Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca, Fauna e Flora Numero: 23972 | Data di udienza: 25 Maggio 2011

DIRITTO VENATORIO – CACCIA – Detenzione specie protette per la vendita – Configurabilità del reato – Art. 2 L. n.59/1993 – Differenza tra vecchia e nuova disciplina – Reg. n.3826/82/CEE e s.m. – FAUNA E FLORA – Nozione di esemplare protetto – Detenzione – Prodotti derivati – Uso personale o domestico – Tutela legislativa – Artt.2 c.1 lett.f) e 8 sexies, c.1 lett.b) L. n.150/92.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Giugno 2011
Numero: 23972
Data di udienza: 25 Maggio 2011
Presidente: Petti
Estensore: Amoresano


Premassima

DIRITTO VENATORIO – CACCIA – Detenzione specie protette per la vendita – Configurabilità del reato – Art. 2 L. n.59/1993 – Differenza tra vecchia e nuova disciplina – Reg. n.3826/82/CEE e s.m. – FAUNA E FLORA – Nozione di esemplare protetto – Detenzione – Prodotti derivati – Uso personale o domestico – Tutela legislativa – Artt.2 c.1 lett.f) e 8 sexies, c.1 lett.b) L. n.150/92.



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15/06/2011 (Ud. 25/05/2011) Sentenza n. 23972
 
 
DIRITTO VENATORIO – CACCIA – Detenzione specie protette per la vendita – Configurabilità del reato – Art. 2 L. n.59/1993 – Differenza tra vecchia e nuova disciplina – Reg. n.3826/82/CEE e s.m..
 
In materia di specie protette, a differenza del vecchio testo dell’art.2 legge 7 febbraio 1992 n.150, che qualificava come reato anche la semplice detenzione di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell’allegato a) appendici II e III, e nell’allegato c), parte seconda, del regolamento C.E.E. n.3826/82, e successive modificazioni, il nuovo testo del medesimo art.2, cosi come sostituito dall’art.2 D.L. 12 gennaio 1993 n.2, convertito con modificazioni nella L.13 marzo 1993 n.59, prevede come reato non più la semplice detenzione, ma soltanto la detenzione per la vendita (Cass. pen. sez.3 n.4152 del 31.1.1997).
 
(annulla con rinvio sentenza del 23.11.2009 del GIP del Tribunale di Pescara) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. Pubblico Ministero in proc. Sylla
 
 
 
FAUNA E FLORA – DIRITTO VENATORIO – Nozione di esemplare protetto – Detenzione – Prodotti derivati – Uso personale o domestico – Tutela legislativa – Artt.2 c.1 lett.f) e 8 sexies, c.1 lett.b) L. n.150/92.
 
Per esemplare protetto deve intendersi qualsiasi animale vivo o morto o parte di esso, ma non il prodotto derivato ottenuto da esemplari o parti di esso. Dalla lettura delle norme contenute nella Legge n.150/92, artt.  2 comma 1 lett.f) e 8 sexies, al comma 1 lett.b, emerge chiaramente che rimane esclusa dalla sanzione penale soltanto la detenzione di esemplari (intendendosi per tali anche i prodotti derivati) per uso personale o domestico.

(annulla con rinvio sentenza del 23.11.2009 del GIP del Tribunale di Pescara) Pres. Petti, Est. Amoresano, Ric. Pubblico Ministero in proc. Sylla

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15/06/2011 (Ud. 25/05/2011) Sentenza n. 23972

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.
 
Dott. Ciro Petti                             Presidente
Dott. Alfredo M. Lombardi           Consigliere
Dott. Silvio Amoresano                Consigliere Rel.
Dott. Elisabetta Rosi                    Consigliere
Dott. Santi Gazzara                     Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da: Procuratore Repubblica presso il Tribunale di Pescara
– avverso la sentenza del 23.11.2009 del GIP del Tribunale di Pescara
– nei confronti di Sylla Madiop nato l’1.2.1968
– sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
– sentite le conclusioni del P.G., dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
 
OSSERVA
 
1) Con sentenza del 23.11.2009 il GIP del Tribunale di Pescara dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Sylla Madiop in ordine alla imputazione ascrittagli (art.2 comma i lett. f) L. n.150/92 poichè offriva in vendita o, comunque, deteneva esemplari appartenenti a specie tutelate e, segnatamente, pyton sebae, in violazione di quanto previsto dal regolamento CE n.338/97 modificato dal n.407/2009 del 14.5.2009 ed incluse nell’allegato B) del regolamento medesimo) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
 
Riteneva il GIP che l’imputato, all’atto del controllo, non deteneva, come contestato, esemplari appartenenti a specie tutelate, ma bracciali, portafogli e borse rivestiti di pelle di pyton sebae, che andavano qualificati come oggetti personali relativi a specie protette, la cui illecita introduzione nel territorio nazionale è sanzionata amministrativamente. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità per esemplare deve intendersi qualsiasi animale vivo o morto o parte di esso, ma non il prodotto derivato ottenuto da esemplari o parti di esso.
 
2) Ricorre per tassazione il P.M. presso il Tribunale di Pescara, denunciando la violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.2 comma i lett.f) L.150/92.
 
Dopo aver richiamato la normativa in base alla quale la specie in oggetto è considerata tutelata, assume che erroneamente il GIP ha ritenuto che i beni sequestrati siano destinati ad uso personale. Tale destinazione è in contrasto con la normativa dal momento che i prodotti erano, come riconosciuto dallo stesso GIP, esposti e posti in vendita nel mercato rionale. Tali prodotti inoltre debbono considerarsi quali esemplari in quanto ottenuti dalla lavorazione e trasformazione di animali della specie tutelata. 
 
3) Il ricorso è fondato.
 
3.1) Come ha ricordato il ricorrente P.M., l’art.2 comma 1 lett.f) L. n.150/92 contestato sanziona penalmente chi “detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione..” .
L’art.8 sexies della predetta L. n.150/92, a sua volta, al comma 1 lett.b, definisce come esemplare qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate.., qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante..” ed al comma 1 lett.c) qualifica come oggetto ad uso personale o domestico il “prodotto derivato da esemplari di specie incluse …, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio”.
 
Dalla lettura delle predette norme emerge chiaramente che rimane esclusa dalla sanzione penale soltanto la detenzione di esemplari (intendendosi per tali anche i prodotti derivati) per uso personale o domestico.
 
Debbono, quindi, perchè possa applicarsi la sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’art.2 L. n.150/92 e non quella penale di cui al comma i), ricorrere le seguenti
condizioni: 1) deve trattarsi di un prodotto derivato destinato ad uso personale o domestico; 
2) deve appartenere ad una persona fisica; c) non deve essere posto in vendita o comunque destinato al commercio.
 
E la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente pacifica nel ritenere che “In materia di specie protette, a differenza del vecchio testo dell’art.2 legge 7 febbraio 1992 n.150, che qualificava come reato anche la semplice detenzione di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell’allegato a) appendici II e III, e nell’allegato c), parte seconda, del regolamento C.E.E. n.3826/82, e successive modificazioni, il nuovo testo del medesimo art.2, cosi come sostituito dall’art.2 D.L. 12 gennaio 1993 n.2, convertito con modificazioni nella L.13 marzo 1993 n.59, prevede come reato non più la semplice detenzione, ma soltanto la detenzione per la vendita” (cfr.Cass.pen.sez.3 n.4152 del 31.1.1997).
 
3.1.1) Risultando dalla contestazione che il Syila offriva in vendita prodotti derivati da animali di specie tutelate, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Pescara.
 
P. Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara.
 
Cosi deciso in Roma il 25 maggio 2011
 

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