Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Diritto processuale penale, Sicurezza sul lavoro Numero: 1508 | Data di udienza:

* APPALTI – Informativa antimafia atipica – Efficacia interdittiva – Valutazione autonoma e discrezionale della P.A. – Anticipazione dell’autotutela amministrativa – Informativa antimafia – Stazione appaltante – Potere discrezionale ridotto – Finalità – Informativa antimafia atipica – Stazione appaltante – Effetto vincolante – Determina – Misura inibitoria – Scostamento dall’indicazione prefettizia – Motivazione – Necessità – SICUREZZA IN GENERE – Informativa antimafia – Parere degli organi investigativi – Assunzione da parte del Prefetto – E’ facoltativa – Sindacato in sede giurisdizionale – Prefetto – Ampia discrezionalità – Art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Procedimento penale archiviato – Assoluzione dibattimentale – Fatti oggetto del procedimento penale – Presupposti di una informativa antimafia -Idoneità – Fattispecie. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Marzo 2012
Numero: 1508
Data di udienza:
Presidente: Guida
Estensore: Buonauro


Premassima

* APPALTI – Informativa antimafia atipica – Efficacia interdittiva – Valutazione autonoma e discrezionale della P.A. – Anticipazione dell’autotutela amministrativa – Informativa antimafia – Stazione appaltante – Potere discrezionale ridotto – Finalità – Informativa antimafia atipica – Stazione appaltante – Effetto vincolante – Determina – Misura inibitoria – Scostamento dall’indicazione prefettizia – Motivazione – Necessità – SICUREZZA IN GENERE – Informativa antimafia – Parere degli organi investigativi – Assunzione da parte del Prefetto – E’ facoltativa – Sindacato in sede giurisdizionale – Prefetto – Ampia discrezionalità – Art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Procedimento penale archiviato – Assoluzione dibattimentale – Fatti oggetto del procedimento penale – Presupposti di una informativa antimafia -Idoneità – Fattispecie. 



Massima

 

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I – 28 marzo 2012, n. 1508

APPALTI – Informativa antimafia atipica – Efficacia interdittiva – Valutazione autonoma e discrezionale della P.A. – Anticipazione dell’autotutela amministrativa. 
 
L’informativa supplementare (o atipica) non ha carattere interdittivo, ma consente l’attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l’avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell’idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la P.A.; pertanto, l’efficacia interdittiva delle c.d. informative prefettizie “atipiche” scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria, in quanto esse rappresentano una sensibile anticipazione della soglia dell’autotutela amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2441 e Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 7777). 
 
Pres. Guida – Est. Buonauro – Vigilante s.r.l. (avv. Giasi) c. Arco Mirelli S.C.A.R.L. (avv. Calvino) e U.T.G. – Prefettura di Napoli 
 
 
APPALTI – Informativa antimafia – Stazione appaltante – Potere discrezionale ridotto – Finalità. 
 
Il potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante in presenza di informative antimafia – con particolare riguardo alle fattispecie tipiche di natura successiva ed a quelle supplementari atipiche – è estremamente ridotto, trattandosi di un potere esercitatile solo in presenza di situazioni che, pur sussistendo controindicazioni antimafia, inducano comunque ad instaurare o proseguire il rapporto contrattuale o concessorio; tale principio muove proprio dalla natura dell’accertamento antimafia e dall’esigenza di tutelare in via preferenziale, anche tramite l’operatività di meccanismi di tipo indiziario, la trasparenza e l’immunità del settore dei pubblici appalti da fenomeni invasivi, anche interposti, da parte della criminalità organizzata. 
 
Pres. Guida – Est. Buonauro – Vigilante s.r.l. (avv. Giasi) c. Arco Mirelli S.C.A.R.L. (avv. Calvino) e U.T.G. – Prefettura di Napoli
 
 
APPALTI – Informativa antimafia atipica – Stazione appaltante – Effetto vincolante – Determina – Misura inibitoria – Scostamento dall’indicazione prefettizia – Motivazione – Necessità. 
 
