Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 266 | Data di udienza: 6 Giugno 2012

* RIFIUTI – Trasporto transfrontaliero – Crostoni di ghisa e scaglie di laminazione – Elenco ambra – Rifiuti della lavorazione dell’acciaio – Operazioni di recupero – Art. 184 ter d.lgs. n. 152/2006 – Rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero – Provenienza estera – Applicabilità dell’art. 8 del D.M. 05.02.1998 – Fondamento – Regolamento CE 333/2011 – Operatività – Presupposti – Sistema di gestione della qualità – Allegato 1, punto 1.2, lett. 4) Regolamento CE 333/2011 – Residui delle operazioni di fusione – Scaglie di laminazione – Materiali estranei.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 27 Giugno 2012
Numero: 266
Data di udienza: 6 Giugno 2012
Presidente: Corasaniti
Estensore: Settesoldi


Premassima

* RIFIUTI – Trasporto transfrontaliero – Crostoni di ghisa e scaglie di laminazione – Elenco ambra – Rifiuti della lavorazione dell’acciaio – Operazioni di recupero – Art. 184 ter d.lgs. n. 152/2006 – Rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero – Provenienza estera – Applicabilità dell’art. 8 del D.M. 05.02.1998 – Fondamento – Regolamento CE 333/2011 – Operatività – Presupposti – Sistema di gestione della qualità – Allegato 1, punto 1.2, lett. 4) Regolamento CE 333/2011 – Residui delle operazioni di fusione – Scaglie di laminazione – Materiali estranei.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 27 giugno 2012, n.  266


RIFIUTI – Trasporto transfrontaliero – Crostoni di ghisa e scaglie di laminazione – Elenco ambra – Rifiuti della lavorazione dell’acciaio – Operazioni di recupero – Art. 184 ter d.lgs. n. 152/2006.

I crostoni di ghisa e le scaglie di laminazione sono un rifiuto del processo di produzione dell’acciaio, per cui essi – nel sistema del trasporto transfrontaliero di rifiuti – appaiono riconducibili al c.d. “elenco ambra” e segnatamente alla categoria delle loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell’acciaio. In sé considerati, i crostoni di ghisa e le scaglie di laminazione appaiono quindi rifiuti della lavorazione dell’acciaio e perdono la qualifica di rifiuti solo in dipendenza di un’operazione di recupero ai sensi dell’art. 184 ter del Dlgs. 152 del 2006

Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi – R.s.r.l. (avv.ti Borgna e Barzazi) c. Provincia di Udine (avv. Aita) e altri (n.c.)

RIFIUTI – Rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero – Provenienza estera – Applicabilità dell’art. 8 del D.M. 05.02.1998 – Fondamento.

L’art. 8 del D.M. 05.02.1998, a prescindere dalla provenienza – nazionale od estera – del rifiuto da sottoporre ad operazione di recupero, obbliga il titolare dell’impianto di recupero a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dallo stesso regolamento per la specifica attività svolta, impedendogli di accettare quanto dichiarato dal “generatore di rifiuti” senza verifiche. Il titolare dell’impianto di recupero infatti assume l’obbligo di verificare la rispondenza del rifiuto conferito alle previsioni dello stesso D.M. secondo la procedura indicata dallo stesso comma 1° dell’art. 8. La provenienza estera non può quindi valere ad escludere l’applicabilità dell’art. 8 cit, né si può al riguardo invocare la circolare n. RAM/4340/2/2008 del Ministero dell’Ambiente, dato che la circostanza che l’importazione dei rifiuti da Paesi UE sia disciplinata dal Regolamento CE 2013/2006 non esclude l’obbligo per il titolare dell’impianto di recupero di verificare che la caratterizzazione del rifiuto sia rispondente a quanto stabilito dal D.M. 05.02.1998; infatti proprio l’art. 28 del Regolamento 2013/2006 stabilisce che è fatto salvo: “…il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale…”.

Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi – R.s.r.l. (avv.ti Borgna e Barzazi) c. Provincia di Udine (avv. Aita) e altri (n.c.)

RIFIUTI – Regolamento CE 333/2011 – Operatività – Presupposti – Sistema di gestione della qualità.

Il Regolamento CE 333/2011 subordina la sua operatività , tra le altre condizioni, al rispetto – ad opera del produttore – delle prescrizioni di cui ai punti 5 e 6, relative al sistema di gestione della qualità. La mancanza di prove in ordine all’applicazione, da parte dei fornitori esteri, del sistema di  gestione della qualità in parola, nonché in ordine all’aderenza del sistema di qualità alle prescrizioni dettate dal citato Regolamento CE, ne determina pertanto l’inapplicabilità.


Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi – R.s.r.l. (avv.ti Borgna e Barzazi) c. Provincia di Udine (avv. Aita) e altri (n.c.)

RIFIUTI – Allegato 1, punto 1.2, lett. 4) Regolamento CE 333/2011 – Residui delle operazioni di fusione – Scaglie di laminazione – Materiali estranei.

Secondo l’allegato 1 punto 1.2 lettera 4) del Regolamento CE 333 del 2011, sono considerati materiali estranei (e pertanto non rottami ferrosi recuperabili) “…residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l’acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi…”.


Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi – R.s.r.l. (avv.ti Borgna e Barzazi) c. Provincia di Udine (avv. Aita) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 27 giugno 2012, n. 266

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 27 giugno 2012, n.  266

N. 00266/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rott-Ferr S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Borgna, Guido Barzazi, con domicilio eletto presso Giovanni Borgna Avv. in Trieste, via S.Nicolo’ 21;

contro

Provincia di Udine, rappresentata e difesa dall’avv. Massimiliano Aita, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7;
Azienda Per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli”, Regione Friuli-Venezia Giulia, Comune di Pavia di Udine, Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente del F.V.G.;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

-della determinazione della provincia di Udine, area ambiente, servizi gestione rifiuti, in data 1 aprile 2011, prot. gen. 2011/2488, che impone alla società ricorrente la conformazione dell’attività alla normativa vigente, nonchè della nota della provincia di Udine, area ambiente, servizio gestione rifiuti, in data 9 marzo 2011, prot. gen. 2011/32096, nonchè della nota della provincia di Udine, area ambiente, servizio gestione rifiuti, in data 12 gennaio 2011, prot. gen. 20113186, che comunica alla ricorrente l’avvio del procedimento volto all’adozione di un provvedimento di fissazione del termine per la conformazione dell’attività alla normativa vigente ai sensi dell’art. 216 del d.lgs n. 152 del 2006;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 26 gennaio 2012:

