Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 300 | Data di udienza: 27 Settembre 2012

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Provincia di Trento – Demolizione delle murature perimetrali – Risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia – Incompatibilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Trentino Alto Adige
Città: Trento
Data di pubblicazione: 11 Ottobre 2012
Numero: 300
Data di udienza: 27 Settembre 2012
Presidente: Pozzi
Estensore: Chiettini


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Provincia di Trento – Demolizione delle murature perimetrali – Risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia – Incompatibilità.



Massima

 

TRGA TRENTO – 11 ottobre 2012, n. 300


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Provincia di Trento – Demolizione delle murature perimetrali – Risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia – Incompatibilità.

In Provincia di Trento, sin dal 1993, è positivamente prescritto che “le murature perimetrali non vengano demolite” per tutte le prime cinque tipologie di interventi edilizi individuate al comma 1 dell’art. 77 bis della l.p. 22/1991 (e oggi al comma 1 dell’art. 99 della l.p. 1/2008). Con ciò il legislatore provinciale ha esplicitamente optato per una scelta rigorosa: il restauro è stato distinto dal risanamento conservativo e quest’ultimo dalla ristrutturazione edilizia, specificando altresì che quest’ultima tipologia non comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione fedele dell’edificio; infatti, l’articolo in esame distingue gli interventi di ristrutturazione da quelli di sostituzione edilizia ed anche da quelli di demolizione con ricostruzione. Ognuna di quelle citate è dunque una categoria autonoma, disciplinata dal più volte citato art. 77 bis tenendo conto del progressivo aumento dell’intensità, dell’innovazione e della forza degli interventi edilizi citati. Alla luce di questo quadro normativo provinciale, promulgato in attuazione della competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica, consegue anche che, nel territorio provinciale, né il “risanamento conservativo” né la “ristrutturazione edilizia” possono configurarsi allorquando vengano demolite le murature perimetrali (cfr., in termini, sentenze 6.10.2003, n. 357; 27.3.2008, n. 78; 24.4.2008, n. 100; 9.6.2011, n. 172).

Pres. Pozzi, Est. Chiettini – S.F. (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Biasetti e Dalla Serra) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TRGA TRENTO – 11 ottobre 2012, n. 300

SENTENZA

 

TRGA TRENTO – 11 ottobre 2012, n. 300

N. 00300/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2012, proposto da:
Sergio Fostini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Trento, via Paradisi, n. 15/5

contro

– Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Viviana Biasetti e Maurizio Dalla Serra ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;
– Comune di Lardaro, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio

per l’annullamento

– della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2193, di data 21 ottobre 2011, con cui è stata annullata la concessione edilizia n. 3, del 30.4.2009, rilasciata dal Comune di Lardaro per il risanamento della p.ed. 207;

– di tutti gli atti connessi presupposti e derivati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2012 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comune di Lardaro con concessione edilizia n. 3, rilasciata il 30 aprile 2009, ha autorizzato il sig. Sergio Fostini ad eseguire i lavori di “risanamento con sopraelevazione dell’edificio identificato dalla p.ed. 207”, uno stabile costruito nella seconda metà degli anni ’20 del secolo scorso e adibito a stalla/fienile. Le allegate tavole progettuali prevedevano la demolizione e la ricostruzione delle murature perimetrali con la sola eccezione del muro ad ovest.

Il vigente piano comprensoriale dei centri storici, entrato in vigore nell’anno 1992, assoggettava l’immobile in questione alla tipologia di intervento “risanamento”, disciplinata dall’art. 2.2.3.

2. A seguito di segnalazioni giunte al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica, con le quali si informava che l’immobile era stato raso al suolo e ricostruito ex novo, l’Amministrazione provinciale ha eseguito dapprima alcune verifiche amministrative e quindi, con nota del 12 maggio 2011, ha comunicato a tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nella vicenda l’attivazione della procedura di annullamento della concessione edilizia. Acquisite le controdeduzioni del proprietario e del progettista, la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 2193 del 21 ottobre 2011, ha annullato la concessione edilizia.

