Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 42418 | Data di udienza:

DIRITTO URBANISTICO – Condono edilizio e procedimento amministrativo unico – Art. 39, c.8 L. n. 724/1994 – Domanda di condono – Mancata sospensione del processo – Effetti – Natura meramente dichiarativa – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico – Condono edilizio ed autorizzazione in sanatoria – Valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela – L. n. 724/1994.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Novembre 2011
Numero: 42418
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Ramacci


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Condono edilizio e procedimento amministrativo unico – Art. 39, c.8 L. n. 724/1994 – Domanda di condono – Mancata sospensione del processo – Effetti – Natura meramente dichiarativa – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico – Condono edilizio ed autorizzazione in sanatoria – Valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela – L. n. 724/1994.



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 17/11/2011 Sentenza n. 42418
 
 
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere abusive in zona sottoposta a vincolo – Condono edilizio e procedimento amministrativo unico – Art. 39, c.8 L. n. 724/1994.
 
In tema di condono edilizio, il relativo procedimento amministrativo deve ritenersi unico e la sanatoria non può operare solo per alcune violazioni (es. quelle relative alla disciplina urbanistica e sulle opere in cemento armato) restando sospeso il processo penale per quelle relative al vincolo paesaggistico, in attesa del conseguimento della necessaria autorizzazione. Pertanto, l’unitarietà di tale procedimento amministrativo si ricava dal tenore stesso della Legge n. 724 del 1994, articolo 39, comma 8, il quale, con riferimento specifico alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo, stabilisce che il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria risulta subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo stesso. Non e’ infatti necessaria la presentazione di apposita e diversa domanda per l’estinzione del reato paesaggistico.
 
(dich. inamm. ricorso avverso sentenza n. 5501/1996 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/04/1997) Pres. De Maio, Rel. Ramacci
 
 
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico – Condono edilizio ed autorizzazione in sanatoria – Valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela – L. n. 724/1994.
 
Il condono edilizio di cui alla Legge n. 724 del 1994 non può  essere concesso – per gli interventi realizzati in zona vincolata – in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica. Pertanto, per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l’effetto del condono si verifica solo quando l’autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l’opera già eseguita suscettibile di conseguire l’autorizzazione in sanatoria.
 
(dich. inamm. ricorso avverso sentenza n. 5501/1996 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/04/1997) Pres. De Maio, Rel. Ramacci
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Domanda di condono – Mancata sospensione del processo – Effetti – Natura meramente dichiarativa.
 
In materia di condono edilizio, l’omissione della sospensione del processo, in assenza di specifiche previsioni di legge, non determina alcuna nullità (Cass. Sez. 3 n. 3871, 3/02/2011; Cass. n. 19235, 20/05/2005; Cass. n. 7847, 3/07/1998; Cass. n. 7021, 20/07/1995). La sospensione del processo opera indipendentemente da una pronuncia del giudice, di natura meramente dichiarativa, sempre che sussistano i presupposti di legge. Tale natura dichiarativa e non costitutiva della sospensione rende non necessario un formale provvedimento giudiziale che ne determini l’operatività, ben potendo questa essere accertata anche in sede di giudizio finale (Cass. Sez. 3 n. 6054, 14/05/1999).
 
(dich. inamm. ricorso avverso sentenza n. 5501/1996 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/04/1997) Pres. De Maio, Rel. Ramacci

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 17/11/2011 Sentenza n. 42418

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. DE MAIO Guido                     – Presidente
Dott. FIALE Aldo                            – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo                  – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca                      – rel. Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta                      – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da  MI. DO. n. il …;
– avverso la sentenza n. 5501/1996 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/04/1997;
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con sentenza del 28 aprile 1997, la Corte d’Appello di Napoli riformava la sentenza, appellata dal Pubblico Ministero, con la quale, in data 10 aprile 1996, il Pretore di Ischia dichiarava non doversi procedere nei confronti di MI. Do. per i reati di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c), Legge n. 1096 del 1971, articoli 2, 4, 13, e 14 e Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies, perche’ estinti per prescrizione e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia in relazione alla esecuzione di lavori, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di completamento di un manufatto abusivo gia’ in precedenza sottoposto a sequestro.
 
Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.
 
Con un unico motivo di ricorso deduceva che erroneamente la Corte d’Appello aveva ritenuto irrilevante la presentazione di una domanda di condono per le opere eseguite sul presupposto che, per le stesse, non era stata richiesta ne’ rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in quanto, qualora non avesse ritenuto verificatosi l’effetto estintivo del condono, avrebbe dovuto comunque sospendere il processo in attesa della definizione del relativo procedimento amministrativo.
 
