* INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Comune – Zonizzazione elettromagnetica – Legittimità – Presupposti.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 24 Agosto 2012
Numero: 1461
Data di udienza: 24 Agosto 2012
Presidente: Calderoni
Estensore: Pedron
Premassima
* INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Comune – Zonizzazione elettromagnetica – Legittimità – Presupposti.
Massima
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 24 agosto 2012, n. 1461
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Comune – Zonizzazione elettromagnetica – Legittimità – Presupposti.
La zonizzazione elettromagnetica è legittima se rimane entro i confini della funzione urbanistica senza interferire con interessi di altra natura e in particolare con la tutela della salute (v. art. 4 comma 11 della LR 11 maggio 2001 n. 11). La giurisprudenza costituzionale ha precisato che l’adozione di criteri localizzativi da parte degli enti locali non deve pregiudicare l’interesse nazionale alla realizzazione delle reti di telecomunicazione: di conseguenza non possono considerarsi legittime previsioni generiche o eccessivamente discrezionali (v. C.Cost. 7 ottobre 2003 n. 307 punti 7 e 21; C.Cost. 7 novembre 2003 n. 331 punto 6; C.Cost. 27 luglio 2005 n. 336 punto 9.1; C.Cost. 28 marzo 2006 n. 129 punto 7.3). In definitiva attraverso i suddetti criteri possono essere imposte localizzazioni alternative purché siano garantiti lo sviluppo delle reti e la copertura del territorio. Proprio per questo la zonizzazione è normalmente preceduta da accordi con i gestori delle reti di telefonia, che sono tenuti a prospettare tutti i punti equivalenti sotto il profilo della copertura ottimale delle varie aree del territorio per consentire poi ai comuni di effettuare le proprie valutazioni urbanistiche.
Pres. Calderoni, Est. Pedron –T. s.p.a. (avv. Ferrari) c. Comune di Medole (avv. Gianolio)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 24 agosto 2012, n. 1461SENTENZA
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2^ – 24 agosto 2012, n. 1461
N. 01461/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2004, proposto da:
TELECOM ITALIA SPA (già TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA), rappresentata e difesa dall’avv. Franco Giuseppe Ferrari, con domicilio eletto presso l’avv. Elena Pagani in Brescia, via Gramsci 30;
contro
COMUNE DI MEDOLE, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;
per l’annullamento
– del provvedimento del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 449 del 20 gennaio 2004, con il quale è stata inibita la prosecuzione dei lavori di cui alla DIA presentata il 22 maggio 2003 ed è stato ingiunto il ripristino dei luoghi (ordinanza 1/2004);
– del provvedimento del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 6687 del 14 ottobre 2003, con il quale sono stati sospesi i lavori di cui alla DIA presentata il 22 maggio 2003 (ordinanza 18/2003);
– del provvedimento del responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 6797 del 14 ottobre 2003, con il quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di verifica della legittimità delle opere oggetto della DIA presentata il 22 maggio 2003;
– dell’art. 4.3 delle NTA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Medole;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente TIM Telecom Italia Mobile spa (ora Telecom Italia spa) ha presentato al Comune di Medole in data 22 maggio 2003 una DIA riguardante la realizzazione di una stazione radio base GSM/UMTS in via Cà Morino. L’area destinata alla stazione radio base (mappale n. 142) ricade in zona E (agricola) ed è ricompresa nella fascia di rispetto stradale. In data 19 giugno 2003 l’ARPA ha dato parere favorevole relativamente ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.
