Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1501 | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – Impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Istanza di condono successivamente presentata – Improcedibilità del ricorso. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione: Campania
Città: napoli
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2012
Numero: 1501
Data di udienza:
Presidente: Conti
Estensore: Maiello


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Istanza di condono successivamente presentata – Improcedibilità del ricorso. 



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI – 27 marzo 2012, n. 1501

DIRITTO URBANISTICO – Impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Istanza di condono successivamente presentata – Improcedibilità del ricorso. 
 
Quando in sede di decisione di un ricorso proposto avverso un ordine di demolizione, risulti successivamente presentata una domanda volta a conseguire il condono edilizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto il provvedimento repressivo perde efficacia poiché deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio, essendo l’Amministrazione tenuta, in quest’ultimo caso, in base a quanto previsto dall’art. 40 comma 1, l. n. 47 del 1985, al completo riesame della fattispecie, con conseguente traslazione e differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva. 
 
Pres. Conti – Est. Maiello – V.I. (avv. Molinaro) c. Comune di Serrara Fontana 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 27 marzo 2012, n. 1501

SENTENZA

 

N.01501/2012 REG.PROV.COLL.
N. 15942/1994 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 15942 del 1994, proposto da: 
Iacono Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avv. L. Bruno Molinaro e, ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 104/2010, domiciliato d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio, 64;
contro
Comune di Serrara Fontana, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
dell’ordine di demolizione n. 210 del 22.9.1994.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con il gravame in epigrafe il ricorrente impugna l’ordinanza sindacale n. 210 del 22.9.1994, spedita dal Comune di Serrara Fontana a fronte dell’abusiva edificazione, su un preesistente fabbricato sito nel territorio del suddetto Comune, alla via Succhivo, località Pezzachiana, delle seguenti opere edili : “1) ampliamento, a piano sottostante, di circa mq. 53 di una maggiore superficie per la quale vi è istanza di condono edilizio protocollo n°3220 del 30.4.1986; 2) al piano superiore, realizzazione di un appartamento di circa 62 mq di superficie utile con antistante (verso sud) terrazzo coperto da pergola e cannicciata per il quale vi è istanza di condono edilizio, prot.llo n°5490 del 30.7.86, relativa ad una superficie utile di mq. 33 ed ad una superficie non residenziale di mq. 33. Pertanto, ampliamento di circa mq. 29 dell’appartamento realizzato in epoca successiva alla data di condonabilità”.
 
A sostegno della spiegata domanda impugnatoria il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione:
1) della sua spedizione durante il periodo di sospensione ex lege dei procedimenti sanzionatori ex articolo 44 della legge 47/1985 in relazione all’articolo 1 del decreto legge n. 551/94 del 27.9.1994;
2) del difetto di competenza del Sindaco ad adottare atti di gestione;
3) dell’inapplicabilità delle misure sanzionatorie introdotte con la legge n. 47/1985 ad opere realizzate in epoca precedente;
4) della mancata individuazione delle cd. pertinenze urbanistiche;
5) della mancanza di un sufficiente corredo motivazionazionale anche sull’interesse pubblico alla demolizione;
6) della violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo;
7) della presentazione di istanze di condono e di sanatoria ex articolo 31 e 13 della legge 47/1985;
8) dell’insufficienza dell’istruttoria, dovuta anche alla mancata acquisizione dei pareri della commissione edilizia integrata e della commissione edilizia;
9) dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge n. 47/1985 nella parte in cui consente l’acquisizione al patrimonio del Comune anche dell’area di sedime dell’opera abusiva.
 
Con successiva memoria depositata il 22.12.2010 il ricorrente ha prodotto copia di una relazione tecnica, nella quale si evidenzia che “le opere contestate al sig. Iacono Vincenzo, dai VV.UU del Comune di Serrara Fontana, con verbale n°52/LE del 21.8.1994, sono state tutte oggetto di istanza di condono edilizio di cui alla legge 724/94 con prot. 1409 del 21.2.1995”.
 
Il Comune di Serrara Fontana, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 7.3.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 
DIRITTO
 
Il ricorso va dichiarato improcedibile.
 
In data il 22.12.2010 il ricorrente ha prodotto, unitamente ad altra documentazione, copia della domanda di condono prot.llo 1409 del 21.2.1995, corredandola di una relazione tecnica – non smentita dall’Amministrazione intimata, nemmeno costituita in giudizio – nella quale si attesta che “le opere contestate al sig. Iacono Vincenzo, dai VV.UU del Comune di Serrara Fontana, con verbale n°52/LE del 21.8.1994, sono state tutte oggetto di istanza di condono edilizio di cui alla legge 724/94 con prot. 1409 del 21.2.1995”.
 
Tanto è sufficiente ai fini di una declaratoria di improcedibilità del ricorso in epigrafe.
 
Ed invero, per giurisprudenza risalente e consolidata, a tale definizione in rito della causa deve pervenirsi ove, in sede di decisione di un ricorso proposto avverso ordini di demolizione, risulti successivamente presentata domanda per conseguire il condono edilizio. E ciò in quanto in presenza dell’esercizio della facoltà straordinaria prevista dalla legge il provvedimento repressivo “perde efficacia in quanto deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio, essendo l’Amministrazione tenuta, in quest’ultimo caso, in base a quanto previsto dall’art. 40 comma 1, l. n. 47 del 1985, al completo riesame della fattispecie”, con conseguente “traslazione e differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva” (cfr. fra le ultime, Cons. Stato, sezione sesta, 7 maggio 2009, n. 2833; Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, 25 ottobre 2010, n. 21366; 7 giugno 2010, n. 12741; 4 giugno 2010, n. 12345; 25 febbraio 2010, n. 1158 e 9 novembre 2009, n. 7051; sezione settima, 9 febbraio 2009, n. 645; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 9 febbraio 2010, n. 1780; Tar Emilia Romagna Bologna, sezione seconda, 12 gennaio 2010, n. 20).
 
Tale situazione si è venuta a verificare nel caso all’esame ove, a fronte del provvedimento repressivo del 22.9.1994, è stata successivamente presentata (il 21.2.1995) – in relazione alle opere per cui è causa – la mentovata domanda di condono.
 
In assenza quindi di ogni forma di replica in fatto e/o in diritto da parte del Comune di Serra Fontana – che, ritualmente intimato, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio – non resta che far luogo alla preannunciata dichiarazione di improcedibilità del ricorso, fermo l’obbligo per il Comune, ove ancora ad oggi disatteso, di definire l’istanza di condono e, ove all’esito dovuti, di (ri)adottare i conseguenti atti sanzionatori.
 
Tanto -va aggiunto alla luce della previsione dell’art. 34, comma 3, del cod. proc. amm.- avuto conto che, in assenza di contestuali specificazioni e/o domande processuali, la produzione ex latere attoreo della sopravvenuta istanza di condono edilizio (che, peraltro, di per sé significa ammettere la contestata abusività delle opere per cui è causa) esclude la sussistenza di un interesse all’accertamento della illegittimità dell’atto impugnato ad eventuali “fini risarcitori” (cfr., in similari situazioni, Tar Campania, questa sesta sezione, sentenza n. 21368 del 25 ottobre 2010 e cfr. anche, sui presupposti in generale dovuti per ritenere sussistente detto interesse, Tar Campania, sezione settima, sentenza 3 novembre 2010, n. 22276).
 
Alla luce della definizione in rito della causa per la descritta ragione sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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