Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 3283 | Data di udienza: 13 Aprile 2012

* APPALTI – Indagini geognostiche e indagini geotecniche – Differenza – Autorizzazione prescritta dall’art. 59 del d.P.R. n. 380/2001 – Necessità per le sole prove geotecniche – Indagini geotecniche – Art. 59 d.P.R. n. 380/2001 – Ambito applicativo – Prove in situ – Rientrano.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Giugno 2012
Numero: 3283
Data di udienza: 13 Aprile 2012
Presidente: Giovannini
Estensore: Lopilato


Premassima

* APPALTI – Indagini geognostiche e indagini geotecniche – Differenza – Autorizzazione prescritta dall’art. 59 del d.P.R. n. 380/2001 – Necessità per le sole prove geotecniche – Indagini geotecniche – Art. 59 d.P.R. n. 380/2001 – Ambito applicativo – Prove in situ – Rientrano.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 1 giugno 2012, n. 3283


APPALTI – Indagini geognostiche e indagini geotecniche – Differenza – Autorizzazione prescritta dall’art. 59 del d.P.R. n. 380/2001 – Necessità per le sole prove geotecniche.

Le indagini geognostiche consistono – alla luce, in particolare, di quanto stabilito dalla circolare 8 settembre 2010, n. 7619 – in indagini esplorative che si svolgono sul cantiere e che si sostanziano, in particolare, in perforazioni a rotazione per il carotaggio. Le prove geotecniche consistono invece – alla luce, in particolare, di quanto stabilito dalla circolare 8 settembre 2010, n. 7618 – in prove volte a stabilire la natura e la caratterizzata del suolo (ad esempio, prove di compressione, di permeabilità, di flessione, di taglio, di densità del materia sopra indicato, ecc.). L’art. 6.2.2. del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 chiarisce che le prove geotecniche «devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione». La distinzione tra le due scienze si desume anche da quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 che si occupa esclusivamente delle «indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica» e che chiarisce che le prove geotecniche «devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione».  Può, dunque, ritenersi che le indagini geognostiche sono «preliminari e preordinate» all’espletamento delle prove geotecniche (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 563): L’art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, facendo esclusivo riferimento alle prove geotecniche, ha escluso dal proprio campo di applicazione le indagini geognostiche per l’esercizio delle quali non è conseguentemente necessario l’ottenimento di un autonomo titolo autorizzatorio. E’ sufficiente per esse, come prescritto dall’art. 107 del d.p.r. n. 207 del 2010, che l’impresa, ai fini della partecipazione ad una procedura di gara, sia in possesso della correlativa qualificazione rilasciata dai soggetti a ciò deputati.


Pres. Giovannini, Est. Lopilato – S. s.r.l. (avv.ti Pellegrino e Viviani), R. s.r.l. e altri (avv. Pellegrino) c. Autorità portuale di Taranto (avv. Ancora)


APPALTI – Indagini geotecniche – Art. 59 d.P.R. n. 380/2001 – Ambito applicativo – Prove in situ – Rientrano.

L’art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, nella parte in cui fa riferimento alle prove geotecniche, ricomprende nel proprio ambito applicativo anche le prove che si svolgono in situ e che consistono nelle prove specificamente indicate nella circolare n. 7619/2010 e nel DM 14 gennaio  2008.


Pres. Giovannini, Est. Lopilato – S. s.r.l. (avv.ti Pellegrino e Viviani), R. s.r.l. e altri (avv. Pellegrino) c. Autorità portuale di Taranto (avv. Ancora)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 1 giugno 2012, n. 3283

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 1 giugno 2012, n. 3283

N. 03283/2012REG.PROV.COLL.
N. 00019/2012 REG.RIC.
N. 01382/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sondedile s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese Geoter s.r.l., Geostudi s.r.l., Laserlab s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Viviani, con domicilio eletto presso il primo in Roma, corso del Rinascimento, 11;
Rti – Geoter s.r.l., Rti – Geostudi s.r.l., Rti – Laserlab s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Autorità Portuale di Taranto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;