-della determinazione dell’area ambiente, servizio gestione rifiuti della provincia di Udine, in data 14.11.2011, di prot. n. 2011/131005, a firma del dirigente, che riscontra l’istanza di annullamento in autotutela della nota dd. 1 aprile 2011 già impugnata, formulata dalla ricorrente in data 11.10.2011;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ROTT-FERR S.R.L. esercita attività di recupero di materiali ferrosi, con autorizzazione ex art. 216 del d. lgs. n. 152 del 2006 a seguito di comunicazione rinnovata, da ultimo, in data 19 .11.2008 con la previsione del mantenimento, nell’elenco dei codici dei rifiuti oggetto di recupero, anche del codice CER 100299 (rifiuti non specificati altrimenti) e CER 100210 (scaglie di laminazione), già dichiarati all’inizio dell’attività ed in merito al cui recupero la Provincia di Udine mai aveva precedentemente obiettato.

Anche successivamente alla comunicazione di rinnovo, con la nota prot. n. 27528 del 24.2.2009, la Provincia confermava la correttezza del comportamento della società, riepilogando le tipologie di rifiuto che l’impianto poteva avviare a recupero ed i relativi codici CER.

A seguito di successivi controlli la Provincia con la nota prot. 2011/3186 del 12.1.2011 comunicava poi alla Rott-Ferr s.r.l., l’avvio del procedimento ai fini dell’adozione di un provvedimento di fissazione del termine per la conformazione dell’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 216, comma 4° del d. 1gs n. 152 del 2006 e successivamente adottava, ai sensi dell’art. 216, quarto comma, del d.lgs. n. 152 del 2006, il provvedimento 1 aprile 2011, prot. Gen. 2011/2488 oggetto della presente impugnativa, con il quale determinava che l’impresa ricorrente conformasse l’attività alla normativa vigente e, in particolare, provvedesse agli adempimenti che vengono di seguito riportati (con la stessa numerazione prevista dal provvedimento della Provincia):

1.1 Sospendere l’attività di recupero R4 (riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici) volta ad ottenere materia prima secondaria dai rifiuti di cui al codice CER 100299 “rifiuti non specificati altrimenti”, ricompreso nella tipologia 3.1. del D.M. 5.2.1998, costituiti da “colaticci, crostoni, materozze di ghisa e ghisetta granulare”, limitandosi ad effettuare la sola operazione R13 (messa in riserva) ed avviando a recupero R4 il rifiuto presso l’industria metallurgica;

1.2 Sospendere l’attività di recupero R4 (riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici) volta ad ottenere materia prima secondaria dai rifiuti di cui al codice CER 100210 “scaglia di laminazione”, ricompreso nella tipologia 3.1. del D.M. 5.2.1998, limitandosi ad effettuare la sola operazione R13 (messa in riserva) ed avviando a recupero R4 il rifiuto presso l’industria metallurgica;

1.3 Inviare una nuova planimetria di riferimento per l’impianto con indicazione delle aree e dello specifico utilizzo delle stesse, con relazione tecnica con indicazione delle superfici da adibire ad ogni utilizzo, fra le quali dovrà risultare uno spazio congruo al deposito dei quantitativi di materie prime secondarie che la ditta dichiara di ottenere;

1.4 Modificare la gestione delle aree dell’impianto attraverso la predisposizione dì settori da adibire all’esclusivo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, settori adibiti alla lavorazione dei rifiuti con aree riservate al rifiuto già trattato ed in attesa di verifica analitica per la conformità alla specifica categoria di materia prima secondaria, ed infine settori per le materie prime secondarie. Per i rifiuti sui quali la ditta effettua l’esclusiva messa in riserva, lo stoccaggio dovrà avvenire in appositi settori, garantendo la tracciabilità del rifiuto ed evitando ogni commistione tra rifiuti con diversi codici CER;

1.5 Garantire il rispetto dell’art. 8 del D.M. 5.2.1998 con riferimento alla totalità dei conferimenti in ingresso all’ impianto, compresi i rifiuti di provenienza estera.

Questi i motivi di ricorso:

A) con riguardo ai punti 1.1. e 1.2 soprariportati

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 216 del d. Lgs. n. 152/ 2006 in relazione agli artt. 181-bis, 183, 184-ter e all’allegato c) alla parte quarta del medesimo decreto, dell’ art. 8 del d.m. 5.2.1998 n. 857700, del regolamento n. 333/2011 del consiglio del 31.3.2011 – violazione e falsa applicazione dell’ art. 1 della l. n. 241/1990 (principio di buon andamento, di trasparenza, di logicità) – eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità.

Si sostiene che quanto asserito dalla Provincia in relazione alla ” … assenza, nell’ambito delle specifiche di riferimento europee di una categoria nella quale possano essere ricompresi, come materie prime secondarie e come richiesto dalla normativa italiana, leggasi D.M 5.2.1998 e s. m. i., i colaticci, materozze di ghisa oltre alla “ghisetta granulare” sottoposti alle operazioni di recupero nell ‘impianto di che trattasi … “, non terrebbe conto di quanto affermato da Assofermet( l’Associazione Nazionale dei commercianti in ferro ed acciaio, metalli non ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta e affini), la quale, nella sua nota del 21.3.2011 ( su interpello della Provincia), aveva chiarito che i rottami recuperati dai rifiuti con codice CER 100299 “rifiuti non specificati altrimenti” costituiti dai “colaticci, crostoni, materozze di ghisa e ghisetta granulare”, nonché il materiale recuperato dai rifiuti con codice CER 100210 “scaglia di laminazione” sono pienamente conformi alle specifiche di settore.

La ricorrente sostiene quindi di essersi attenuta alle previsioni degli arti. 181-bis (Materie, sostanze e prodotti secondari), 183 (definizioni), 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto), come recentemente modificati dal d.lgs, n. 205/2010 in attuazione della direttiva 2008/98/CE, dell’allegato C) alla parte quarta del d. 1gs. n. 152 del 2006 e del D.M. 5.2.1998 e che i materiali di cui si tratta rientrano a pieno titolo nella tipologia prevista dal paragrafo 3.1 dell’allegato 1, sub. 1 del D.M. 5.2.1998 (Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi).

