Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 388 | Data di udienza: 21 Dicembre 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Reati Edilizi – Dia e c.d. “super DIA”- Qualificazione dell’intervento data dal privato – Ininfluenza – Difformità parziale delle opere realizzate – Disciplina applicabile – Assenza di verifica in relazione al caso concreto – Illegittimità – Artt. 22, 29 e 44, c.2^ Bis, D.P.R. n. 380/2001 – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: Penale
Regione: Trentino Alto Adige
Città: Trento
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2012
Numero: 388
Data di udienza: 21 Dicembre 2011
Presidente: Pagliuca
Estensore: Ricchi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Reati Edilizi – Dia e c.d. “super DIA”- Qualificazione dell’intervento data dal privato – Ininfluenza – Difformità parziale delle opere realizzate – Disciplina applicabile – Assenza di verifica in relazione al caso concreto – Illegittimità – Artt. 22, 29 e 44, c.2^ Bis, D.P.R. n. 380/2001 – Fattispecie.



Massima

 

 

CORTE D’APPELLO TRENTO Penale, 18 gennaio 2012 (Ud. 21/12/2011), Sentenza n. 388

DIRITTO URBANISTICO – Reati Edilizi – Dia e c.d. “super DIA”- Qualificazione dell’intervento data dal privato – Ininfluenza – Difformità parziale delle opere realizzate – Disciplina applicabile – Assenza di verifica in relazione al caso concreto – Illegittimità – Artt. 22, 29 e 44, c.2^ Bis, D.P.R. n. 380/2001 – Fattispecie.
 
Anche in materia urbanistica, ciò che conta non è la qualificazione dell’intervento data dal privato nella DIA presentata, ma l’esatta indicazione e descrizione, in tale denuncia, delle opere poi effettivamente eseguite (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9894 del 20/01/2009). Tuttavia, nell’ipotesi di c.d. “super DIA” di cui all’art. 22 comma 3 D.P.R. n. 380 del 2001, non ogni difformità realizzata costituisce fatto penalmente rilevante, dovendo ritenersi escluse dalla norma incriminatrice le fattispecie di parziale difformità dal progetto assentito. Inoltre, nei casi in cui la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 44, comma 2 bis, l’assenza sia del permesso di costruire sia della denunzia di inizio dell’attività ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b) D.P.R. n. 380 del 2001 (Cass. Sez, 3^ 9/3/2006, n. 8303; Cass. 26/01/2004, n. 2579). Non trova comunque sanzione penale la difformità parziale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9894 del 20/01/2009). Nella specie, consegue l’assoluzione dell’imputato dal contestato reato previsto e punito dagli artt. 29 e 44, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, perché il fatto non sussiste, in quanto  il progetto è stato realizzato in difformità parziale dalla DIA assentita, risultando la realizzazione di un manufatto in parte diverso dal precedente per modifiche del volume e della sagoma, con variazioni, comunque,  circoscritte dell’opera identificata nel provvedimento autorizzatorio.
 
(riforma sentenza del 21.5.2010 il Giudice monocratico del Tribunale di Trento, sez. di Tione) Pres. Pagliuca, Rel. Ricchi
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE D'APPELLO TRENTO Penale, 18 gennaio 2012 (Ud. 21/12/2011), Sentenza n. 388

SENTENZA

 

 

CORTE D’APPELLO TRENTO Penale, 18 gennaio 2012 (Ud. 21/12/2011), Sentenza n. 388
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
CORTE D’APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE
 
composta dai signori magistrati:
 
Dott. Carmine Pagliuca                               – Presidente
Dott. Mariano Alviggi                                 – Consigliere
D.ssa Iolanda Ricchi                                   – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente
 
SENTENZA
 
nei confronti di
 
Co.Li. nt. (.ad..) residente a Bolbeno (TN) via (..ad.) 
Non sofferta carcerazione preventiva
 
Libero – non comparso
 
Imputato
 
In ordine al reato di cui agli artt. 29 – 44 lett. B) D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, perché, quale proprietario/committente dei lavori, in violazione della normativa edilizia, realizzava opere abusive sulla p.ed. (…) p.m. 2 c.c. Bolbeno, opere consistenti nella costruzione di un poggiolo sul prospetto sud – ovest dell’edificio (opere ritenute non sanabili dalla Commissione; Edilizia Comunale in data (…) e soggette a demolizione/rimessa m pristino dei luoghi come da ordinanza n. 676 del 7 aprile 2009 notificata all’interessato il successivo 08 aprile 2009);
 
Appellante
 
L’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Trento sezione distaccata di Ti. in composizione monocratica n. 30027/10 del 21/05/2010 che dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli e con le att. gen. ed il rito, lo condannava alla pena di 40 gg. di arresto e Euro 4.000,00 di ammenda, oltre alle spese. Conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente di Euro 1.520,00 di ammenda. Pena sospesa.
 