nei confronti di

Toma Abele Trivellazioni s.r.l,. in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Tecnoparco Valbasento s.p.a. e Cgg – Geological Analysis s.r.l.; Tecnoparco Valbasento s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del predetto raggruppamento temporaneo; Cgg – Geological Analysis s.r.l., in proprio e in qualità d mandataria del predetto raggruppamento temporaneo, rappresentati e difesi dall’avvocato Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso Paolo Botzios in Roma, via Cicerone, 49;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche – ANISING, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Mariano Protto, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via Maria Cristina, 2;
Associazione Lavoratori D’Ingegneria e Geotecnica -A.L.I.G., rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Di Domenico, con domicilio eletto presso l’avvocato Massimo Giuliano in Roma, via Sebino, 32;
ad opponendum:
Gian Vito Graziano, in proprio e in qualità di presidente del Consiglio nazionale dei geologi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Navarra, Daniela Jouvenal, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, piazza di Pietra , 26;

sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2012, proposto da:
Geoter s.r.l., Geostudi s.r.l., Laserlab s.r.l., in proprio ed in qualità di mandanti del già indicato raggruppamento temporaneo di imprese, rappresentati e difes dagli avvocato Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani, con domicilio eletto presso il primo in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Autorità Portuale di Taranto, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso l’avvocato Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24;

nei confronti di

Toma Abele Trivellazioni s.r.l., in proprio e in qualità di partecipante al Costituendo, Tecnoparco Valbasento s.p.a., in proprio e in qualità di partecipante al Costituendo, Cgg – Geological Analysis s.r.l., in proprio e in qualità di partecipante al Costituendo, rappresentati e difesi dall’avvocato Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso l’avvocato Paolo Botzios in Roma, via Cicerone, 49;
Toma Abele Trivellazioni s.r.l,. in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Tecnoparco Valbasento s.p.a. e Cgg – Geological Analysis s.r.l.; Tecnoparco Valbasento s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del predetto raggruppamento temporaneo; Cgg – Geological Analysis s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del predetto raggruppamento temporaneo, rappresentati e difesi dall’avvocato Fernanda Chiarelli, con domicilio eletto presso Paolo Botzios in Roma, via Cicerone, 49;
Associazioni Laboratori D’Ingegneria e Geotecnica, Associazioni Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche;

per la riforma

quanto al ricorso n. 19 del 2012:

del dispositivo del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, 30 dicembre 2011, n. 2253 e della sentenza 25 gennaio 2012, n. 137 dello stesso Tribunale;

quanto al ricorso n. 1382 del 2012:

della sentenza 25 gennaio 2012, n. 137 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce;

Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione e le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Ancora, Protto, Di Domenico, Chiarelli, e Jouvenal per sé e per delega di Navarra.

FATTO e DIRITTO

1.– L’Autorità portuale di Taranto ha indetto, con bando di gara pubblicato il 16 febbraio 2011, una procedura di gara avente ad oggetto «servizi di indagini geognostiche, prove di laboratorio geotecnico e analisi di caratterizzazione ambientale per progetti finalizzate alla compilazione di progetti di opere pubbliche nel porto di Taranto».

Con atto del 7 luglio 2011 la gara è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese Toma Abele Trivellazioni s.r.l, Tecnoparco Valbasento s.p.a. e C.G.G. Geological Analiysis s.r.l. (d’ora innanzi Ati Toma o società aggiudicataria).

1.1.– Tale atto, unitamente ad altri di rilevanza procedimentale, sono stati impugnati innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, da Sondedile s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Geoter s.r.l., Geostudi s.r.l. e Laserlab s.r.l., nonché da quest’ultime in proprio e in qualità di mandanti del raggruppamento medesimo. In particolare, si è dedotto che l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto priva dell’autorizzazione ministeriale prescritta per l’esecuzione di due tipologie di prestazioni richieste dal bando e cioè le indagini geognostiche e le prove geotecniche in situ.

1.2.– Il Tar adito, con dispositivo del 30 dicembre 2011, n. 2253 e con sentenza del 25 gennaio 2012, n. 137, ha respinto il ricorso.

In particolare, si è ritenuto che la normativa di disciplina della materia (su cui si veda oltre) richiederebbe una specifica autorizzazione soltanto per le «prove geotecniche, ossia di laboratorio» e non anche per le attività «geognostiche, che si svolgono in situ».