Rilevava, altresi’, che i reati indicati ai capi C) ed E) della rubrica dovevano essere dichiarati estinti per prescrizione, mentre quelli di cui ai capi A) e B) estinti a seguito di intervenuto pagamento dell’oblazione prevista dalla disciplina del condono edilizio, restando sospeso il procedimento per quello sub D).
 
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
Questa Corte disponeva la sospensione del procedimento e richiedeva informazioni all’amministrazione comunale competente.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso e’ inammissibile perche’ basato su motivi manifestamente infondati.
 
Occorre rilevare, con riferimento ai reati indicati come rubricati sub C) ed E), riguardo ai quali viene invocata la prescrizione del reato, che gli stessi non sono stati oggetto di esame da parte della Corte territoriale la quale, come espressamente indicato nelle premesse alla sentenza impugnata, si e’ pronunciata esclusivamente sui reati indicati ai capi A), B) e D) dell’imputazione che, in adesione a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero appellante, ha ritenuto, fondatamente, non prescritti.
 
Cio’ posto, deve rilevarsi, con riferimento al condono, che il relativo procedimento amministrativo deve ritenersi unico e la sanatoria non puo’ operare, come sembra sostenere il ricorrente, solo per alcune violazioni (quelle relative alla disciplina urbanistica e sulle opere in cemento armato) restando sospeso il processo penale per quelle relative al vincolo paesaggistico, in attesa del conseguimento della necessaria autorizzazione.
 
L’unitarieta’ di tale procedimento amministrativo si ricava dal tenore stesso della Legge n. 724 del 1994, articolo 39, comma 8, il quale, con riferimento specifico alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo, stabilisce che il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria risulta subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo stesso. Non e’ infatti necessaria la presentazione di apposita e diversa domanda per l’estinzione del reato paesaggistico.
 
Si rileva inoltre che, effettivamente, la presentazione della domanda di condono rendeva necessaria la sospensione del processo che il giudice del gravame non ha disposto.
 
Tale omissione, tuttavia, in assenza di specifiche previsioni di legge, non determina alcuna nullita’ come precisato dalla giurisprudenza di questa Sezione (Sez. 3 n. 3871, 3 febbraio 2011; n. 19235, 20 maggio 2005; n. 7847, 3 luglio 1998; n. 7021, 20 luglio 1995).
 
Si e’ chiarito, a tale proposito, che la sospensione del processo opera indipendentemente da una pronuncia del giudice, di natura meramente dichiarativa, sempre che sussistano i presupposti di legge. Tale natura dichiarativa e non costitutiva della sospensione rende non necessario un formale provvedimento giudiziale che ne determini l’operativita’, ben potendo questa essere accertata anche in sede di giudizio finale (Sez. 3 n. 6054, 14 maggio 1999).
 
Nella fattispecie in esame, peraltro, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio e non ha quindi alcun interesse a dedurre il vizio in questione, in quanto, preso atto della avvenuta presentazione dell’istanza di condono, questa Corte ha sospeso il procedimento.
 
Cio’ posto, deve rilevarsi, riguardo alla pratica di condono che, dalle informazioni assunte presso la competente amministrazione comunale, emerge come per le opere in questione non risulti rilasciato alcun nulla osta paesaggistico.
 
Il condono edilizio di cui alla Legge n. 724 del 1994 non puo’ pero’ essere concesso – per gli interventi realizzati in zona vincolata – in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica.
 
Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l’effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l’autorita’ preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l’opera gia’ eseguita suscettibile di conseguire l’autorizzazione in sanatoria.
 
La Legge n. 724 del 1994, articolo 39, comma 7, aveva modificato la formulazione originaria della Legge n. 47 del 1985, articolo 32, prevedendo che: “Per le opere eseguite su immobili soggetti alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d’abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole”.
 
Tale disposizione, pero’, fu abrogata dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 43, ed il successivo comma 44 di detto articolo previde che “il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, Legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed al Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche’ in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonche’ dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell’abuso, e’ subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente puo’ impugnare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione”.
 
Nella fattispecie in esame non risulta rilasciato provvedimento sanante, ne’ e’ stato dimostrato che si sia formato silenzio-assenso in epoca anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 662 del 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28-12-1996, n. 303, Supplemento ordinario).
 
Il reato risulta inoltre essere stato consumato il 19.12.1992 e, pertanto, alla data di emissione della sentenza impugnata il termine massimo di prescrizione non risultava ancora spirato.
 
La inammissibilita’ del ricorso – infine – non consente il fermarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non puo’ tenersi conto della prescrizione del reato che venga eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell’atto di gravame (S.U. n. 32, 21 dicembre 2000).
 
Alla declaratoria di inammissibilita’ – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonche’ quello del versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 

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