* DIRITTO DELL’ENERGIA – RIFIUTI – Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da CDR e CDRQ – Procedimento autorizzativo – Impugnazione – Competenza – Individuazione – VIA, VAS E AIA – Procedimento di VIA – Osservazioni pervenute – Omessa valutazione – Art. 24 d.lgs. n. 152/2006 – Illegittimità – Attività tecnico-istruttorie – Art. 25, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 – Lavoro preparatorio eseguito da un consulente tecnico esterno – Adeguato vaglio da parte dell’amministrazione – Impianto di produzione di energia elettrica da biomasse – Trasformazione in inceneritore – Variante sostanziale – Acquisizione di nuova VIA – Fattispecie – Finalità del procedimento di VIA – Art. 24, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 – Invalidità del procedimento di VIA – Effetti caducanti sull’AIA.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 18 Novembre 2011
Numero: 1766
Data di udienza: 1 Giugno 2011
Presidente: Nicolosi
Estensore: Massari
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – RIFIUTI – Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da CDR e CDRQ – Procedimento autorizzativo – Impugnazione – Competenza – Individuazione – VIA, VAS E AIA – Procedimento di VIA – Osservazioni pervenute – Omessa valutazione – Art. 24 d.lgs. n. 152/2006 – Illegittimità – Attività tecnico-istruttorie – Art. 25, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 – Lavoro preparatorio eseguito da un consulente tecnico esterno – Adeguato vaglio da parte dell’amministrazione – Impianto di produzione di energia elettrica da biomasse – Trasformazione in inceneritore – Variante sostanziale – Acquisizione di nuova VIA – Fattispecie – Finalità del procedimento di VIA – Art. 24, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 – Invalidità del procedimento di VIA – Effetti caducanti sull’AIA.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 18 novembre 2011, n. 1766
DIRITTO DELL’ENERGIA – RIFIUTI – Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da CDR e CDRQ – Procedimento autorizzativo – Impugnazione – Competenza – Individuazione.
Le caratteristiche del combustibile utilizzato per l’alimentazione di un impianto di produzione di energia elettrica non mutano la natura del procedimento e le finalità per quali il provvedimento conclusivo viene emesso dall’Amministrazione (cfr. Cons. Stato sez. V, ord. n. 1442 del 30 marzo 2011). La circostanza, quindi, che parte, anche preponderante, del materiale impiegato nell’impianto sia costituito da CDR e CDRQ non comporta che la controversia sia assimilabile a quelle concernenti la gestione del ciclo dei rifiuti, dovendo piuttosto ritenersi che essa sia sussumibile fra quelle in materia di impianti di generazione di energia elettrica che, ex art. 135, co. 1, lett. f) cod. proc. amm., sono attribuite alla competenza esclusiva del TAR Lazio solo limitatamente a quelle riguardanti le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW.
Pres. Nicolosi, Est. Massari – Comune di Follonica (avv. Luciani) c. Provincia di Grosseto (avv.ti Sorrenti, Canuti e Marcuccetti) e altri (n.c.)
VIA, VAS E AIA – Procedimento di VIA – Osservazioni pervenute – Omessa valutazione – Art. 24 d.lgs. n. 152/2006 – Illegittimità.
Con specifico riferimento al procedimento di valutazione di impatto ambientale l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che il provvedimento conclusivo “deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi” in tal modo confermando l’art. 8 della Direttiva 85/337/CEE a tenore del quale “i risultati delle consultazioni le informazioni raccolte debbono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione” (cfr. altresì l’art. 10, c. 1, lett. b) della legge 241/1990). E’ viziato, quindi, il provvedimento che non esterna compiutamente e specificamente le ragioni che hanno indotto l’amministrazione all’adozione dell’atto, pur in presenza di controdeduzioni formalizzate dal destinatario dell’azione amministrativa (cfr., ex multis, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 17 giugno 2009, n. 420; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 4 giugno 2009 n. 4455; T.A.R. Lazio sez. III, 19 gennaio 2009, n. 279).
Pres. Nicolosi, Est. Massari – Comune di Follonica (avv. Luciani) c. Provincia di Grosseto (avv.ti Sorrenti, Canuti e Marcuccetti) e altri (n.c.)
VIA, VAS E AIA – Attività tecnico-istruttorie – Art. 25, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 – Lavoro preparatorio eseguito da un consulente tecnico esterno – Adeguato vaglio da parte dell’amministrazione.
Il lavoro preparatorio eseguito da un consulente tecnico esterno dell’amministrazione deve, ai fini della completezza dell’istruttoria e del corretto esercizio del potere, essere adeguatamente vagliato dall’amministrazione al fine di trarne le proprie conclusioni in vista dell’adozione del provvedimento finale, posto che gli apprezzamenti di merito rimessi dalla legge alla pubblica autorità non possono, evidentemente, essere demandati a terzi, neppure attraverso lo strumento della consulenza (cfr. art. 25, comma 1, del Codice dell’ambiente: “Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte dall’autorità’ competente”).
Pres. Nicolosi, Est. Massari – Comune di Follonica (avv. Luciani) c. Provincia di Grosseto (avv.ti Sorrenti, Canuti e Marcuccetti) e altri (n.c.)
VIA, VAS E AIA –Impianto di produzione di energia elettrica da biomasse – Trasformazione in inceneritore – Variante sostanziale – Acquisizione di nuova VIA – Fattispecie.
In tema di procedimento di approvazione della pronuncia di VIA, l’ipotesi di un impianto inizialmente individuato nel progetto come centrale elettrica funzionante a biomasse, ma divenuto nel corso del procedimento un vero e proprio inceneritore o coinceneritore, in ragione delle sue caratteristiche funzionali e del combustibile utilizzato per la produzione di energia, richiede l’acquisizione di nuova VIA, in ragione della variazione sostanziale che ha condotto ad un progetto sensibilmente diverso da quello iniziale (Cons. Stato sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1142) (nella specie, l’amministrazione aveva peraltro illegittimamente continuato ad applicare alla procedura di VIA la disciplina di cui alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, nonostante il chiaro disposto di cui all’art. 229, c. 4, dello stesso decreto legislativo, in materia di inceneritori/coinceneritori)
Pres. Nicolosi, Est. Massari – Comune di Follonica (avv. Luciani) c. Provincia di Grosseto (avv.ti Sorrenti, Canuti e Marcuccetti) e altri (n.c.)
VIA, VAS E AIA – Finalità del procedimento di VIA – Art. 24, c. 1 d.lgs. n. 152/2006.
