Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto dell'energia Numero: 1781 | Data di udienza: 23 Novembre 2011

* DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Pannelli fotovoltaici – Giudizio di compatibilità paesaggistica – Formulazione caso per caso.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2011
Numero: 1781
Data di udienza: 23 Novembre 2011
Presidente: Petruzzelli
Estensore: Gambato Spisani


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Pannelli fotovoltaici – Giudizio di compatibilità paesaggistica – Formulazione caso per caso.



Massima

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 21 dicembre 2011, n. 1781


DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Pannelli fotovoltaici – Giudizio di compatibilità paesaggistica – Formulazione caso per caso.

Qualsiasi giudizio di compatibilità paesaggistica relativo all’installazione di pannelli fotovoltaici deve essere formulato caso per caso, avuto riguardo alla concreta tipologia dello stesso in rapporto allo stato dei luoghi, non già in modo apodittico asseritamente valido per ogni apparato similare. Il legislatore, infatti, con il d. lgs. 29 dicembre 2003 n°387, ha espresso un atteggiamento di favore per impianti di tal tipo, che fanno parte della più ampia categoria delle fonti energetiche rinnovabili, utili per risolvere i ben noti problemi creati dall’inquinamento atmosferico; se ne deve dedurre che la loro installazione, se non può considerarsi consentita a priori, nemmeno può ritenersi preclusa senza necessità di una congrua motivazione.

Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani – F.A.R. (avv. Ballerini) c. Comune di Milzano e altro (Avv. Stato)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 21 dicembre 2011, n. 1781

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ – 21 dicembre 2011, n. 1781


N. 01781/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01281/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2010, proposto da:
Fausto Antonio Ruggeri, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;

contro

Comune di Milzano; Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Soprintendente Per i Beni Architettonici e Paesistici di Brescia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l’annullamento, previa sospensione,

del provvedimento 14 ottobre 2010 prot. n°4541, con il quale il Responsabile dell’area tecnica del Comune di Milzano ha negato al ricorrente il rilascio di autorizzazione paesistica quanto ad un intervento edilizio di posa di un impianto fotovoltaico e ne ha inibito l’esecuzione;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare:

del parere negativo 13 ottobre 2010 n°10913, con il quale il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova ha espresso contrario avviso al predetto intervento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Soprintendente Per i Beni Architettonici e Paesistici di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Fausto Ruggeri, proprietario in Comune di Milzano di un edificio sito in zona classificata dal vigente strumento urbanistico come “A2 – vecchio nucleo” (fatto pacifico in causa) e intenzionato a dotarlo di un impianto fotovoltaico per la generazione di energia elettrica, indirizzava all’autorità comunale dapprima una d.i.a. in tal senso, depositata il 21 aprile 2010 e relativa ad un impianto cd. semiintegrato, ovvero dallo spessore parzialmente sporgente dalla falda del tetto, e con provvedimento 18 maggio 2010 prot. n°2320 riceveva l’inibitoria a realizzarlo, motivata con la necessità di attendere indicazioni dalla Regione Lombardia circa l’effettivo regime di tali impianti (doc. ti ricorrente 1 e 2, copie della originaria d.i.a. e della relativa inibitoria).

Di conseguenza, tramite il proprio professionista, Fausto Ruggeri provvedeva il 31 maggio 2010 a comunicare di aver modificato le caratteristiche dell’intervento, nel senso di voler installare i pannelli come integrati completamente nella falda del tetto (doc. 3 ricorrente, copia nuova relazione tecnica); a fronte di ciò, veniva richiesto di munirsi di autorizzazione paesistica (doc. 4 ricorrente, copia richiesta in merito), e provvedeva quindi a richiederla il 26 luglio 2010 (doc. 5 ricorrente,copia istanza), ottenendo il parere favorevole della Commissione comunale (doc. 6 ricorrente, copia di esso); all’esito del procedimento, riceveva però il diniego meglio indicato in epigrafe (doc. 8 ricorrente, copia di esso), motivato con riferimento al parere vincolante della Soprintendenza, secondo il quale “l’intervento prevede l’inserimento di diversi pannelli fotovoltaici su falda di tetto di un edificio sito in prossimità di centro storico e pertanto tale installazione si configura come una sostanziale alterazione percettiva delle coperture di carattere tradizionale che formano un insieme unitario da tutelare caratteristico dei centri storici e costituiscono parte integrante del quadro panoramico generale dell’area…” (doc. 7 ricorrente, copia parere).

