Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 166 | Data di udienza: 9 Febbraio 2012

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di microgenerazione integrati – D.M. 19 febbraio 2007 – Regione Basilicata – P.i.e.a.r. – Divieto di costruzione in zone ricadenti in parchi nazionali e regionali – Inapplicabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 6 Aprile 2012
Numero: 166
Data di udienza: 9 Febbraio 2012
Presidente: Perrelli
Estensore: Di Cesare


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di microgenerazione integrati – D.M. 19 febbraio 2007 – Regione Basilicata – P.i.e.a.r. – Divieto di costruzione in zone ricadenti in parchi nazionali e regionali – Inapplicabilità.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 6 aprile 2012, n. 166


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di microgenerazione integrati – D.M. 19 febbraio 2007 – Regione Basilicata – P.i.e.a.r. – Divieto di costruzione in zone ricadenti in parchi nazionali e regionali – Inapplicabilità.

Il divieto di costruzione in zone ricadenti in parchi nazionali e regionali è inapplicabile, ai sensi del par. 2.2.2 del P.i.e.a.r. (Piano di indirizzo energetico ambientale regionale approvato dal Consiglio regionale della Basilicata contestualmente alla L.r. 19 gennaio 2010, n.1, di cui costituisce parte integrante), agli impianti di microgenerazione integrati parzialmente o totalmente ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 e/o destinati all’autoconsumo.

Pres. Perrelli, Est. Di Cesare – V.P. (avv. Donnoli) c. Comune di Rionero in Vulture (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 6 aprile 2012, n. 166

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 6 aprile 2012, n. 166


N. 00166/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2010, proposto da:
Vincenzo Porro, rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo Donnoli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Potenza, alla via Rosica, 18;

contro

Comune di Rionero in Vulture, in persona del Sindaco p.t., Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Rionero in Vulture, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

-determinazione 10 maggio 2010, n. 8155, emessa dal responsabile del servizio urbanistica del Comune di Rionero in Vulture, notificata in data 15 maggio 2010, con la quale era ordinato al ricorrente di <<non effettuare in C.da Gaudio i lavori per la realizzazione di due tettoie fotovoltaiche>>;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il magistrato Paola Anna Gemma Di Cesare e udito per la parte ricorrente il difensore Gerardo Donnoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il ricorrente riferisce, in punto di fatto, di essere comodatario di un suolo ubicato in Rionero in Vulture in Contrada Gaudio (distinto in catasto al foglio 26, particelle 514 e 526) e che in data 12 aprile 2010 depositava presso l’Ufficio tecnico del Comune di Rionero in Vulture, denunzia di inizio di attività ai sensi dell’art.22 del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da due tettoie.

Il Comune di Rionero in Vulture con determinazione 10 maggio 2010, n. 8155, a firma del responsabile del servizio urbanistica, notificata in data 15 maggio 2010, ordinava al ricorrente di non iniziare i lavori per la realizzazione delle due tettoie fotovoltaiche, sull’assunto che l’intervento progettato non poteva essere realizzato tramite denunzia di inizio di attività ed in virtù della seguente testuale motivazione: <<impianto ricadente all’interno della perimetrazione provvisoria dell’istituendo Parco regionale del Vulture come da D.G.R. n. 1015 del 24/7/2007, che risulta essere area non idonea all’installazione di impianti fotovoltaici come espressamente indicato all’Appendice A par. 2.2.2, punto ii, del PIEAR…(giusta comunicazione Regione Basilicata del 19 febbraio 2010, prot. n.32845/73AD)>>.

2.- Con ricorso notificato in data 9 luglio 2010 e depositato in data 17 luglio 2010 Vincenzo Porro ha chiesto l’annullamento di tale determinazione del responsabile del servizio urbanistica 10 maggio 2010, n. 8155, assumendone la illegittimità per i seguenti motivi:

I) violazione art. 23, comma 1, del d.p.r. n. 380 del 2001, in quanto il provvedimento impugnato è stato notificato in data 15 maggio 2010 ovvero oltre il prescritto di termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA ( avvenuta in data 12.4.2010);

II) violazione L.R. Basilicata n. 1/2010- appendice A, par. 2.2.2 del P.i.e.a.r.- travisamento dei fatti, trattandosi di un impianto totalmente integrato e di microgenerazione;

III) eccesso di potere per disparità di trattamento, irrazionalità ed illogicità, in quanto nessun provvedimento inibitorio sarebbe stato adottato dal Comune per un intervento simile effettuato da altri nella medesima zona nel mese di Marzo del 2010;

IV)violazione degli articoli 22 e 23 del d.p.r. n.380/2001, perché il Comune avrebbe erroneamente ritenuto la d.i.a. carente di non meglio precisati documenti; la d.i.a., al contrario, era completa di tutta la documentazione necessaria prevista dalla legge e dal P.i.e.a.r.; in ogni caso, la carenza documentale non avrebbe potuto comportare il diniego della d.i.a., ma avrebbe potuto determinare solo l’invito alla integrazione documentale.

