Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 13363 | Data di udienza: 28 Febbraio 2012

* RIFIUTI – Operazioni di gestione e smaltimento – Accertamento della conformità dei rifiuti – Responsabilità – Verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni – Compilazione dei (F.I.R.) formulari di identificazione dei rifiuti – Artt.178, 188, 193 e ss.  D. Lgs n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Aprile 2012
Numero: 13363
Data di udienza: 28 Febbraio 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Lombardi


Premassima

* RIFIUTI – Operazioni di gestione e smaltimento – Accertamento della conformità dei rifiuti – Responsabilità – Verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni – Compilazione dei (F.I.R.) formulari di identificazione dei rifiuti – Artt.178, 188, 193 e ss.  D. Lgs n. 152/2006.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 10 aprile 2012 (Ud. 28/02/2012), Sentenza n. 13363

RIFIUTI – Operazioni di gestione e smaltimento – Accertamento della conformità dei rifiuti – Responsabilità – Verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni – Compilazione dei (F.I.R.) formulari di identificazione dei rifiuti – Artt.178, 188,  193 e ss.  D. Lgs n. 152/2006.
 
In tema di rifiuti, emerge dall’esame degli artt. 188, 193 e ss. del D. Lgs n. 152 del 2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.
 
(conferma sentenza in data 27.9.2011 della Corte di Appello di Milano) Pres. Mannino Est. Lombardi Ric. Brambilla

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 10 aprile 2012 (Ud. 28/02/2012), Sentenza n. 13363

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
 
composta dagli Ill.mi Signori:
 
Dott. Saverio Mannino – Presidente 
Dott. Alfredo Teresi – Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi    – Consigliere
Dott. Giulio Sarno – Consigliere
Dott. Alessandro Andronio – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
Sul ricorso proposto dall’Avv. Fabrizio Manganiello, difensore di fiducia di Brambilla Davide, n. a Lecco il 13.12.1964, e di Brambilla Michele, n. a Lecco l’8.1.1972, avverso la sentenza in data 27.9.2011 della Corte di Appello di Milano, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Milano in data 23.12.2008, vennero condannati, Brambilla Davide alla pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione e Brambilla Michele alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, quali colpevoli del reato: a) di cui agli art. 110, 112 c.p. e 53 bis del D. Lgs n. 22/1997.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito per la parte civile Ministero Dell’Ambiente, l’Avv. Antonio Volpe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore degli imputati, Avv. Fabrizio Manganiello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
 
Si deduce che la sentenza impugnata ha fondato la prova della consapevolezza da parte degli imputati dei provvedimenti ablativi o sospensivi delle autorizzazione degli impianti di Milano e di Segrate della Società SELECT dalla compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti. Tali formulari, però, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs n. 152/2006, non vengono compilati dal trasportatore, ma dal produttore o detentore dei rifiuti e, nel caso in esame, venivano compilati da un tecnico dell’azienda municipalizzata di Lissone (ASML). Illogicamente inoltre é stato desunto dalla consapevolezza delle modifiche o correzioni apportate ai formulari la conoscenza dei predetti provvedimenti ablativi e/o sospensivi della autorizzazioni.
 
Detta conoscenza inoltre è stata erroneamente desunta dall’obbligo, previsto dall’art. 4 del regolamento di iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di verificare che il destinatario dei rifiuti sia munito delle prescritte autorizzazioni, in quanto la violazione di tale obbligo non comporta l’automatica applicazione di sanzioni ovvero la perdita automatica dell’iscrizione all’albo medesimo come affermato in sentenza.
 
Erroneamente, infine, é stata desunta la conoscenza dei provvedimenti di revoca o sospensione delle autorizzazioni dalle modalità pubbliche di convocazione delle conferenze di servizi che adottano i citati provvedimenti, in quanto la società BSA non rientra tra i soggetti destinatari delle convocazioni delle predette conferenze di servizi.
 