Il procedimento di valutazione d’impatto ambientale si propone la finalità di rendere un quadro completo della situazione di fatto esistente allo scopo di verificarne la compatibilità, secondo il principio di precauzione e con completezza istruttoria, degli effetti prodotti dai nuovi impianti di cui si intende autorizzare la realizzazione. L’art. 24, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 esplicita chiaramente tale finalità affermando la necessità che “per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, sui beni materiali sul patrimonio culturale e ambientale”.
Pres. Nicolosi, Est. Massari – Comune di Follonica (avv. Luciani) c. Provincia di Grosseto (avv.ti Sorrenti, Canuti e Marcuccetti) e altri (n.c.)
VIA, VAS E AIA – Invalidità del procedimento di VIA – Effetti caducanti sull’AIA.
Come si argomenta dal tenore dell’art. 5, co. 12, d.lgs. n. 59/2005, secondo cui “in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, ….L’autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione” del suddetto procedimento, l’invalidità del provvedimento con cui la VIA viene concessa determina effetti caducanti sull’AIA.
Pres. Nicolosi, Est. Massari – Comune di Follonica (avv. Luciani) c. Provincia di Grosseto (avv.ti Sorrenti, Canuti e Marcuccetti) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 18 novembre 2011, n. 1766SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 18 novembre 2011, n. 1766
N. 01766/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2009 REG.RIC.
N. 01953/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Follonica, in persona del Dirigente dell’Ufficio ambiente, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso Marcello Cecchetti in Firenze, via Santo Spirito, 29;
contro
Provincia di Grosseto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefania Sorrenti, Chiara Canuti, Nicola Marcuccetti, domiciliata elettivamente in Firenze, via de’ Ginori 10; Comune di Scarlino in persona del Sindaco p.t.;
ASL n. 9 – Grosseto in persona del direttore generale p.t.;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana Dipartimento di Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t.;
A.T.O. 9 Rifiuti – Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t.;
Ufficio tecnico del Genio civile di Grosseto – Siena, in persona del legale rappresentante p.t.;
nei confronti di
Scarlino Energica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Le Pera, con domicilio eletto presso Umberto Galasso in Firenze, via Lamarmora 53;
Ital Green Energy S.r.l.;
sul ricorso numero di registro generale 1953 del 2010, proposto da:
Comune di Follonica in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso Marcello Cecchetti in Firenze, via Santo Spirito, 29;
contro
Provincia di Grosseto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefania Sorrenti, Chiara Canuti, ed elettivamente domiciliata in Firenze, via de’ Ginori 10;
Comune di Scarlino in persona del Sindaco p.t.;
ASL n. 9 – Grosseto in persona del direttore generale p.t.;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana Dipartimento di Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t.;
A.T.O. 9 Rifiuti – Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t.;
Ufficio tecnico del Genio civile di Grosseto – Siena, in persona del legale rappresentante p.t.;
nei confronti di
Scarlino Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Le Pera, con domicilio eletto presso Antonia Catte in Firenze, viale Redi 31;
Ital Green Energy S.r.l.;
per l’annullamento, previa sospensione,
quanto al ricorso n. 542 del 2009:
della determinazione dirigenziale n. 118 del 19 gennaio 2009 del Dirigente dell’Area Territorio Ambiente – Settore Pianificazione territoriale – U.P. Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Grosseto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n. 4 del 28 gennaio 2009, notificata al Comune di Follonica in data 28 gennaio 2009 (prot. n. 13075), avente ad oggetto “Procedura di cui alla L. REG. TOSCANA 79/98 art. 14 e seguenti in ordine a «Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q)». Autorità Proponente: Scarlino Energia S.r.l.”, con la quale si è determinato di “prendere atto di quanto contenuto nel Rapporto Istruttorio Interdisciplinare, esprimendo un giudizio di Compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 18 della L. REG. TOSCANA 79/98 in merito al progetto proposto da Scarlino Energia S.r.l.”, nonché di tutti gli atti, anche allo stato non conosciuti, presupposti, consequenziali e comunque connessi;
e con i motivi aggiunti del 6/8/2009:
della determinazione dirigenziale n. 2211 del 5 giugno 2009 del Dirigente dell’Area Territorio Ambiente e sostenibilità – Settore Pianificazione territoriale – U.P. Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Grosseto, notificata al Comune di Follonica in data 23 giugno 2009 (prot. n. 103431), avente ad oggetto “Atto ricognitorio della Determinazione Dirigenziale n. 118/2009 inerente «Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q)». Autorità Proponente: Scarlino Energia S.r.l.”, con la quale si è determinato di “prendere atto, per quanto riportato in narrativa, di quanto contenuto nelle valutazioni espresse dall’U.P. Aree protette di questo Ente e dal Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali della Regione Toscana, analoghe e concordi fra loro, in merito alla Relazione per la Valutazione di Incidenza sui SIR 106 «Padule di Scarlino» e 108 «Monte d’Alma» presentata da Scarlino Energia s.r.l. secondo cui è stata confermata e resa più approfondita una incidenza non significativa dell’intervento in relazione ai SIC/SIR interessati, quindi una valutazione positiva che, ferma restando la validità di giudizio di compatibilità ambientale già espresso con Determinazione Dirigenziale n. 118/2009, determina l’adozione di ulteriori prescrizioni e monitoraggi che contribuiscono a mitigare gli impatti”, nonché di tutti gli atti, anche allo stato non conosciuti, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
e con i motivi aggiunti del 21/5/2010,
della delibera G.P. di Grosseto 11 marzo 2010 n. 36 nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali e comunque connessi, con particolare riferimento alla determinazione dirigenziale 11 marzo 2010 n. 678, al supplemento al rapporto istruttorio interdisciplinare del 16 gennaio 2009, al parere in merito al riesame relativo alla VIA del progetto di ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino;.
