Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 3879 | Data di udienza: 12 Luglio 2012

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 31, cc. 1 e 2 d.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento di demolizione – Proprietario – Legittimazione passiva – Estraneità all’abuso – Tutela dagli affetti dell’inottemperanza – Provvedimento repressivo – Inidoneità a costituire titolo per l’acquisizione gratuita – Ragioni. (Si ringrazia l’avv. Alessandro Biamonte per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 17 Settembre 2012
Numero: 3879
Data di udienza: 12 Luglio 2012
Presidente: Pagano
Estensore: Perrelli


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 31, cc. 1 e 2 d.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento di demolizione – Proprietario – Legittimazione passiva – Estraneità all’abuso – Tutela dagli affetti dell’inottemperanza – Provvedimento repressivo – Inidoneità a costituire titolo per l’acquisizione gratuita – Ragioni. (Si ringrazia l’avv. Alessandro Biamonte per la segnalazione)



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^– 17 settembre 2012, n. 3879


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 31, cc. 1 e 2 d.P.R. n. 380/2001 – Provvedimento di demolizione – Proprietario – Legittimazione passiva – Estraneità all’abuso – Tutela dagli affetti dell’inottemperanza.

Dall’art. 31, cc. 2 e 3 del d.P.R. n. 380/2001 emerge che il proprietario deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall’essere o meno estraneo alla realizzazione dell’ abuso. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all’ abuso edilizio commesso da altri e manifesti il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall’ordinamento, per la rimozione dell’opera abusiva, resta salva la sua tutela dagli effetti dell’inottemperanza all’ordine di demolizione che lo stesso sia stato impossibilitato ad eseguire (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639; T.A.R. Lazio, Roma, II, 14.2.2011 , n. 1395; T.A.R. Umbria, 25.11.2008, n. 787).

Pres. Pagano, Est. Perrelli – M.F. e altro (avv.ti Biamonte e Caione) c. Comune di Sorrento

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Proprietario estraneo all’abuso – Provvedimento repressivo – Inidoneità a costituire titolo per l’acquisizione gratuita – Ragioni.

L’estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l’inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene (cfr. Tar Lazio, Latina, 1.9.2008, n. 1026; Tar Campania, Napoli, II, 19.10. 2006, n. 8673). La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 345 del 15.7.1991) ha infatti  precisato che l’acquisizione gratuita dell’area non è una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione, abilitando l’Amministrazione ad una scelta fra la demolizione d’ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Ne discende che, essendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale una sanzione prevista per l’ipotesi di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento.

Pres. Pagano, Est. Perrelli – M.F. e altro (avv.ti Biamonte e Caione) c. Comune di Sorrento


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 17 settembre 2012, n. 3879

SENTENZA

 
 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^– 17 settembre 2012, n. 3879

 

N. 03879/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01814/2011 REG.RIC.

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mario Fordellone e Patrizia D’Angelo, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Biamonte e Paolo Caione, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Duomo,348;

contro

il Comune di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lucio De Luca Di Melpignano, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Cesario Console n. 3;

per l’annullamento

– quanto al ricorso introduttivo:
a) del provvedimento n. 5438/2011, notificato in data 28.2.2011, con il quale – a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione n. 474 del 3.11.2008 e n. 5 del 19.1.2009 – è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate alla via Gradoni n. 10, catastalmente identificate al foglio 5, particella 1277, nonché dell’area di sedime non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
b) del provvedimento n. 7038 del 24.3 2011, con il quale – nel rigettare la S.C.I.A. n. 6385 del 21.2.2011, l’Amministrazione comunale ha diffidato i ricorrenti «dall’intraprendere alcuna tipologia di opere presso il cespite …, ivi compreso l’intervento di ripristino … in quanto il bene sito nel comune di Sorrento alla via Gradoni n. 10, catastalmente identificato al foglio 5, particella 1277, risulta acquisito gratuitamente al patrimonio dell’ente»;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il «verbale di notifica provvedimento e contestuale dissequestro di manufatto edile», menzionato nel predetto provvedimento n. 7038 del 24.3.2011;

– quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 1.7. 2011:
a) dell’ordinanza n. 304/2011 – fasc. 112/08 recante l’ordine di demolizione delle medesime opere già oggetto dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
b) di ogni atto presupposto e connesso e, per quanto occorra, in particolare, della nota prot. n. 23624 del 30.6.2011;

– quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 7.11.2011:
a) del provvedimento prot. n. 38302 del 28.10.2011, con il quale il Comune di Sorrento, ha formalmente accertato l’inottemperanza dei ricorrenti all’ordine di demolizione di cui all’ordinanza n. 304 del 20.6.2011, contestualmente disponendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, nonché dell’area di sedime non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
b) ove occorrente, della nota prot. n. 36531 del 17.10.2011, con la quale il dirigente del V Dipartimento del Comune di Sorrento ha sospeso gli effetti della S.C.I.A. depositata il 16.9.2011 (volta al ripristino dello stato dei luoghi), ed ha invitato l’istante a produrre documentazione integrativa nel termine perentorio di gg. 10;
c) del verbale di sopralluogo prot. n. 38299 del 28.10.2011, costituente presupposto dell’accertata inottemperanza;

– quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 23.12.2011:
a) del provvedimento prot. n. 42864 del 30.11.2011, con il quale il Comune di Sorrento, ha nuovamente disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, nonché dell’area di sedime non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
b) ove occorrente, della suddetta nota a firma del dirigente del V dipartimento del Comune di Sorrento prot. n. 36531 del 17.10.2011;
c) del suddetto verbale di sopralluogo prot. n. 38299 del 28.10.2011, costituente presupposto dell’accertata inottemperanza.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I ricorrenti, in qualità di proprietari dell’immobile sito in Comune di Sorrento, via Gradoni n. 10, hanno impugnato l’atto di acquisizione gratuita dello stesso e della relativa area di sedime al patrimonio comunale, basato sull’inottemperanza ai provvedimenti di ripristino n. 474 del 3.11.2008 e n. 25 del 19.1.2009, entrambi aventi ad oggetto degli abusi edilizi realizzati nel detto fabbricato.

1.1. L’immobile è stato sottoposto a sequestro penale sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 324/2010 che ha accertato l’esclusiva responsabilità di Aldo Fardellone, fratello di Mario e usufruttario del bene, per la realizzazione dei detti abusi.

1.2. Dalla predetta ricostruzione emerge, pertanto, la totale estraneità rispetto alla realizzazione degli abusi sia di Mario Fardellone che di Patrizia D’Angelo, divenuta proprietaria esclusiva del bene con atto pubblico rep. n. 6479/3346 del 22.6.2010. Tale circostanza è stata del tutto ignorata dall’Amministrazione resistente che ha diffidato i ricorrenti dall’intraprendere i lavori volti al ripristino dello stato dei luoghi di cui alla S.C.I.A. del 21.2.2011.

2. I ricorrenti deducono l’illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge (art. 31 del D.P.R. n. 380/2001; artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990), nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili poiché l’Amministrazione comunale ha disposto l’acquisizione gratuita del compendio immobiliare al patrimonio comunale, nonostante i proprietari dello stesso siano completamente estranei alla realizzazione degli abusi, non siano stati messi nelle condizioni di partecipare al procedimento per omessa comunicazione del relativo avvio e per omessa notifica dei provvedimenti alla sig.ra D’Angelo e, infine, si siano adoperati in tutti modi per dare ottemperanza agli ordini di ripristino.

3. Il Comune di Sorrento, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso avendo acquisito di diritto la proprietà dell’immobile oggetto di causa sin dal mese di febbraio 2009, una volta decorsi i 90 giorni assegnati per il ripristino dello stato dei luoghi nell’ordinanza n. 474 del 3.11.2008.

4. Con l’ordinanza n. 714 del 21.4.2011 il Collegio ha accolto la domanda di misure cautelari, ritenendo sussistente il fumus in relazione alla dedotta estraneità dei ricorrenti rispetto alla realizzazione degli abusi sanzionati, con conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale.

5. Con istanza ex art. 59 del c.p.a. i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 714/2011 poiché il Comune di Sorrento si è medio tempore immesso nel possesso materiale dell’immobile e della relativa area di sedime e continua a detenerli.

5.1. Con ordinanza n. 1708 del 23.6.2011 il Collegio ha accolto la predetta istanza ordinando all’Amministrazione comunale di dare esecuzione alla pronuncia cautelare n. 714/2011 e disponendo, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta, individuato dal Prefetto di Napoli.

