Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale Numero: 1892 | Data di udienza:

* DIRITTO DEMANIALE – Concessione demaniale marittima – Diniego – Motivazione – Necessità – Esclusione – Artt. 30 e 36 del Codice della Navigazione – Uso del bene demaniale – Discrezionalità della P.A. – Valutazione degli interessi pubblici secondari – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2012
Numero: 1892
Data di udienza:
Presidente: Pagano
Estensore: Liguori


Premassima

* DIRITTO DEMANIALE – Concessione demaniale marittima – Diniego – Motivazione – Necessità – Esclusione – Artt. 30 e 36 del Codice della Navigazione – Uso del bene demaniale – Discrezionalità della P.A. – Valutazione degli interessi pubblici secondari – Necessità.



Massima

 

 

 
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^, 23 aprile 2012, Sentenza n. 1892

DIRITTO DEMANIALE – Concessione demaniale marittima – Diniego – Motivazione – Necessità – Esclusione. 
 
Ai sensi dell’art. 36 del cod. navigaz. i beni del demanio marittimo sono istituzionalmente ed in via generale rivolti all’uso pubblico, mentre un’utilizzazione per finalità diverse, di tipo privato, è consentita esclusivamente per un periodo di tempo determinato e previa responsabile valutazione dell’Amministrazione competente, compatibilmente con il pubblico interesse; pertanto, essendo l’utilizzazione per l’uso pubblico di tali beni quella istituzionalmente prevista dalla legge, la scelta dell’Amministrazione di mantenere tale destinazione relativamente ad un determinato bene demaniale, pur in presenza di una domanda di concessione, non richiede una motivazione specifica, apparendo sufficiente la concreta indicazione dell’incompatibilità della nuova destinazione con l’uso pubblico; al contrario, tale specifica motivazione appare invece necessaria, ai fini della adozione del provvedimento di concessione del terreno demaniale, che, distogliendo quest’ultimo dalla destinazione ad uso pubblico, deve indicare le ragioni che inducano a ritenere la destinazione ad un uso diverso da quello istituzionale, compatibile e non pregiudizievole per l’interesse generale. (Cfr. Cons. St., Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1047).
 
Pres. Pagano Est. Liguori Cantiere Navale di Scotti A. e G. s.n.c. (avv. Trani) e Regione Campania (avv.Buondonno)
 
 
DIRITTO DEMANIALE – Artt. 30 e 36 del Codice della Navigazione – Uso del bene demaniale – Discrezionalità della P.A. – Valutazione degli interessi pubblici secondari – Necessità. 
 
Gli artt. 30 e 36 del Codice della Navigazione rimettono al potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione marittima la valutazione di quale tra i vari usi del bene demaniale si presenti più proficuo e conforme all’interesse della collettività e che l’Autorità marittima deve prendere in considerazione e valutare comparativamente (oltre all’interesse privato dell’istante) anche l’insieme degli altri interessi pubblici c.d. “secondari” che possono essere coinvolti dall’adozione del provvedimento finale. (Cfr. Cons. St., Sez. VI, 7 settembre 2004, n. 5840).
 
Pres. Pagano Est. Liguori Cantiere Navale di Scotti A. e G. s.n.c. (avv. Trani) e Regione Campania (avv.Buondonno)
 

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^, 23 aprile 2012, Sentenza n. 1892

SENTENZA

 

 

N. 01892/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03711/2010 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 3711 dell’anno 2010, proposto da:
Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Trani, con il quale è legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R.;
 
contro
 
Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Lidia Buondonno, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, presso la sede dell’Avvocatura Regionale;
 
per l’annullamento,
 
previa sospensione dell’efficacia,
 
a) del provvedimento prot. n. 2010.0261004 del 23/03/2010 con il quale la Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime ha respinto la richiesta di concessione demaniale marittima prot. n. 5985 del 07/01/2009 (avente ad oggetto l’ampliamento della concessione marittima n. 162/08 già rilasciata alla società Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c. all’interno del porto di Ischia per mq. 532,00 a terra e per mq. 208,00 a mare);
 
b) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sub a), comunque lesivi della posizione soggettiva della ricorrente, ivi comprese, ove occorrente, le delibere di G.R. n. 2 del 2002 e n. 1806 del 2004 (con le quali si è limitato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime alle ipotesi di richieste caratterizzate da preminente interesse ed utilità pubblica).
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta il 3/9 giugno 2010 e depositato il successivo 1 luglio, la Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c. ha esposto
 