L’orientamento interpretativo assunto dalla Provincia contrasterebbe anche con il nuovo regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31.3.2011. (comunemente definito End of waste), che sarebbe entrato in vigore il 28 aprile 2011, anche se sarà applicabile alle imprese operanti nel settore solo dal 9.10.2011, al fine di consentire a queste il necessario adeguamento, mentre dovrebbe già ritenersi pienamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Infatti la disciplina comunitaria prevederebbe con riguardo alla qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero (All I, punto 1.1), la pari rilevanza, ai fini del diretto utilizzo nella produzione siderurgica, delle specifiche richieste dal cliente rispetto alle specifiche settoriali ovvero ad una norma (tecnica), ponendo le specifiche richieste dal cliente sullo stesso piano delle specifiche settoriali o della norma tecnica.

Infine si assume che sarebbe stato violato anche l’art. 1 della legge generale sul procedimento, per contrasto con il principio di trasparenza ( perché l’amministrazione non ha fornito giustificazione alcuna del suo discostarsi da quanto da essa stessa espressamente dichiarato nella nota del 24.2.2009, prot. 2758, con riguardo alla piena correttezza dell’ attività di recupero svolta dall’impresa, nonché da quanto affermato dall’Associazione del settore a seguito della richiesta della Provincia stessa), con il principio di buon andamento ( perché l’apporto istruttorio assunto dall’amministrazione non è stato adeguatamente considerato) e con il principio di logicità e razionalità (perché la contraddittorietà dei comportamenti posti in essere dalla Provincia non appare conforme a canoni di ragionevolezza).

2) Violazione degli artt. 178 e 179 del d. lgs. n. 152 del 2006.

La Provincia non avrebbe tenuto conto dell’impatto che il suo orientamento interpretativo avrà sulle imprese del settore siderurgico che utilizzano il materiale oggetto dei provvedimenti impugnati, che saranno costrette, per il futuro, a dotarsi di autorizzazione alla gestione del rifiuto per approvvigionarsi del materiale necessario ad alimentare il forno elettrico per la produzione siderurgica, in difformità dai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza posti dall’art. 178 del d.lgs 152/2006,.

Non sarebbe stata rispettata nemmeno la previsione dell’art. 179 del d.lgs 152/2006, che impone il rispetto della gerarchia prevista dalla norma per la gestione dei rifiuti, perchè la perdita della qualità di rifiuto dei materiali in contestazione viene spostata a valle del processo produttivo.

B) con riguardo al punto 1.5 soprariportato ed alla nota del 9.3.2011 :

3) violazione e falsa applicazione dell’ art. 216 del d. Lgs. n. 152 del 2006 in relazione all’ art. 194 del medesimo testo, dell’ art. 8 del d.m. 5.2.1998 n. 857700, del regolamento CE 1013/2006 – violazione e falsa applicazione dell’ art. 1 della legge n. 241/1990 (principio di logicita’, buon andamento, trasparenza).

Al punto 1.5. del provvedimento impugnato, la Provincia di Udine impone alla impresa ricorrente di garantire il rispetto dell’art. 8 del D.M. 5.2.1998 con riferimento alla totalità dei conferimenti in ingresso all’ impianto, compresi i rifiuti di provenienza estera, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

Parte ricorrente ricorda che l’art. 194 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che, per i rifiuti provenienti da un altro paese UE, la disciplina di riferimento è posta dal regolamento CE n. 1013/2006 e precisa che, nel caso di specie, si tratterebbe di “rottame” rientrante nella cosiddetta “lista verde’) di cui allo stesso regolamento CE n.1013/2006/CE, per cui basterebbe l’osservanza delle prescrizioni dettate dall’art. 18 di tale regolamento.

La Provincia, inoltre, pur avendo ritenuto che le disposizioni del D.M. 5.2.1998 debbano trovare applicazione anche ai conferimenti di rifiuti con provenienza estera , non avrebbe chiarito le modalità applicative della predetta normativa e, in particolare, se essa obblighi il produttore straniero ovvero la società ricorrente.

Per l’ipotesi che la Provincia di Udine abbia preteso l’applicazione del D.M. 5.2.1998 da parte della società ricorrente, si sostiene che il provvedimento contrasterebbe con la previsione dell’art. 8, quarto comma, del decreto ministeriale stesso, che impone l’obbligo di effettuare il campionamento e le analisi al titolare dell’impianto nel quale i rifiuti sono prodotti.

Qualora invece si ritenesse che il provvedimento della Provincia abbia inteso che il rispetto del D.M. 5.2.1998 competa al produttore estero, la sua invalidità deriverebbe dal fatto che viene imposto un comportamento che non sarebbe né materialmente né giuridicamente realizzabile, posto che il destinatario del precetto non è sottoposto alla disciplina normativa nazionale.

Il provvedimento impugnato, sotto questo profilo, dovrebbe ritenersi inesistente per nullità strutturale, ricadendo nell’ipotesi di invalidità prevista dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990, nella quale rientrerebbe anche l’impossibilità dell’oggetto.

Quanto sopra varrebbe anche per il parimenti impugnato provvedimento della Provincia prot. 32096 del 9.3.2011, che non solo presuppone l’applicazione del D.M. 5.2.1998 per il trasporto dei rifiuti fra paesi comunitari, ma intenderebbe imporre alla ricorrente anche l’obbligo di comportamento previsto dall’art. 8, comma 4°, che grava invece in capo al titolare dell’impianto ove i rifiuti sono prodotti.

La Provincia si richiama anche alla circolare prot. n. RAM/4340/2/2008 del Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, reparto ambientale e marittimo, con oggetto “I rottami ferrosi. Spedizioni transfrontaliere” , invocandola a sostegno della ritenuta applicabilità del D.M. 5.2.1998 per il riferimento che la circolare fa a tale D.M.; invece, secondo la ricorrente, tale richiamo non implicherebbe che la circolare lo ritenga applicabile alle spedizioni transfrontaliere, come dimostrerebbe il successivo passaggio della stessa, che nel riassumere gli adempimenti cui è tenuto il vettore del rifiuto, richiama puntualmente il contenuto del regolamento CE n. 1013/2006/CE.