quanto al ricorso n. 1953 del 2010:
della determinazione dirigenziale n. 2378 del 27 luglio 2010 del Dirigente della Provincia di Grosseto – Dipartimento Sviluppo sostenibile – Area Ambiente e conservazione della natura, avente ad oggetto “d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento» – Ditta: Soc. Scarlino Energia S.r.l. – Impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDR-Q sito in loc. Casone nel Comune di Scarlino – Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale”, con la quale si è determinato, tra l’altro, di “rilasciare la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l’impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDRQ, alla Dr.ssa Maria Teresa Caroleo nata il 15.10.1971 a Reggio Calabria (RC) residente a Bagno a Ripoli (FI) via Bikila n°16, in qualità di Amministratore Delegato della Soc. Scarlino Energia S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Benedetto Varchi, n. 24, con sede operativa in loc. Casone nel Comune di Scarlino”, in una con l’“Allegato Tecnico (All.1) contenente l’elenco di tutti gli elaborati di progetto” e il “Piano di Monitoraggio e Controllo (All. 2)”, allegati che “formano parte integrante e sostanziale” della Determinazione n. 2378 citata, nonché di tutti gli atti, anche allo stato non conosciuti, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
e con atto di motivi aggiunti depositati in data 22/12/2010 e in data 7/1/2011:
della determinazione dirigenziale n. 3892 del 14 dicembre 2010 del Dirigente Area Ambiente e Conservazione della natura del Dipartimento Sviluppo sostenibile della Provincia di Grosseto, avente ad oggetto “Ditta: Soc. Scarlino Energia S.r.l. – Impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDR-Q sito in loc. Casone nel Comune di Scarlino – Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2378 del 27/07/2010 – NULLA-OSTA”, con la quale, tra l’altro, si determinata “di poter rilasciare alla Dr.ssa Maria Teresa Caroleo [….] in qualità di Amministratore Delegato della Soc. Scarlino Energia S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Benedetto Varchi, n. 24, con sede operativa in loc. Casone nel Comune di Scarlino, relativamente – Impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDR-Q sito in loc. Casone nel Comune di Scarlino, con riferimento alla attività, condotta nello stesso impianto, individuata nell’Allegato I, punto 5.2 del d.lgs. n. 59/2005 (“Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell’8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate al giorno”) il NULLA-OSTA ai fini dell’inizio dell’attività produttiva ai sensi del dettato della D.D. n. 2378/2010 (punto A7), nonché del d.lgs. 133/2005 art. 4 c. 8 il quale testualmente recita “Prima dell’inizio delle operazioni di incenerimento, l’autorità competente verifica che l’impianto soddisfa le condizioni e le prescrizione alle quali è stato subordinato il rilascio dell’autorizzazione medesima”, nonché di tutti gli atti, anche allo stato non conosciuti, presupposti, consequenziali e comunque connessi (tra cui, senza pretesa di completezza, la Determinazione dirigenziale n. 3201 del 18 ottobre 2010 citata nell’atto odiernamente impugnato, e la Determinazione dirigenziale n. 3766 del 6 dicembre 2010 del Dirigente Area “Ambiente e Conservazione della natura” del Dipartimento “Sviluppo sostenibile” della Provincia di Grosseto avente come oggetto “Approvazione del Piano di Indagine Ecotossicologica integrata sulla qualità ambientale dell’area circostante il polo industriale di Scarlino presentato dall’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Ambientali” e della relativa “Proposta di Indagine eco tossicologica integrata sulla qualità ambientale dell’area circostante il polo industriale di Scarlino” citate nell’atto impugnato).
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto e di Scarlino Energica S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 giugno 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 25 gennaio 2008 la società Scarlino Energia S.r.l., presentava al Comune di Follonica e, contestualmente, alla Provincia di Grosseto, Comune di Scarlino, ARPAT Grosseto, ASL n. 8, ATO n. 9, Ufficio regionale per la tutela delle acque e del territorio, una domanda di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di “ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q)”, depositando il progetto definitivo degli interventi previsti e lo studio di impatto ambientale (SIA).
Peraltro, con nota del successivo 29 gennaio la società proponente precisava al Comune ricorrente di aver inviato la suddetta comunicazione “a mero titolo informativo per la rilevanza della questione in oggetto”, specificando che “per quanto riguarda gli enti locali parti necessarie della procedura, essi sono da ritenersi esclusivamente la Provincia di Grosseto, in quanto ente titolare della procedura stessa, nonché il Comune di Scarlino in quanto sede di impianto”.
Il 31 gennaio 2008 veniva pubblicato sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Tirreno” l’avviso di deposito di documenti relativi al procedimento di VIA.
In data 22 settembre 2008, il Sindaco di Follonica inoltrava alla Provincia di Grosseto il parere per la stesura del rapporto istruttorio allegando documentazione dalla quale sarebbero emersi profili non favorevoli allo studio di impatto ambientale presentato dalla società Scarlino Energia.
Dopo una proroga di 30 giorni, accordata dalla Provincia di Grosseto ai fini della conclusione del procedimento, in data 28 gennaio 2009 veniva trasmessa al Comune di Follonica la determinazione dirigenziale n. 118 del 19 gennaio 2009 con la quale il dirigente dell’Area territorio ambiente – Settore pianificazione territoriale della Provincia stessa stabiliva di “prendere atto di quanto contenuto nel Rapporto Istruttorio Interdisciplinare, esprimendo giudizio di Compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 18 della l. reg. Toscana 72/98 in merito al progetto proposto da Scarlino Energia S.r.l. “.
Avverso tale atto proponeva ricorso il Comune di Follonica chiedendone l’annullamento e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 15, comma 7, della legge reg. n. 79/1998. Violazione dell’articolo 8 della Direttiva 85/337/CEE.
2. Violazione dell’art. 15, comma 7, della legge reg. n. 79/1998. Violazione della “Convenzione sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale”, ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108. Difetto di motivazione.
3. Violazione dell’art. 5 della Direttiva 85/337/CEE. Violazione degli artt. 24 e 27 del d.lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 5, comma 4, del d.p.r. n. 357 del 1997. Violazione dell’art. 15, comma 1, della legge reg. n. 56/2000. Difetto di istruttoria e di motivazione.
4. Violazione dell’art. 5, comma 3, della Direttiva 85/337/CEE. Violazione dell’ art. 24, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione.
5. Violazione dell’art. 18 della legge reg. n. 79/1998. Violazione della deliberazione del Consiglio provinciale di Grosseto n. 77 del 2002 (Piano provinciale per la gestione dei rifiuti. Violazione dell’art. 24, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 133/2005. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione.
6. Violazione della Direttiva 75/442/CEE. Violazione ed errata applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 59/2005. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
7. Violazione della Direttiva 75/442/CEE. Violazione dell’art. 229, del d.lgs. n. 152/2006. Difetto di motivazione.
8. Violazione della Direttiva 2000/76/CE. Violazione della Direttiva 2004/8/CE. Violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 133/2005. Violazione dell’art. 229, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.
9. Violazione del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 4/2008.
Si costituivano in giudizio la Provincia di Grosseto e la Scarlino Energia S.r.l. opponendosi all’accoglimento del gravame.
