Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 7605 | Data di udienza: 24 Gennaio 2012

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni di vapori e fumo atti  idonei a imbrattare o molestare – Canna fumaria del forno di un panificio – Smaltimento in atmosfera dei fumi – Superamento del limite della normale tollerabilità – Responsabilità del titolare – Sussiste – Fuoriuscite di gas, di vapori o di fumo – Responsabilità ex art. 674 c.p. – Configurabilità – Adozione di tutte le cautele necessarie – Art. 844 c.c. – Art.24, d.P.R. n.203/88.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Febbraio 2012
Numero: 7605
Data di udienza: 24 Gennaio 2012
Presidente: Petti
Estensore: Gazzara


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni di vapori e fumo atti  idonei a imbrattare o molestare – Canna fumaria del forno di un panificio – Smaltimento in atmosfera dei fumi – Superamento del limite della normale tollerabilità – Responsabilità del titolare – Sussiste – Fuoriuscite di gas, di vapori o di fumo – Responsabilità ex art. 674 c.p. – Configurabilità – Adozione di tutte le cautele necessarie – Art. 844 c.c. – Art.24, d.P.R. n.203/88.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 27 febbraio 2012 (Ud. 24/01/2012), Sentenza n. 7605


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni di vapori e fumo atti ad imbrattare – Canna fumaria del forno di un panificio – Smaltimento in atmosfera dei fumi – Superamento del limite della normale tollerabilità – Responsabilità del titolare – Sussiste – Art. 674 c.p. – Art. 844 c.c. – Art.24, d.P.R. n.203/88.
 
Il titolare di un esercizio commerciale assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti che gli sono addebitabili, (nella specie il titolare di un panificio non aveva fatto nulla per reprimere o limitare le emissioni di fuliggine oleosa prodotta quotidianamente dal suo forno e le prove acquisite dimostravano che dette emissioni, per durata intensità e diffusione, violavano le disposizione in materia). Inoltre, in relazione all’art. 674 c.p., l’evento di molestia non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice.
 
(dich. inamm. il ricorso avverso Tribunale di Sassari, sentenza del 24/3/2010) Pres. Petti, Rel.Gazzara
 
 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni – Atti idonei a imbrattare o molestare persone – Fuoriuscite di gas, di vapori o di fumo – Responsabilità ex art. 674 c.p. – Configurabilità – Adozione di tutte le cautele necessarie.
 
Indipendentente dalla violazione o meno del d.P.R. n.203/88 la responsabilità per il reato ex art. 674 c.p. si configura, quando l’agente, a prescindere dal superamento o non dei limiti di emissione, è, comunque, tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare fuoriuscite di gas, di vapori o di fumo atti a imbrattare o molestare le persone.
 
(dich. inamm. il ricorso avverso Tribunale di Sassari, sentenza del 24/3/2010) Pres. Petti, Rel. Gazzara

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 27 febbraio 2012 (Ud. 24/01/2012), Sentenza n. 7605

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Omissis
 
RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 24/3/2010, ha dichiarato M. G. F. colpevole del reato di cui all’art. 674 c.p., per avere provocato emissioni di vapori e fumo atti ad imbrattare il condominio sito in via xxxx n. xx, e lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda.
 
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi: 
– ha errato il Tribunale nel dichiarare la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ad esso ascritto sulla base di un isolato indizio, di certo non sufficiente a potere fare ritenere concretizzata la violazione in contestazione; peraltro, il diniego di assunzione della prova a discarico, consistente nell’esame del tecnico addetto alla manutenzione del forno e di un altro condomino dello stabile, non ha permesso di dimostrare la efficienza dell’impianto predetto;
– palese contraddittorietà della sentenza laddove assolve il prevenuto dalla violazione di cui all’art.24, d.P.R. 203/88, con ciò ritenendo implicitamente autorizzata la attività produttiva svolta dal M., per poi pervenire comunque ad un giudizio di condanna in relazione all’art. 674 c.p..
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile.
 
La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito, si rivela del tutto logica e corretta.
 
Col primo motivo di impugnazione la difesa del M. censura la sentenza in punto di mancanza di prova certa sulla responsabilità del prevenuto in ordine al reato ad esso ascritto e si duole della mancata ammissione di prove a discarico che avrebbero permesso di acclarare la efficienza della canna fumaria e dell’impianto, posta a servizio del forno per lo smaltimento in atmosfera del fumo.
 
Rilevasi che il decidente è pervenuto a ritenere sussistente il reato di cui all’art. 674 c.p. e ad affermarne la ascrivibilità in capo al M. a seguito di compiuta valutazione delle emergenze istruttorie (deposizione testi C. e l.), fornendo puntuale ed esaustivo riscontro a tutti i motivi posti a discolpa del prevenuto.
 
In particolare, il Tribunale, a giusta ragione, rileva che la responsabilità dell’imputato per il reato ex art. 674 c.p. si palesa evidente, in quanto l’agente, a prescindere dal superamento o non dei limiti di emissione, è, comunque, tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare fuoriuscite di gas, di vapori o di fumo atti a imbrattare o molestare le persone.
 
Il prevenuto, quale titolare dell’esercizio in questione assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti che gli sono addebitabili, non risultando che abbia fatto nulla per reprimere o limitare le emissioni di fuliggine oleosa prodotta quotidianamente dal suo panificio e le prove acquisite hanno dato agio di accertare che dette emissioni, per durata intensità e diffusione, violano la disposizione normativa contestata.
 
Quanto alla eccepita contraddittorietà della sentenza laddove assolve l’imputato dalla violazione di cui all’art. 24, d.P.R. 203/88, con ciò ritenendo implicitamente autorizzata la attività produttiva svolta dal M., per poi pervenire comunque ad un giudizio di condanna in relazione all’art. 674 c.p., si osserva che l’evento di molestia non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice (Cass. 21/6/07, riv. n. 237382).
 
In ordine al contestato diniego di assumere testi a discarico, nelle persone del tecnico addetto alla manutenzione del forno e di un condomino dello stabile, è evidente che il giudice di merito ha ritenuto che le prove acquisite fossero del tutto esaustive ai fini del decidere, cosi da rigettare implicitamente l’istanza istruttoria avanzata dalla parte.
 
Va osservato che il reato risulta prescritto alla data del 31/3/2011, ma la inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il compiuto formarsi del rapporto di impugnazione e preclude a questa Corte di rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, a norma dell’art. 129 c.p.p. (Cass. S.U. 22/11/2000. DE Luca).
 
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il M. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
 

 

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