Ne deriverebbe l’illegittimità delle previsioni impugnate anche per contrasto con l’art. 1 della legge n. 241/ 1990 e, in particolare, con il principio di buon andamento, per una lettura della circolare contrastante con il suo effettivo contenuto, con il principio di logicità e razionalità e con il principio di trasparenza, perché la sua motivazione risulterebbe inficiata dalla palese illogicità nella quale l’amministrazione sarebbe incorsa nella lettura della nota del Ministero.

C) con riguardo ai punti 1.3 e 1.4 soprariportati:

Violazione dell’ art. 184-ter del d. lgs. n. 152/2006 e del d.m. 5.2.1998 n. 857700 – violazione dell’ art. 1 della l. n. 241/1990 (principio di buon andamento e trasparenza) – eccesso di potere per erroneità nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.

Con i punti 1.3. e 1.4 del provvedimento del 1.4.2011, la Provincia contesta alla società ricorrente la mancanza di adeguate distinzioni dei settori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso dai settori adibiti alla lavorazione dei rifiuti e dai settori dedicati alle materie prime secondarie, che la ricorrente ritiene superflua perchè ribadisce che nel trattamento del rifiuto costituito da rottame ferroso, riveste un ruolo assolutamente centrale il cosiddetto “controllo visivo”, che spesso sarebbe l’unico concreto trattamento del rifiuto necessario affinché questo acquisisca la qualifica di materia prima secondaria.

La prescrizione impugnata contrasterebbe sia con le previsioni del secondo comma dell’art. 184-ter del d.lgs n. 152/ 2006, che prevede che: ” … L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”, che con l’ art. 3 del citato D.M. 5.2., che fornisce una nozione delle attività di recupero che sarebbe solo finalisticamente orientata all’ottenimento di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o nelle forme usualmente commercializzate.

La violazione di legge si estenderebbe anche al principio di buon andamento e di trasparenza, nell’assunto che l’amministrazione dimostrerebbe di non aver adeguatamente valutato la situazione di fatto alla luce della situazione di diritto, né di aver adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto di imporre la predetta prescrizione.

Anche il regolamento UE n. 333/2011 confermerebbe la piena correttezza dell’operato dell’impresa, dimostrando la assoluta centralità, ai fini della perdita della qualità di rifiuto da parte del rottame ferroso, del controllo visivo di questo, realizzato da parte di personale qualificato, demandando gli eventuali controlli analitico-strumentali solo ai casi di “difformità” rilevate visivamente.

5) Violazione dell’ art. 216 in relazione all’art. 1 della legge n. 241 del 1990 (principio di proporzionalità e di affidamento).

Vi sarebbe violazione del principio del legittimo affidamento sulla correttezza del proprio comportamento, ingenerato nella ricorrente dal fatto che l’amministrazione competente o gli organi strumentali preposti al controllo non avevano mai precedentemente eccepito alcunché con riguardo all’avvio a recupero dei materiali ferrosi de quo.

Con successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente espone che, nell’ambito del procedimento penale derivante da un’indagine dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, che era stato avviato dalla Procura della Repubblica di Trieste nei confronti del legale rappresentante della controllata Metfer s.r.l.., per il reato di cui all’art. 260 del d. lgs. 152 del 2006 , da cui originava anche il provvedimento impugnato con il ricorso principale, il G.I.P. di Trieste, con ordinanza del 26 maggio 2011, conferiva incarico all’’ing. Marco Boscolo, professore associato di Impianti Meccanici presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trieste, affinché questi effettuasse una perizia tecnica “…circa la descrizione e la classificazione del materiale prodotto e commercializzato da Metfer S.r.l. (“ghisa in crostoni EHRM’) alla luce del concreto iter del materiale dall’ingresso all’uscita dalla Ditta in questione”.

L’elaborato peritale, depositato nel settembre 2011, dopo aver esaminato nel dettaglio il processo produttivo che originava i materiali ferrosi denominati “ghisa in crostoni e ghisa granulare”, illustrato l’attività di recupero effettuata sui predetti da Metfer s.r.l., ed esaminato la natura e la classificazione di tali materiali, con l’indicazione della disciplina sui rottami ferrosi e la classificazione della “ghisa in crostoni EHRM”’ alla luce della normativa vigente, concludeva affermando che i materiali in oggetto ”… sono assoggettabili ad attività di recupero in regime semplificato nella messa in riserva (RI3) per la produzione di materia prima secondaria per l’industria metallurgica (R4)”.

Alla luce di un tanto la ricorrente aveva quindi chiesto l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo ed impugna, con i motivi aggiunti, il provvedimento del 14 novembre 2011, di prot. n. 2011/131005, con cui la Provincia ha rigettato tale richiesta, affermando, in asseritamente immotivato contrasto con le risultanze della perizia giudiziale, che non sarebbe dimostrato che i materiali oggetto di questa rispettino le specifiche CAEF ed Eurofer, perché queste farebbero riferimento a prodotti realizzati in ghisa e non a scarti del processo di produzione della ghisa.

Questi i motivi aggiunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/ 2006 in relazione al regolamento UE n. 333/2011 del 31.3.2011, agli artt. 183, 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 e all’allegato c) alla parte quarta del medesimo decreto, dell’ art. 8 del d.m. 5.2.1998 n. 857700 – violazione e falsa applicazione dell’ art. 1 della l. n. 241/1990 (principio di economicità , di buon andamento, di trasparenza, di logicità, di proporzionalità) – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità – sviamento.

In particolare parte ricorrente, ribadendo le argomentazioni già svolte con il primo motivo del ricorso introduttivo, puntualizza che il provvedimento impugnato contraddice l’art. 184-ter del Codice dell’Ambiente, introdotto dal d. Lgs. 205/2010, che prevede che determinate tipologie di rifiuti, a seguito di trattamenti di recupero, cessino di essere tali, il che avviene quando il materiale recuperato soddisfa le seguenti condizioni, espressamente elencate dall’art. 184-ter, la cui sussistenza , nel caso di specie, sarebbe stata accertata sia dall’Associazione nazionale dei commercianti di rottami ferrosi (Assofermet), su richiesta della stessa Provincia, che dal perito del Tribunale di Trieste, prof Marco Boscolo.