Si è aggiunto che, in linea con quanto stabilito dalla predetta normativa, il disciplinare di gara prevede che l’autorizzazione amministrativa fosse richiesta, a pena di esclusione, soltanto per i laboratori di prove geotecniche.

2.– Sondedile s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento, con atto del 2 gennaio 2012 (reg. n. 19 del 2012), ha proposto appello avverso il dispositivo della predetta sentenza e, con atto del 15 febbraio 2012, ha proposto appello avverso la sentenza integrando la motivazione del precedente appello.

Le società mandanti del raggruppamento di imprese, con atto del 27 febbraio 2012 (reg. ric. n. 1382 del 2012), hanno anch’esse impugnato la predetta sentenza.

In particolare, si assume che il Tar sarebbe incorso in due errori.

Il primo errore consisterebbe nell’avere ritenuto che non occorre l’autorizzazione per le indagini geognostiche nonché nell’avere assimilato le prove in situ alle indagine geognostiche. Dall’analisi della normativa rilevante, emergerebbe, al contrario, che è necessario una autonoma autorizzazione per le indagine geognostiche e per le prove geotecniche che si svolgono in situ. In altri termini, il Tar ha ritenuto che l’autorizzazione sarebbe richiesta soltanto per le prove geotecniche di laboratorio.

Il secondo errore consisterebbe nell’avere ritenuto che la lex specialis richiederebbe soltanto l’autorizzazione per le prove geotecniche. Dall’analisi del contenuto delle prescrizioni predisposte dalla stazione appaltante emergerebbe, invece, che occorrerebbero autonomi titoli abilitativi sia per la indagini geognostiche sia per le prove geotecniche.

2.1.– Si sono costituiti in giudizio l’Autorità portuale di Taranto e l’Ati Toma chiedendo il rigetto dell’appello.

2.2.– Ha svolto intervento volontario ad opponendum il Geol. Gian Vito Graziano, in proprio e in qualità di Presidente del Consiglio nazionale dei geologici.

Hanno svolto intervento volontario ad adiuvandum l’Associazione lavoratori d’ingegneria e geotecnica e l’Associazione nazionale imprese specializzate in indagini geognostiche.

3.– Con ordinanza del 17 gennaio 2012, n. 186 questa Sezione ha sospeso gli effetti del dispositivo della sentenza al fine di inibire la stipulazione del contratto sino al ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Con ordinanza del 21 marzo 2012, n. 1154 questa Sezione ha sospeso anche gli effetti della sentenza sino alla decisione nel merito dell’appello.

4.– La connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi impone la loro riunione ai fini della emanazione di un’unica sentenza.

5.– La decisione della controversia in esame presuppone:

a) che si ricostruisca il quadro normativo rilevante, si fornisca la sua corretta interpretazione e si stabilisca quali siano le implicazioni sul piano della fattispecie concreta;

b) che si accerti l’oggetto concreto della procedura di appalto.

Le questioni indicate sub a) verranno esaminate in questa decisione. La questione indicata sub b) deve essere oggetto di ulteriore accertamento istruttorio.

6.– In via preliminare, come sottolineato, deve essere illustrato il contenuto della normativa applicabile.

6.1.– L’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede – nella parte dedicata alla «normativa tecnica per l’edilizia» – che sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; b-ter) il Centro sperimentale dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche (primo comma).

La medesima disposizione stabilisce, nella parte che rileva in questa sede, che «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce» (comma 2).

Infine, l’attività dei laboratori è qualificata «servizio di pubblica utilità» (comma 3).

6.2.– L’art. 6.2.2. del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) prevede – nell’ambito di una disposizione la cui rubrica reca «indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica» – che: i) le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento (…) e devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione» (comma 1); ii) «i valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni devono essere ottenuti mediante specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e attraverso l’interpretazione dei risultati di prove e misure in sito» (comma 2); iii) «le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il servizio tecnico centrale del ministero delle infrastrutture» (comma 3).

6.3.– Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare dell’8 settembre 2010, n. 7618, ha stabilito che è necessario ottenere un’autorizzazione, di cui vengono indicati i criteri di rilascio, per l’effettuazione di prove geotecniche di laboratorio. Tra queste si indicano, tra le altre, le prove di compressione, di permeabilità, di flessione, di taglio, di densità del materiale relativo a terre e rocce; si indicano anche «altre prove esterne» quali: «prova di densità in sito; prove di carico su piastra; prove di carico su pali». La stessa circolare stabilisce che per laboratorio si intende «l’insieme costituito da personale, locali e attrezzature» (art. 1).

