Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 136 | Data di udienza: 7 Marzo 2012

DIRITTO VENATORIO – Contributo di iscrizione all’ATC – Ammontare della quota annuale – L.r. Umbria n. 14/1994 – Intesa tra le province e condivisione del mondo venatorio – Interpretazione – Contributi differenziati tra le due Province – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 26 Aprile 2012
Numero: 136
Data di udienza: 7 Marzo 2012
Presidente: Lamberti
Estensore: Cardoni


Premassima

DIRITTO VENATORIO – Contributo di iscrizione all’ATC – Ammontare della quota annuale – L.r. Umbria n. 14/1994 – Intesa tra le province e condivisione del mondo venatorio – Interpretazione – Contributi differenziati tra le due Province – Legittimità.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 26 aprile 2012, n. 136


DIRITTO VENATORIO – Contributo di iscrizione all’ATC – Ammontare della quota annuale – L.r. Umbria n. 14/1994 – Intesa tra le province e condivisione del mondo venatorio – Interpretazione – Contributi differenziati tra le due Province – Legittimità.

Ai sensi dell’art. 11, 6° comma, L.R. Umbria n. 14/1994, l’ammontare della quota annuale di iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia  deve essere stabilito “d’intesa tra le due province della regione e con la condivisione del mondo venatorio”.Ciò significa solo la doverosità di un concorso procedimentale dei due enti al fine di stabilire le quote, ma certo non che queste debbano essere identiche; d’altra parte, l’ambiguo termine “ condivisione” non va inteso nel senso di unanimità o di suffragio universale dei cacciatori, ma come obbligo di partecipazione procedimentale degli enti esponenziali dei cacciatori stessi (le associazioni venatorie). Va infine tenuto conto che il contributo è finalizzato alla gestione del territorio di competenza di ogni ATC, ed è conforme alla comune esperienza e all’ordinaria ragionevolezza ritenere che differenti territori possano richiedere differenziati interventi, a seconda delle loro condizioni geomorfologiche e faunistiche, da finanziare con altrettanto differenziati contributi.


Pres. Lamberti, Est. Cardoni – D.F. e altri (avv.ti Garzuglia e Ranalli) c. Provincia di Terni (avv. Bececco) e ATC n. 3  (avv. Diofebi)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 26 aprile 2012, n. 136

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 26 aprile 2012, n. 136

N. 00136/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 344 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Daniele Francioli, Stefano Proietti, Angelo Manni, Leonardo Teofoli, Michele Leopardi, Marco Pandolci, Enzo Melone, Paolo Ferranti, Massimo Antonini, Alberto Desantis, Alfiero Antonini, Roberto Alessandrelli, Carlo Paterno, Paolo Toni, Vincenzo Capone, Umberto Pallozzi, Luciano Leombruni, Emanuele Bernardini, Alessio Cannata, Emigro Sacramati, Gian Franco Barcherini, Sergio Monesi, Mauro Proietti, Andrea Di Francesco, Piero Carlaccini, Alvaro Giani, Mario Federici, Adelio Leonori, Bruno Pinoca, Emilio Borzini, Alessio Antonelli, Alessandro Boria, Giampietro Boria, Ferruccio Fani, Ornelio Belloni, Francesco Ceccotti, Carlo Cavilli, Mario Alberto Petriachi, Roberto Piroli, Palmiro Francioli, Felice Stentella, Renzo Scriboni, Rolando Rabini, Graziano Capotasti, Adriano Salvelli, Aurelio Dominici, Fabio Lucarelli, Maurizio Ruggeri, Lorenzo Passagrilli, Orfeo Alcidi, Mauro Corradini, Marcello Cintia, Giuseppe Caiello, Enzo Morelli, Luciano Stella, Francesco Caiello, Dino Tascini, Giuliano Marroccolo, Evandro Caiello, Vittorio Nuccioni, Giuseppe Mammanco, Fausto Chiappino, Luigi Formica, Ivano Cherubini, Domenico Fiasconi, Andrea Limongi, Danilo Sarri, Cristian Caiello, Matteo Fattorini, Dino Marroccolo, Mauro Baglioni, Danilo Picchialepri, Rodolfo Stramaccioni, Piero Maialini, Valentino Mezzoprete, Alessio Ubaldini, Mauro Cioccoleri, Luigi Carloni, Flavio Terenziani, Francesco Carpinelli, Stefano Petrignani, Mario Rossi, Cesare Balocco, Luciano Pernazza, Aldino Marcelli, Fausto Bacchio, Bruno Cruciali, Giancarlo Imbastoni, Venerio Ferrara, Giuseppe Bracciantili, Giuliano Vergili, Evandro Gentili, Ubaldo Cegna, Moreno Milioni, Massimiliano Gigli, Daniele Guidarelli, Sergio Vignaioli, Ugo Gentili, Roberto Vatelli, Aldo Grasselli, Massimo Petrignani, Angelo Proietti, Alessio Tolomei, Franco Tolomei, Francesco Fabrizi, Ilvo Gentili, Fausto Romani, Giulio Pettirossi, Sergio Schiarelli, Roberto Rossi, Renzo Ranieri, Gianfranco Rinaldi, Antonio Monzo, Alceste Sensini, Giorgio Raggi, Ezio Piacenti, Didimo Leorsini, Alfonso Liti, Sandro Mangoni, Gianfranco Mangoni, David Liti, Silvano Mangoni, Luigi Carretto, Flavio Arcangeli, Stefano Famoso, Giancarlo Galletti, Sergio Marchetti, Claudio Zara, Ernesto Antonelli, Guerrino Gardoni, Maurizio Paparelli, Alvaro Ciliari, Marcello Ciliari, Ivano Ciliari, Simone Ciliari, Rolando Massinelli, Antonio Costantina, Gino Ferrantini, Roberto Piersanti, Stefano Tavoloni, Silvano Ferrantini, Piero Carletto, Gianni Rosati, Adriano Galletti, Sandro Galletti, Sandro Ciliani, Gianfranco Nataloni, Fausto Sannipoli, Lorenzo Rullo, Enrico Santori, Gianluca Santori, Turreno Della Rosa, Carlo Venturi, Carlo Ceccarelli, Claudio Colantoni, Licinio Di Sabantonio, Aldo Patrizi, Luigi Trenta, Giuliano Barbaresi, Gianni Pelini, Sergio Gunnella, Renzo Mari, Moreno Cecchetti, Giancarlo Sgrigna, Stefano Giovannini, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Fabrizio Garzuglia, Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;