La normativa nazionale in tema di recupero di rifiuti è stata ulteriormente precisata dal più volte richiamato regolamento UE n. 333/2011 “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunemente definito “End of waste” che, secondo la ricorrente, doveva ritenersi già pienamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche dalla data della sua entrata in vigore, avvenuta il 28.4.2011 e che prevede, con riguardo alla Qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero (All. I, punto l.1), la pari rilevanza, ai fini del diretto utilizzo nella produzione siderurgica, delle specifiche richieste dal cliente rispetto alle specifiche settoriali ovvero ad una norma (tecnica ).

Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe illegittimo per la violazione del D.M. 5.2.1998, il quale regolamenta l’attività di messa in riserva e di recupero dei rifiuti condotta in forma semplificata ex art. 216 d. Lgs. 152/2006 e precisa anche le attività, i procedimenti e i metodi di recupero delle differenti tipologie di rifiuti.

Pertanto, a differenza di quanto avviene in occasione del rilascio di un’ autorizzazione ordinaria, ove l’Amministrazione gode di una maggior discrezionalità nello stabilire limiti e modalità dell’attività di recupero di rifiuti, in ipotesi di attività di recupero in forma semplificata, l’Amministrazione procedente potrebbe esclusivamente verificare la sussistenza dei requisiti imposti dal Legislatore e la conformità delle operazioni alle norme di legge, con la conseguente illegittimità di qualsiasi diversa e ulteriore prescrizione che dovesse essere imposta alla società per la violazione dell’art. 216 del Codice dell’Ambiente e del D.M. 2.5.1998.

Nel caso di specie si sostiene che i materiali oggetto dell’attività di recupero inibita dalla Provincia, rientrerebbero a pieno titolo nella tipologia 3.1 del D.M. 5.2.1998 mentre la Provincia impedisce alla ricorrente di operare in regime semplificato e, di fatto, le impone di richiedere l’autorizzazione ordinaria, sul solo erroneo presupposto della ” … assenza di una specifica norma tecnica che stabilisca la corrispondenza tra quanto ottenuto dalla ditta Rott-Ferr s.r.l. a seguito delle operazioni di frantumazione (materozze, colaticci e erosioni) e vagliatura (ghisetta granulare) e le categorie di rottame previste» dalle norme di settore.

Inoltre la richiesta del titolo autorizzatorio “maggiore “, in presenza di tutti i presupposti di legge necessari e sufficienti per l’operare del titolo autorizzatorio “minore “, si sostanzierebbe in una palese violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, imposto dall’ art. 1 della legge n. 241 del 1990 ed in un altrettanto palese contraddizione del principio di proporzionalità e di logicità.

Il provvedimento contrasterebbe altresì con il principio di buon andamento e di trasparenza, poiché l’istruttoria svolta e la motivazione del provvedimento non considerebbero adeguatamente la perizia giudiziale depositata nel procedimento per incidente probatorio innanzi al Tribunale di Trieste, che, sebbene riguardi parti processuali diverse, sarebbe comunque relativo alle medesime circostanze.

La Provincia, in violazione dei principi di razionalità e di logicità, contesterebbe la perizia malgrado essa stessa abbia già di fatto dimostrato di non essere in possesso delle necessarie competenze tecniche per la valutazione della questione, considerato che nelle precedenti fasi del procedimento essa stessa ha richiesto all’ Associazione nazionale dei produttori di rottami (Assofermet) una valutazione tecnica in merito alla corretta qualificazione di tali materiali.

Ciò evidenzierebbe anche un gravissimo difetto di istruttoria e di motivazione.

In particolare, si rileva che nel provvedimento impugnato, l’amministrazione provinciale ha attribuito rilievo all’ aspetto “morfologìco” dei materiali, affermando che le specifiche Eurofer –

EHRM (riconosciute anche da CAEF) farebbero riferimento a componenti meccanici ma non ai “colaticci”, ai crostoni, alle materozze ed alla ghisetta, senza considerare peraltro che, come correttamente rilevato da parte della perizia (pag. 54), “ .. ciascuna delle categorie contemplate dalla normativa citata individua dei requisiti minimi ai quali ciascuna partita di materiale deve soddisfare, essendo possibile includere in una determinata categoria dei materiali che, perlomeno limitatamente ad alcuni parametri, siano in grado di soddisfare a specifiche più stringenti, come nel caso in argomento”.

Non rileverebbe, dunque, la morfologia dei materiali oggetto di recupero ma la loro composizione e la loro rispondenza ai parametri fissati dalla predette specifiche che, come espressamente riconosciuto dalla perizia giudiziale, sarebbe sotto vari aspetti ben superiore a quella minima richiesta dalle specifiche.

Risulterebbe violato anche il principio di trasparenza, che obbliga l’amministrazione a motivare il provvedimento in modo da consentire al suo destinatario di ricostruire i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della sua determinazione, in considerazione della chiarezza e della precisione delle valutazione tecniche acquisite dall’amministrazione e della contraddittorietà delle affermazioni che sono contenute nel provvedimento qui impugnato.

Viene dedotto anche lo sviamento degli atti impugnati dal loro fine tipico, manifestato dalla persistenza delle decisioni.

Si denuncia infine il vizio in via derivata per effetto dell’illegittimità, per il medesimo motivo, del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

2) Violazione degli artt. 178 e 179 del d. lgs. n. 152/ 2006, sia in via autonoma quanto in via derivata per le ragioni già illustrate con il secondo motivo del ricorso introduttivo.

3) Violazione e falsa applicazione dell’ art. 216 del d. lgs. n. 152/ 2006 in relazione all’ art. 194 del medesimo testo, dell’ art. 8 del d.m. 5.2.1998 n. 857700, del regolamento CE 1013/2006 -violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 (principio di logicità, buon andamento, trasparenza), sia in via autonoma quanto in via derivata per le ragioni già illustrate con il terzo motivo del ricorso introduttivo.

4) con riguardo ai punti 1.3 e 1.4 del provvedimento della Provincia dell’ 1.4.2011 -violazione dell’ art. 184-ter del d. Lgs.n. 152/2006 e del d.m. 5.2.1998 n. 857700 – violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990 (principio di buon andamento e trasparenza) – eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione, sia in via autonoma quanto in via derivata per le ragioni già illustrate con l’analogo quarto motivo del ricorso introduttivo.

5) violazione dell’ art. 216 in relazione all’ art. 1 della legge n. 241 del 1990 (principio di proporzionalità e di affidamento) sia in via autonoma quanto in via derivata per le ragioni già illustrate con il quinto motivo del ricorso introduttivo.