6. Quindi il Comune di Sorrento, con l’ordinanza n. 304 del 20.6.2011, ha ingiunto ai ricorrenti di procedere alla demolizione di tutte le opere abusive e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi riportando l’area all’originaria configurazione orografica ed arborea, pena l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.

6.1. Con motivi aggiunti, depositati l’1.7.2011, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del predetto provvedimento per violazione di legge (art. 31 del D.P.R. n. 380/2001), per elusione del giudicato cautelare e per eccesso di potere sotto molteplici profili. Asseriscono in sintesi i ricorrenti che l’Amministrazione comunale, in pretesa ottemperanza dell’ordinanza cautelare n.714/2011 di sospensione dell’efficacia del provvedimento di acquisizione gratuita, gli ha ingiunto la demolizione di abusi concernenti un immobile sottratto alla loro disponibilità in quanto divenuto ex lege di proprietà del Comune, nonostante gli stessi si fossero adoperati in tutti i modi proprio per dare spontanea esecuzione ai precedenti ordini di ripristino e per eliminare quanto abusivamente realizzato dall’usufruttuario Aldo Fordellone.

6.2. Con l’ordinanza n. 1319 del 28.7.2011 il Collegio ha accolto la domanda di misure cautelari ordinando all’Amministrazione comunale di consentire ai ricorrenti la spontanea esecuzione dell’ordinanza di demolizione impugnata.

7. Nelle more del processo il Prefetto di Napoli, con provvedimento prot. n. 2145 del 4.8.2011, preso atto dell’istanza dei ricorrenti e della perdurante inerzia del Comune di Sorrento, ha provveduto a nominare un commissario ad acta per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare favorevole emessa da questo Tribunale. A sua volta il Commissario ad acta, con note depositate il 7.9.2011 e il 21.10.2011, ha dato conto dell’attività svolta per l’esecuzione dell’ordinanza n. 1078/2011, consentendo più accessi al fondo da parte dei ricorrenti in modo da provvedere all’attività di manutenzione e di pulizia dello stesso.

8. Quindi, in ottemperanza all’ordinanza n. 1319 del 28.7.2011, la ricorrente Patrizia D’Angelo, in qualità di proprietaria, ha presentato il 16.9.2011 una S.C.I.A. per eseguire i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, in conformità a quanto ordinato con il provvedimento n. 304 del 20.6.2011.

9. Con motivi aggiunti, depositati il 7.11.2011, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con i quali il Comune di Sorrento ha nuovamente disposto l’acquisizione gratuita del bene oggetto di causa al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordinanza di ripristino n. 304/2011 e ha sospeso l’efficacia della S.C.I.A., deducendone l’illegittimità per violazione di legge (art. 31 del D.P.R. n. 380/2001), per elusione del giudicato cautelare e per eccesso di potere sotto molteplici profili. Assumono in sintesi i ricorrenti l’illegittimità e l’illogicità dell’ordinanza che dispone l’acquisizione del bene al patrimonio comunale per essere l’inottemperanza all’ordine demolitorio frutto del comportamento della P.A., improntato ad impedire l’accesso al compendio immobiliare per consentire i rilievi necessari a riscontrare le integrazioni documentali richieste in relazione alla S.C.I.A. presentata il 16.9.2011. Peraltro, l’Amministrazione non ha in alcun modo esplicitato le ragioni per le quali non ha inteso venire incontro alle istanze della sig.ra D’Angelo volte a dare spontanea esecuzione agli ordini di ripristino emessi.

10. Con decreto monocratico n. 1771 del 7.11.2011 è stata accolta la domanda di misure cautelari ritenendo opportuno che rimanesse inalterata l’attuale situazione di fatto e di diritto sino all’udienza camerale e di merito dell’1.12.2011.

11. Con motivi aggiunti, depositati il 23.12.2011, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prot. n. 42864 del 30.11.2011 con il quale è stata nuovamente disposta l’acquisizione del compendio immobiliare sito in Sorrento, via Gradoni n. 10, deducendone l’illegittimità per violazione del giudicato cautelare, violazione di legge (art. 31 del D.P.R. n. 380/2001) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, nonché per vizi derivati dai precedenti atti già gravati.

