* RIFIUTI – Rifiuti solidi urbani – Tassa per lo smaltimento – Debitori della tassa – Art. 63 d.lgs. n. 507/1993 – Detentori e occupanti.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: Tributaria
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Novembre 2011
Numero: 23895
Data di udienza:
Presidente: Fernando
Estensore: Di Blasi
Premassima
* RIFIUTI – Rifiuti solidi urbani – Tassa per lo smaltimento – Debitori della tassa – Art. 63 d.lgs. n. 507/1993 – Detentori e occupanti.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Tributaria – 15 novembre 2011, ord. n. 23895
RIFIUTI – Rifiuti solidi urbani – Tassa per lo smaltimento – Debitori della tassa – Art. 63 d.lgs. n. 507/1993 – Detentori e occupanti.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 63, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che occupano o detengono il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo i soggetti esercenti la detenzione della cosa nei sensi e nei limiti stabiliti dall’articolo 1140 cod. civ., comma 2, ne’ tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell’immobile, bensi’ assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprieta’, possesso, detenzione) del bene stesso, quand’anche di fatto non lo occupi, essendo la categoria degli occupanti materiali considerata a parte.
(conferma sent. n. 137/02/2008 della Commissione Tributaria Regionale di Roma del 22 ottobre 2008) – Pres. Fernando, Est. Di Blasi – Ric. Ma. An. Ma.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Tributaria - 15 novembre 2011, ord. n. 23895SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Tributaria – 15 novembre 2011, ord. n. 23895
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MA. AN. MA. residente in (…), rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. PERRI Natale, elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma, Largo Colli Albani 14;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 137/02/2008 della Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione n. 02, in data 18/09/2008, depositata il 22 ottobre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. VELARDI Maurizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 4744/2009, e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 137/02/2008, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 02 il 18.09.2008 e DEPOSITATA il 22 ottobre 2008.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo alla TARSU degli anni 2000, 2001 e 2002, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2549 cod. civ., e segg., nonche’ per insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto decisivo.
2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La questione posta dal ricorso sembra possa decidersi applicando il principio secondo cui in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 63, nel contemplare espressamente e distintamente come debitori della tassa coloro che occupano o detengono il bene assoggettato a tributo, chiaramente inserisce nella seconda categoria non solo i soggetti esercenti la detenzione della cosa nei sensi e nei limiti stabiliti dall’articolo 1140 cod. civ., comma 2, ne’ tanto meno intende rivolgersi esclusivamente al conduttore dell’immobile, bensi’ assoggetta alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprieta’, possesso, detenzione) del bene stesso, quand’anche di fatto non lo occupi, essendo la categoria degli occupanti materiali considerata a parte.
4 – La decisione impugnata, non sembra aver fatto malgoverno del richiamato principio e, d’altronde, le doglianze, cosi’ come prospettate, offrono profili di inammissibilita’ in relazione al disposto dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con il rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;
Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.