Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 801 | Data di udienza: 6 Marzo 2012

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di zonizzazione acustica – Modifica radicale del piano in itinere – Nuova pubblicazione e nuovo deposito – Tutela della facoltà partecipativa del privato interessato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2012
Numero: 801
Data di udienza: 6 Marzo 2012
Presidente: Radesi
Estensore: Viola


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di zonizzazione acustica – Modifica radicale del piano in itinere – Nuova pubblicazione e nuovo deposito – Tutela della facoltà partecipativa del privato interessato.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 23 aprile 2012, n. 801


INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di zonizzazione acustica – Modifica radicale del piano in itinere – Nuova pubblicazione e nuovo deposito – Tutela della facoltà partecipativa del privato interessato.

La scelta dell’Amministrazione comunale di procedere alla modificazione radicale del piano di zonizzazione acustica in itinere non può andare a detrimento delle facoltà partecipative dei soggetti interessati: come per gli atti di pianificazione urbanistica, in tal caso, l’Amministrazione è tenuta a procedere alla nuova pubblicazione e ad un nuovo deposito, in modo da rendere possibile al privato interessato di controdedurre efficacemente alle nuove scelte amministrative rispecchiate dal piano modificato (tra le tante, Consiglio di Stato sez. IV, 27 dicembre 2011 n. 6865; 21 settembre 2011 n. 5343).

Pres. Radesi, Est. Viola – G. s.r.l. (avv.ti Grassi e Mussi) c. Comune di Carrara (avv.ti Iaria e Fantoni)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 23 aprile 2012, n. 801

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 23 aprile 2012, n. 801


N. 00801/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00420/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 420 del 2006, proposto da:
Soc. Gran Bianco Carrara S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Grassi, Guido Mussi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;

contro

Comune di Carrara, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Iaria, Sonia Fantoni, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;

per l’annullamento

della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Carrara n.82 del 30 settembre 2005, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del piano comunale di classificazione acustica del territorio comunale e di ogni altro atto comunque presupposto e conseguenziale;

e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 1° aprile 2008, dell’ordinanza 19 gennaio 2008 del Responsabile del settore Ambiente del Comune di Carrara, avente ad oggetto la diffida della società ricorrente a presentare entro 60 giorni la documentazione di valutazione di impatto acustico e, comunque, a svolgere le proprie attività nei limiti previsti dal nuovo Piano di classificazione acustica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Carrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con deliberazione 30 settembre 2004, n. 80, il Consiglio comunale di Carrara approvava, il progetto di piano di classificazione acustica, ai sensi dell’art. 5, 1° comma della l.r. 1° dicembre 1998, n. 89 (norme in materia di inquinamento acustico); la scrivente, titolare di impianto industriale, non presentava le proprie osservazioni al progetto di piano, avendo avuto assicurazione scritta dell’inclusione del proprio impianto in zona VI (quella che prevede limiti di immissioni sonore più generosi).

Con la successiva deliberazione 30 settembre 2005 n. 82, il Consiglio comunale approvava in via definitiva il Piano di classificazione acustica, imponendo però all’area ove è situato lo stabilimento della ricorrente, la diversa classificazione di cui alla zona V (prevedente limiti di emissioni meno elevati e, soprattutto, l’applicazione dei cd. limiti differenziali).

La deliberazione del C.C. di Carrara era impugnata dalla ricorrente per:

1) eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio, violazione art. 3 l. 241 del 1990: l’area in questione sarebbe urbanisticamente destinata solo ad attività industriali e sarebbe quindi illogica l’inclusione nella classe V che prevede la compresenza di attività industriali e civili;

2) eccesso di potere per violazione del contraddittorio, violazione art. 7 l. 241 del 1990: la modificazione della zonizzazione acustica prevista dal progetto di piano sarebbe avvenuta in mancanza di contraddittorio con l’impresa ricorrente e non sarebbe giustificata neanche dalla presentazione di osservazioni (che riguarderebbero solo diversi aspetti);

3) violazione delle l. 447/1995 e l.r. 89/1998 in relazione al D.P.C.M. 1° marzo 1991, eccesso di potere, difetto di motivazione: l’area in questione sarebbe, infatti, in possesso dei requisiti necessari per l’inclusione nella zona VI, ai sensi del D.P.C.M. 1° marzo 1991;

