Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 583 | Data di udienza: 25 Settembre 2012

Sospende il Calendario Ventorio 2012/2013 della Regione Siciliana (Si ringrazia l‘avv. Nicola Giudice per la segnalazione)


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 25 Settembre 2012
Numero: 583
Data di udienza: 25 Settembre 2012
Presidente: D'Agostino
Estensore: Tulumello


Premassima

Sospende il Calendario Ventorio 2012/2013 della Regione Siciliana (Si ringrazia l‘avv. Nicola Giudice per la segnalazione)



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 25 settembre 2012, ord. n. 583

 

CACCIA – Calendario venatorio – Adozione – Presupposto – Esistenza di un piano faunistico venatorio efficace.

L’esistenza di un piano faunistico venatorio efficace costituisce un presupposto necessario per l’adozione di un nuovo calendario venatorio.

Pres.D’Agostino, Est. Tulumello – Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus e altri (avv.ti Bonanno, Crosta, Giudice e Giuliano) c. Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ - 25 settembre 2012, ord. n. 583

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 25 settembre 2012, ord. n. 583

N. 00583/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01458/2012 REG.RIC.

 
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2012, proposto da Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus, Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association For Nature (M.A.N.), Lega Italiana Protezione Uccelli, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Bonanno, Giovanni Crosta, Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Giudice in Palermo, via M. D’Azeglio n. 27/C;

contro

Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81; Arci Caccia – Comitato Federativo Siciliano, Dip.to Regionale Ambiente dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Dip.to Regionale Interventi Strutturali in Agricoltura dell’Assess.to Risorse Agricole e Alimentari, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale (Ex Infs);;

nei confronti di
Commissione Europea;

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Lav Lega Anti Vivisezione Onlus e Consorti, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D’Azeglio N. 27/C;
ad opponendum:
Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, U.N. Enalcaccia PT sez. prov.le di Catania, Privitera Stefano, E.P.S. Ente Produttori Selvaggina Regione Sicilia, Associazione Caccia e Ambiente Artemide, Associazione Nazionale Cacciatori – A.N.C.A., tutti rappresentato e difesi dall’avv. Basilio Iuculano, con domicilio eletto presso Daniele Solli in Palermo, via Cavour n. 70;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del d.a. 2693 dell’ 8 agosto 2012 dell’Assessore Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana (e relativo allegato “A” facente parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto “calendario venatorio 2012/2013”, pubblicato sul sito web dell’Assessorato (e di cui è stato dato avviso in G.U.R.S. parte I n. 33 del 10 agosto 2012) e sulla G.U.R.S. parte I n. 36 del 24 agosto 2012, nelle parti in cui:

a) viene consentito l’esercizio dell’attività venatoria in assenza del piano faunistico venatorio (previsto dagli artt. 14 e 15 della l.r. 33/1997 e dall’art. 10 della l. 157/1992) e quindi anche in mancanza della valutazione ambientale strategica, obbligatoria per le attività sottoposte a pianificazione ai sensi della direttiva 2001/42/ce edeld.lgs.l52/2006;

b) consente l’attività venatoria all’interno dei siti natura 2000 (sic-siti di importanza comunitaria e zps-zone di protezione speciale) e nelle aree esterne contigue senza essere stato sottoposto a preventiva valutazione di incidenza ai sensi del dpr 357/1997 come modificato dal dpr 120/2003 ed in violazione delle direttive 147/2009/ce (direttiva uccelli) e 92/43/ce (direttiva habitat), disattentendo anche l’impugnativa del commissario dello stato del 26 aprile 2012 all’articolo 11 comma 21 e 22 del ddl 801/2012 (per violazione della costituzione e della normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di incidenza e tutela dei siti natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della norma abilitante;

e) prevede la preapertura della stagione venatoria a far data dal 1 settembre 2012 in assenza della “preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori” obbligatoria ai sensi del comma 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992 n.157;

d) consente l’attività venatoria in contrasto con le indicazioni contenute nella stessa proposta di piano regionale faunistico venatorio 2011/2016 formulata dallo stesso Assessorato Risorse Agricole (elaborati del giugno 2011 e del marzo 2012);

e) consente l’attività venatoria all’interno dei siti natura 2000 (sic-siti di importanza comunitaria e zps-zone di protezione speciale) e nelle aree esterne contigue in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia contenute nello studio di valutazione di incidenza (elaborato del marzo 2012) del piano regionale faunistico venatorio 2011/2016 redatto dallo stesso Assessorato Risorse Agricole, disattendendo anche l’impugnativa del Commissario dello Stato del 26 aprile 2012 all’articolo 11 comma 21 e 22 del ddl 801/2012 (per violazione della costituzione e della normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di incidenza e tutela dei siti natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della norma abilitante;

f) contiene previsioni in palese contraddizione con quanto disposto in precedenza su identici aspetti nella stagione venatoria 2011/2012 e senza che siano intervenute innovazioni di tipo normativo;

g) non è stato predisposto dai competenti Dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura e servizio 7 – tutela patrimonio faunistico e gestione attività venatoria dell’Assessorato Risorse Agricole e contiene previsioni in palese ed insanabile contrasto con la precedente proposta di calendario venatorio 2012/2013 sottoposta dai predetti uffici alla firma del precedente assessore D’Antrassi;

