* RIFIUTI – Abbandono – Art. 192 d.lgs.n. 152/2006 – Responsabilità per colpa – Individuazione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 12 Luglio 2012
Numero: 1255
Data di udienza: 26 Aprile 2012
Presidente: Cavallari
Estensore: Moro
Premassima
* RIFIUTI – Abbandono – Art. 192 d.lgs.n. 152/2006 – Responsabilità per colpa – Individuazione.
Massima
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^– 12 luglio 2012, n. 1255
RIFIUTI – Abbandono – Responsabilità per colpa ex art. 192 d.lgs.n. 152/2006 – Individuazione.
La responsabilità per colpa di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 si ravvisa tutte le volte in cui vi sia un comportamento negligente (da verificare caso per caso) da parte del soggetto ritenuto responsabile, che può anche consistere in un fatto omissivo (per esempio, l’omessa predisposizione delle dovute cautele atte ad evitare il danno), con esclusione della responsabilità nei casi di generica “culpa in vigilando” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 23 dicembre 2010, n. 6862; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 08 giugno 2010, n. 13059). L’obbligo di diligenza, inoltre, deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato. Inoltre, l’idoneità delle cautele adottate dal soggetto proprietario o utilizzatore del bene va valutata in concreto, tenendo conto di una serie di circostanze obiettive.
Pres. Cavallari, Est. Moro –Agenzia del Demanio (Avv. Stato) c. Comune di Castellaneta (avv. Martellotta) e Consorzio di Bonifica Stornara e Tara (avv. Misserini)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^– 12 luglio 2012, n. 1255SENTENZA
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^– 12 luglio 2012, n. 1255
N. 01255/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2011, proposto da:
Agenzia del Demanio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata ex lege presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;
contro
Comune di Castellaneta, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Martellotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56;
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Agnese Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Castellaneta n. 21 Reg. Ord., notificata in data 28 marzo 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellaneta e del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti G. Pedone, A. Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. A. Martellotta, G. Misserini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 23 marzo 2011, il Sindaco del comune di Castellaneta ha ingiunto all’Agenzia del demanio (e al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara ), ognuno per le proprie competenze, di procedere alla bonifica dell’area pertinente il canale scolante del bacino Mezzana Orientale, catastalmente riportato al fg.122 p. lle varie, entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Con il ricorso all’esame l’Agenzia del Demanio contesta la legittimità dell’ordinanza deducendo le seguenti censure:
A) Violazione dell’art. 54 R.D. 215/1933;
B) Eccesso di potere per travisamento del fatto. Difetto di istruttoria. Violazione d.lgs. 152/2006 art. 184 – lett.d e art.198.
Sostanzialmente, l’Agenzia deduce di non avere alcuna competenza a rimuovere e a smaltire i rifiuti rinvenuti sull’area pertinenziale del canale di scolo Mezzana Orientale, ricadendo la stessa nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, unico ente obbligato a provvedere.
Con sentenza n. 412/2012 la Sezione ha ordinato all’Agenzia del demanio di chiamare in giudizio il Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara ai sensi degli artt. 28 e 51 del processo amministrativo.
Sia il Comune di Castellaneta, sia il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara si sono costituiti in giudizio.
All’ udienza pubblica del 26 aprile 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1. Deve essere, in primo luogo, respinta l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso al controinteressato, sollevata sia dal Comune di Castellaneta che dal terzo chiamato Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.
Invero, quest’ultimo, sia pur evocato in giudizio giusta sentenza 412/2012, non può assumere la veste di controinteressato sol perché risulta anch’esso destinatario del provvedimento sindacale contenente l’ordine di bonifica del canale.
Piuttosto l’interesse di tale soggetto non risulterebbe affatto pregiudicato dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato ma, al contrario, ne risulterebbe giovato, sicchè lo stesso si pone quale cointeressato alla rimozione dell’ordine de quo in ragione di uno dei motivi di ricorso,contro interessato solo quanto all’accoglimento di un diverso motivo di gravame;il carattere ancipite della posizione impone di considerare il Consorzio come soggetto che deve partecipare al gkudizio..