Udita la relazione della causa fatta in Camera di Consiglio dal Consigliere D.ssa Iolanda Ricchi
 
Sentito il Procuratore Generale dr. Giuseppe Maria Fontana che ha concluso chiedendo l’assoluzione perché il fatto non è previsto della legge come reato. Sentito il difensore di fiducia avv. Fl.Bo., di Trento che si associa alle richieste del P.G. e insiste sull’accoglimento dei motivi d’appello.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con sentenza del 21.5.2010 il Giudice monocratico del Tribunale di Trento, sez. di Tione, giudicando con il rito abbreviato, ritenuta provata la responsabilità di Co.Li. in ordine al reato in rubrica ascrittogli, l’ha condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di giorni 40 di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda, oltre alle spese. Con conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria e concessione della sospensione condizionale della pena.
 
Sostiene il Giudice che, sulla base della documentazione acquisita, la contestazione dell’accusa si risolve nell’avere il Co. realizzato un poggiolo, sul prospetto sud Ovest dell’abitazione, di dimensioni più ampie rispetto alla denuncia di inizio attività e precisamente di una ampiezza maggiore di circa 5 metri. Escluso che possa trattarsi di una violazione lieve di cui all’art. 44 lett. A D.P.R. 380/01 ed esclusa la rilevanza del pagamento della sanzione amministrativa, posto che la violazione non è risultata sanabile, il Giudice, concesse le attenuanti generiche, ha condannato l’imputato alla pena indicata.
 
Propone tempestivo appello la Difesa lamentando l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e, premessa una ricognizione della vicenda amministrativa che aveva coinvolto l’imputato, con diniego della DIA in sanatoria non per contrarietà dell’ampliamento à norme urbanistiche, ma pél – non precisate ragioni estetiche, deduce:
 
– il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, posto che il P.M. ha contestato l’ipotesi di cui all’art. 44 lett. b) D.P.R. 380/01, fattispecie non ravvisabile nella ipotesi in esame in cui età stata presentata una DIA regolarmente assentita, e che, al più, avrebbe potuto configurare l’ipotesi di cui all’art. 44 lett. A) della stessa legge, per il vero neppure configurabile in quanto l’ampliamento del terrazzo non era in difformità dello strumento Urbanistico comunale, come attestato dal CT di parte. Il giudice tuttavia ha emesso sentenza in ordine alla diversa imputazione, con conseguente nullità della sentenza;
 
– l’erronea applicazione della disposizione di legge e la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione. Erra il Giudice nel ritenere che, nel caso la sussistenza del reato, poiché dal combinato disposto dell’art. 22 e 44 lett. b del dpr. 380 2001, gli interventi soggetti a DIA, qualora effettuati in difformità dalla stessa sono sanzionabili esclusivamente sotto il profilo amministrativo e non penale. Nel caso la mera assoggettabili a DIA dell’intervento è riconosciuta dallo stesso Giudice e, infine, non sussistono i presupposti per l’applicazione, peraltro immotivata, da parte del Giudicante, dell’ipotesi di cui all’art. 44 comma 2 bis dello stesso decreto, poiché non è dato comprendere come possa essere assoggettata a tale sanzione una modesta difformità di opera non ricompresa tra quelle di cui all’art. 22 comma 3 D.P.R. 308 2001 e succ. mod.;
 
– l’erronea applicazione dell’art. 44 comma 2 bis e dell’art. 31 dpr 308/01. Il Giudice ha disatteso la tesi difensiva sulla configurabilità dell’art. 44 lett. A argomentando che l’ipotesi è riservata alle fattispecie marginali e riguarda l’inosservanza delle modalità esecutive. Ma, nel caso, il rilievo non è corretto poiché l’opera, modesta, risulta eseguita non in assenza, ma in difformità dalla DIA assentita; anche volendo ritenere che si trattasse della c.d. “super – dia” di cui all’art. 22 comma 3, non sarebbe comunque ravvisabile una totale difformità, unica ipotesi sanzionata dall’art. 44 lett. b). La norma non prevede, infatti, l’ipotesi considerata, né può ritenersi sanzionata ex, art. 44 lett. B la mera difformità parziale.
 