A seguito della produzione, da parte di Scarlino Energia, di ulteriori elementi conoscitivi in ordine alla relazione di incidenza sui siti limitrofi di importanza comunitaria, così come richiesto nella determinazione dirigenziale n. 118 del 2009, tanto la Regione Toscana quanto la Provincia di Grosseto, attraverso l’U.P. Aree protette e biodiversità, elaboravano documenti relativi alla Valutazione di incidenza sui SIR 106 e 108.
Sulla base di tale sopravvenuta documentazione, la Provincia, con determinazione dirigenziale n. 2211 del 5 giugno 2009 stabiliva di prendere atto di tali valutazioni considerandole positive e imponendo alla società proponente “ulteriori prescrizioni e monitoraggi” di mitigazione dell’impatto ambientale.
Anche tale atto veniva contestato dal Comune di Follonica con i motivi aggiunti, depositati il 6 agosto 2009, affidandone l’accoglimento alle seguenti censure:
1. Violazione dell’art.5 della Direttiva 85/337/CEE. Violazione dell’art. 24, del d.lgs. n. 152/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione.
2. Violazione dell’art. 5, comma 4, del DPR n. 337/1997. Violazione dell’art. 15, comma 1, l. reg. n. 56/2000. Difetto di istruttoria e di motivazione.
3. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza.
Successivamente alla determinazione 2211 del 2009, preso atto dei ricorsi presentati, oltre che dal Comune di Follonica e da quello di Scarlino, anche da altri soggetti privati, la provincia di Grosseto riconsiderava il proprio operato avviando un procedimento di riesame, anche ai fini di un eventuale provvedimento di autotutela degli atti oggetto di ricorso, dandone avviso, tra l’altro, anche al Comune ricorrente ,con nota del 16 ottobre 2009.
Nell’ambito di tale procedimento, con atto del 12 novembre del 2009 veniva affidato, all’Università degli Studi di Siena, un incarico di ricerca e consulenza tecnico scientifica “per supportare l’ufficio competente nell’ambito del procedimento amministrativo inteso riesame delle determini dirigenziali nn. 118 del 19/01/2009 e 2211 del 05/06/2009”.
Veniva, inoltre, indetta un’inchiesta pubblica come disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 210 del 13 novembre 2009.
L’inchiesta pubblica, del cui Comitato direttivo era chiamato a far parte anche un rappresentante nominato di concerto dal Comune di Follonica e dal Comune di Scarlino, si concludeva, nel termine previsto, con la redazione di un rapporto finale con cui veniva evidenziato che “il processo di Valutazione d’Impatto Ambientale di cui trattasi seguito dalla Provincia, rispetto alla normativa della Regione Toscana sino al 13.02.09, non permette in relazione al progetto esaminato né di conoscere ex ante tutti gli impatti ambientali critici e/o significativi nè il loro peso sul territorio”.
In considerazione delle rilevate contraddizioni e carenze istruttorie la Relazione finale si esprimeva in senso sfavorevole con l’invito alla Provincia a ritirare il autotutela la valutazione di impatto ambientale positiva già rilasciata.
Con determinazione dirigenziale del 13 gennaio 2010 n. 75, premessa la considerazione dell’incongruità e illogicità rilevate nell’impianto motivazionale dell’atto dirigenziale n. 2211 del 2009, la Provincia stabiliva di dare atto e dichiarare che “sono verificate le accertate le condizioni per il ritiro in via di autotutela della determina dirigenziale n. 2211 del 5 giugno 2009” e di demandare “al Responsabile del procedimento di acquisire tutti gli elementi ritenuti necessari ad integrare l’istruttoria interdisciplinare di VIA ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte dell’Autorità competente”.
Il dirigente del Settore ambiente del Dipartimento Territorio, Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Grosseto e in data 11 marzo 2010 emanava il provvedimento n. 678 con il quale, acquisite le risultanze del parere espresso dall’Università degli studi di Siena, approvava e il supplemento al Rapporto istruttorio interdisciplinare e per conseguenza stabiliva di “dichiarare, pertanto, che il presente atto sostituisce e revoca le precedenti disposizioni in quanto incompatibili e precisamente la Determina n. 2211/2009 e la prescrizione 3b) impartita con la Determina n. 118/2009” avanzando alla Giunta provinciale, quale autorità competente, la proposta di esprimere parere di compatibilità ambientale del progetto presentato da Scarlino energia.
Con la deliberazione dell’11 marzo 2010, n. 36 la Giunta provinciale di Grosseto faceva proprie le conclusioni di cui alla precedente determinazione dirigenziale ed esprimeva la compatibilità ambientale del progetto di ammodernamento tecnologico e riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino.
Contro tale provvedimento insorgeva il Comune di Follonica proponendo ulteriori motivi aggiunti, depositati ritualmente il 21 maggio 2010, e deducendo i motivi che seguono:
1.Violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 15, comma 7, della legge reg. n. 79/1998. Violazione dell’articolo 8 della Direttiva 85/337/CEE. Violazione della “Convenzione sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale”, ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108. Contraddittorietà e difetto di motivazione.
2. Difetto di istruttorie di motivazione. Violazione degli artt. 5, comma 1, lett. p), 25 e 26 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per sviamento
3. Violazione dell’articolo 5, comma 12, del d.lgs. n. 59/2005. Contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Difetto di istruttoria.
4. Violazione della Direttiva 2000/76/CE. Violazione della Direttiva 2004/87/CEE. Violazione dell’art. 229 del d.lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 3 e 4 della legge reg. n. 79/1998. Violazione del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione.
5. Eccesso di potere per altri profili. Contraddittorietà della motivazione per altri profili.
6. Violazione degli articoli 3 e 5 della Direttiva 85/337/CEE. Violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006. difetto di istruttorie di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.
A seguito del rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale, l’amministrazione provinciale, con determinazione dirigenziale n. 155 del 21 gennaio 2010 procedeva ad indire una seconda conferenza di servizi sulla richiesta di autorizzazione integrata ambientale.
Nell’ambito di tale procedimento venivano tenute alcune sedute della conferenza nel corso delle quali il Comune di Follonica evidenziava le carenze e le omissioni asseritamente emerse a seguito dell’inchiesta pubblica con riferimento al procedimento per la pronuncia di compatibilità ambientale.