6) invalidità derivata per i medesimi vizi che sono stati denunciati con il ricorso introduttivo.

La Provincia si è costituita in giudizio controdeducendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti. Per questi ultimi ha eccepito che la nullità della notificazione, per quanto sanata dalla costituzione della Provincia intervenuta in data 15.3.2012, comporterebbe l’irricevibilità degli stessi per il già intervenuto decorso del termine decadenziale. I motivi aggiunti n. 2, 3, 4, 5 e 6 sarebbero inammissibili per violazione dell’art. 43, comma 1^ del d.lgs 104/2010 perché riproducono i motivi del ricorso originario e pertanto non integrano il requisito di legge delle “nuove ragioni”, né quello della “domanda nuova”.

DIRITTO

Il Collegio ritiene superfluo addentrarsi nell’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla Provincia nei confronti dei motivi aggiunti in quanto il ricorso risulta comunque infondato e da respingere.

Come si evince dalle stesse argomentazioni svolte dalla ricorrente nell’ambito dei motivi aggiunti i controlli della Provincia di Udine che hanno portato all’adozione dell’atto impugnato sono stati originati dall’attività di sequestro posta in essere dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri della Provincia di Udine nell’ambito del procedimento penale n. 8197/2010 R.G.N.R. e delle conseguenti operazioni di controllo tecnico eseguite dall’ARPA alla presenza di personale provinciale.

A seguito di ciò veniva acquisita ed analizzata la documentazione relativa alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso e, dopo la stesura della tecnica di controllo n. 48/2010, il Dirigente del Servizio Ambiente dava avvio al procedimento amministrativo all’esito del quale veniva adottata la determina oggetto di impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostanzialmente sostiene che la Provincia di Udine ha errato nell’escludere dalla riconducibilità ai codici CER 100299 e 100210 rispettivamente i “…colaticci, crostoni, materozze di ghisa e ghisetta granulare…” e le “…scaglie di laminazione…” , ritenendo che non vi fossero specifiche tecniche europee (quali CAEF, EUROFER o EFR) atte a ricomprendere in una determinata categoria i suddetti materiali perché invece, come sarebbe stato chiarito dal parere reso da Assofermet, i rottami recuperati dai rifiuti con codice CER 100299 “rifiuti non specificati altrimenti” costituiti dai “colaticci, crostoni, materozze di ghisa e ghisetta granulare”, nonché il materiale recuperato dai rifiuti con codice CER 100210 “scaglia di laminazione” sarebbero pienamente conformi alle specifiche di settore e, dal momento che secondo le specifiche CAEF ricadevano merceologicamente nell’ambito delle specifiche dei rottami di ghisa meccanica e di ghisa comune, sarebbero state a queste assimilabili; per le specifiche EUROFER e EFR, il materiale poteva invece essere ricondotto al rottame di cui alla categoria EHRM (pezzi/elementi di ghisa), dato che Assofermet aveva altresì chiarito che le predette specifiche erano volutamente formulate in modo da lasciare un margine di ulteriore precisazione per la determinazione delle caratteristiche specifiche dei materiali necessari all’industria siderurgica.

In realtà, quanto affermato dall’Associazione di categoria e dalla Società ricorrente, viene smentito dalla semplice lettura delle citate specifiche CAEF ed EFR, come esattamente puntualizzato nel provvedimento impugnato.

Il suddetto elenco, invero, contiene un riferimento alle dimensioni del rottame (sia minime che massime) così del rottame di ghisa meccanica come di quello di ghisa comune e la Rott-Ferr non ha fornito alcuna prova che i propri rottami fossero conformi ai requisiti dimensionali previsti dalla specifica CAEF.

Inoltre, la categoria EHRM attiene ai “…rottami vecchi e cascami nuovi costituiti da parti e pezzi di organi meccanici comportanti il rischio di elevati tenori di cromo, nichel e molibdeno. Può anche contenere degli elementi di ghisa provenienti dai carters di organi meccanici..”.

Quindi neanche la collocazione all’interno della categoria ERHM appare corretta, dato che per questa categoria la presenza della ghisa nel rottame è solo eventuale e non ne costituisce certo l’elemento caratterizzante.

Anche le specifiche EUROFER o EFR prevedono dei requisiti dimensionali e anche rispetto a questi il Collegio verifica che parte ricorrente non ha fornito prova alcuna.

Il riferimento al regolamento n. 333 del 2011 appare inconferente, trattandosi di norma che non era pienamente applicabile sino al 9 ottobre 2011; infatti l’argomentazione della ricorrente – secondo la quale esso avrebbe avuto efficacia immediata, quanto meno nei confronti delle Amministrazioni, essendo “entrato in vigore il 28.4.11” – è espressamente contraddetta dal suo art. 7, ove si dichiara espressamente che il Regolamento “si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011”, senza eccezione alcuna.

In ogni caso anche la normativa europea fornisce un inequivocabile sostegno alla tesi della Provincia di Udine.

Infatti le scaglie di laminazione sono considerate materiali estranei (e quindi non rottami assoggettati alla sfera di operatività del succitato regolamento) (cfr. punto 1.2 lettera 4), come verrà meglio precisato anche in prosieguo.

In definitiva la Provincia, ad avviso del Collegio, ha adeguatamente e logicamente motivato la formazione del proprio convincimento relativo alla non rientranza dei colaticci/ crostoni di ghisa/ghisetta granulare nelle specifiche citate; infatti, trattasi di materiale che, come diffusamente chiarito nella nota di Assofermet, viene originato dalla fase di fabbricazione della ghisa nell’altoforno e quindi sono derivati dalla fabbricazione della ghisa e non dalla produzione di componenti e/o prodotti in ghisa, quali sono invece quelli contemplati dalle specifiche citate, oltre ad essere contraddistinti da ben precisi limiti dimensionali.

Va infine chiarito che il provvedimento impugnato non confligge con il principio di trasparenza né sconta alcuna carenza motivazionale, dato che la Provincia, pur con le inevitabili difficoltà derivanti dal fatto che trattasi di una materia contrassegnata da indubbie opacità normative oltre che da un intersecarsi di previsioni di difficile armonizzazione, ha adeguatamente assolto al proprio onere istruttorio e motivazionale, tanto più che la stessa precedente nota 24.02.2009, faceva espressamente salvi i poteri di controllo, di verifica ed inibitori dell’Ente, che sono quelli che sono stati esercitati con il procedimento che ha condotto al provvedimento impugnato.