3.- Il Comune di Rionero in Vulture, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

4.- Con ordinanza collegiale 29 luglio 2010, n. 239, la domanda cautelare è stata accolta.

5.- All’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

6.- Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

6.1.- L’impugnato diniego alla realizzazione degli impianti fotovoltaici è ancorato su due motivi: la carenza documentale e la violazione dell’Appendice A par. 2.2.2, punto ii, del PIEAR, posto che l’intervento, ricadendo nell’area dell’istituendo parco regionale del Vulture, non sarebbe idonea all’installazione di impianti fotovoltaici.

6.2.- Quanto alla carenza documentale, osserva il Collegio, tale motivo di per sé non giustifica l’adozione del provvedimento inibitorio, posto che il Comune- in disparte la mancata indicazione dei documenti mancanti, limitandosi a richiamare genericamente l’art.90, comma 9, del d.lgs 9 aprile 2008, n.80, in tema di adempimenti del committente e dell’esecutore dei lavori- avrebbe semmai potuto sospendere i termini per il perfezionamento della d.i.a., assegnando contestualmente all’interessato un termine per la produzione di una integrazione documentale.

6.3.- Il provvedimento inibitorio, dunque, è fondato sull’assorbente motivo della irrealizzabilità dell’intervento, in quanto ricadente all’interno della perimetrazione dell’area dell’istituendo Parco regionale del Vulture.

7.- Al riguardo, vengono in rilievo le disposizioni recate nel Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (P.i.e.a.r.) approvato dal Consiglio regionale contestualmente alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n.1, di cui ne costituisce parte integrante.

In particolare, l’art. 2.2.2 del P.i.e.a.r. prevede una procedura semplificata per la realizzazione di impianti fotovoltaici di “microgenerazione” tramite denunzia di inizio di attività ai sensi del d.p.r. n. 380 del 2001, stabilendo, al contempo, che gli impianti fotovoltaici possano essere considerati di microgenerazione se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a) se sono integrati ai sensi di quanto previsto dal D.M. 19 febbraio 2007;

b) se sono non integrati ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007, purché con potenza nominale massima non superiore a 1.000 KWp;

c) se sono destinati a soddisfare il proprio fabbisogno energetico (classificati per autoproduzione ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 79/99).

Lo stesso articolo 2.2.2 del P.i.e.a.r. prevede poi che gli impianti di micro generazione <<ad eccezione dei sistemi integrati parzialmente o totalmente ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 e/o destinati all’autoconsumo, non possono essere realizzati…nei parchi nazionali e regionali esistenti o istituendi, ove non espressamente consentiti dai rispettivi regolamenti>>.

In altre parole, non vi è alcuna preclusione all’installazione in zone ricadenti in parchi nazionali e regionali di impianti fotovoltaici di micro generazione <<integrati parzialmente o totalmente ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 e/o destinati all’autoconsumo >>.

Si tratta allora di verificare se l’impianto in questione possa essere considerato <<integrato parzialmente o totalmente>>.

A norma dell’art. 2, comma 1, punto b3, del D.M. 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387) è definito <<impianto fotovoltaico con integrazione architettonica>> quell’ <<impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione>>.

Per quel che interessa ai fini della risoluzione della presente controversia, tra le tipologie di interventi validi ai fini della integrazione architettonica, all’allegato 3, sono espressamente inclusi: <<Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto>>.

8.- Orbene, dalla documentazione versata in atti (relazione tecnica allegata al progetto) risulta che il progetto presentato dal ricorrente concerne la realizzazione di due tettoie con struttura portante in legno destinate entrambe al parcheggio di autoveicoli, <<aperte sui lati>> ed aventi <<come elementi di copertura moduli fotovoltaici aventi la duplice funzione di produzione di energia elettrica e di ombreggiamento sui posti auto sottostanti >>.

Non può negarsi, pertanto, che l’intervento oggetto di denunzia di attività, così come descritto nella relazione tecnica, rientri, secondo la classificazione del citato decreto ministeriale, nella categoria degli impianti fotovoltaici di micro generazione totalmente integrati.

Ne consegue l’inapplicabilità, a tale tipo di impianto, del divieto di costruzione in zone ricadenti in parchi nazionali e regionali, perché, come sopra chiarito, il par. 2.2.2 del P.i.e.a.r. stabilisce che tale divieto non opera per la realizzazione dei sistemi, come quello in questione, integrati parzialmente o totalmente.

9.- Assorbita ogni altra doglianza, il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto è annullato il provvedimento impugnato.

10.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Rionero in Vulture al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate nella somma complessiva di Euro 2000,00 (duemila/00), oltre oneri e accessori di legge e alla rifusione delle spese per il contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Paola Anna Gemma Di Cesare, Referendario, Estensore
        
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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