– che in data 7.1.2009, con istanza acquisita al protocollo regionale con il n. 5985, essa ricorrente aveva chiesto alla Regione Campania il rilascio di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto la vecchia foce del porto di Ischia, meglio conosciuta come “Bocca Vecchia”, ubicata al lato di ponente, in località “Pagoda”;
 
– che tale sito, negli anni addietro, dopo l’apertura della nuova imboccatura del porto d’Ischia, era stato utilizzato per il tiro e il varo delle imbarcazioni;
 
– che la presentata istanza era giustificata dalla necessità di utilizzare il sito in oggetto per far fronte alla forte richiesta dei pescatori e degli altri operatori marittimi, altrimenti costretti a recarsi nei cantieri di Baia o Procida per effettuare opere di manutenzione sulle barche di legno;
 
– che, con nota prot. n. 2010.0154519 del 19.2.2010, l’Amministrazione regionale le aveva comunicato, ancorché in modo del tutto generico, la sussistenza di ragioni ostative all’accoglimento della presentata istanza, costituita dalla mancanza dei requisiti di cui alle delibere di G.R. n. 2000/2002 e n. 1806/2004;
 
– che, con nota del 4.10. 2010, aveva presentato osservazioni in proposito, rimaste prive di riscontro;
 
– che, tuttavia, con provvedimento prot. n. 2010.0261004 del 23/03/2010, la Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime aveva respinto la presentata istanza concessoria, avendo valutato la richiesta destinazione particolare del sito incompatibile con l’uso pubblico e generalizzato dello stesso da parte della collettività, e non potendo il Settore competente (in virtù delle delibere di G.R. n. 2/2002 e n. 1806/2004) procedere al rilascio di nuove concessioni nel porto di Ischia se non nei casi di richieste di preminente interesse e utilità pubblica (a parte le ipotesi di positiva definizione dell’iter istruttorio all’atto del passaggio delle competenza dalle Capitanerie di Porto alla Regione), né potendo procedere a variazioni delle concessioni già rilasciate ad eccezione dei casi in cui fossero rinvenibili i caratteri di necessarietà, funzionalità e complementarietà rispetto all’attività esercitata (casi cui, però, non sarebbe stato riconducibile quello in questione).
 
Tanto esposto, la società ricorrente ha impugnato il diniego oppostole, unitamente alle presupposte delibere di G.R. n. 2/2002 e n. 1806/2004, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
 
1) violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 – violazione del principio del giusto procedimento: oltre a non essere stata data formale comunicazione dell’avvio del procedimento, nel caso di specie neppure sarebbero stati comunicati “i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, posto che la P.A. avrebbe inviato una comunicazione di contenuto quanto mai generico sul punto, e perciò inidonea a consentire alla destinataria una effettiva partecipazione procedimentale;
 
2) carenza assoluta di motivazione – violazione degli artt. 3 e 14 L. 241/1990 – travisamento – omessa ponderazione della situazione contemplata – falso scopo – violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione, nonché della L. 88/2001 – violazione del principio del giusto procedimento: la motivazione utilizzata nella specie per denegare l’istanza concessoria sarebbe insufficiente e, comunque, viziata da palese travisamento e falsità di scopo (la P.A. non avrebbe tenuto conto che la zona demaniale oggetto di richiesta, già in passato sarebbe stata utilizzata per il tiro e il varo di imbarcazioni da diporto; che attualmente verserebbe in stato di totale abbandono così da essere divenuta ricettacolo di immondizia; che il rilascio della concessione avrebbe agevolato i molti proprietari di pescherecci e di unità di media stazza da diporto, consentendo loro di effettuare sulla stessa isola d’Ischia le necessarie riparazioni e l’ordinaria manutenzione, evitando agli stessi di doversi recare altrove per provvedere a tanto; che con il rilascio della chiesta concessione demaniale marittima essa richiedente avrebbe potuto incrementare la propria attività, cosa da cui sarebbe aumentato anche l’indotto del settore);
 
3) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni – difetto di motivazione: poiché la P.A. avrebbe già rilasciato più d’una concessione demaniale nel porto di Ischia, la stessa, diversamente operando nella fattispecie in esame, avrebbe tenuto un comportamento sperequato e illogico rispetto ai precedenti.
 
In data 14 luglio 2010 la Regione Campania si è costituita in giudizio al fine di resistere al proposto ricorso.
 
All’udienza camerale del 15 luglio 2010, fissata per la trattazione della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, la stessa è stata cancellata dal ruolo su richiesta di quest’ultima.
 
In data 8 febbraio 2012 la parte pubblica ha depositato una memoria illustrativa.
 
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
 
DIRITTO
 
Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa, unitamente ad atti che ne costituiscono il presupposto (ovvero le delibere di G.R. 2000/2002 e 1806/2004), del diniego opposto dalla Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime all’istanza prot. n. 5985 del 07/01/2009, con cui la Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c. aveva chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima in ampliamento della concessione n. 162/08 già rilasciatale all’interno del porto di Ischia, per mq. 532,00 a terra e per mq. 208,00 a mare.
 
In particolare detta richiesta aveva riguardato la concessione di un’area ulteriore sempre nell’ambito del porto d’Ischia, da utilizzare per attività cantieristica di riparazione di imbarcazioni da diporto; mentre il diniego è stato giustificato dall’organo regionale sulla base di un’assunta incompatibilità della particolare destinazione richiesta per il sito in questione con l’uso pubblico e generalizzato dello stesso da parte della collettività, essendo stato giudicato opportuno non sottrarre ulteriori aree del porto d’Ischia (definito “notoriamente congestionato”) alla libera fruizione dei cittadini (cosa peraltro in accordo con il contenuto delle delibere di G.R. nn. 2000/2002 e 1806/2004, con la quali la Giunta Regionale, nel fornire “indirizzi operativi” in materia di concessioni demaniali marittime in ambiti portuali, aveva stabilito di autorizzare il rilascio di nuove concessioni del genere, oltre che nei casi in cui le Capitanerie di Porto avessero positivamente definito l’iter istruttorio prima del passaggio delle relative competenze alla Regione, “esclusivamente per far fronte a richieste di preminente interesse ed utilità pubblica”, ovvero la modifica di concessioni già esistenti “solo se complementare, necessaria e funzionale all’esercizio dell’attività già autorizzata”).
 
Parte ricorrente articola le proposte censure in tre motivi di ricorso, i quali però risultano infondati e vanno perciò disattesi.
 
E difatti, destituito di fondamento è il primo dei motivi articolati, poiché, a differenza di quanto con esso sostenuto, ritiene il Collegio che la Regione Campania abbia rispettato il disposto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990, posto che il conclusivo diniego è stato preceduto dall’invio della nota prot. n. 2010.0154519 del 19.2.2010, con la quale, richiamato proprio l’art. 10 bis L. 241/1990, è stata data notizia alla società odierna ricorrente della sussistenza di ragioni ostative all’accoglimento della presentata istanza concessoria, ovvero della carenza dei “requisiti fissati dalla D.G.R. n. 2000/02, come integrata dalla D.G.R. n. 1806/04”, nonché dell’intento dell’Amministrazione di “procedere ad una rivisitazione dell’assetto dell’intera struttura portuale”, cosicché allo stato non sarebbe stato possibile “procedere alla modifica richiesta”.
 