L’informativa prefettizia denominata “atipica” o “supplementare” (che è contrapposta a quella automaticamente “interdittiva”) non costituisce una mera comunicazione di elementi potenzialmente significativi, ma produce un effetto giuridico parzialmente vincolante per la stazione appaltante che è tendenzialmente vincolata a dare prevalenza alle esigenze di tutela antimafia; pertanto, l’azione amministrativa impone l’adozione della misura inibitoria, e solo in caso di scostamento dall’indicazione prefettizia, è richiesta una puntuale motivazione dell’Amministrazione appaltante a supporto di una scelta siffatta, che, andando in direzione opposta ad esigenze che il legislatore ha voluto tutelare nella massima forma di anticipazione compatibile con i valori costituzionali di riferimento, si caratterizza per la sua natura eccezionale. 
 
Pres. Guida – Est. Buonauro – Vigilante s.r.l. (avv. Giasi) c. Arco Mirelli S.C.A.R.L. (avv. Calvino) e U.T.G. Prefettura di Napoli 
 

SICUREZZA IN GENERE – Informativa antimafia – Parere degli organi investigativi – Assunzione da parte del Prefetto – E’ facoltativa. 
 
Il fatto che le norme disciplinanti le informative antimafia non prevedono l’acquisizione obbligatoria del parere reso dagli organi investigativi induce a ritenere che si tratti di parere facoltativo che il Prefetto può, quindi, validamente acquisire ove ritenga di rafforzare i dati da porre a supporto dell’informativa; pertanto, il suindicato parere, in assenza di differenti disposizioni da parte del legislatore, deve essere inteso come meramente facoltativo. 
 
Pres. Guida – Est. Buonauro – Vigilante s.r.l. (avv. Giasi) c. Arco Mirelli S.C.A.R.L. (avv. Calvino) e U.T.G. – Prefettura di Napoli 
 
 
SICUREZZA IN GENERE – Sindacato in sede giurisdizionale – Prefetto – Ampia discrezionalità – Art. 4 del d.lgs. n. 490/1994. 
 
Il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell’assenza di eventuali vizi della funzione che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti ed alla logicità delle conclusioni, rimanendo riservata una sfera di ampia discrezionalità alla Prefettura, cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dall’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 (cfr. Consiglio St., Sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7260). 
 
Pres. Guida – Est. Buonauro – Vigilante s.r.l. (avv. Giasi) c. Arco Mirelli S.C.A.R.L. (avv. Calvino) e U.T.G. – Prefettura di Napoli 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Procedimento penale archiviato – Assoluzione dibattimentale – Fatti oggetto del procedimento penale – Presupposti di una informativa antimafia – Idoneità – Fattispecie. 
 
Nel caso in cui un procedimento penale sia stato archiviato, o in caso di assoluzione dibattimentale, i fatti oggetto del procedimento penale stesso possono mantenere una loro idoneità ad essere indicati a presupposto di una informativa antimafia; un fatto delittuoso, per il quale deve essere data prova perché in sede penale intervenga una condanna, mantiene, infatti, un suo carattere indiziario e può essere valido elemento di dimostrazione dell’esistenza di un pericolo di collegamento fra impresa e criminalità organizzata e di contiguità mafiosa (non configurata come fattispecie criminosa dal codice penale), essendo diversi i piani su cui muovono l’autorità giudiziaria e quella amministrativa; tuttavia, a fronte di una ordinanza custodiale a connotato incolpatorio, successivamente smentita dal giudice penale, è ineludibile una complessiva valutazione dell’amministrazione, volta a chiarire e rendere intellegibile in base a quale iter logico/motivazionale si consideri persistere il rilievo negativo delle condotte descritte nei provvedimenti in questione. 
 