4) violazione e falsa applicazione art. 5 l.r. 1/12/1998 n. 89, eccesso di potere, difetto di motivazione: la previsione in discorso non prevederebbe, infatti, la possibilità di modificare le impostazioni del progetto di piano, se non in accoglimento delle osservazioni;

5) violazione e falsa applicazione artt. 4 e 10 l.r. 1/12/1998 n. 89, eccesso di potere, difetto di motivazione: essendo scaduto il termine perentorio per l’approvazione del piano, l’Amministrazione comunale non sarebbe più fornita di competenza all’approvazione dello strumento programmatorio.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Carrara, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con i successivi motivi aggiunti depositati in data 1° aprile 2008, la ricorrente impugnava altresì, per illegittimità derivata, l’ordinanza 19 gennaio 2008 del Responsabile del settore Ambiente del Comune di Carrara, avente ad oggetto la diffida della società ricorrente a presentare entro 60 giorni la documentazione di valutazione di impatto acustico e, comunque, a svolgere le proprie attività nei limiti previsti dal nuovo Piano di classificazione acustica.

All’udienza del 6 marzo 2012 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

L’esame dei motivi di ricorso deve prendere le messe, per evidenti ragioni logiche, dal quinto ed ultimo motivo di ricorso, relativo alla possibile violazione degli artt. 4 e 10 l.r. 1° dicembre 1998 n. 89 e, quindi, al possibile difetto di competenza dell’Amministrazione comunale di Carrara all’approvazione finale dello strumento programmatorio in questione, essendo, all’epoca di emanazione degli atti, ormai scaduto il termine perentorio del 1° marzo 2005, previsto dall’art. 4, 1° comma della l.r. 89 del 2008 per la definitiva approvazione del Piano comunale di classificazione acustica da parte di ciascun Comune toscano.

Nell’ipotesi del superamento del termine perentorio per l’emanazione dello strumento programmatorio, l’art. 10 della l.r. 1° dicembre 1998 n. 89 (nel testo vigente alla data di emanazione dei provvedimenti impugnati) prevedeva il possibile intervento in via sostitutiva della Provincia; l’intervento in via sostitutiva dell’Amministrazione provinciale doveva però essere preceduto dalla notificazione di una diffida ad adempiere e dall’assegnazione di un termine ultimativo per provvedere, non minore di 60 giorni (art. 10, 2° comma l.r. 1° dicembre 1998 n. 89).

Per effetto della strutturazione della norma regionale (sostanzialmente vigente, anche dopo le modificazioni alla previsione disposte dall’art. 13 della l.r. 5 agosto 2011, n. 39), il decorso del termine perentorio per l’approvazione dello strumento programmatorio non importava pertanto l’automatica surrogazione dell’Amministrazione comunale da Parte della Provincia, essendo, a questo proposito, necessaria la presenza di due ulteriori condizioni (la notificazione della diffida a provvedere ed il decorso del termine di sessanta giorni) che non appaiono essere presenti nella fattispecie; al momento dell’emanazione degli atti impugnati, l’Amministrazione comunale di Carrara era pertanto da ritenersi ancora nella piena titolarità del potere di procedere all’approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, non essendosi perfezionato il meccanismo surrogatorio previsto dall’art. 10 della l.r. 89 del 1998.

Sempre seguendo un criterio di pregiudizialità logica, l’esame delle censure proposte da parte ricorrente deve poi passare alla considerazione del secondo e quarto motivo di ricorso, relativi alla presunta impossibilità di modificare la zonizzazione prevista dal progetto di piano di classificazione acustica, in mancanza di specifiche osservazioni al proposito ed alla violazione del principio di partecipazione.

A questo proposito, la previsione dell’art. 5 della l.r. 1° dicembre 1998 n. 89 prevedeva nel testo vigente alla data di emanazione degli atti impugnati:

1) la preliminare adozione di un progetto di piano di classificazione acustica, da depositarsi nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque aveva facoltà di prenderne visione (primo comma) e da trasmettersi alla Giunta regionale ed a quella provinciale, ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri di conformità (secondo comma);

2) la possibilità per chiunque di presentare osservazioni al progetto di piano di classificazione acustica, nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito;

3) l’obbligo per il Consiglio comunale di decidere le osservazioni eventualmente pervenute entro 90 giorni dalla scadenza del deposito del progetto di piano e di trasmetterlo nuovamente, ove dovesse risultare modificato, alla Giunta regionale ed a quella provinciale, per l’emissione di un nuovo parere, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento del nuovo progetto (terzo comma);

4), in ogni caso, l’obbligo per l’Amministrazione comunale di procedere alla definitiva approvazione del piano, una volta acquisiti i pareri di conformità regionale e provinciale (quarto comma).

