Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 16988 | Data di udienza: 13 Aprile 2012

RIFIUTI – Area adibita a deposito temporaneo di rifiuti – Smaltimento o recupero – Termine di tre mesi – Nuova disciplina – Fattispecie – Artt.183 lett. m) n. 2) e 256, c.1 lett. a), D. Lgs. n.152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Tribunale del riesame – Motivazione del decreto di sequestro – Potere di integrazione delle motivazioni – Sussiste – Riferimento alla illiceità infondata della condotta –  Causa di nullità – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Maggio 2012
Numero: 16988
Data di udienza: 13 Aprile 2012
Presidente: Squassoni
Estensore: Lombardi


Premassima

RIFIUTI – Area adibita a deposito temporaneo di rifiuti – Smaltimento o recupero – Termine di tre mesi – Nuova disciplina – Fattispecie – Artt.183 lett. m) n. 2) e 256, c.1 lett. a), D. Lgs. n.152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Tribunale del riesame – Motivazione del decreto di sequestro – Potere di integrazione delle motivazioni – Sussiste – Riferimento alla illiceità infondata della condotta –  Causa di nullità – Esclusione.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 8 maggio 2012 (Cc. 13/04/2012), Sentenza n. 16988


RIFIUTI – Area adibita a deposito temporaneo di rifiuti – Smaltimento o recupero – Termine di tre mesi – Nuova disciplina – Fattispecie – Artt. 183 lett. m) n. 2) e 256, c. 1 lett. a), D. Lgs. 152/2006.
 
A seguito dell’entrata in vigore dei D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 183 lett. m), il produttore può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temporale, oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi, in applicazione del limite quantitativo. (Cass. sez. III, 14.3.2007 n. 15997, Storace; Cass. sez. III, 11.10.2006 n. 39544, Tresolat e altro). Fattispecie: sequestro preventivo dei rifiuti che provenivano da lavori di demolizione e rifacimento del piazzale aziendale.
 
(annulla ordinanza del 19/09/2011, Tribunale di Latina) Pres. Squassoni Est. Lombardi Ric. Bagnasco
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Tribunale del riesame – Motivazione del decreto di sequestro – Potere di integrazione delle motivazioni – Sussiste – Riferimento alla illiceità infondata della condotta –  Causa di nullità – Esclusione.
 
Il tribunale del riesame ha ampio potere di integrare la motivazione del decreto di sequestro e di confermarlo anche sulla base di argomentazioni diverse, stante il riferimento dell’art. 324, comma 7, all’art. 309, comma 9, c.p.p.. In ogni caso non vi è carenza assoluta di motivazione del decreto, considerato il riferimento alla illiceità della condotta posta in essere per le ragioni in esso indicate, la cui infondatezza non è certamente causa di nullità.
 
(annulla ordinanza del 19/09/2011, Tribunale di Latina) Pres. Squassoni Est. Lombardi Ric. Bagnasco

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 8 maggio 2012 (Cc. 13/04/2012), Sentenza n. 16988

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta da
 
Claudia Squassoni         – Presidente
Alfredo Maria Lombardi – Consigliere Rel.
Mario Gentile             – Consigliere
Giovanni Amoroso           – Consigliere
Alessandro Maria Andronio – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Bagnasco Fabio, nato a Latina il 09/04/1979
– avverso l’ordinanza in data 19/09/2011 del Tribunale di Latina
– visti gli atti, li provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
– udito il Pubblica Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio;
– udito per l’imputato l’avv. Massimiliano Panini, anche in sostituzione dell’avv. Carlo Basso”, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un’area adibita a deposito dl rifiuti, emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 28.6.2011 nei confronti di Bagnasco Fabio, indagato del reato di cui all’art. 256, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 152/2006.
 
L’area in questione era stata sequestrata di iniziativa della polizia giudiziaria per essere stati ivi rinvenuti 1400 mc. di rifiuti derivanti da attività di demolizioni edilizie.
 
Il Tribunale del riesame ha rigettato i motivi di impugnazione con i quali l’istante aveva eccepito la nullità del decreto di sequestro per carenza di motivazione, fondando l’eccezione sul rilievo che il decreto faceva riferimento alla motivazione di un precedente provvedimento e del verbale di sequestro, già dichiarati nulli con provvedimento del medesimo Tribunale, nonché sostenuto la liceità della attività posta in essere, trattandosi di deposito temporaneo e di azienda iscritta all’Albo nazionale dei gestori di rifiuti.
 
Sul primo punto il Tribunale del riesame ha osservato che il decreto impugnato contiene gli elementi essenziali della motivazione richiesta dalla legge, facendo riferimento alla attività di smaltimento di rifiuti effettuata senza la prescritta autorizzazione, e sul secondo che il deposito temporaneo é consentito fino ad un quantitativo massimo di 20 mc. ai sensi dell’art. 183 lett. m) n. 2) del D. Lgs. n. 152/2006.
 