Pres. Guida – Est. Buonauro – Vigilante s.r.l. (avv. Giasi) c. Arco Mirelli S.C.A.R.L. (avv. Calvino) e U.T.G. – Prefettura di Napoli 

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 28 marzo 2012, n. 1508

SENTENZA

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 5441 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Vigilante S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Giasi, con domicilio eletto in Napoli, via Cesario Console, n. 3; 
contro
Arco Mirelli S.C.A.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Calvino, con domicilio eletto in Napoli, via dei Mille, n. 16; 
U.T.G. – Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avvocatura di Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; 
per l’annullamento
con ricorso introduttivo:
– della nota, in data 18 ottobre 2011, con la quale il Direttore Tecnico della Arco Mirelli s.c.a.r.l. ha disposto la risoluzione del contratto rep. 601/SAM/011 del 5 agosto 2008, e successive proroghe, per il servizio di vigilanza armata presso la stazione della linea 6 della Metropolitana di Napoli – Arco Mirelli;
– del provvedimento interdittivo antimafia del 4 agosto 2011 adottato dal Prefetto di Napoli e di tutti gli atti di indagine connessi;
con motivi aggiunti depositati il 25 novembre 2011:
– dei medesimi atti già gravati, nonché del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. I/212/Area 1/Ter/O.S.P. ^ del 4 agosto 2011 adottato dal Prefetto di Napoli e degli ulteriori atti investigativi depositati in giudizio;
– nonché per il risarcimento dei danni.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arco Mirelli e di U.T.G. – Prefettura di Napoli;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia prot. n. I/212/Area 1/Ter/O.S.P. ^ del 4 agosto 2011 adottato dal Prefetto di Napoli, ed il connesso provvedimento in data 18 ottobre 2011, con la quale il Direttore Tecnico della Arco Mirelli s.c.a.r.l., per effetto del decreto prefettizio, ha disposto la risoluzione del contratto rep. 601/SAM/011 del 5 agosto 2008, e successive proroghe, per il servizio di vigilanza armata presso la stazione della linea 6 della Metropolitana di Napoli – Arco Mirelli.
 
Con motivi aggiunti sono stati anche impugnati una serie di atti di indagine alla base dell’informativa prefettiza gravata.
 
La parte ricorrente denuncia l’illegittimità dei riferiti atti deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere (presupposto erroneo, travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione del giusto procedimento, motivazione errata, perplessità, contraddittorietà, illogicità, atipicità dell’atto, falsità della causa).
 
Resistono in giudizio l’amministrazione degli interni e la stazione appaltante, che concludono per la infondatezza del ricorso.
 
All’udienza del 7 marzo 2012 la causa è trattenuta per la decisione.
 
DIRITTO
 
Per valutare la consistenza dei motivi di doglianza prospettati con il ricorso originario ed i connessi motivi aggiunti occorre partire da alcune considerazioni preliminari in merito alla interdittiva antimafia oggetto del presente giudizio.
 
Alla luce di orientamenti ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa, è opinione comune:
– che la misura in questione, per la sua natura cautelare e preventiva, non richieda la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste;
– che dunque ciò che deve essere provato non è la intervenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il pericolo di ingerenza;
– che l’insieme degli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico, ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione ad uno specifico quadro indiziario nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri;
– che l’interdittiva non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là della individuazione delle responsabilità penali, cosicchè anche da una sentenza pienamente assolutoria possono essere tratti elementi per supportare la misura interdittiva.
 
Muovendo da tali necessarie premesse, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame la adozione della misura interdittiva nei confronti della società ricorrente appare giustificata sulla base degli elementi indiziari richiamati del provvedimento del Prefetto.
 
Col primo motivo del ricorso introduttivo, la società ricorrente denuncia carenza di motivazione del decreto di revoca e della presupposta misura interdittiva.
 
Il motivo è infondato.
 
Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il provvedimento prefettizio è legittimamente motivato, come nel caso in esame, per relationem agli atti istruttori delle forze di polizia ivi richiamati.
 