Nella vicenda che ci occupa, è assolutamente indubbio come la modificazioni della classificazione acustica dell’area ove sorge lo stabilimento della ricorrente non derivi dalla presentazione di una specifica osservazione al progetto di piano di classificazione acustica; le osservazioni presentate e decise dal Consiglio comunale di Carrara riguardano, infatti, aree e problematiche che ben poco hanno a che fare con quella che ci occupa.

Una simile circostanza non deve però indurre a concludere, come prospettato dalla difesa della ricorrente (quarto motivo di ricorso), per la completa impossibilità per l’Amministrazione comunale di Carrara di modificare le zonizzazioni previste dal progetto di piano di classificazione acustica e non investite da osservazioni; a questo proposito, la Sezione condivide, infatti, quanto rilevato dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Carrara in ordine all’impossibilità di desumere dalla previsione del citato art. 5 della l.r. 1° dicembre 1998 n. 89 un qualche principio che limiti lo ius variandi dell’Amministrazione alle sole modificazioni che derivino alla presentazioni di osservazioni o dai pareri resi dalle Amministrazioni regionale e provinciale.

L’eventuale scelta dell’Amministrazione comunale di procedere alla modificazione anche radicale del piano in itinere (magari modificando la zonizzazione di zone importanti del territorio comunale, come avvenuto nel caso di specie) non può però andare a detrimento delle facoltà partecipative dei soggetti interessati che potrebbero essere posti (come effettivamente avvenuto, nel caso di specie) nella pratica impossibilità di controdedurre nei confronti di una scelta amministrativa materializzatasi solo in sede di approvazione finale del piano.

Il rimedio atto a contemperare la possibilità per l’Amministrazione di modificare, per propria autonoma scelta, il piano in itinere e la tutela della partecipazione dei soggetti interessati è già stato individuato, da lungo tempo, dalla giurisprudenza relativa alla pianificazione urbanistica (che, in virtù della più lunga tradizione normativa, ha messo a punto principi che appaiono agevolmente applicabili anche alla presente fattispecie) ed è costituito dall’obbligo per l’Amministrazione di procedere alla nuova pubblicazione e ad un nuovo deposito del piano, in modo da rendere possibile al privato interessato di controdedurre efficacemente alle nuove scelte amministrative rispecchiate dal piano modificato (tra le tante, Consiglio di Stato sez. IV, 27 dicembre 2011 n. 6865; 21 settembre 2011 n. 5343).

Del resto, le stesse considerazioni articolate dalla difesa dell’Amministrazione comunale evidenziano come non si sia trattato di una modifica di dettaglio, ma della vera e propria modificazione della zonizzazione di un’area più ampia ricadente nella zona industriale del Comune, quindi, di una scelta caratterizzata da una tale importanza, ai fini dell’equilibrio dello strumento programmatorio, da imporre l’obbligo di ripubblicazione prospettato alla giurisprudenza sopra richiamata.

Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione delle facoltà partecipative della ricorrente deve pertanto essere accolto; la necessità di rinnovare integralmente il procedimento di approvazione del piano (e di valutare in contraddittorio con la ricorrente la zonizzazione dell’area in questione) permette poi di procedere all’assorbimento delle ulteriori censure di ricorso in ordine alla sussistenza dei requisiti sostanziali per la classificazione dell’area in zona VI (che comunque non sembrano sussistere già alla luce della scarna documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione comunale che evidenzia la presenza nell’area di abitazioni, oltre che di strutture industriali).

Secondo il meccanismo dell’illegittimità derivata, gli effetti dell’annullamento si estendono anche all’ordinanza 19 gennaio 2008 del Responsabile del settore Ambiente del Comune di Carrara, impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 1° aprile 2008, che devono pertanto trovare accoglimento.

Le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e e sui motivi aggiunti depositati in data 1° aprile 2008, li accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento della deliberazione 30 settembre 2005 n. 82 del Consiglio comunale e dell’ordinanza 19 gennaio 2008 del Responsabile del settore Ambiente del Comune di Carrara.

Condanna l’Amministrazione comunale di Carrara alla corresponsione in favore della società ricorrente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Bernardo Massari, Consigliere

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
              

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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