Dopo ulteriori chiarimenti e documentazione prodotte dalla società proponente, la Provincia di Grosseto, con la determinazione dirigenziale n. 2378 del 27 luglio 2010, rilasciava l’“autorizzazione integrata ambientale” per l’impianto di incenerimento alimentato a biomasse, CDR e CDRQ, dando atto che la suddetta attività “è individuata nell’allegato I, punto 5.2 del d.lgs. n. 59/2005” e subordinando l’autorizzazione “al rispetto alle prescrizioni contenute nella DGP n. 36/10” come specificate negli allegati successivi.
Contro tale atto proponeva ricorso (rubricato al n. 1953/10) il Comune di Follonica chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo i motivi che seguono, vinte le spese di giudizio:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Violazione degli artt. 15, 16 e 19 della legge reg. n. 9 del 1995. Difetto di istruttoria e disparità di trattamento.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 59/2005. Difetto di istruttoria.
3.Violazione falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 133/2005. Difetto assoluto di istruttoria.
4. Violazione falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, della l. reg. n. 40/2009. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Incompetenza ed eccesso di potere.
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter, comma 8, della legge n. 241 del 1990. Violazione falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, della l. reg. n. 40/2009.
6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 59/2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. d) e dell’art. 4, co. 1, 2, 3 d.lgs. n. 133/2005. Difetto di istruttoria ed errore di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.
7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 133/2005. Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 1, lett. r) e s); 184, co. 1, 2, 3; 229, co. 1, d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato I al d.lgs. n. 59/2005. Illogicità manifesta per travisamento dei fatti.
8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 133/2005. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 182, comma 4, d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2008/90/CE. Violazione falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. o), e dell’All. IV, del d.lgs. n. 59 del 2005. Violazione e falsa applicazione delle BAT (Best avaliable techniques) Reference Document Waste Incineration. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 febbraio 1998. eccesso di potere perché illogicità manifesta e travisamento dei fatti. E eccesso di potere per contraddittorietà. Carenza assoluta di istruttoria.
9. Violazione dell’art. 5, comma 1, lett. d) e comma 11 del d.lgs. n. 59 del 2005. Violazione della deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 2008. Violazione degli artt. 2, comma 1, e 3 ter, del d.lgs. n. 152/2006. difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.
10. Illegittimità derivata per illegittimità della deliberazione n. 36 del 2010 della Giunta provinciale di Grosseto e degli atti precedenti relativi al procedimento di VIA. Violazione dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 5, comma 12, del decreto legislativo n. 59 del 2005. Carenza assoluta di istruttoria.
11. Violazione falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. l) e 7, del d.lgs. n. 59 del 2005. Violazione falsa applicazione degli artt. 9 e segg. della legge 241/1990. Violazione degli artt. 14 e segg. della legge reg. n. 9/1995. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria.
12. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione dell’art. 5, comma 4, del d.p.r. n. 357/1997.
Si sono costituite in giudizio per opporsi all’accoglimento del gravame, la Provincia di Grosseto e la Scarlino Energia s.r.l.
Nella camera di consiglio del 10 dicembre 2010 parte ricorrente ha chiesto che l’esame della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato fosse riunita al merito.
In data 14 dicembre 2010, dando seguito all’iter procedimentale, il Dirigente dell’Area ambiente e conservazione della natura del Dipartimento sviluppo sostenibile della Provincia di Grosseto, emanava la determinazione n. 3892 con la quale rilasciava alla Scarlino Energia S.r.l. il nulla osta all’avvio dell’attività produttiva concernente l’impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDR-Q precedentemente autorizzato, avendo verificato che l’impianto soddisfa le condizioni e le prescrizione alle quali è stato subordinato il rilascio dell’autorizzazione medesima.
Il provvedimento veniva contestato dal Comune di Follonica con motivi aggiunti al ricorso n. 1953/2010, con cui si deducevano le seguenti ulteriori censure:
1. Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 15 e 16 della l. reg. n. 9/1995. difetto di istruttoria.
2. Violazione dell’art. 4, co. 8, d.lgs. n. 133/2005. Eccesso di potere per contraddittorietà.
3. Violazione dell’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 59/2005. Difetto assoluto di istruttoria.
4. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 1, lett. b) della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 1, lett. m) e n), e 10 del d.lgs. n. 59/2005. Difetto assoluto di motivazione ed eccesso di poter per difetto di istruttoria.
Con ordinanza n. 82 del 21 gennaio 2011 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 1° giugno 2011 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.
DIRITTO
1. I due ricorsi, per la loro connessione oggettiva e soggettiva possono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.
2. Con il ricorso n. 542/09 viene contestata la legittimità della determinazione dirigenziale n. 118 del 19 gennaio 2009 con la quale il dirigente dell’Area Territorio Ambiente – Settore Pianificazione territoriale – U.P. Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Grosseto, ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale in ordine al progetto di «Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q)» proposta dalla società Scarlino Energia S.r.l., gestore dell’impianto attualmente esistente.
3. Con motivi aggiunti depositati il 6 maggio 2009 veniva poi impugnata la determinazione dirigenziale n. 2211 del 5 giugno 2009 con cui l’Amministrazione provinciale stabiliva di prendere atto dell’esito positivo della Valutazione di incidenza sui SIR 106 e 108 eseguita dalla Regione Toscana e dall’Ufficio Aree protette e biodiversità della stessa Provincia, imponendo alla società proponente “ulteriori prescrizioni e monitoraggi” di mitigazione dell’impatto ambientale.
4. Dopo l’adozione di tali atti il procedimento in parola si sviluppava ulteriormente conducendo l’Amministrazione, dopo un supplemento istruttorio affidato all’Università degli Studi di Siena e l’esito dell’inchiesta pubblica (ex art. 15 della l. reg. n. 79/1998), all’emanazione del provvedimento n. 678 dell’11 marzo 2010 con il quale il dirigente del Settore ambiente del Dipartimento Territorio, Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Grosseto stabiliva di “dichiarare, pertanto, che il presente atto sostituisce e revoca le precedenti disposizioni in quanto incompatibili e precisamente la Determina n. 2211/2009 e la prescrizione 3b) impartita con la Determina n. 118/2009” avanzando alla Giunta provinciale, quale autorità competente, la proposta di esprimere parere di compatibilità ambientale del progetto presentato da Scarlino energia.
Con la deliberazione dell’11 marzo 2010, n. 36 la Giunta provinciale di Grosseto faceva proprie le conclusioni di cui alla precedente determinazione dirigenziale ed esprimeva la compatibilità ambientale del progetto di ammodernamento tecnologico e riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino.