2. La DIA è stata presentata quando era vigente il Dlgs. 4 settembre 2002 n. 198, che all’art. 3 comma 3 equiparava sotto ogni profilo le infrastrutture per telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria, e all’art. 3 comma 2 dichiarava espressamente tali infrastrutture compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e a ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
3. Il Comune tuttavia ha dapprima sospeso i lavori con ordinanza n. 18 del 14 ottobre 2003, poi con nota di pari data ha annunciato una verifica sul titolo autorizzativo, e da ultimo con ordinanza n. 1 del 20 gennaio 2004 ha inibito in via definitiva la realizzazione dell’infrastruttura e ha ingiunto la rimessione in pristino. La tesi del Comune è che dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’intero Dlgs. 198/2002 per eccesso di delega (v. C.Cost. 1 ottobre 2003 n. 303) sarebbe venuta meno la possibilità di localizzare questi impianti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici. Nello specifico le fasce di rispetto stradali sarebbero inidonee a ospitare le stazioni radio base in quanto inedificabili e vincolate alla sicurezza della circolazione. La profondità delle fasce di rispetto stradale è stabilita dall’art. 4.3 delle NTA in base alle dimensioni della carreggiata.
4. Contro i suddetti provvedimenti inibitori e ripristinatori la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 20 marzo 2004 e depositato il 31 marzo 2004. Le censure possono essere sintetizzate e ridisposte come segue: (i) violazione dell’art. 6 comma 1 del Dlgs. 198/2002, che considera accolta l’istanza di autorizzazione o la DIA qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto non sia comunicato un provvedimento di diniego; (ii) difetto di motivazione per quanto riguarda l’intervento in autotutela, non essendo sufficiente il richiamo alla pronuncia di illegittimità costituzionale; (iii) travisamento della funzione delle infrastrutture per telecomunicazioni, che devono essere qualificate come opere di urbanizzazione primaria e possono quindi trovare collocazione su tutto il territorio comunale. Oltre all’annullamento degli atti impugnati è stato chiesto il risarcimento del danno.
5. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
6. La realizzazione della stazione radio base è stata ultimata in corso di causa (la dichiarazione di fine lavori è del 23 ottobre 2004).
7. Sulle questioni proposte dalle parti si possono formulare le seguenti considerazioni:
(a) la DIA relativa alla stazione radio base è stata presentata nella vigenza del Dlgs. 198/1998, il cui art. 3 comma 2 era esplicito nel dichiarare la prevalenza delle infrastrutture per telecomunicazioni su qualunque altra destinazione del territorio;
(b) il consolidamento degli effetti della DIA (sostenuta dal parere favorevole dell’ARPA) è avvenuto interamente sotto tale disciplina, in quanto, come previsto dall’art. 6 comma 1 del Dlgs. 198/2002, il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del progetto (22 maggio 2003 – 20 agosto 2003), mentre il primo intervento diretto a sospendere i lavori è del 14 ottobre 2003;
(c) l’art. 4 comma 1 del DL 14 novembre 2003 n. 315 ha esteso ai procedimenti iniziati ai sensi del Dlgs. 198/2002 e in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003 (8 ottobre 2003) la disciplina contenuta nel Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), mantenendo però ferma la decorrenza dei termini procedimentali dalla data di presentazione della domanda o della DIA. In base all’art. 87 comma 9 del Dlgs. 259/2003 l’istanza di autorizzazione e la DIA si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto non sia comunicato un provvedimento di diniego;
(d) essendovi piena congruenza tra i termini procedimentali della disciplina originaria e di quella sopravvenuta, ed essendo stati conservati ex lege gli effetti della DIA presentata sotto il vecchio regime, non possono esservi dubbi sul fatto che la localizzazione della stazione radio base era ormai un elemento acquisito al patrimonio giuridico della ricorrente quando il Comune ha deciso di intervenire per espellere l’impianto dalla sua sede;
(e) l’intervento del Comune dopo la conclusione del procedimento deve quindi trovare giustificazione nel potere di autotutela attribuito all’amministrazione. Nello specifico non sono però rinvenibili i presupposti per l’esercizio di tale potere;