Quanto al provvedimento di risoluzione del contratto, pacificamente attratto alla giurisdizione del Giudice amministrativo (vedi, per tutte, Cass. SS.UU. 29 agosto 2008 n. 21928), a motivare lo stesso è sufficiente l’individuazione della presupposta informativa antimafia e del conseguente vincolo che, dal suo effetto interdittivo, discende per l’azione della stazione appaltante, la quale non ha evidenziato elementi – relativi alla gestione del contratto – ostativi rispetto all’interruzione del rapporto negoziale.
 
Ed invero, pur non essendo sufficiente l’individuazione della presupposta informativa antimafia cd atipica e del conseguente vincolo (non assoluto) che discende per l’azione della stazione appaltante, tuttavia non è richiesta una approfondita motivazione sul punto, potendo l’amministrazione appaltante, come nella specie, evidenziare la preminenza della tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione rispetto all’esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto. Ed invero, trattandosi di servizi piuttosto fungibili e delicati (vigilanza armata), la stazione appaltante ha preferito, secondo una valutazione del tutto ragionevole, optare per la cessazione del rapporto contrattuale.
 
È pur vero che nel caso di specie la Prefettura ha adottato un’informatica atipica, elaborata dalla prassi, la quale rinviene il fondamento normativo nel combinato disposto dell’art. 10, co. 9, d.P.R. n. 252/1998 e dell’art. 1-septies, d.l. n. 629/1982, conv. in l. n. 726/1982 nonché nel già citato art. 10, co. 7, lett. c), d.P.R. n. 252/1998, che consente autonomi accertamenti del Prefetto.
 
Tuttavia la prassi consente al Prefetto di fornire alle stazioni appaltanti informative atipiche, rimesse al discrezionale apprezzamento della stazione appaltante.
 
L’informativa supplementare (o atipica), che peraltro risulta espunta dal nuovo impianto normativo (cfr. art. 120 del codice antimafia, d.lgs. 159 del 2011), non ha carattere interdittivo, ma consente l’attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l’avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell’idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la p.a. (Cons. St., sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2441); sicché l’efficacia interdittiva delle c.d. informative prefettizie “atipiche” scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria, in quanto esse rappresentano una sensibile anticipazione della soglia dell’autotutela amministrativa (Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 2009 n. 7777).
 
In particolare, l’art. 10, co. 9, d.P.R. n. 252/1998 dichiara inapplicabile all’informativa prefettizia l’art. 1-septies, d.l. n. 629/1982, conv. in l. n. 726/1982, a tenore del quale l’autorità preposta all’ordine pubblico può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell’ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati. Tuttavia tale preclusione incontra una deroga, sempre secondo l’art. 10, comma 9, citato, quando gli elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.
 
Sul punto giova richiamare l’orientamento di questa Sezione (T.A.R. Campania Napoli I Sezione 7.7.2011 n. 3622; T.A.R. Campania Napoli I Sezione 28.2.2005 n. 1319; T.A.R. Campania Napoli I Sezione 28.2.2005 n. 1320) che sul tema dell’ampiezza del potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante in presenza di informative antimafia – con particolare riguardo alle fattispecie tipiche di natura successiva ed a quelle supplementari atipiche – ha evidenziato come questo sia estremamente ridotto, trattandosi di un potere esercitatile solo in presenza di situazioni che, pur sussistendo controindicazioni antimafia, inducano comunque ad instaurare o proseguire il rapporto contrattuale o concessorio; le ragioni di tale orientamento muovono proprio dalla natura dell’accertamento antimafia e dall’esigenza di tutelare in via preferenziale, anche tramite l’operatività di meccanismi di tipo indiziario, la trasparenza e l’immunità del settore dei pubblici appalti da fenomeni invasivi, anche interposti, da parte della criminalità organizzata.
 