5. E’ necessario, dunque, valutare, se ed in quali limiti, l’atto da ultimo sopravvenuto, contestato con ulteriori motivi aggiunti depositati il 21 maggio 2010, abbia determinato il venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnativa avanzata con l’atto introduttivo del giudizio.
Rileva il Collegio che con la deliberazione n. 36/2010 l’Amministrazione provinciale, pur sostanzialmente confermando il contenuto della determina n. 2211/2009, ne ha formalmente disposto la revoca, peraltro trasferendone il contenuto nella stessa delibera n. 36.
Ne discende che l’interesse della parte ricorrente alla caducazione delle determinazione assunte della Provincia a proposito della riqualificazione della centrale elettrica di Scarlino viene sostanzialmente e processualmente a traslarsi su quest’ultima che conferma e innova in parte, recependo gli ulteriori esiti dell’istruttoria, i contenuti ritenuti lesivi dell’interesse azionato dal Comune ricorrente.
Conseguentemente, poiché nessun vantaggio potrebbe essere ritratto dall’annullamento dei provvedimenti di cui alle determinazioni dirigenziali n. 118 del 19 gennaio 2009 e n. 2211 del 5 giugno 2009, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso n. 542/2010 e dei primi motivi aggiunti a tale gravame.
6. Con i secondi motivi aggiunti, notificati il 7 maggio 2010, il Comune di Follonica è insorto contro la deliberazione n. 36/2010 con cui la Provincia di Grosseto dopo avere disposto la revoca dei precedenti atti assunti sul tema, ne ha recepito gli effetti provvedimentali rilasciando la pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di ammodernamento tecnologico e riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino.
7. La società controinteressata eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione della competenza funzionale del T.A.R. Lazio dovendosi applicare ratione temporis l’art. 135, comma 1, lett. e) cod. proc. amm. a tenore del quale “Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: e) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera p)” e cioè “…le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti…”.
Ad avviso della società, poiché l’AIA rilasciata dalla Provincia autorizza l’incenerimento dei rifiuti la controversia all’esame andrebbe ricondotta tra quelle elencate dall’art. 133, comma 1, lettera p) riservate, perciò, alla competenza funzionale del T.A.R. Lazio.
Da tale tesi discenderebbe che, ferma l’intangibilità del provvedimento di rilascio dell’AIA, anche il gravame concernente la pronuncia di VIA diverrebbe inammissibile (recte improcedibile) per sopravvenuta carenza di interesse, stante il vincolo di presupposizione che lega i due atti.
L’assunto non può essere condiviso.
Ritiene, infatti, il Collegio che le caratteristiche del combustibile utilizzato per l’alimentazione di un impianto di produzione di energia elettrica non mutino la natura del procedimento e le finalità per quali il provvedimento conclusivo viene emesso dall’Amministrazione (cfr. Cons. Stato sez. V, ord. n. 1442 del 30 marzo 2011).
Nella fattispecie, quindi, la circostanza che parte, anche preponderante, del materiale impiegato sia costituito da CDR e CDRQ non comporta che la controversia sia assimilabile a quelle concernenti la gestione del ciclo dei rifiuti, dovendo piuttosto ritenersi che essa sia sussumibile fra quelle in materia di impianti di generazione di energia elettrica che, ex art. 135, co. 1, lett. f), sono attribuite alla competenza esclusiva del TAR Lazio solo limitatamente a quelle riguardanti le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW.
E ciò a prescindere dalla circostanza che, in concreto, come di seguito sarà esposto, l’impianto di Scarlino non possieda le caratteristiche necessarie per essere qualificato come una centrale elettrica, trattandosi di questione di merito oggetto delle censure di parte che non coinvolge la formale qualificazione dell’oggetto del ricorso.
L’eccezione va, quindi, disattesa.
8. Il secondo atto di motivi aggiunti si palesa fondato sotto numerosi profili.
Innanzitutto merita condivisione quanto dedotto con il primo motivo in relazione alla violazione delle norme statali, regionali e comunitarie che promuovono e regolano la partecipazione al procedimento di cui trattasi.
Invero articolo 10 comma 1, lett. b), della legge 241/1990 impone all’amministrazione di valutare gli scritti e i documenti prodotti nel procedimento dai soggetti interessati.
La disposizione richiamata attribuisce ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti il diritto di “presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”. Tale regola, finalizzata a consentire l’effettiva partecipazione del privato all’istruttoria procedimentale, comporta che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti prodotti dall’interessato, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento, e di dare conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dal privato.
Sotto tale profilo è viziato, quindi, il provvedimento che non esterna compiutamente e specificamente le ragioni che hanno indotto l’amministrazione all’adozione dell’atto, pur in presenza di controdeduzioni formalizzate dal destinatario dell’azione amministrativa (cfr., ex multis, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 17 giugno 2009, n. 420; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 4 giugno 2009 n. 4455; T.A.R. Lazio sez. III, 19 gennaio 2009, n. 279).
In tal senso con specifico riferimento al procedimento di valutazione di impatto ambientale l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che il provvedimento conclusivo “deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi” in tal modo confermando l’art. 8 della Direttiva 85/337/CEE a tenore del quale “i risultati delle consultazioni le informazioni raccolte debbono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione”.
Nella fattispecie, l’amministrazione provinciale, dopo la proposizione dei ricorsi avverso l’iniziale determinazione n. 118 del 2009 con la quale, come si è più volte ricordato, era stata in un primo tempo favorevolmente valutata la compatibilità ambientale del progetto, ha convocato un’inchiesta pubblica, così come previsto anche dall’art. 15 della legge reg. n. 79 / 1998, ma ne ha poi sostanzialmente violato la lettera e lo spirito posto che, nel provvedimento contestato non si rinviene traccia della acquisizione e valutazione del giudizio conclusivo dell’inchiesta medesima, come stabilito dal comma 4 della norma appena citata.
Nel caso concreto il Comitato d’inchiesta pubblica aveva espresso un parere non favorevole ritenendo che dovessero essere ritirati in autotutela le determinazioni dirigenziali nn. 118/09 e 2211/09. Nondimeno, a fronte di tale inequivocabile e tranciante giudizio, diffusamente motivato con l’elencazione dei vizi da cui i predetti provvedimenti erano ritenuti affetti, la Provincia di Grosseto ha confermato la propria positiva valutazione di impatto ambientale, limitandosi ad annullare solo la determinazione 2211/09, senza esternare le ragioni che l’avrebbero indotta a tale conclusione.