2.2. L’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Pertanto, qualora l’autore materiale della violazione non sia identificato, al fine di individuare il soggetto obbligato alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, è necessario procedere al duplice accertamento della titolarità dell’area e dell’imputabilità della violazione per dolo o colpa al proprietario o a colui che risulta titolare di diritti reali o personali di godimento sulla stessa.
2.3. Nella specie, l’area in questione pur essendo di proprietà del demanio è soggetta alla gestione e manutenzione del Consorzio di Bonifica a carico del quale l’art. 54 del R.D. n. 215/1933 pone l’obbligo di provvedere all’ “esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica” o comunque “alla manutenzione ed esercizio” delle stesse.
2.4. Ciò posto, il Collegio ritiene l’illegittimità dell’ordine di bonifica impartito alla ricorrente non risultando la stessa imputabile, a titolo di dolo o colpa, in relazione allo sversamento dei rifiuti.
In proposito la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità per colpa di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 si ravvisa tutte le volte in cui vi sia un comportamento negligente (da verificare caso per caso) da parte del soggetto ritenuto responsabile, che può anche consistere in un fatto omissivo (per esempio, l’omessa predisposizione delle dovute cautele atte ad evitare il danno), con esclusione della responsabilità nei casi di generica “culpa in vigilando” (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 23 dicembre 2010, n. 6862; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 08 giugno 2010, n. 13059).
L’obbligo di diligenza, inoltre, deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.
Inoltre, l’idoneità delle cautele adottate dal soggetto proprietario o utilizzatore del bene va valutata in concreto, tenendo conto di una serie di circostanze obiettive.
Nella specie, l’area interessata dallo sversamento dei rifiuti risulta solo parzialmente intestata al demanio dello Stato che non ha però la gestione della stessa, mentre l’intero canale, con le relative pertinenze fa parte dello schema idrico gestito dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.
Il R.D. 368/1904 recante norme sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, attribuisce al Consorzio specifiche competenze in proposito, risultando questo responsabile della manutenzione e della buona conservazione delle opere concesse(art.50), oltre che titolare della competenza specifica di cui all’art. 54 del R.D. n. 215/1933 in relazione all’ “esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o comunque “ alla manutenzione ed esercizio” delle stesse.
La normativa citata esclude quindi che a carico dell’Agenzia del demanio possa ravvisarsi l’elemento della colpa, in quanto la stessa ben poteva obiettivamente confidare sulla corretta gestione, manutenzione e conservazione dell’area pertinente il canale scolante del bacino Mezzana Orientale da parte del consorzio all’uopo costituito.
Né poteva essere esigibile da parte dell’Agenzia del demanio la predisposizione di un servizio di vigilanza notturno e diurno al fine di scongiurare l’evento poi verificatosi, atteso che trattasi di un impegno che va ben oltre i canoni della diligenza media che l’ordinamento pone alla base della nozione di colpa generica richiamata dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 (Consiglio Stato, sez. V, 08 marzo 2005, n. 935). Peraltro, la parzialità della proprietà da parte dell’Agenzia non avrebbe comunque certamente evitato l’evento verificatosi.
Al contrario, il Consorzio non ha invece dimostrato di aver attivato alcuna iniziativa volta a impedire lo sversamento dei rifiuti tanto più che l’area interessata riguarda, per ammissione dello stesso “luoghi normalmente non accessibili a terzi” (si veda in particolare la nota del 27 luglio 2010 prot. n.3920) e, quindi, raggiungibili dai soggetti che hanno effettuato i depositi abusivi di rifiuti, solo in presenza di una sostanziale violazione degli obblighi di vigilanza da parte del Consorzio.
2.5. In tale quadro, emerge da un lato l’abbandono dei rifiuti sulle aree e l’asserito difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del demanio e dall’altro, invece, oltre alla riscontrata titolarità in capo al Consorzio di un diritto personale di godimento sulle aree, alla luce della normativa in materia recata dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dalla L.R. n. 4 del 2003 anche la violazione degli obblighi di vigilanza e custodia e quindi la riconducibilità in capo a quest’ultimo dell’elemento soggettivo della colpa.
3. Conclusivamente il ricorso sotto l’aspetto esaminato, e previo assorbimento delle residue censure, deve essere accolto.
3.1. Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)