11.1. Con l’ordinanza n. 141 del 26.1.2012 è stata accolta la domanda di misure cautelari, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento prot. n. 42864 del 30.11.2011 “in modo da mantenere inalterata l’attuale situazione di fatto e di diritto inerente il compendio immobiliare in oggetto” sino all’udienza di trattazione del merito.

12. Alla pubblica udienza del 24.5.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

13. Il Collegio deve, in via preliminare, dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, depositati il 7.11.2011, in quanto i provvedimenti censurati risultano superati e assorbiti dal provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, depositati il 23.12.2011, con il quale il Comune di Sorrento, accertata l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 304 del 20.6.2011 nel termine assegnato di 90 giorni, ha nuovamente disposto l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

13.1. Peraltro, il Comune di Sorrento, con provvedimento prot. n. 40841 del 17.11.2011, ha revocato in autotutela il provvedimento prot. n. 38302 del 28.10.2011, impugnato con i motivi aggiunti depositati il 7.11.2011.

14. Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

15. Il Collegio ritiene utile premettere ai fini della decisione che Mario Fordellone all’epoca della realizzazione degli abusi era nudo proprietario del compendio immobiliare di cui si controverte, mentre il fratello Aldo ne era usufruttario. Successivamente a far data dal 22.12.2009 il ricorrente è divenuto pieno proprietario del predetto bene in forza di atto pubblico di donazione per notaio Caccavale rep. n. 6059/3088. Patrizia D’Angelo è, invece, divenuta esclusiva proprietaria del compendio immobiliare sito in Sorrento, via Gradoni n. 10, in forza di compravendita per notaio Caccavale rep. n. 6479/ 3346 del 22.6.2010.

16. Tanto premesso assumono in sintesi i ricorrenti che l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto emettere l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del compendio immobiliare sul quale sono stati compiuti gli abusi e della relativa area di sedime in quanto sia Mario Fordellone, nudo proprietario all’epoca dei fatti, che Patrizia D’Angelo, attuale proprietaria, sono estranei alla commissione degli interventi abusivi, la cui responsabilità va integralmente ascritta al sig. Aldo Fordellone, usufruttario del bene, come accertato in via definitiva dalla sentenza penale n. 324/2010. Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, l’Amministrazione resistente, oltre ad avere del tutto omesso di verificare la totale estraneità degli stessi rispetto alla commissione degli abusi, ha ostacolato le loro iniziative volte a dare spontanea esecuzione all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, non dando corso alle S.C.I.A. presentate il 21.2.2011 e il 16.9.2011.

17. L’art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’ abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Se il responsabile dell’ abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”.

17.1. Dall’esame della disposizione richiamata emerge che il proprietario deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall’essere o meno estraneo alla realizzazione dell’ abuso. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all’ abuso edilizio commesso da altri e manifesti il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall’ordinamento, per la rimozione dell’opera abusiva, resta salva la sua tutela dagli effetti dell’inottemperanza all’ordine di demolizione che lo stesso sia stato impossibilitato ad eseguire (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639; T.A.R. Lazio, Roma, II, 14.2.2011 , n. 1395; T.A.R. Umbria, 25.11.2008, n. 787).

17.2. Secondo la consolidata giurisprudenza condivisa dal Collegio, l’estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l’inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene (cfr. in termini Tar Lazio, Latina, 1.9.2008, n. 1026; Tar Campania, Napoli, II, 19.10. 2006, n. 8673).

17.3. Ed invero, nel caso di specie, il provvedimento di acquisizione gratuita si basa sull’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 304 del 20.6.2011 con il quale l’Amministrazione comunale, in asserita esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 714/2011 di questo Tribunale, ha ingiunto a Mario Fordellone, quale nudo proprietario del bene all’epoca dei fatti, e a Patrizia D’Angelo, quale nuova proprietaria del cespite immobiliare, di demolire gli abusi commessi in via Gradoni n. 10.

17.4. Il Collegio ritiene, quindi, che l’Amministrazione comunale legittimamente ha emesso un nuovo provvedimento repressivo nei confronti degli attuali proprietari del bene (cfr. ordinanza n. 304 del 20.6.2011), ma proprio alla luce di quanto stabilito nel provvedimento cautelare n. 714/2011, avrebbe dovuto valutare l’estraneità dei ricorrenti rispetto alla commissione degli abusi e conseguentemente escludere nei loro confronti l’espressa comminatoria dell’ acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle opere abusive in caso di inottemperanza.