Né può fondatamente dirsi che la formulazione di tale comunicazione sia stata inidonea a determinare un’ulteriore fase procedimentale in contraddittorio con il privato, come dimostrato dal fatto che invece tale partecipazione vi è stata, avendo la Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c. prodotto deduzioni in proposito in data 4.3.2010, tuttavia disattese appunto con il provvedimento conclusivo (in cui è stato dato atto del fatto che si è tenuto conto, dopo lettura, delle “osservazioni presentate dall’istante”, e che gli elementi così offerti dalla parte privata “sono stati compiutamente valutati”).
 
Parimenti infondato risulta, altresì, il secondo motivo di ricorso, atteso che il provvedimento gravato non appare affetto da alcun difetto motivazionale.
 
A tal proposito, deve evidenziarsi che univocamente la giurisprudenza afferma, per un verso che “i beni del demanio marittimo sono istituzionalmente ed in via generale rivolti all’uso pubblico, mentre un’utilizzazione per finalità diverse, di tipo privato, appare consentita esclusivamente per un periodo di tempo determinato e previa responsabile valutazione dell’Amministrazione competente, compatibilmente con il pubblico interesse (cfr. art. 36 cod. navigaz.). Tali essendo le indicazioni ricavabili dalle disposizioni di rango legislativo che disciplinano il potere di assentire le concessioni sui beni demaniali, appare evidente che essendo l’utilizzazione per l’uso pubblico di tali beni quella istituzionalmente prevista dalla legge, la scelta dell’Amministrazione di mantenere tale destinazione relativamente ad un determinato bene demaniale, pur in presenza di una domanda di concessione, non richiede una motivazione specifica, apparendo sufficiente la concreta indicazione della incompatibilità della nuova destinazione con l’uso pubblico; al contrario, tale specifica motivazione appare invece necessaria proprio ai fini della adozione del provvedimento di concessione del terreno demaniale, che, distogliendo quest’ultimo dalla destinazione ad uso pubblico, deve indicare le ragioni che inducano a ritenere la destinazione ad un uso diverso da quello istituzionale, compatibile e non pregiudizievole per l’interesse generale.” (così Cons. di Stato sez. VI, 3.3.2004 n. 1047; ma, nel medesimo senso cfr. anche Cons. di Stato sez. VI, 9.3.2011 n. 1472; Cons. di Stato sez. VI, 21.9.2010 n. 6997; Cons. di Stato sez. VI, 23.12.2008 n. 6518; Cons. di Stato sez. VI, 20.3.2007 n. 1320; T.A.R. Sicilia-Palermo, 20.1.2010 n. 582; ed anche Cass. SS.UU. 14.2.2011, n. 3665); e per altro verso che “gli artt. 30 e 36 del Codice della Navigazione rimettono al potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione marittima la valutazione di quale tra i vari usi del bene demaniale si presenti (nel caso singolo) più proficuo e conforme all’interesse della collettività e che l’Autorità marittima deve prendere in considerazione e valutare comparativamente (oltre all’interesse privato dell’istante) anche l’insieme degli altri interessi pubblici c.d. “secondari” che possono essere coinvolti dall’adozione del provvedimento finale.” (così Cons. di Stato sez. VI, 7.9.2004 n. 5840; e, nel medesimo senso, Cons. di Stato sez. VI, 11.12.2009 n. 7765; T.A.R. Campania-Napoli, 13.1.2012 n. 153).
 
Da tanto deriva, allora, se non certo l’insindacabilità delle scelte amministrative in tema di concessioni demaniali marittime, quanto meno la possibilità di pervenire ad un loro giudiziale annullamento soltanto qualora esse risultino viziate in modo evidente e macroscopico (sussistendo altrimenti il concreto pericolo di una invasione del campo del merito amministrativo, riservato in via esclusiva all’Amministrazione).
 