Con la seconda censura viene lamentata una violazione dell’art. 178 e 179 del Dlgs. 152/2006, rappresentando che l’interpretazione della Provincia di Udine renderebbe inefficiente, antieconomico e poco trasparente l’approvvigionamento del materiale per l’alimentazione del forno elettrico per la produzione siderurgica.

Osserva peraltro il Collegio che l’art. 178 del Dlgs. 152 del 2006 è composto da due distinti paragrafi, il primo dei quali stabilisce che l’attività di gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”.

Appare quindi del tutto conforme ai principi di precauzione e di prevenzione imporre all’impresa ricorrente il rispetto della normativa vigente.

Neppure, appare violato il disposto dell’art. 179 del Dlgs. 152/2006, in considerazione del fatto che il primo criterio cui deve ispirarsi l’attività di gestione dei rifiuti è quello di prevenzione.

Il terzo motivo si appunta nei confronti del punto 1.5 del provvedimento dell’1.4.2011 e della nota del 9.3.2011 della Provincia di Udine, nell’assunto che la prescrizione in forza della quale la Società ricorrente sarebbe tenuta a conformarsi a quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 05.02.1998 anche in relazione ai rifiuti di provenienza estera, sarebbe illegittima perché l’unica fonte normativa disciplinante l’importazione di rifiuti da paesi UE sarebbe il regolamento n. 2013/2006 e segnatamente l’art. 18 del citato regolamento, applicabile ai rifiuti annoverati nella c.d. “lista verde”.

Conseguentemente tale prescrizione si porrebbe in contrasto con il comma 4° dell’art. 8 del D.M. del 05.02.1998 qualora il relativo adempimento si ritenesse gravare sulla Società ricorrente, e invece sarebbe inesigibile se posto a carico del produttore estero.

Inoltre si sostiene che la stessa circolare n. RAM/4340/2008 del Ministero dell’Ambiente che, a sua volta, rinvia al D.M. 05.02.1998, nel riassumere gli adempimenti cui è tenuto il vettore del rifiuto, ribadirebbe la piena operatività del regolamento n. 2013 del 2006.

Osserva il Collegio che il regolamento n. 2013/2006 stabilisce, all’art. 3 comma 1°, che “…Sono soggetti alla procedura di notifica ed autorizzazione preventive scritte le seguenti spedizioni di rifiuti: (omissis) b) se destinati ad operazioni di recupero i) i rifiuti elencati nell’allegato IV (omissis)…”.

Il successivo comma 2° prevede che sono assoggettati alle procedure di informazione di cui all’art. 18 del Dlgs. 152 del 2006 – se il quantitativo di rifiuti spediti eccede i 20 kg e se destinati al recupero – i rifiuti elencati nell’allegato III o III b.

Per quanto concerne l’individuazione della natura dei rifiuti di cui si tratta, che, secondo parte ricorrente, sarebbero ricompresi nella c.d. “lista verde” – trattandosi di rottami di ferro e di acciaio – si deve invece ricordare che i crostoni di ghisa e le scaglie di laminazione – come chiarito nella sopraccitata nota Assofermet – sono un rifiuto del processo di produzione dell’acciaio, per cui essi appaiono effettivamente riconducibili al c.d. “elenco ambra” e segnatamente alla categoria delle loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell’acciaio.

In sé considerati, i crostoni di ghisa e le scaglie di laminazione appaiono quindi rifiuti della lavorazione dell’acciaio e perdono la qualifica di rifiuti solo in dipendenza di un’operazione di recupero ai sensi dell’art. 184 ter del Dlgs. 152 del 2006, il che dimostra l’infondatezza della censura.

Va tra l’altro puntualizzato che la Provincia di Udine impone alla Società ricorrente l’osservanza dell’intero art. 8 del D.M. 05.02.1998 e non del solo comma 4°.

L’art. 8 del citato provvedimento normativo rubricato prevede invero che

“1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”.

2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono effettuate in conformità alla norma Uni 9903.

4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

5. Il titolare dell’impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

6. Il campionamento, l’analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni…”.

L’art. 8, pertanto, a prescindere dalla provenienza – nazionale od estera – del rifiuto da sottoporre ad operazione di recupero, obbliga il titolare dell’impianto di recupero a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dallo stesso regolamento per la specifica attività svolta, impedendogli di accettare quanto dichiarato dal “generatore di rifiuti” senza verifiche. Il titolare dell’impianto di recupero infatti assume l’obbligo di verificare la rispondenza del rifiuto conferito alle previsioni dello stesso D.M. secondo la procedura indicata dallo stesso comma 1° dell’art. 8, il quale rinvia alla norma UNI 10802, in quanto – alla data di emanazione del D.M. 05.02.1998 – tale era lo standard italiano di riferimento.

La provenienza estera non può quindi valere ad escludere l’applicabilità dell’art. 8 cit, né si può al riguardo invocare la circolare n. RAM/4340/2/2008 del Ministero dell’Ambiente, dato che la circostanza che l’importazione dei rifiuti da Paesi UE sia disciplinata dal Regolamento CE 2013/2006 non esclude l’obbligo per il titolare dell’impianto di recupero di verificare che la caratterizzazione del rifiuto sia rispondente a quanto stabilito dal D.M. 05.02.1998; infatti proprio l’art. 28 del Regolamento 2013/2006 stabilisce che è fatto salvo: “…il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale…”.

Inoltre: “…2. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti dell’allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell’allegato IV. 3. Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dell’operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni in materia di smaltimento”, come tra l’altro appare debitamente valorizzato dalla circolare RAM/4761/2/2008 emessa in data 01.10.2008.

Poichè, come appare evidente nel caso di specie, tale accordo classificatorio non risulta esser stato raggiunto, la Provincia di Udine poteva e doveva ritenere applicabili ai rifiuti che ci occupano le disposizioni proprie dei rifiuti.

Con il quarto motivo viene censurata l’imposizione alla ROTT-FERR di destinare aree specifiche del proprio impianto allo svolgimento delle singole operazioni di gestioni dei rifiuti poste in essere, nell’ assunto dell’operatività dell’art. 184-ter del Dlgs. 152/2006 – laddove si prevede che: “…L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni…” e di quella dell’art. 3 del D.M. 05.02.1998.