17.5. Sul punto, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 345 del 15.7.1991) ha precisato che l’acquisizione gratuita dell’area non è una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione, abilitando l’Amministrazione ad una scelta fra la demolizione d’ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Ne discende che, essendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale una sanzione prevista per l’ipotesi di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento.

17.6. La Cassazione ha, inoltre, affermato che al fine di configurare la responsabilità del proprietario di un’area per la realizzazione di una costruzione abusiva è necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che questi abbia concorso, anche solo moralmente, con il committente o l’esecutore dei lavori, tenendo conto della piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dell’interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, così come dei rapporti di parentela o affinità tra responsabile e proprietario, della sua eventuale presenza in loco, dello svolgimento di attività di vigilanza dell’esecuzione dei lavori, del regime patrimoniale dei coniugi, ovvero di tutte quelle situazioni e comportamenti positivi o negativi dai quali possano trarsi elementi integrativi della colpa (cfr. Cassazione penale, sez. III, 12.4.2005, n. 26121).

17.7. Nel caso di specie dalla documentazione acquisita agli atti non emerge alcuna delle predette circostanze atte a far ritenere sussistente un concorso anche solo morale dei ricorrenti con il sig. Aldo Fordellone nella realizzazione degli abusi, né l’Amministrazione resistente ha addotto motivazioni sul punto nei provvedimenti emessi successivamente all’ordinanza cautelare n. 714/2011 nella quale l’accoglimento della cautela si basa proprio sull’estraneità alla commissione degli abusi dei sigg.ri Fordellone e D’Angelo.

18. Va, infine, evidenziato che l’Amministrazione comunale non ha tenuto in alcuna considerazione il comportamento dei ricorrenti volto a dare spontanea esecuzione all’ordine di ripristino e, in particolare, la presentazione di due S.C.I.A., rispettivamente il 21.2.2011 e il 16.9.2011, aventi ad oggetto i lavori per l’eliminazione delle opere abusive.

18.1. A tal proposito il Collegio ritiene sviato il comportamento del Comune che -in presenza della descritta situazione e delle conseguenze che ne scaturiscono e senza aver contrastato, né nella sede amministrativa, né in questa sede, la ricostruzione della “vicenda abusiva” (il riferimento è alla completa estraneità, di cui occorre dar prova)- ha denegato la prima S.C.I.A. in quanto l’immobile sarebbe già stato acquisito ex lege al suo patrimonio, mentre ha inibito la seconda segnalazione chiedendo delle integrazioni documentali (inquadramento urbanistico, elaborati grafici di rilievo e progetto opportunamente quotati, crono-programma dei lavori) che presuppongono la disponibilità del bene o quanto meno il libero accesso al medesimo.

19. Raccogliendo le fila del discorso stante la molteplicità di atti e provvedimenti che hanno caratterizzato questo processo, la conclusione del Collegio sul punto è che, pur non dubitando della legittimità di un ordine di demolizione indirizzato anche nei confronti del proprietario del bene non responsabile dell’abuso, l’Amministrazione comunale, alla luce di tutte le risultanze presenti agli atti anche all’esito del giudizio cautelare sul provvedimento originariamente impugnato, non avrebbe dovuto reiterare (nei confronti dei ricorrenti) –i provvedimenti di acquisizione gratuita del compendio immobiliare al patrimonio comunale.

20. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso principale e i motivi aggiunti, depositati il 7.11.2011, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; i motivi aggiunti, depositati l’1.7.2011, devono essere respinti; i motivi aggiunti, depositati il 23.12.2011, devono essere accolti con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 42864 del 30.11.2011 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del compendio immobiliare dei ricorrenti.

21. Appaiono sussistere giustificati motivi, in ragione della parziale reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Il compenso del commissario ad acta, liquidato come in dispositivo, viene posto a carico dell’Amministrazione comunale resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e i motivi aggiunti, depositati il 7.11.2011; rigetta i motivi aggiunti, depositati l’1.7.2011; accoglie i motivi aggiunti, depositati il 23.12.2011, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 42864 del 30.11.2011 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del compendio immobiliare dei ricorrenti.
Spese compensate.
Liquida nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille), a carico del Comune di Sorrento, il compenso da corrispondere al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 24 maggio 2012, 12 luglio 2012, con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
        
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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