Con circolare, di pari data, n. 7619, il Ministero ha richiesto una ulteriore autorizzazione, di cui vengono indicati i criteri di rilascio, per l’esecuzione e la certificazione di «indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in situ». In particolare, si prevede che l’impresa deve essere in grado di effettuare, tra l’altro: perforazioni, prove di permeabilità, prove in foro di sondaggio (art. 5). Tale circolare puntualizza che il laboratorio deve «possedere idonei spazi per il ricovero delle attrezzature di sondaggio e prove in sito» (art. 4).

6.4.– L’art. 107 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») prevede che l’attestazione rilasciata dalla soa può ricomprendere anche il possesso della necessaria certificazione per lo svolgimento di «indagini geognostiche». L’Allegato A dello stesso decreto puntualizza che la categoria relativa alle indagini geognostiche: «riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ».

7.– Esposto il contenuto della normativa rilevante, occorre adesso procedere alla sua esatta interpretazione.

In particolare – muovendo dalla prescrizione contenuta nella disposizione primaria (art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001) – è necessario individuare quale sia il significato da attribuire alle espressioni «laboratori» e «prove geotecniche su terreni e rocce».

Si tratta di concetti giuridici indeterminati aventi valenza tecnica.

Nel caso in esame la loro concretizzazione è avvenuta mediante l’adozione di atti normativi secondari con cui l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha fornito utili criteri di interpretazione e anche di delimitazione del significato dei concetti stessi.

Il sindacato giurisdizionale su tali atti, nel rispetto della disciplina che presiede alla loro possibile impugnazione e disapplicazione, è consentito soltanto nel caso in cui le scelte effettuate si pongano in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica (Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521). Non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile. Il giudice amministrativo, infatti, non può – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall’amministrazione.

E’ bene, inoltre, sottolineare che, a fini della risoluzione della presente controversia, non occorre, allo stato degli atti, effettuare un sindacato giurisdizionale intrinseco, mediante ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio o alla verificazione, ma è sufficiente una sindacato estrinseco.

7.1.– Chiarito ciò, deve, in primo luogo, rilevarsi che dall’insieme delle prescrizioni secondarie, di cui è sopra riportato il contenuto, emerge una chiara distinzione tra indagini geognostiche e prove geotecniche.

Le prime consistono – alla luce, in particolare, di quanto stabilito dalla circolare 8 settembre 2010, n. 7619 – in indagini esplorative che si svolgono sul cantiere e che si sostanziano, in particolare, in perforazioni a rotazione per il carotaggio.

Le seconde consistono – alla luce, in particolare, di quanto stabilito dalla circolare 8 settembre 2010, n. 7618 – in prove volte a stabilire la natura e la caratterizzata del suolo (ad esempio, prove di compressione, di permeabilità, di flessione, di taglio, di densità del materia sopra indicato, ecc.). L’art. 6.2.2. del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 chiarisce che le prove geotecniche «devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione».

La distinzione tra le due scienze si desume anche da quanto stabilito dal citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 che si occupa esclusivamente delle «indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica» e che chiarisce che le prove geotecniche «devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione».

Può, dunque, ritenersi che le indagini geognostiche sono «preliminari e preordinate» all’espletamento delle prove geotecniche (in questo senso si veda Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 563).

In definitiva, pertanto, deve ritenersi che l’art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, facendo esclusivo riferimento alle prove geotecniche, abbia escluso dal proprio campo di applicazione le indagini geognostiche per l’esercizio delle quali non è conseguentemente necessario l’ottenimento di un autonomo titolo autorizzatorio. E’ sufficiente per esse, come prescritto dall’art. 107 del d.p.r. n. 207 del 2010, che l’impresa, ai fini della partecipazione ad una procedura di gara, sia in possesso della correlativa qualificazione rilasciata dai soggetti a ciò deputati. In sintesi, dunque, la diversità oggettiva tra le due nozioni in comparazione giustifica anche la diversità di trattamento giuridico.