Né a diverse conclusione è possibile giungere seguendo l’argomentazione di controparte secondo cui l’inchiesta pubblica avrebbe dovuto porsi in una posizione di neutralità rispetto al procedimento di VIA, giacchè nella circostanza non viene in rilievo l’operato del Comitato (peraltro formato in maggioranza da rappresentanti dell’Amministrazione procedente), quanto piuttosto le sue conclusioni negative sul progetto sulle quali occorreva che la Provincia si pronunciasse.
Al contrario, è proprio il principio di buon andamento, invocato dalla difesa della Scarlino Energia, a sorreggere le conclusioni a cui questo è pervenuto in coerenza del resto con le acquisizioni istruttorie dell’inchiesta stessa.
9. Ugualmente fondata deve ritenersi la censura di cui al secondo motivo relativamente al difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato.
Deve rammentarsi, sotto tale aspetto, che l’amministrazione provinciale, per integrare le acquisizioni istruttorie necessarie e allo scopo di supportare il lavoro preparatorio dei propri uffici, aveva commissionato all’Università di Siena uno studio poi trasfuso nel supplemento al Rapporto istruttorio interdisciplinare approvato con la determinazione 678 dell’11 marzo 2010.
Orbene, non v’è dubbio che il lavoro preparatorio eseguito da un consulente tecnico esterno dell’amministrazione debba, ai fini della completezza dell’istruttoria e del corretto esercizio del potere, essere adeguatamente vagliato dall’amministrazione al fine di trarne le proprie conclusioni in vista dell’adozione del provvedimento finale, posto che gli apprezzamenti di merito rimessi dalla legge alla pubblica autorità non possono, evidentemente, essere demandati a terzi, neppure attraverso lo strumento della consulenza.
E del resto, l’art. 25, comma 1, del Codice dell’ambiente stabilisce espressamente che “Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte dall’autorità’ competente”.
Nel caso di specie appare sintomatico della denunciata esistenza dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria la circostanza che il parere dell’Università di Siena sia stato rimesso all’Amministrazione in data 10 marzo 2010, mentre tanto la determinazione dirigenziale n. 678, quanto la deliberazione della Giunta provinciale n. 36, sono state adottate il giorno successivo, rendendo evidente l’acritica assunzione nel provvedimento finale delle conclusioni a cui il consulente esterno era pervenuto.
10. Il quarto motivo appunta l’attenzione sull’erronea qualificazione attribuita da Scarlino Energia all’impianto in parola, con conseguente violazione della normativa che regola il procedimento di approvazione della pronuncia di VIA.
Ad avviso del Comune ricorrente, infatti, l’amministrazione provinciale ha perseverato nel qualificare l’impianto di cui trattasi come centrale elettrica, pur avendo la stessa Scarlino Energia più volte contraddetto se stessa sul punto ed avendo errato nel calcolare l’efficienza energetica dell’impianto, con le modalità stabilite dall’art. 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.
L’assunto va condiviso.
Come risulta dal rapporto finale stilato dal Comitato per l’inchiesta pubblica (pagg. 12 e segg.), l’impianto in questione, inizialmente individuato nel progetto come centrale elettrica funzionante a biomasse, diviene nel corso del procedimento un vero e proprio inceneritore o coinceneritore, in ragione delle sue caratteristiche funzionali e del combustibile utilizzato per la produzione di energia.
Significativamente, lo stesso studio istruttorio dell’Università di Siena afferma chiaramente che l’impianto deve essere qualificato come impianto di incenerimento e, soprattutto, smentendo la tesi della controinteressata secondo la quale la qualificazione dell’impianto stesso non produrrebbe alcun effetto in ordine alla legittimità del rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale, evidenzia che in realtà “le diverse prescrizioni di realizzazione e di esercizio relative alle due tipologie di impianto (inceneritore/coinceneritore) previste dalle norme di settore non possono trovare esclusione dal percorso valutativo della procedura di VIA”, in ragione delle diverse e più intense prescrizioni poste a tutela della salute umana e ambientale per tale ultima tipologia di impianti.
Lo stesso supplemento al Rapporto istruttorio interdisciplinare redatto dall’amministrazione afferma, apertis verbis, nelle sue conclusioni che “si ritiene che detto impianto debba essere qualificato come impianto di incenerimento”.
Nondimeno, l’amministrazione non pare trarre alcuna coerente conseguenza dalle suddette evidenze istruttorie, nonostante la normativa di settore si esprima chiaramente sul punto disponendo all’art. 229, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 (dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, co. 41 del d.lgs. n. 4/2008) che “Ai fini della costruzione e dell’esercizio degli impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per la costruzione e per l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la specifica normativa di settore”.
Contraddicendo anche il dettato normativo appena citato, la deliberazione impugnata, così come la precedente delib. n. 118/09, continua a fare riferimento alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, omettendo di considerare quanto stabilito, con specifico riferimento agli impianti di incenerimento e coincenerimento, dalla Parte IV dello stesso Codice dell’ambiente e, soprattutto, dal d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 che, attuando la direttiva comunitaria 2000/76 in materia di incenerimento dei rifiuti, contiene una serie di specifiche prescrizioni relative agli inceneritori delle quali l’amministrazione non tiene alcun conto nella valutazione dell’impatto ambientale causato dall’impianto proposto dalla Scarlino Energia.
Ne discende che, come ritenuto in argomento dalla giurisprudenza, nel caso di variazioni sostanziali che conducono ad un progetto sensibilmente diverso da quello iniziale è necessaria l’acquisizione di una nuova VIA su quest’ultimo (Cons. Stato sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1142).
11. Con il sesto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento avversato.
La censura è fondata.
E’ noto che il procedimento di valutazione d’impatto ambientale si propone la finalità di rendere un quadro completo della situazione di fatto esistente allo scopo di verificarne la compatibilità, secondo il principio di precauzione e con completezza istruttoria, degli effetti prodotti dai nuovi impianti di cui si intende autorizzare la realizzazione. L’art. 24, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 esplicita chiaramente tale finalità affermando la necessità che “per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti e indiretti della sua realizzazione sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, sui beni materiali sul patrimonio culturale e ambientale”.
Nella fattispecie l’istruttoria condotta dall’amministrazione provinciale appare sfornita dei requisiti di completezza di cui si è detto.
