché ciò presuppone il definitivo accertamento del credito medesimo.
 
La convenuta non ha offerto alcuna prova di aver proposto alcuna impugnazione avverso la comunicazione AGEA relativa al “Regime Quote Latte – versamento del prelievo esigibile”, inviata con raccomandata alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 8 quinquies comma 1 l. n. 33/2009, con la quale l’AGEA ha comunicato il debito relativo alle quote latte (prelievi supplementari) individuato come esigibile e ne ha intimato il versamento, nonché l’annullamento del provvedimento di iscrizione della società ricorrente nel Registro nazionale debiti.
 
Ne deriva che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto risulta essere stato legittimamente compensato con il credito (di importo superiore) dell’Av. per prelievi supplementari relativi a quote latte, in forza di quanto dispone l’art. 5 ter Reg. CE cit.
 
Per tali ragioni, pertanto, il decreto ingiuntivo andrà revocato.
 
Attesa la particolarità della controversia, si ritiene equa la compensazione delle spese tra le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione,
 
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2639/08.
 
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
 
Così deciso in Padova il 5 agosto 2011.
 
Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2011.
 

 

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