Pertanto la informativa prefettizia in esame (denominata “atipica” o “supplementare” per contrapporla a quella automaticamente interdittiva) non costituisce, come sostenuto dalla difesa, una mera comunicazione di elementi potenzialmente significativi, ma produce un effetto giuridico parzialmente vincolante per la stazione appaltante che è tendenzialmente vincolata a dare prevalenza alle esigenze di tutela antimafia; in tal senso è orientamento costante che nella logica di un suo ordinario sviluppo, l’azione amministrativa imporrebbe l’adozione della misura inibitoria, e solo in caso di scostamento dalla indicazione prefettizia, si richiede all’uopo una puntuale motivazione dell’Amministrazione appaltante a supporto di una scelta siffatta, che, andando in direzione opposta ad esigenze che il legislatore ha voluto tutelare nella massima forma di anticipazione compatibile con i valori costituzionali di riferimento, si caratterizza per la sua natura eccezionale.
 
Sicché, finanche laddove si ritenesse non conferente il cd Protocollo di Legalità, tuttavia nel caso di specie il giudizio, espresso dalla stazione appaltante Arco Mirelli s.c.a.r.l., di prevalenza dell’interesse di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica giustifica l’atto risolutorio.
Naturalmente, in virtù della peculiare conformazione dell’informativa supplementare o atipica (destinata a scomparire con l’entrata in vigore della nuova disciplina normativa citata), la compressione motivazionale in capo alla stazione appaltante trova un suo riequilibrio in una più rigorosa disamina delle ragioni sostanziali poste a fondamento della segnalazione.
 
Con i restanti motivi di gravame, la ricorrente denuncia la insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento prefettizio e la carenza della relativa istruttoria.
 
Poiché il ricorso introduttivo è stato proposto prima ancora che la ricorrente potesse conoscere il contenuto degli atti istruttori, la cui ostensione è avvenuta soltanto in giudizio, le censure sono meglio sviluppate e precisate nel ricorso per motivi aggiunti, dove specificamente è contestata la concludenza degli elementi raccolti a carico della società.
 
Secondo la tesi del ricorrente, vi sarebbe una palese contraddittorietà fra gli esiti della commissione di accesso del 23 marzo 2011 e del conseguente verbale del G.i.a. del 5 aprile 2011 (che non hanno riscontrato elementi atti a lumeggiare il tentativo di infiltrazione mafiosa e il condizionamento da parte della criminalità organizzata) e la successiva determinazione prefettizia, la quale, a distanza di pochi mesi, ha sconfessato le precedenti conclusioni degli organi investigativi.
 
Orbene, ad avviso del Collegio nessuno dei rilievi evocati riveste consistenza tale da incidere sulla legittimità della interdittiva prefettizia, e ciò per le considerazioni che seguono.
 
In ordine al primo punto, la valutazione della Prefettura tiene nel debito conto le precedenti risultanze della commissione di accesso e del G.i.a., al punto di indurre alla adozione di una informativa atipica, dovuta alla mancanza di “gravità e concordanza” degli elementi emersi.
Ed invero la informativa gravata si limita a riprendere elementi di sospetto e di allarme sociale già acquisiti nel corso della ispezione della commissione di accesso ed analizzati dal G.i.a., come i risalenti collegamenti fra l’amministratore della società La Vigliante D’Emilio Salvatore e il padre Federico, con esponenti dell’organizzazione criminale egemone sul territorio (Clan Contini).
 
Le misure cautelari adottate nei confronti dei D’Emilio risultano poi travolte dalla sentenza di merito.
 
Sul punto vale rammentare che nel caso in cui un procedimento penale sia stato archiviato, ed a maggior ragione in caso di assoluzione dibattimentale, i fatti oggetto del procedimento penale stesso possono mantenere una loro idoneità ad essere indicati a presupposto di una informativa antimafia. Un fatto delittuoso, per il quale deve essere data prova perché in sede penale intervenga una condanna, mantiene infatti un suo carattere indiziario e può essere valido elemento di dimostrazione dell’esistenza di un pericolo di collegamento fra impresa e criminalità organizzata e di contiguità mafiosa (non configurata come fattispecie criminosa dal codice penale), essendo diversi i piani su cui muovono l’autorità giudiziaria e quella amministrativa.
 