Avverso tale diniego e avverso il presupposto parere vincolante negativo, Fausto Ruggeri propone in questa sede impugnazione, con ricorso articolato in unico motivo di eccesso di potere per errato apprezzamento del fatto. Afferma infatti il ricorrente, in ordine logico, che sulla zona in cui si trova il proprio immobile non vi sarebbe alcun vincolo ad esso relativo, che l’edificio stesso non presenterebbe alcun particolare rilievo ambientale, che non sarebbe spiegato in che consisterebbe l’alterazione rispetto alle coperture circostanti e che l’impianto, integrato come si è detto nella struttura del tetto, non altererebbe i profili dell’edificio, e risulterebbe anzi difficilmente percettibile.

Il Comune di Milzano non si è costituito; si è invece costituita l’amministrazione statale con memoria formale 19 novembre 2010, nella quale chiede la reiezione del ricorso.

Accolta l’istanza cautelare con ordinanza 17 dicembre 2010 n°904, alla udienza del 23 novembre 2011 contestualmente fissata la Sezione ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione.


DIRITTO

Il ricorso nel suo unico motivo è fondato e va accolto, ai sensi e nei limiti di cui appresso.

1. I pannelli solari per la generazione di energia elettrica, propriamente denominati fotovoltaici, consistono come è noto di una serie di manufatti piani, che si posizionano in zona esposta il più possibile alla luce solare, per esempio sul tetto di un edificio così come previsto dal progetto per il quale è causa, in modo da ottenere il massimo rendimento e contribuire così a coprire i consumi elettrici dell’insediamento o impianto al quale servono; è poi dato di comune esperienza che dei dispositivi in questione, pur riconducibili ad un unico concetto progettuale, sono reperibili in commercio più modelli e tipologie, che differiscono per forma, dimensioni, aspetto esteriore e, entro certi limiti, colore.

2. Infatti, a puro titolo di esempio, la forma dei pannelli è per solito, ma non necessariamente, rettangolare, i pannelli stessi possono variare nella superficie, la tipologia “monocristallina” si presenta come una superficie uniforme, mentre quella “policristallina” si presenta come un agglomerato di piastrelle più piccole; il colore di essi varia infine dal nero al blu più o meno intenso, e assume quindi una tinta non certo inusuale per la copertura di un edificio, se solo si pensa che neri sono i comuni tetti a terrazza catramata. Il pannello di un certo tipo può poi essere installato come sovrastruttura ampiamente visibile, ovvero, come nel progetto per il quale è causa, come parte integrante di una copertura a falda. E’ quindi logico ritenere che qualsiasi giudizio di compatibilità paesaggistica relativo ad un apparato similare debba essere formulato caso per caso, avuto riguardo alla concreta tipologia dello stesso in rapporto allo stato dei luoghi, non già in modo apodittico asseritamente valido per ogni pannello fotovoltaico.

3. In termini giuridici, poi, il legislatore, con il d. lgs. 29 dicembre 2003 n°387, ha espresso un atteggiamento di favore per impianti di tal tipo, che fanno parte della più ampia categoria delle fonti energetiche rinnovabili, utili per risolvere i ben noti problemi creati dall’inquinamento atmosferico; sempre secondo logica, se ne deve dedurre che la loro installazione, se non può considerarsi consentita a priori, nemmeno può ritenersi preclusa senza necessità di una congrua motivazione.

4. Alla luce dei criteri appena delineati, la motivazione del provvedimento impugnato risulta carente, e si deve accogliere la relativa censura. Risponde anzitutto a verità, perché è incontestato in causa, quanto afferma il ricorrente, ovvero che l’immobile per il quale è causa non risulta assoggettato ad alcuno specifico vincolo; nemmeno è poi in alcun modo evidenziato un suo particolare pregio architettonico o paesaggistico che lo potrebbe rendere meritevole di speciale tutela. Nemmeno viene poi spiegato in cosa consisterebbero le “coperture tradizionali” che verrebbero alterate dall’installazione dei pannelli in questione, sulla cui concreta tipologia nulla si dice. Infine, non si dice quale “insieme unitario”, ovvero “quadro panoramico generale”, sia stato considerato per ravvisarne una alterazione in negativo.

5. Il provvedimento impugnato va quindi annullato, unitamente al parere vincolante che ne ha condizionato il contenuto, mentre le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 14 ottobre 2010 prot. n°4541 del Responsabile dell’area tecnica del Comune di Milzano e il parere negativo 13 ottobre 2010 n°10913, del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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