Con l’ultimo motivo richiede la riduzione della pena inflitta, la concessione del beneficio della non menzione della condanna e la revoca della sospensione condizionale concessa nonostante la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria.
 
Nelle conclusioni richiede anche, in via subordinata, la derubricazione del reato in quello previsto alla lett. A art. 44 dpr 380/01, con remissione in termine dell’imputato per richiedere l’oblazione.
 
All’odierna udienza camerale, all’esito della discussione il Procuratore Generale e la Difesa hanno concordemente concluso per l’assoluzione dell’imputato. L’appello è fondato e la concorde conclusione delle parti deve essere trovare accoglimento.
 
A parere della Corte appare essenziale ed assorbente di ogni altro rilievo difensivo la considerazione circa l’evidente errore in cui è, incorso il primo Giudice, che, qualificata la DIA presentata dall’imputato ai sensi dell’art. 22 comma 3 D.P.R. 380/01 (e succ. mod.) ha desunto dalla difformità riscontrata l’immediata applicabilità dell’art. 44 comma 2 bis dello stesso decreto, senza procedere ad alcuna verifica sulla realizzazione della condotta tipica del reato.
 
Nel caso, appare pacifico dalla lettura dei documenti acquisiti che, nel complessivo intervento di ristrutturazione edilizia realizzato dal Co., la DIA in variante presentata l'(…) al fine di realizzare un aggetto sul prospetto sud ovest dell’edificio deve qualificarsi ai sensi dell’art. 22 comma 3, in quanto nelle tipologie di interventi che necessitano del permesso di costruire (cfr. art. 10 lett. c decreto citato) risultano ricomprese sia “la modifica dei prospetti”, sia “l’aumento di volumetria” (conseguente, nel caso, alla costruzione di un balcone).
 
La Suprema Corte, peraltro, in merito ha avuto modo di precisare che ciò che conta non è la qualificazione dell’intervento data dal privato nella DIA presentata ma l’esatta indicazione e descrizione, in tale denuncia, delle opere poi effettivamente eseguite (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9894 del 20/01/2009).
 
D’altra parte, è altrettanto pacifico che l’opera assentita fu costruita in difformità dalla DIA, poiché l’aggetto “autorizzato” risulta prolungato di circa 5 metri sulla facciata dell’abitazione. In sostanza, in luogo dell’opera denunciata che, secondo il progetto, prevedeva la costruzione di un poggiolo prospiciente ad una porta finestra per una larghezza di m. 4,03, l’opera realizzata vede la prosecuzione di tale poggiolo per altri cinque metti, sino alla seconda finestra della facciata (cfr. prospetti: stato di fatto/opera autorizzata e raffronto, acquisiti agli atti).
 
A fronte della situazione di fatto descritta, appare doveroso rilevare che, come sottolineato dallo stesso Procuratore Generale, nell’ipotesi di c.d. “super DIA” di cui all’art. 22 comma 3 D.P.R. citato, non ogni difformità realizzata costituisce fatto penalmente rilevante, dovendo ritenersi escluse dalla norma incriminatrice le fattispecie di parziale difformità dal progetto assentito.
 
Si è a tal proposito autorevolmente sostenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9894 del 20/01/2009 Cc. (dep. 05/03/2009) Rv. 243099) che, “nei casi in cui la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 44, comma 2 bis, l’assenza sia del permesso di costruire sia della denunzia di inizio dell’attività ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b) (vedi Cass.: Sez. 5, 26.4.2005, Giordano; Sez, 3: 9 marzo 2006, n. 8303; 26 gennaio 2004, n. 2579, To.). Non trova comunque sanzione penale la difformità parziale” (così Cass. Sez. 3, 23 settembre 2004, Cr.).
 
Nel caso, appare evidente che il progetto risulta realizzato in difformità parziale dalla DIA assentita, risultando la realizzazione di un manufatto in parte diverso dal precedente per modifiche del volume e della sagoma, con variazioni circoscritte dell’opera identificata nel provvedimento autorizzatorio.
 
Consegue pertanto l’assoluzione dell’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
 
La conclusione raggiunta esime la Corte dalla considerazione degli ulteriori motivi di gravame avanzati dalla Difesa.
 
Ai sensi dell’art. 544 comma 3 c.p.p. si indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
 
P.Q.M.
 
Visto l’art. 599 c.p.p.,
in riforma della sentenza impugnata assolve l’appellante dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
 
Così deciso in Trento il 21 dicembre 2011.
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2012.
 

 

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