(f) innanzitutto non appare sufficiente il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003, in quanto la cancellazione della normativa di dettaglio contenuta nel Dlgs. 198/2002 lascia un vuoto normativo solo apparente. In effetti l’assimilabilità delle infrastrutture per telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria è desumibile sia dal diritto internazionale (v. la convenzione di Ginevra del 22 dicembre 1992 sull’Unione internazionale delle telecomunicazioni, ratificata in base alla legge 31 gennaio 1996 n. 61) sia dal diritto comunitario (v. Dir. 28 giugno 1990 n. 90/388/CEE; Dir. 16 settembre 2002 n. 2002/77/CE; Dir. 7 marzo 2002 n. 2002/20/CE; Dir. 7 marzo 2002 n. 2002/19/CE). L’assimilazione formale alle opere di urbanizzazione primaria, già contenuta nell’art. 3 comma 3 del Dlgs. 198/2002, è stata poi nuovamente codificata nel diritto interno dall’art. 86 comma 3 del Dlgs. 259/2003;
(g) anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003 non era quindi possibile trattare la stazione radio base diversamente da un’opera di urbanizzazione primaria. Accolta questa premessa il Comune avrebbe dovuto applicare in modo conseguente la propria disciplina urbanistica, la quale (art. 11 delle NTA) permette nelle zone di rispetto stradale, cimiteriale e fluviale la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (compresi i sostegni delle linee telefoniche ed elettriche, che presentano significative analogie con il servizio garantito dalle stazioni radio base);
(h) in questa materia l’autotutela assume poi aspetti peculiari. In sintesi si può affermare che, al di fuori di situazioni particolari (non evidenziate nel presente giudizio) in cui sia accertato un pericolo attuale per l’incolumità delle persone o per altri interessi pubblici primari, il potere di inibire in autotutela una stazione radio base già autorizzata può trovare il proprio fondamento solo in una specifica zonizzazione elettromagnetica del territorio comunale. Questa forma di pianificazione è l’unico strumento di cui dispongono i comuni per orientare la distribuzione degli impianti, e dunque costituisce anche il necessario parametro di riferimento per ogni intervento in autotutela;
(i) la zonizzazione elettromagnetica è legittima se rimane entro i confini della funzione urbanistica senza interferire con interessi di altra natura e in particolare con la tutela della salute (v. art. 4 comma 11 della LR 11 maggio 2001 n. 11). La giurisprudenza costituzionale ha precisato che l’adozione di criteri localizzativi da parte degli enti locali non deve pregiudicare l’interesse nazionale alla realizzazione delle reti di telecomunicazione: di conseguenza non possono considerarsi legittime previsioni generiche o eccessivamente discrezionali (v. C.Cost. 7 ottobre 2003 n. 307 punti 7 e 21; C.Cost. 7 novembre 2003 n. 331 punto 6; C.Cost. 27 luglio 2005 n. 336 punto 9.1; C.Cost. 28 marzo 2006 n. 129 punto 7.3). In definitiva attraverso i suddetti criteri possono essere imposte localizzazioni alternative purché siano garantiti lo sviluppo delle reti e la copertura del territorio. Proprio per questo la zonizzazione è normalmente preceduta da accordi con i gestori delle reti di telefonia, che sono tenuti a prospettare tutti i punti equivalenti sotto il profilo della copertura ottimale delle varie aree del territorio per consentire poi ai comuni di effettuare le proprie valutazioni urbanistiche;
(j) nel caso in esame il Comune non disponeva di un piano di distribuzione degli impianti elaborato con le analisi e le garanzie sopra descritte, e ha cercato invece di individuare nelle disposizioni urbanistiche generali dei vincoli ostativi all’insediamento di infrastrutture per telecomunicazioni. In questo modo sono stati però pretermessi i canoni propri del potere di zonizzazione elettromagnetica, e quindi automaticamente sono stati superati anche i limiti del potere di autotutela: il secondo non può infatti avere un contenuto più ampio del primo.
8. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti inibitori e ripristinatori impugnati. Non vi sono invece i presupposti per liquidare una somma a titolo di risarcimento, in quanto dalla vicenda in questione non emerge alcun danno risarcibile, tenuto conto del fatto che questo TAR con ordinanza cautelare n. 544 del 6 aprile 2004 ha sospeso i provvedimenti impugnati consentendo così il completamento e l’utilizzazione dell’infrastruttura.
9. Poiché nel momento in cui si è formato il contenzioso potevano ancora esservi consistenti dubbi interpretativi sui poteri comunali relativi alla localizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)