contro

Provincia di Terni, rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso Donato Antonucci in Perugia, via Baglioni, 10;
Ambito Territoriale Caccia N. 3, rappresentato e difeso dall’avv. Grisante Diofebi, con domicilio eletto presso Roberto Baldoni in Perugia, via Pievaiola, 21;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Fausto Ceccarelli, Federico Fattorini, Rodolfo Fattorini, Luciano Fattorini, Riccardo Tosti, Mirko Tommasi, Giampiero Zara, Pietro Ceccarelli, Alfeo Ceccarelli, Giancarlo Capolifere, Diego Sgrigna, Gabriele Muti, Leonardi Cannetto, Carlo Silvani, Alfio Caponi, Franco Pernazza, Terzilio Paolo Cannetto, Luca Biribanti, Fabrizio Posati, Cioroianu Nicoleta, Narciso Rosati, Mario Felicini, Lamberto Tottoroto’, Giordano Rossi, Mario Canavicci, Fabio Sistoni O Pepparoni, Riccardo Tribulati, Giulio Francucci, Franco Costantini, Augusto Pagliarini, Salvatore Fucci, Mauro Sparnaccini, Marco Fabrizi, Cristiano Conti, Adriano Paiella, Enzo Motecchiani, Stenio Placidi, Riccardo Ledderucci, Giancarlo Spagnoli, Giuseppe Gili, Mauro Piersanti, Francesco Sgalla, Pino Camuzzi, Luca Loreti, Alvaro Troiani, Umbro Papa, Marcello Clementoni, Alessio Belli, Giovanni Lorenzani, Renzo Broccucci, Umbro Fiori, Tullio Locci, Giovanni Caraffa, Roberto Angeletti, Roberto Rossi, Stefano Patrizi, Mauro Grilli, Franco Manni, Adelmo Armeni, Federico Cecchetti, Fabio Cecchetti, Evaldo Cecchetti, Saveri Rochi, Siro Zuccherini, Luca Zuccherini, Gabbriele Canditi, Moreno Laoreti, Amedeo Natali, Valdimiro Fiori, Giovanni Antimiani, Sandro Sebastiani, Pietro Brillantini, Daniele Natali O Natalini, Franco Cherubini, Luigi Domiziani, Sandro Ferri, Alessandro Falcioni, Silverio Sgalla, Michele Sbringhetti, Giampiero Sbringhetti, Moreno Fiorelli, Stefano Amici, Federico Mariani, Gianluca Giorgetti, Leonardo Favetta, Simone Bellini, Danilo Tonelli, Massimiliano Santini, Andrea Broccucci, Corrado Angeletti, Orlando Fiorelli, Maurizio Blasi, Renato De Angelis, Gianfredo Blasi, Giorgio Angeletti, Manuel Laudi, Ledo Rampicon, Sandro Gentili, Francesco Colasanti, Vittorio Contessa, Giampiero Contessa, Roberto Luzzi, Luciano Ramotti, Daniele Cellamare, Nello Camilli, Carlo Contili, Stefano Carducci, Romeo Carducci, Leonardo Fausti, Nadio Evangelisti, Sandro Borzini, Noriano Sabatini, Cairo Carducci, Silvio Costanzi, Emiliano Fausti, Gianni Sbringhetti, Bruno Sbringhetti, Antonio Sbringhetti, Manolo Lucentini, Francesco Sciarrini, Giuliano Marini, Roberto Mancini, Antonio Pietro Bartolini, Sascha Mauri, Enio Camilli, Stefano Barbarossa, Valerio Maccaglia, Moreno Scuccuglia, Lucio Lattanzi, Federico Silvani, Marco Biribanti, Ezio Morelli, Luigi Luigino Quondam, Luigino Nardelli, Andrea Bianchini, Maurizio Fiorenzi, Massimo Andreani, Michele Capotosti, Pietro Blasi, Daniele Cerri, Federico Canensi, Andrea Cerri Ciummei, Stefano Cerri Ciummei, Enrico Cerri Ciummei, Giacomo Bongarzone, Francesco Bongarzone, Ivo Cascioli, Fausto Fiorelli, Claudio Fioramonti, Paolo Panunzi, Luca Scorzolini, Alvaro Concezzi, Mauro Concezzi, Antonello Austeri, Alessandro Massi, Alessio Fossati, Cristiano Gastaldi, Agostino Fossati, Alessandro Bianconi, Luca Piscini, Sidney Oreti, Giuseppe Bellucci, Quinto Lupi, Dino Guerrin, Claudio Cupello, Andrea Dionisi, Domenico Ricci, Lorenzo Baldini, Andrea Baldini, Alessio Piastrelloni, Fabrizio Piastrelloni, Cristian Caiello, Nicola Roso, Roberto Possiedi, Fabrizio Gentili, Andrea Scarino, Maria Proietti, Sergio Peparello, Pierpaolo Peparello, Giovanni Claudio Piscini, Michele Piscini, Giuseppe Ricci, Avellino Marrocolo, Fabrizio Rossi, Enzo Ricci, Giuseppe Chiavari, Giuseppe Piscini, Marcello Giusti, Fernando Ciampani, Giampiero Chiarapini, Rino Porcari, Claudio Barzella, Nicola Saviane, Giovanni Dominici, Marco Santi, Mirko Caiello, Giacomo Tronconi, Renzo Pauselli, Filippo Cortelli, Sandro Pieroni, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Alessandra Granati, con domicilio eletto presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;