Ciò posto, quanto alla fattispecie in esame deve allora dirsi che risulta del tutto ragionevole e non illogica la scelta esplicitata dalla Regione Campania, di non accogliere l’istanza concessoria della società ricorrente al fine di mantenere la destinazione ad uso pubblico dell’area interessata (così, peraltro, da operare secondo la regola base posta dalla legislazione in materia); s a sua volta giustificata dal fatto che, risultando già attribuite in concessione a privati gran parte delle aree del porto di Ischia, è stata ritenuta sussistente la necessità di un complessivo riordino, in vista del quale si è giudicato opportuno non assegnare nuove concessioni o modificare quelle già in essere, se non in casi determinati e ben definiti (ovvero procedere a nuovi rilasci “esclusivamente per far fronte a richieste di preminente interesse ed utilità pubblica”, e consentire una modifica delle concessioni già esistenti “solo se complementare, necessaria e funzionale all’esercizio dell’attività già autorizzata”).
 
Né, in contrario, può dirsi rilevante quanto dedotto da parte ricorrente al fine di porre in luce la sussistenza di una carenza dell’istruttoria procedimentale, nonché un conseguente difetto motivazionale del provvedimento conclusivo (cioè che la P.A. non avrebbe tenuto conto che la zona demaniale oggetto di richiesta, già in passato, sarebbe stata utilizzata per il tiro e il varo di imbarcazioni da diporto; che attualmente verserebbe in stato di totale abbandono così da essere divenuta ricettacolo di immondizia; che il rilascio della concessione avrebbe agevolato i molti proprietari di pescherecci e di unità di media stazza da diporto, consentendo loro di effettuare sulla stessa isola d’Ischia le necessarie riparazioni e l’ordinaria manutenzione, evitando agli stessi di doversi recare altrove per provvedere a tanto; che, qualora fosse stata rilasciata la chiesta concessione demaniale marittima, essa richiedente avrebbe potuto incrementare la propria attività, cosa da cui sarebbe aumentato anche l’indotto del settore): trattasi, invero, di argomenti che sostanzialmente vanno a toccare il merito della scelta amministrativa, la quale, essendo riservata all’Amministrazione, risulta insindacabile nella presente sede giudiziale.
 
Parimenti, infine, va disatteso l’ultimo motivo di ricorso. Infatti, il riferimento ad una contraddittorietà dell’azione dell’Amministrazione regionale (per aver questa in precedenza rilasciato concessioni demaniali nell’ambito del porto di Ischia) risulta, in assenza di concreta individuazione degli atti concessori che dovrebbero costituire il parametro da cui desumere tale illegittimità, del tutto generico; mentre, per converso, la difesa della regione intimata, se ha ammesso il rilascio di tre nuove concessioni in ambito portuale (riguardanti però specchi d’acqua e non zone a terra), ha anche dimostrato (cfr. i relativi documenti) che di esse ha beneficiato il Comune di Ischia, per cui deve presumersi il rispetto delle direttive poste dalle delibere di G.R. n. 2000/2002 e n. 1806/2004 (con conseguente assenza di contraddittorietà dell’azione amministrativa).
 
Da ultimo, è opportuno anche mettere in evidenza come un accoglimento sic et simpliciter dell’istanza concessoria presentata della Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c. non avrebbe potuto, comunque, essere disposto dalla regione Campania, atteso che trattandosi di affidamento in concessione di beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico, avrebbe dovuto aver prima luogo un previo confronto concorrenziale, preceduto dalla pubblicazione di un avviso idoneo a consentire la partecipazione del maggior numero possibile di soggetti interessati (cfr. Cons. di Stato sez. VI, 25.9.2009 n. 5765; Cons. di Stato sez. VI, 21.5.2009 n. 3145; Cons. di Stato sez. VI, 23.7.2008 n. 3642; Cons. di Stato sez. VI, 31.5.2007 n. 2825; T.A.R. Abruzzo–L’Aquila, 7.11.2009 n. 462; T.A.R. Campania–Napoli 5.12.2008 n. 21241; T.A.R. Campania-Napoli 31.10.2007 n. 10326).
 
Pertanto, il proposto ricorso va respinto, con ogni connessa conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico della società ricorrente.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
 
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c., lo respinge.
 
Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore della Regione Campania, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €2.500,00, oltre accessori di legge.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
Alessandro Pagano, Presidente
 
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
 
Marina Perrelli, Primo Referendario
 
 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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