Tuttavia, a fronte di un deliberato (l’ordinanza custodiale) a connotato incolpatorio, successivamente smentito dal Giudice penale, è ineludibile una complessiva valutazione dell’amministrazione, volta a chiarire e rendere intellegibile in base a quale iter logico/motivazionale si consideri persistere il rilievo negativo delle condotte descritte nei provvedimenti in questione.
 
Poiché altrimenti argomentando, sarebbe sufficiente che un soggetto venga attinto da un provvedimento restrittivo, anche successivamente annullato, perché l’amministrazione, richiamandosi al dato storico rappresentato dal primo provvedimento, ed omettendo di vagliare complessivamente lo sviluppo processuale penale, ometta di dare contezza della valutazione di incidenza delle condotte con riferimento agli scopi delle disposizioni specialpreventive richiamate.
 
Tale approfondimento, nel caso di specie, è costituito dall’apprezzamento della circostanza, tutt’altro che marginale, che secondo la Prefettura dalla motivazione della sentenza risulta acclarato che B.S., indicato quale cassiere del clan Contini, risultava beneficiario di assegni per importi oltremodo significativi rilasciati dalla società ricorrente. Né tale aspetto risulta chiaramente smentito dalla richiesta della Procura presso il Tribunale di Napoli del 9 giungo 1994 di revoca delle misure coercitive disposta in danno di Giuseppina De Liso – poi accolta dal G.i.p., poiché la motivazione della stessa riposa su una serie di circostanze concorrenti fra cui, in particolare, la posizione della persona sottoposta alla misura restrittiva cautelare.
 
A conferma della significanza di tali elementi rimane l’applicazione della misura di prevenzione personale con decreto n. 29/1996 nei confronti di Federico D’Emilio che è stata confermata, anche a seguito dell’assoluzione definitiva intervenuta nel 2001, dal Tribunale Misure di Prevenzione con decreto n. 4/03 del 9 gennaio 2003.
 
Vale a tal proposito evidenziare che, oltre allo strettissimo rapporto di parentela con l’amministratore attuale, il prevenuto è considerato gestore della società, con un giudizio non irragionevole in termini di reale assetto della proprietà societaria proprio alla luce delle indagini penali menzionate.
 
È ben vero che tutti gli elementi sono stati valutati con giudizio favorevole dalla commissione di accesso e del G.i.a., fatta eccezione per la acquisizione di una notitia criminis per associazione a delinquere e riciclaggio da parte del presedente del consiglio di amministrazione della società B.A.S.E. s.r.l. fornitrice e cliente della società la Vigilante, ma il parere reso dagli organi investigativi non può avere valore assolutamente vincolante.
 
Ed invero, il fatto che le norme disciplinanti le informative antimafia non prevedono l’acquisizione obbligatoria del parere in questione induce a ritenere che si tratti di parere facoltativo che il Prefetto può, quindi, validamente acquisire ove ritenga, con gli elementi integrativi che detto organo potrebbe essere in grado di offrire, di rafforzare i dati da porre a supporto dell’informativa; ma non è vincolato da alcuna norma in tal senso, con la conseguenza che, ove ritenga di essere in possesso di elementi giustificativi sufficienti, il Prefetto stesso ben può emettere l’informativa senza ricorrere all’ausilio di detto consesso (vedi C.d.S. n. 7646 del 2009) ovvero dissentire dalle conclusioni ivi raggiunte.
 
Il fatto che un organo siffatto sia stato costituito sta a significare che l’Autorità competente, ove lo ritenga, può fare ricorso all’ausilio dello stesso, ma ciò non implica che si tratti di parere obbligatorio, lo stesso configurandosi, in assenza di differenti disposizioni da parte del legislatore, come meramente facoltativo.
 