Nel supplemento al Rapporto istruttorio interdisciplinare sulle cui valutazioni fonda l’impugnata deliberazione nonché, nel parere reso dall’Università degli studi di Siena, a sua volta recepito nel predetto Rapporto, è dato infatti leggere che: “occorre rimarcare la parziale mancanza di campionamenti al tempo zero sulla citata fauna ittica”; “in merito alla valutazione delle ricadute e delle concentrazioni di inquinanti emessi dall’impianto in progetto, si rileva il livello di incertezza sulla reale responsabilità relativa rispetto alle diverse altre fonti di inquinamento atmosferico e rispetto alle potenziali forme di trasporto da altre sorgenti emissive”; “la complessità della problematica richiederebbe l’utilizzo di strumenti predittivi più avanzati in grado di valutare lo stato di salute dell’area interessata da affidare ad un organismo terzo esperto”.
Persino per quanto attiene alla valutazione dello stato di salute dei residenti nei comuni di Follonica e Scarlino ogni giudizio viene rinviato ad indagini e monitoraggi da eseguirsi in futuro, senza neppure l’indicazione di un termine per il completamento di tale fase dell’indagine.
Ne discende che la Provincia ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale in assenza di tutti gli elementi conoscitivi opportuni necessari al fine di escludere negative ricadute sulla salute umana e sull’ambiente.
11.2. Per le argomentazioni sopra esposte, assorbiti gli altri motivi, deve concludersi nel senso dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il secondo atto di motivi aggiunti che va, pertanto, annullato.
12. Con il ricorso n. 1953/2010 il Comune di Follonica ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 2378 del 27 luglio 2010 con la quale il Dirigente del Dipartimento sviluppo sostenibile – Area ambiente e conservazione della natura, della Provincia di Grosseto ha rilasciato alla Soc. Scarlino Energia S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA – per la realizzazione dell’impianto di incenerimento alimentato a biomasse, CDR e CDR-Q sito in loc. Casone nel Comune di Scarlino.
12.1. Eccepisce, preliminarmente, la difesa della Provincia l’irricevibilità (rectius l’inammissibilità) del ricorso per omessa impugnazione del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 77 del 16 dicembre 2002 e confermata con l’atto n. 20 dell’11 giugno 2010, in quanto già tale atto conteneva la localizzazione del sito dell’impianto.
La tesi non ha pregio.
Invero le contestazioni della parte ricorrente non sono rivolte alla individuazione dell’area di realizzazione della centrale, peraltro già esistente sul sito, seppure con diversa fonte di alimentazione, bensì al procedimento con cui è stata, prima rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale e, successivamente, la stessa AIA per l’esercizio dell’attività in questione di talchè l’omessa o tardiva impugnazione del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti non riverbera alcuna influenza sulla procedibilità o ammissibilità del gravame.
Ugualmente sprovvista di fondamento è l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla controinteressata e già esaminata con riferimento all’incompetenza territoriale di questo Tribunale.
13. Nel merito il ricorso è fondato.
Per evidenti ragioni logiche giova rovesciare l’ordine di prospettazione delle doglianze dando la priorità a quelle con cui viene contestata la legittimità del procedimento di VIA che ha condotto la Provincia alla pronuncia di compatibilità ambientale dell’impianto.
14. La fondatezza delle questioni poste con il decimo motivo a proposito della deliberazione con cui si è affermata la compatibilità ambientale del progetto di Scarlino Energia potrebbe esimere dall’esame delle ulteriori censure.
Invero, come si argomenta dal tenore dell’art. 5, co. 12, d.lgs. n. 59/2005, secondo cui “in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, ….L’autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione” del suddetto procedimento, l’invalidità del provvedimento con cui la VIA viene concessa determina effetti caducanti sull’AIA.
Tuttavia, per completezza d’argomentazione il Collegio ritiene opportuno l’esame dei motivi che autonomamente censurano l’autorizzazione rilasciata con il provvedimento contestato.
15. Fondato si palesa, perciò il terzo motivo con cui il Comune lamenta la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 133/2005 e conseguentemente la lesione delle norme che impongono ai fini della partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati una corretta e completa informazione sul procedimento in corso.
La norma appena citata stabilisce, infatti che “Le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l’accesso alle informazioni secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3.
Fatta salva la normativa in materia di accesso del pubblico all’informazione ambientale e quanto disposto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinché chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente. La decisione dell’autorità competente, l’autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalità”.
Come ammesso dalla stessa Amministrazione resistente tale iter procedurale non è stato osservato e non vale invocare, in senso contrario, che la normativa applicata è stata quella del d.lgs. n. 59/2005, atteso che, nella fattispecie, tenuto conto della natura dell’impianto da autorizzare, dovevano trovare applicazione le norme specificamente dettate in materia di incenerimento dei rifiuti dal decreto n. 133 del 2005.
16. Ugualmente condivisibile va ritenuto il quinto motivo con cui il Comune ricorrente contesta la violazione delle norme in materia di conferenza di servizi con riferimento all’efficacia e alla celerità del procedimento.
L’art. 14 ter, comma 8, l. n. 241/1990 stabilisce, infatti, in tema che “In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento”.
La prescrizione in parola, sottoponendo la proposta al contestuale esame tipico della conferenza di servizi, è finalizzata a consentire la rapida conclusione del procedimento e la più celere evasione dell’istanza presentata dal privato e, pertanto, non appare legittima la condotta dell’Amministrazione che ha consentito più volte alla società proponente di integrare la documentazione prodotta, tanto più che, nel caso in esame, tale prassi appare sintomatica delle lacune documentali del progetto che, a prescindere dalla complessità del procedimento, avrebbero dovuto indurre a rigettare la domanda.
17. Le considerazioni che precedono, assorbite le altre censure, determinano, in definitiva, l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata a Scarlino Energia.
18. Ulteriore conseguenza della suddetta conclusione è l’illegittimità derivata del nulla osta all’avvio dell’attività produttiva concernente l’impianto di incenerimento in parola emesso con la determinazione n. 3892 del 14 dicembre 2010, impugnata con motivi aggiunti, che va pertanto anch’essa annullata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione:
– dichiara improcedibile il ricorso n. 542/2010 e l’atto di motivi aggiunti notificato il 6 agosto 2010;
– accoglie l’atto di motivi aggiunti notificato il 7 maggio 2010 e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta provinciale di Grosseto n. 36 del 2010;
– accoglie il ricorso n. 1953/2010 e i motivi aggiunti successivamente notificati per l’effetto annullando i provvedimenti con essi impugnati.
Condanna la Provincia di Grosseto e la Scarlino Energia s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 10.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)