Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 15500 | Data di udienza: 13 Aprile 2012

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria – Installazione impianto di verniciatura industriale – Modificazione sostanziale dello stabilimento – Preventiva autorizzazione – Necessità – Artt. 269 e 279, c.1, D. Lgs n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2012
Numero: 15500
Data di udienza: 13 Aprile 2012
Presidente: Squassoni
Estensore: Lombardi


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria – Installazione impianto di verniciatura industriale – Modificazione sostanziale dello stabilimento – Preventiva autorizzazione – Necessità – Artt. 269 e 279, c.1, D. Lgs n. 152/2006.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 23 aprile 2012 (Ud. 13/04/2012), Sentenza n. 15500 


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria – Installazione impianto di verniciatura industriale – Modificazione sostanziale dello stabilimento – Preventiva autorizzazione – Necessità – Artt. 269 e 279, c.1, D. Lgs n. 152/2006.
 
L’installazione di un impianto di verniciatura industriale con due camini di aspirazione per le emissioni in atmosfera, in una azienda per attività di carrozzeria che non preveda tale tipo di lavorazione, costituisce una modificazione sostanziale dello stabilimento soggetta anch’essa a preventiva autorizzazione, la cui carenza è punita con la stessa pena di quella prevista per la totale mancanza di autorizzazione. Sicché, l’art. 279, primo comma del testo unico sull’ambiente, (D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal citato D. Lgs, n. 128 del 2010), punisce con sanzione penale l’inizio della installazione di uno stabilimento ovvero l’esercizio dello stesso senza autorizzazione o la prosecuzione dell’attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata. E sempre, ai sensi del primo comma dell’art. 279 è, altresì, soggetta a sanzione penale, peraltro aumentata rispetto alla originaria formulazione della norma, la realizzazione di una modifica sostanziale dello stabilimento senza la prescritta autorizzazione, mentre se si tratta di modifica non sostanziale la violazione è soggetta a sanzione amministrativa.
 
(conferma sentenza in data 15/03/2011 del Tribunale di Piacenza) Pres. Squassoni, Est. Lombardi, Ric. Botti 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 23 aprile 2012 (Ud. 13/04/2012), Sentenza n. 15500

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta da
 
Dott. Claudia Squassoni – Presidente
Dott. Alfredo Maria Lombardi – Consigliere Rel.
Dott. Mario Gentile – Consigliere
Dott. Giovanni Amoroso – Consigliere
Dott. Alessandro Maria Andronio – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Botti Fausto, nato a Cadeo il 04/12/1947
– avverso la sentenza in data 15/03/2011 del Tribunale di Piacenza
– visti gli atti, il provvedimento Impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
– udito per l’imputato l’avv. Barbieri Giovanni, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Piacenza ha affermato la colpevolezza di Botti Fausto in ordine al reato di cui agli artt. 269 e 279, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006, a lui ascritto per avere, in qualità di socio della ditta UNICAR di Botti Fausto & C. S.n.c., installato un impianto comportante emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione.
 
II giudice di merito ha accertato la installazione di un impianto di verniciatura industriale in un capannone della azienda non munito della prescritta autorizzazione ed ha affermato che, indipendentemente dall’effettiva messa in funzione dell’impianto, costituisce reato ai sensi dell’art. 279, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 la sua installazione senza che fosse stata richiesta l’autorizzazione.
 
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge.
 
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza in ordine alla affermazione di colpevolezza.
 
Si deduce che il giudice di merito ha affermato la colpevolezza dell’imputato sulla base di una motivazione contraddittoria, essendosi dato atto in sentenza che, secondo le deposizioni assunte, l’impianto non era in funzione e non vi erano tracce di vernice. In assenza di emissioni in atmosfera non è configurabile il reato di cui alla contestazione.
 
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 521 c.p.p..
 
Si deduce che la sentenza ha affermato la colpevolezza del Botti per un fatto diverso da quello ascrittogli in imputazione, essendogli stato contestato l’esercizio di un impianto comportante emissioni in atmosfera mentre è stato condannato per la sua installazione e, quindi, per una fattispecie diversa da quella contestata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. II ricorso non è fondato.
 
Il primo motivo di gravame è manifestamente infondato.
 
Il ricorrente censura, con argomentazioni in punto di fatto, la contestazione relativa all’esercizio dell’impianto producente emissioni in atmosfera, mentre l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata e posto a fondamento della affermazione di colpevolezza riguarda la sola installazione del predetto impianto.
 
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
 
A seguito delle modifiche apportate all’art. 269 del D Lgs 3 aprile 2006 n. 152 dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs 29 giugno 2010 n. 128 non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera, bensì la realizzazione dello stabilimento nel suo complesso, dovendo intendersi con tale termine l’insieme delle attività esercitate nel medesimo luogo mediante uno o più impianti o macchinari.
 
Sicché la installazione o modificazione del singolo impianto o attività nell’ambito dello stabilimento non é di per sé soggetta ad autorizzazione (comma 1 seconda parte dell’art. 269).
 
E’, però soggetta ad autorizzazione, ai sensi del medesimo articolo, la modifica sostanziale dello stabilimento che comporti una variazione delle emissioni in atmosfera (comma 8 dell’art. 269 come modificato dall’art. 3, comma 3 lett. i) dei D Lgs n. 128/2010) e, quindi, anche la installazione o modificazione di impianti che la determini.
 
Ai sensi dell’art. 279, primo comma, del medesimo testo unico sull’ambiente, come modificato dal citato art. 3, comma 13, del D. Lgs, n. 128 del 2010, è punito con sanzione penale l’inizio della installazione di uno stabilimento ovvero l’esercizio dello stesso senza autorizzazione o la prosecuzione dell’attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.
 
Ai sensi del primo comma dell’art. 279 è, altresì, soggetta a sanzione penale, peraltro aumentata rispetto alla originaria formulazione della norma, la realizzazione di una modifica sostanziale dello stabilimento senza la prescritta autorizzazione, mentre se si tratta di modifica non sostanziale la violazione è soggetta a sanzione amministrativa.
 
Orbene, la installazione di un impianto di verniciatura industriale con due camini di aspirazione per le emissioni in atmosfera, secondo quanto è stato accertato dal giudice di merito, in una azienda per attività di carrozzeria che non prevedeva tale tipo di lavorazione, costituisce indubbiamente una modificazione sostanziale dello stabilimento soggetta anche essa a preventiva autorizzazione, la cui carenza è punita con la stessa pena di quella prevista per la totale mancanza di autorizzazione.
 
Sicché correttamente la sentenza impugnata ha affermato la colpevolezza dell’imputato per il fatto ascrittogli con le precisazioni in punto di diritto che precedono.
 
Né, peraltro, nel caso in esame è configurabile la violazione dell’art. 521 c.p.p., essendo stato posto in grado il Botti di esercitare il diritto di difesa in relazione al fatto di cui all’affermazione di coipevolezza (cfr. sez. IV, 15/01/2007 n. 10103, Granata ed altri, RV 236099; sez. II, 16/10/2007 n. 45993, Cuccia e altri, RV 239320), tenuto conto della imputazione in punto di fatto, che pur riferendosi ad una fase successiva a quella della installazione di un nuovo impianto necessariamente la presuppone, e considerato che la imputazione in sede penale è stata preceduta dagli accertamenti e dalle contestazioni dei tecnici dell’ARPA presso l’azienda.
 
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
 
P.Q. M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 13/04/2012

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