2) del d.a. 2721 del 10 agosto 2012 dell’Assessore Risorse Agricole e alimentari della Regione siciliana, avente ad oggetto “calendario venatorio 2012/2013 – esercizio dell’attività venatoria nei siti della rete natura 2000” pubblicato sul sito web dell’assessorato (e di cui è stato dato avviso in G.U.R.S. parte I n. 33 del 10 agosto 2012) e sulla G.U.R.S. parte I n. 36 del 24 agosto 2012, in quanto:

h) non è stato sottoposto a preventiva valutazione di incidenza ai sensi del dpr 357/1997 come modificato dal dpr 120/2003 ed in violazione delle direttive 147/2009/ce (direttiva uccelli) e92/43/CE (direttiva habitat), disattendendo anche l’impugnativa del Commissario dello Stato del 26 aprile 2012 all’articolo 11 comma 21 e 22 del DDL 801/2012 (per violazione della Costituzione e della normativa comunitaria e nazionale in materia di Valutazione di Incidenza e tutela dei Siti Natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della norma abilitante;

i) consente l’attività venatoria all’interno dei Siti Natura 2000 (SIC-Siti di Importanza Comunitaria e ZPS-Zone di Protezione Speciale) e nelle aree esterne contigue in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia contenute nello Studio di Valutazione di Incidenza (elaborato del marzo 2012) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2011/2016 redatto dallo stesso Assessorato Risorse Agricole, disattendendo anche l’impugnativa del Commissario dello Stato del 26 aprile 2012 all’articolo 11 comma 21 e 22 del DDL 801/2012 (pei violazione della Costituzione e della normativa comunitaria e nazionale in materia di Valutazione di Incidenza e tutela dei Sit Natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della norma abilitante;

j) contiene previsioni in palese contraddizione con quanto disposto in precedenza su identici aspetti nella stagione venatoria 2011/2012 e senza che siano intervenute innovazioni di tipo normativo;

k) non è stato predisposto dai competenti Dipartimento Regionale Interventi Strutturali in Agricoltura e Servizio 7 – tutela patrimonio faunistico e gestione attività venatoria dell’Assessorato Risorse Agricole e contiene previsioni in palese ed insanabile contrasto con la precedente proposta di Calendario Venatorio 2012/2013 sottoposta dai predetti Uffici alla firma del precedente Assessore D’Antrassi;

1) non è stato sottoposto a preventivo parere del Comitato Regionale Faunistico Venatorio e dell’ISPRA in violazione dell’articolo 18 comma 1 della LR 33/1997;

m) contiene norme in palese ed insanabile contrasto con quanto precedentemente determinato dallo stesso calendario venatorio con l’articolo 15 dell’Allegato A del DA 2693/2012..

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Come già rilevato nel decreto cautelare n. 510/2012, il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza avuto riguardo ai primi due motivi di ricorso, alla luce dei seguenti rilievi:
il termine di efficacia del piano faunistico venatorio previsto dalla legge reg. n. 33/1997 sembra avere carattere perentorio, come peraltro confermato dall’emanazione della l.r. 19/2011, prodromica all’adozione del calendario venatorio 2011/2012;
dalla lettura sistematica delle disposizioni dettate con la legge reg. n. 33/1997 – nonché dal regime provvisorio ivi previsto – sembra emergere che l’esistenza di un piano faunistico venatorio efficace costituisce un presupposto necessario per l’adozione di un nuovo calendario venatorio;
Ritenuto pertanto che, in conseguenza dell’invalidità ed inefficacia dei provvedimenti impugnati, anche per la stagione 2012/2013, la caccia deve essere regolata dal calendario venatorio adottato per la stagione 2011/2012, emanato in conformità alle disposizioni normative – primarie e secondarie – ad esso applicabili;
Considerato che tale interpretazione, funzionale anche all’esigenza di evitare il prodursi di un vuoto di disciplina di un’attività soggetta a regime amministrativo, comporta che l’operatività del precedente calendario venatorio non necessita di ulteriori adempimenti sotto il profilo della emanazione o pubblicazione di atti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe, e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia del calendario venatorio adottato per la stagione 2012/2013, e dispone altresì come da motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di maggio 2013.
Condanna l’amministrazione intimata, e le associazioni intervenute ad opponendum, in solido fra loro, al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2.100, in ragione di euro 700,00 per ciascuna delle associazioni ricorrenti, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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