Con l’ultimo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione in relazione alla richiesta di riduzione della pena e di applicazione nella massima estensione delle attenuanti generiche.
 
Con memoria difensiva depositata il 15.2.2012 l’Avvocatura dello Stato per conto della parte civile Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto il rigetto del ricorso. Con memoria difensiva la parte civile Comune di Milano ha, a sua volta, chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l’infondatezza dei motivi di gravame.
 
Il ricorso non è fondato.
 
La Corte rileva dall’esame degli atti, in ordine alla eccezione di nullità del dibattimento d’appello formulata nell’interesse dell’imputato Brambilla Davide, che a seguito della presentazione di certificazione medica all’udienza del 6 giugno 2011 la Corte territoriale ha provveduto a rinviare il dibattimento per impedimento dell’imputato, già sottoposto ad intervento di colecistectomia.
 
Solo all’udienza del 27.9.2011 è stata disattesa un’ulteriore richiesta di rinvio per la medesima causale con ordinanza nella quale si osserva che il certificato medico prodotto “attesta la mera convenienza a non intraprendere un viaggio dalla Bulgaria e non l’assoluto impedimento stante anche l’ambulatorietà dei controlli previsti che possono essere somministrati utilmente anche in Italia”.
 
Orbene, la motivazione dell’ordinanza costituisce corretta applicazione del disposto dell’art. 420 ter che richiede l’esistenza di un impedimento assoluto a comparire perché debba essere disposto il differimento dell’udienza.
 
Anche il secondo motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti è infondato.
 
Ai sensi dell’art. 178 del D. Lgs. n. 152 del 2006 la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, il cui svolgimento richiede la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che se ne occupano.
 
Emerge, infatti, dall’esame degli artt. 188, 193 e ss. del D. Lgs n. 152 del 2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.
 
E’, perciò, evidente che l’inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull’ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell’elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.
 
Orbene, la sentenza impugnata con motivazione assolutamente esaustiva, che non può formare oggetto di contestazione in punto di fatto in sede di legittimità, ha affermato che gli imputati non sono responsabili del mero omesso controllo della esistenza e validità delle autorizzazioni delle quali dovevano essere in possesso i siti di conferimento dei rifiuti, ma avevano la piena consapevolezza che dette autorizzazioni erano inesistenti o scadute di validità, cosi configurandosi gli elementi soggettivo ed oggettivo dei reato loro ascritto.
 
L’accertamento sul punto risulta fondato su una serie di risultanze probatorie e indiziarie che si palesano assolutamente univoche e concordanti ai fini dell’accertamento richiesto.
 
La sentenza invero contiene il puntuale riferimento a risultanze di intercettazioni telefoniche e ad operazioni di controllo della polizia giudiziaria, che hanno verificato conferimenti di rifiuti all’impianto di Milano avvenuti in modo assolutamente clandestino, del tutto “in nero”.
 
I F.I.R. sono evidentemente indicati dalla sentenza quali elementi indiziari della strumentalità delle correzioni al fine di effettuare i conferimenti nei siti privi di autorizzazione, di cui, secondo i giudici di merito, non potevano non avere consapevolezza i trasportatori dei rifiuti in considerazione del rilevante numero di volte (66 volte) in cui il fatto si è ripetuto.
 
Anche le contestazioni in punto di diritto delle argomentazioni della sentenza, a proposito degli obblighi imposti al trasportatore dall’art. 4 del regolamento di iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appaiono scarsamente conferenti, considerato che la violazione dell’obbligo di verifica della regolarità delle autorizzazioni dei destinatari dei rifiuti è comunque produttiva di sanzioni, mentre a nulla rileva l’automatismo o meno della loro applicazione.
 
Sulla pena, infine, vi è adeguata motivazione mediante il riferimento ai criteri prescritti dall’art. 133 c.p..
 
ll ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
 
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civili.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che liquida in complessivi € 1.500,00, nonché dalla parte civile Comune di Milano, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre agli accessori di legge.
 
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 28.2.2012.
 

 

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