Si sostiene quindi che elemento fondamentale e sufficiente ai fini della perdita della qualità di rifiuto anche secondo il Regolamento CE 333 del 2011 sarebbe il c.d. “controllo visivo”.

Determinante ai fini dell’infondatezza della censura e della legittimità della prescrizione de quo appare il rilievo che non viene negata al riguardo la riscontrata difformità di collocazione negli spazi rispetto a quanto comunicato e autorizzato e che, nella stessa memoria esplicativa 09.02.2011, la Società ricorrente aveva convenuto con la Provincia di Udine sulla difformità del proprio operato non solo dalle disposizioni vigenti ma anche da quanto comunicato dalla ditta stessa, assicurando di aver riaggiornato le sue procedure interne e dato specifiche disposizioni per evitare il ripetersi della situazione riscontrata.

Il provvedimento impugnato si è dunque limitato a richiedere quanto la ROTT-FERR aveva già assicurato di aver predisposto e che, peraltro, formava già oggetto di specifico impegno assunto dalla ricorrente con la relazione tecnica accompagnatoria del rinnovo della comunicazione di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.

Si deve pertanto riscontrare che la censura si rivela inammissibile per intervenuta acquiescenza.

Infine viene dedotta la violazione del principio di proporzionalità e di affidamento, nell’assunto che la ricorrente si sarebbe attenuta ad una prassi seguita a livello nazionale ed in conformità alla quale esercita da tempo l’attività di recupero dei rottami ferrosi senza che alcuna Autorità abbia mai obiettato alcunchè.

E’ peraltro evidente che una prassi, ancorchè seguita a livello nazionale non può valere a legittimare un comportamento in violazione di legge, potendo al più essere invocata a giustificazione dell’incolpevole ignoranza di tale situazione. In realtà la congerie normativa che si è succeduta sul riutilizzo e/o recupero dei rottami ferrosi e la indubbia mancanza di chiarezza della stessa se possono spiegare gli errori della ricorrente valgono anche a spiegare la lentezza con cui è intervenuta la Provincia.

Il ricorso introduttivo va pertanto respinto perché infondato.

Passando all’esame dei motivi aggiunti di ricorso è evidente che le stesse considerazioni che sono state prima effettuate riguardo alle censure del ricorso introduttivo valgono anche per quelli rubricati sub 2), sub 3), sub 4), sub 5) e sub 6).

La nuova doglianza rubricata sub 1) argomenta l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca in autotutela sulla base di due ulteriori distinti argomenti.

Quanto al primo, afferente alla diretta applicabilità del Regolamento CE 333/2011, il Collegio osserva che, fermo restando che la sua applicabilità dal 09.10.2011 ne determina l’irrilevanza con riguardo all’ originario provvedimento provinciale, in ogni caso tale regolamento subordina la sua operatività , tra le altre condizioni, al rispetto – ad opera del produttore – delle prescrizioni di cui ai punti 5 e 6.

Il punto 6, rubricato “Gestione della qualità”, stabilisce che: “…1. Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente. 2.Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:a) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II; b) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II; c) monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi); d) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente; e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici; f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d); g) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;h) formazione del personale.

3. Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II. 4. Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato I o al punto 3.3 dell’allegato II sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni del presente articolo….

6. L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione della qualità che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente.”

Come puntualizzato dalla difesa della Provincia, il Collegio deve al riguardo riscontrare che non risulta in atti che la ricorrente abbia fornito prova che i propri fornitori esteri applichino il sistema di gestione della qualità in parola, né che il proprio sistema di gestione della qualità risulti aderente alle prescrizioni dettate dal Regolamento CE in parola. Pertanto, anche se la mancanza della documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 6 del Regolamento CEE 333 del 2011 non ha avuto ingresso nella motivazione del provvedimento del Dirigente dell’Area Ambiente, si deve comunque ritenere che la censura in questione non possa ritenersi fondata perchè la ricorrente non ha comunque assolto all’onere di provare il fondamento delle proprie allegazioni relative all’applicabilità del Regolamento CE 333/2011 che, per il caso di specie, comportavano la prova del fatto che anche i propri fornitori esteri siano dotati del sistema di gestione della qualità conforme alle prescrizioni di tale Regolamento.

Va ribadito, tra l’altro, come – secondo l’allegato 1 punto 1.2 lettera 4) del Regolamento CE 333 del 2011 – siano considerati materiali estranei (e pertanto non rottami ferrosi recuperabili) “…residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l’acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi…”.

Nel caso di specie appare invece, come anche sopra chiarito con riferimento alle spiegazioni di AssoFermet, che il materiale in questione rientri proprio in tale ambito.

Per quanto riguarda gli effetti della perizia espletata nel corso del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Trieste nei confronti del legale rappresentante della controllata Metfer s.r.l.., il Collegio riscontra la validità delle obiezioni al riguardo addotte nel provvedimento provinciale. In effetti la perizia, anche perché relativa a soggetto giuridico diverso dalla ricorrente e quindi effettuata senza la partecipazione degli uffici della Provincia di Udine, non dimostra di aver preso in considerazione l’esatta problematica sulla cui base poggia l’originario provvedimento provinciale, per cui non poteva determinarne la necessità di revoca in autotutela.

Infatti, come si precisa nel provvedimento del 14.11.2011, la perizia non si pronuncia con precisione relativamente all’effettiva conformità alle nome di settore per quanto riguarda le lavorazioni svolte sui colaticci/crostoni e materozze di ghisa e non indica da quale norma tecnica possa farsi derivare la corrispondenza tra quanto ottenuto dalla ditta Rott-Ferr a seguito delle operazioni di frantumazione ( materozze, colaticci e crostoni) e vagliatura ( ghisetta granulare) e le categorie di rottame previste dalle norme di settore e nemmeno prende in esame la possibilità di effettuare operazioni R4 in procedura semplificata sui rifiuti di ghisa costituiti da “colaticci, crostoni, materozze di ghisa, ghisetta granulare”.

E’ quindi evidente che la perizia non poteva rivestire, nella problematica in esame, quegli effetti dirimenti auspicati da parte ricorrente ma rappresentava solamente un elemento che la Provincia doveva vagliare in via istruttoria, come peraltro risulta essere stato fatto.

Per tutte le considerazioni che precedono l’intero ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, risulta quindi infondato e deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!