per l’annullamento

deliberazione giunta provinciale n. 135 del 21 luglio 2011 che prevede l’aumento della quota di iscrizione all’ATC n. 3.

e per quanto occorrer possa:

provvedimento dell’ATC n. 3 di approvazione del programma di gestione per l’anno venatorio 2011 – 2012

verbale in data 11 luglio 2011 citato nella deliberazione provinciale impugnata

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Terni e di Ambito Territoriale Caccia N. 3;
Viste le memorie difensive;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Fausto Ceccarelli ed altri;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1- Con gli atti impugnati è stata aumentata nella misura di € 25,82 la quota annuale d’iscrizione al resistente Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 3, ubicato in Provincia di Terni.

I ricorrenti, tutti cacciatori iscritti al suddetto ATC, avversano tale determinazione formulando nel ricorso principale e nei motivi aggiunti censure di violazione di legge ed eccesso di potere con le quali, in estrema sintesi, si deduce

– la violazione dell’art. 11, 6° comma, L.R. n. 14/1994 poiché l’aumento sarebbe stato determinato in assenza dell’intesa fra le due Provincie della Regione e della condivisione del mondo venatorio;

– la violazione dell’art. 11 L.R. n. 14/1994 e dell’art.16 Reg. Regionale 1º ottobre 2008 n. 6, perché l’aumento sarebbe stato deciso dopo la loro iscrizione all’ATC e l’inerente versamento della precedente quota;

– l’eccesso di potere per difetto di motivazione e disparità di trattamento rispetto agli iscritti agli altri due ATC della Regione (ubicati in Provincia di Perugia), poiché quest’ultimi non hanno variato le quote di iscrizione.

2- Un gruppo di altri cacciatori iscritti al resistente ATC n. 3 è intervenuto ad adiuvandum.

Si sono costituiti in giudizio sia l’ATC n. 3, sia la Provincia di Terni, controdeducendo articolatamente.

3- Il Collegio, in primo luogo, dichiara inammissibile l’atto di intervento, come esattamente osservano le Amministrazioni resistenti.

Difatti, gli interventori si trovano nella stessa posizione giuridica dei ricorrenti (quella di iscritti all’ATC n. 3) per cui avrebbero dovuto impugnare gli atti qui avversati con autonomo ricorso principale.