7.2.– In secondo luogo, sempre avendo riguardo al complesso normativo di disciplina della materia, si desume che le prove geotecniche ricomprendono anche le prove che si svolgono in situ.

La circolare n. 7619 del 2010 tiene distinti i concetti di «indagine geognostiche» e di «prove in situ». Tra quest’ultime ricomprende, tra l’altro, le «prove di permeabilità» e le «prove di sondaggio». La circolare, come già rilevato, fornisce, inoltre, una nozione ampia di laboratorio.

Lo stesso decreto ministeriale 14 gennaio 2008 fa riferimento, in un ambito dedicato esclusivamente alle prove geotecniche, alla necessità che i valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche avvenga anche attraverso «l’interpretazione dei risultati di prove e misure in situ».

La necessità che venga rilasciato uno specifico titolo che autorizzi l’esercizio di prove geotecniche in situ è anche giustificata dalla importanza e delicatezza delle prove stesse essendo le stesse finalizzate a fornire dati conoscitivi su terreni e rocce per la progettazione. Né ad una diversa conclusione si deve pervenire per il fatto che l’Allegato A del d.p.r. n. 207 del 2010 faccia riferimento alla «esecuzione delle prove in situ». A prescindere dal significato da attribuire all’espressione in esame contenuta soltanto nel predetto Allegato, la circostanza che la qualificazione si estenda ad esse non esclude, avendo riguardo al contenuto specifico degli atti sopra riportati, la necessità che occorra un autonomo titolo autorizzatorio.

In definitiva, pertanto, deve ritenersi che l’art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, nella parte in cui fa riferimento alle prove geotecniche, ricomprende nel proprio ambito applicativo anche le prove che si svolgono in situ e che consistono nelle prove specificamente indicate nei suddetti atti normativi secondari.

8.– Occorre adesso stabilire quali conseguenze determini l’applicazione della normativa riportata, così come interpretata, sulla legittimità degli atti impugnati.

8.1.– L’aggiudicataria risulta essere titolare di una autorizzazione, rinnovata con atto del 7 maggio 2010, n. 241, ad effettuare prove geotecniche su terreni e rocce, «con estensione dell’autorizzazione alle prove di densità in sito e prova di carico su piastra». La stessa non è, pertanto, titolare, al di fuori di tale ultima specificazione, di autorizzazione allo svolgimento di prove geotecniche in situ.

8.2.– Il bando di gara (punto III.2.3., lettera c), il capitolato speciale (art. 6.5.) e il disciplinare di gara (artt. 2, lettera g 4.2.) fanno esclusivo riferimento, come risulta dalla lettura coordinata delle richiamate prescrizioni, alla necessità che l’impresa sia in possesso di un titolo autorizzatorio per lo svolgimento delle prove geotecniche. In particolare, si richiede «solo per i laboratori di prove geotecniche» la dichiarazione sostitutiva attestante «l’iscrizione nell’elenco depositato presso il servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture» ai sensi del par. 6.2.2. del norme tecniche stabilire con decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Ne consegue che la mancata indicazione della necessità dell’autorizzazione per lo svolgimento delle indagini geognostiche è conforme a quanto previsto dalla normativa sopra riportata.

9.– La questione che merita un indispensabile approfondimento istruttorio riguarda la definizione concreta del contenuto dell’appalto. E’, infatti, necessario che l’Autorità portuale depositi, nel termine di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una relazione che – avuto riguardo a quanto affermato nella presente sentenza e alle indicazioni contenute nella circolare n. 7619 del 2010 – chiarisca se l’oggetto concreto dell’appalto implichi l’effettuazione di attività consistenti in prove geotecniche che si devono svolgere in situ e che appartengono alla tipologia per le quali gli atti normativi secondari sopra indicati richiedono una specifica autorizzazione. Le altre parti del giudizio sono autorizzate a fare pervenire anch’esse chiarimenti su questo aspetto.

10.– Le spese del giudizio verranno stabilite con la sentenza definitiva.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, non definitivamente pronunciando, riuniti i giudizi n. 19 del 2012 e n. 2382 del 2012, dispone gli incombenti istruttori indicati nella parte motiva e rinvia la causa all’udienza pubblica del 17 luglio 2012.

Le spese del giudizio verranno determinate con la sentenza definitiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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