Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblica amministrazione Numero: 2433 | Data di udienza: 19 Aprile 2012

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordinanze contingibili ed urgenti – Presupposti – Assenza di oggettive ed insuperabili mancanze igienico-sanitarie – Mancanza di istruttoria – Motivazione insufficiente – Annullabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 24 Maggio 2012
Numero: 2433
Data di udienza: 19 Aprile 2012
Presidente: Fiorentino
Estensore: Buonauro


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordinanze contingibili ed urgenti – Presupposti – Assenza di oggettive ed insuperabili mancanze igienico-sanitarie – Mancanza di istruttoria – Motivazione insufficiente – Annullabilità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 24 maggio 2012, n. 2433

 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ordinanze contingibili ed urgenti – Presupposti – Assenza di oggettive ed insuperabili mancanze igienico-sanitarie – Mancanza di istruttoria – Motivazione insufficiente – Annullabilità.
 
Il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria, essendo tale strumento dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato; pertanto, quando da un rapporto di ispezione emerge, da un lato, una situazione di assenza di emergenza sanitaria e di igiene pubblica (scale prive di passamaneria e mancanza di scala antincendio) e di lievi carenze di manutenzione connessa alla fisiologica usura degli ambienti scolastici (alcuni bagni chiusi a chiave e privi di aspirazione meccanica; posizionamento di mensole a libreria in prossimità di finestre), ma dall’altro vi è l’assenza di oggettive ed insuperabili mancanze igienico-sanitarie, il provvedimento sindacale, adottato senza che siano indicate circostanze che, sotto il profilo della sicurezza statica dei luoghi, denotino un rischio imminente per la pubblica incolumità, deve essere annullato.
 
Pres. Fiorentino, Est. Buonauro – Don Bosco s.r.l. (avv. Pennacchio) c. Comune di Sant’Antimo.

Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 24 maggio 2012, n. 2433

SENTENZA

 

 
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 24 maggio 2012, n. 2433

N. 02433/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02870/2011 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2870 del 2011, proposto da: 
Don Bosco Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Pennacchio, con domicilio eletto presso Luciano Pennacchio in Napoli, Centro Direzionale Is. G/1; 
 
contro
 
Comune di Sant’Antimo; 
 
per l’annullamento dell’ordinanza sindacale prot. n. 14729/s.s. del 16/5/2011 con la quale è stata disposta la chiusura immediata dell’istituto ricorrente, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
Il ricorso censura gli atti emanati dall’amministrazione resistente – univocamente riconducibili, anche in forza della normativa di riferimento ivi richiamata, al novero delle cd. ordinanze con tingibili ed urgenti – nella misura in cui si risolvono in un ingiustificato ordine rivolto all’istituto scolastico di chiusura della struttura e delle attività fine di eseguire i necessari lavori di ristrutturazione ed adeguamento per la loro funzionalità ed igienicità
 
Il ricorso è fondato e va accolto in relazione all’assorbente motivo, già evidenziato in sede cautelare, per cui le ordinanze sindacali sarebbero state emesse in carenza dei presupposti per il corretto esercizio del potere extra ordinem, ai sensi degli articoli 50 e 54 TUEL, consistenti nei requisiti dell’imprevedibilità e del repentino insorgere dell’esigenza cui si intende porre rimedio, dell’impossibilità di differire l’intervento per l’incombenza del danno, dell’inidoneità di ogni altro mezzo offerto dall’ordinamento.
Ed, invero, per consolidata giurisprudenza (CdS Sez.V, n. 6366/07, n. 2109/07, Sez. IV, n. 4402/04), il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem è il pericolo per l’incolumità dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.
 
Nel caso considerato, dalla stessa documentazione versata in atti (cfr. rapporto di ispezione 3821 del 10.5.2011), emerge, per un verso, una situazione, in termini strutturali, di assenza di emergenza sanitaria e di igiene pubblica (scale prive di passamaneria e mancanza di scala antincendio) e di lievi carenze di manutenzione connessa alla fisiologica usura degli ambienti scolastici (alcuni bagni chiusi a chiave e privi di aspirazione meccanica; posizionamento di mensole a libreria in prossimità di finestre); per altro verso, l’assenza di oggettive ed insuperabili mancanze igienico-sanitarie.
 
Deve, pertanto, rilevarsi come né nel provvedimento sindacale, né nella note in essi richiamate siano indicate circostanze che, sotto il profilo della sicurezza statica dei luoghi, denotino un rischio imminente per la pubblica incolumità, tali non potendosi considerare le ipotetiche e generiche indicazioni ivi riportate.
In definitiva, per tali ragioni connesse all’insufficienza istruttoria e motivazionale dei provvedimenti impugnati, questi ultimi vanno annullati.
 
Le spese del giudizio possono compensarsi sussistendo giusti motivi.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale del Comune di Sant’Antimo prot. N. 14729/s.s. del 16/5/2011 con la quale è stata disposta la chiusura immediata dell’istituto ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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