Diversamente, rammenta il Collegio, attraverso l’espediente dell’intervento si eluderebbero i termini di decadenza per la proposizione del gravame.

Si tratta di nozioni istituzionali da non illustrare ulteriormente in questa sede (fra le tante: Cons. Stato Sez. V, 2 agosto 2011 n. 4557; id. 25 luglio 2011 n. 4454; Sez. IV, 13 gennaio 2011 n. 385).

4- Ciò premesso, si giudicano palesemente infondati sia il ricorso, sia i motivi aggiunti.

Infatti, è vero che l’ammontare dei contributi in questione ATC deve essere stabilito “d’intesa tra le province”.Ciò, però, significa solo la doverosità di un concorso procedimentale dei due enti al fine di stabilire le quote, ma certo non che queste debbano essere identiche.

Il concorso vi è stato nella riunione dell’11 luglio 2011 nella quale le province hanno riconosciuto la possibilità di differenziati contributi, da stabilirsi autonomamente da parte di ciascuna di esse.

In particolare, hanno previsto espressamente l’elevazione dei contributi a carico dei cacciatori dell’ATC n. 3, al che la Provincia di Terni ha provveduto con l’impugnata delibera n.135/2011.

5- Al riguardo è proficuo osservare che i termini dell’intesa sono del tutto logici.

Difatti, il contributo è finalizzato alla gestione del territorio di competenza di ogni ATC, ed è conforme alla comune esperienza e all’ordinaria ragionevolezza ritenere che differenti territori possano richiedere differenziati interventi, a seconda delle loro condizioni geomorfologiche e faunistiche, da finanziare con altrettanto differenziati contributi.

6- Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti la delibera è stata anche adottata con la “condivisione” del mondo venatorio.

Invero, l’ambiguo termine “ condivisione” non va inteso nel senso di unanimità o di suffragio universale dei cacciatori, ma come obbligo di partecipazione procedimentale degli enti esponenziali dei cacciatori stessi (le associazioni venatorie).

Tale partecipazione vi è stata giacché dette associazioni hanno esaminato la proposta di variazione del contributo e l’hanno approvata con la sola eccezione di una di esse (v. riunione della Consulta Faunistico Venatoria Provinciale del 16 giugno 2011).

7- Non costituisce poi un vizio di legittimità il fatto che la variazione contestata sia stata deliberata dopo l’iscrizione dei cacciatori all’ATC, visto che non v’è nessuna norma che preveda termini perentori per la determinazione del contributo.

Inoltre, l’esecuzione di una prestazione patrimoniale imposta (il pagamento del contributo) non fa sorgere, nel diritto pubblico, il diritto alla sua immutabilità.

Sia sufficiente pensare alle variazioni delle imposte sul reddito che ben possono avvenire in corso di esercizio, dopo la quantificazione degli inerenti oneri ed il loro pagamento parziale o totale (es. addizionali IRPEF ecc.).

8- Non sussiste poi, all’evidenza, alcun difetto di motivazione.

Per vero, la variazione è stata determinata specificamente per realizzare il programma approvato nella seduta del 24 marzo 2011, espressamente richiamato nella parte dispositiva dell’impugnata delibera dell’ATC resistente.

Ne deriva che la delibera stessa è motivata per relationem in virtù di detto richiamo e quindi che essa è adeguatamente motivata.

Infatti, in detto programma si delineano con estrema cura gli interventi necessari, giustificati con una nutrita serie di considerazioni che si estendono per ben otto pagine, supportate da un’ampia documentazione tecnica.

Va da sé che analoghe considerazioni valgono anche per l’osteggiata delibera provinciale n. 271/2011 visto che in essa si richiamano espressamente le esigenze gestionali dell’ATC n. 3 e quindi, implicitamente, anche il suddetto programma.

Non si vede dunque cos’altro avrebbe potuto dirsi per motivare gli atti impugnati.

9- Infine, non sussiste alcuna illegittima disparità di trattamento poiché un simile vizio si configura allorché siano amministrate in maniera differente situazione identiche.

Tanto non accade nel caso di specie perché ogni ATC, come si è visto, ha esigenze specifiche e differenziate alle quali ben si può sopperire, conseguentemente, con altrettanto differenziate determinazioni.

10- Per tutte le ragioni sin qui esposte il Tribunale dichiara inammissibile l’intervento e respinge il ricorso principale ed i motivi aggiunti.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

– dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum;

– rigetta il ricorso ed motivi aggiunti

– condanna i ricorrenti e gli interventori al pagamento, in solido ed in parti uguali, delle spese del giudizio liquidate in €. 4.000 (quattromila) a favore di ciascuna delle parti resistenti.

Il tutto, oltre alle ulteriori spese che dovessero eventualmente rendersi necessarie e agli oneri di legge.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei Magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
      
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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