Ed allora lo scrutinio di legittimità deve appuntasi sulla disamina della motivazione espressa dall’organo decidente a supporto di una decisione che si è discostata dalle risultanze dell’istruttoria effettuata dagli organi investigativi.
 
In realtà la divergenza non concerne l’inquadramento degli elementi fattuali, quanto, piuttosto, la loro valutazione normativa, poiché la commissione d’accesso ed il G.i.a. hanno concluso che “non sono stati lumeggiati alo stato elementi idonei per ipotizzare l’ingerenza della criminalità organizzata nelle scelte dei soci e degli amministratori della società”, mentre la Prefettura ha considerato quegli stessi elementi rilevanti ai fini della emissione di una informativa supplementare.
 
Pertanto, al di là della differente valutazione espressa, non è ravvisabile la contestata contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché è evenienza fisiologica che l’amministrazione decidente si discosti dalla soluzione indicata dall’organo consultivo, purché il provvedimento sia corredato da argomentazioni tali di soddisfare l’aggravato obbligo motivazionale.
 
In questa prospettiva il coinvolgimento degli amministratori della società La vigilante (De Liso e i due D’Emilio) in operazioni di riciclaggio dei capitali illeciti riconducibili al clan Contini (circostanza più volte affermata dagli organi di polizia), unitamente al coinvolgimento del D’Emilio Salvatore in un procedimento penale del 2007 per turbativa d’asta, costituisce segnale di forte allarme in termini di prevenzione della criminalità organizzata, per cui la loro complessiva evidenziazione da parte dell’autorità prefettizia, peraltro con la più attenuata modalità dell’informativa supplementare, non appare censurabile. Occorre rammentare che il sindacato in sede giurisdizionale si attesta nei limiti dell’assenza di eventuali vizi della funzione che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti ed alla logicità delle conclusioni, rimanendo riservata una sfera di ampia discrezionalità alla Prefettura, cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dal ripetuto art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 (Consiglio Stato, sez. V, 01 ottobre 2010, n. 7260).
 
A tutto questo si deve aggiungere che le altre doglianze con le quali si imputa alla Autorità prefettizia di non aver tenuto conto di altre situazioni ed eventi che dimostrerebbero, in ultima analisi, la mancanza di condizionamenti da parte delle organizzazioni criminali, non scalfiscono minimamente il quadro indiziario che è emerso dalla analitica istruttoria posta alla base della interdittiva, e che rende plausibili le conclusioni cui essa è pervenuta.
 
Tali considerazioni, unitamente alle risultanze della documentazione agli atti di causa, conducono al rigetto di tutte le censure.
 
Non può infatti trascurarsi il fatto che la particolare delicatezza dei servizi offerti dalla ricorrente e la note modalità di condizionamento degli esiti delle commesse pubbliche nel peculiare contesto socio-ambientale di riferimento (con conseguente pertinenza del reato di turbativa d’asta) convergono verso la correttezza del giudizio espresso dall’amministrazione statale in punto di prevenzione antimafia. Non è superfluo evidenziare il peculiare rapporto di amicizia del padre dell’attuale amministratore della Vigilante con un elemento di assoluto spicco del clan Contini, tenuto conto che il ruolo di “compare di nozze” affidato al primo assuma, negli ambienti di riferimento, un connotato niente affatto trascurabile e ragionevolmente apprezzato dall’Autorità prefettizia sulla base della specifica esperienza di indagine e di accertamento dei fenomeni di criminalità organizzata del territorio campano.
 
Conclusivamente, per le ragioni esposte il ricorso ed i motivi aggiunti debbono essere respinti, siccome infondati, con conseguente inaccoglibilità della richiesta risarcitoria per mancanza dell’ingiustizia del danno.
 
Sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia ed alla delicatezza delle questioni, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti li respinge. Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore
   
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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