L’ordinanza ha anche affermato la necessità del sequestro, stante il pericolo di reiterazione del reato.
 
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, che la denuncia per violazione di legge.
 
2.1 Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente ripropone l’eccezione di nullità del decreto di sequestro per carenza di motivazione.
 
Si deduce che il provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale del riesame non poteva ritenersi motivato per relationem mediante il riferimento alla richiesta del P.M., a sua volta facente riferimento al verbale di sequestro, in quanto tale atto era stato annullato con ordinanza del medesimo Tribunale del riesame. La motivazione del decreto inoltre non ha tenuto conto di risultanze, quale la iscrizione dell’azienda dell’indagato all’Albo dei gestori di rifiuti e la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, anche con riferimento a quelli oggetto di sequestro.
 
2.1 Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia l’errata applicazione dell’art. 183 lett. bb) n. 2) del D. Lgs n. 152/2006.
 
Si deduce che la disposizione citata in materia di deposito temporaneo dei rifiuti é stata modificata dal D. Lgs n. 205/2010. Il testo attualmente vigente non pone più un limite quantitativo per configurare il deposito temporaneo di rifiuti, ma solo quello temporale dello smaltimento dei rifiuti entro tre mesi. I rifiuti di cui si tratta provenivano da lavori di demolizione e rifacimento del piazzale dell’azienda ed erano stati regolarmente registrati nel registro di carico e scarico e avviati allo smaltimento con cadenza regolare fino alla data del sequestro, così come risultante dal predetto registro e dai formulari, che vengono citati.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente Infondato.
 
2.1 E’ noto che il tribunale del riesame ha ampio potere di integrare la motivazione del decreto di sequestro e di confermarlo anche sulla base di argomentazioni diverse, stante il riferimento dell’art. 324, comma 7, all’art. 309, comma 9, c.p.p..
 
In ogni caso non vi è carenza assoluta di motivazione del decreto, considerato il riferimento alla illiceità della condotta posta in essere per le ragioni in esso indicate, la cui infondatezza non è certamente causa di nullità.
 
2.2 E’, invece, fondato per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso.
 
L’art. 183, che ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n. 205/2010 ha sostituito il corrispondente articolo del D. Lgs n. 152/2006, disciplina ai comma 1, lett. bb) n. 2), il deposito temporaneo di rifiuti.
 
La nuova norma non ha sostanzialmente cambiato il contenuto della regolamentazione in materia, ma ha solo modificato parzialmente il limite quantitativo del deposito temporaneo di rifiuti consentito oltre il termine di tre mesi e fino ad un massimo di un anno, elevandolo a complessivi trenta metri cubi di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi.
 
Nella sostanza, nella precedente versione della norma il detentore dei rifiuti speciali era obbligato a provvedere al loro smaltimento entro tre mesi allorché il deposito, trattandosi di rifiuti non pericolosi, raggiungeva i venti metri cubi o i dieci metri cubi se si trattava di rifiuti pericolosi. Attualmente il citato limite quantitativo è stato elevato fino al massimo di trenta metri cubi, se si tratta solo di rifiuti non pericolosi, ovvero nel caso di rifiuti misti tale limite quantitativo può comprendere rifiuti pericolosi in misura che non superi i dieci metri cubi.
 
Resta fermo il disposto secondo il quale il deposito temporaneo è consentito senza limiti quantitativi allorché lo smaltimento venga effettuato con cadenza trimestrale.
 
Era stato, infatti, già precisato da questa Corte in materia che, a seguito dell’entrata in vigore dei D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 183 lett. m), il produttore può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temporale, oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi, in applicazione del limite quantitativo. (sez. III, 14.3.2007 n. 15997, Storace, RV 236350; sez. III, 11.10.2006 n. 39544, Tresolat e altro, RV 235705)
 
Orbene, Il Tribunale ha ritenuto che fosse sufficiente il superamento dei limite quantitativo previsto dalla norma, peraltro nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal D. Lgs n. 205/2010, per qualificare come irregolare il deposito di rifiuti, senza a accertare anche la violazione del limite temporale dei termine di tre mesi entro il quale i rifiuti speciali possono essere depositati senza l’osservanza di detto limite quantitativo.
 
I rilievi in ordine alla necessità di un ulteriore accertamento circa la illiceità del fatto assorbono ovviamente la motivazione dell’ordinanza in ordine alla esigenza cautelare connessa al pericolo di reiterazione del reato.
 
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza Impugnata con rinvio al Tribunale di Latina. Così deciso il 13/04/2012.

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