3. Con il presente ricorso il sig. Fostini ha impugnato detta deliberazione deducendo i seguenti motivi di diritto:

I – “violazione ed erronea applicazione dell’art. 77 bis della l.p. 5.9.1991, n. 22, e dell’art. 99 della l.p. 4.3.2008, n. 1; eccesso di potere per erroneità nei presupposti”, perché il locale piano comprensoriale dei centri storici è anteriore all’entrata in vigore dell’art. 77 bis della l.p. n. 22 del 1991, che ha definito le tipologie degli interventi edilizi, e quel piano stabilirebbe la possibilità di rinnovare gli elementi costitutivi dell’edificio;

II – “violazione della l.p. 4.3.2008, n. 1, ed erronea applicazione dell’art. 21 nonies della l. 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per motivazione carente e insufficiente, per travisamento della realtà e per difetto di istruttoria”, in quanto la Giunta provinciale avrebbe contraddittoriamente motivato sia nella valutazione dei diversi interessi in gioco sia non considerando che l’edifico realizzato in concreto, quanto a materiali e finiture, non avrebbe alterato il contesto circostante;

III – “violazione ed erronea applicazione degli artt. 139 e 129 della l.p. 4.3.2008, n. 1; incompetenza”, posto che non spetterebbe alla Giunta provinciale prescrivere la sanzione amministrativa pecuniaria conseguente all’annullamento;

IV – “violazione ed erronea applicazione dell’art. 129, comma 11, della l.p. 4.3.2008, n. 1”, perché la sanzione pecuniaria sarebbe eventualmente applicabile solo con riferimento alle parti di fabbricato che sarebbero state illegittimamente demolite e ricostruite e non considerando né la sopraelevazione né il mutamento della destinazione d’uso.

4. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato ulteriori memorie.

5. Alla pubblica udienza del 27 settembre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2a. Con il primo motivo introdotto il ricorrente asserisce che il piano comprensoriale degli insediamenti storici vigente alla data di rilascio della concessione del cui annullamento è causa era stato approvato nell’anno 1992 (quindi anteriormente al 1993, quando è entrato in vigore l’art. 77 bis della l.p. 5.9.1991, n. 22, che ha definito il contenuto delle categorie d’intervento edilizio), e che quel piano degli insediamenti storici, per l’immobile di cui si discute, avrebbe previsto non solo la possibilità di modificare la destinazione funzionale ma anche quella di “ripristinare e rinnovare gli elementi costitutivi dell’edificio”.

2b. L’argomentare è infondato in fatto e in diritto.

In fatto, perché esso è frutto di una lettura parziale delle disposizioni di riferimento contenute nell’art. 2.2.3. delle n.t.a. del piano generale degli insediamenti storici del Comprensorio delle Giudicarie, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 10204 del 27.7.1992.

Per l’appunto, l’articolo in esame, rubricato “risanamento”, nell’alinea stabilisce genericamente che è “ammessa la modifica della destinazione funzionale, il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio”, ma prosegue poi prescrivendo, nella successiva specificazione dei caratteri edilizi nonché delle operazioni ammesse, “la conservazione della struttura”, ossia “del sistema portante (quello preposto alle funzioni statiche quali le strutture verticali: fondazioni, murature portanti interne e perimetrali, colonne, pilastri, …) e costruttivo dell’edificio” (cfr., rinvio al cap. 4 delle stesse n.t.a. per l’esplicitazione dei significati dei termini – doc. n. 10 in atti dell’Amministrazione).

Ne deriva che per la tipologia dell’intervento edilizio autorizzato “risanamento” la disciplina locale invocata non consentiva la demolizione delle muratura perimetrali ma, all’opposto, la conservazione della “struttura”, come sopra definita, comprensiva anche delle mura perimetrali.

2c. L’art. 77 bis della l.p. n. 22 del 1991 per la categoria d’intervento edilizio “risanamento conservativo” (prescritta per gli edifici di maggior pregio rispetto a quelli soggetti alla sola ristrutturazione) così, peraltro, come per la categoria “ristrutturazione edilizia”, non ha espressamente previsto la possibilità della demolizione della murature perimetrali. Questo articolo di legge è stato effettivamente introdotto nell’ordinamento provinciale successivamente al piano degli insediamenti storici sopra menzionato risalente all’anno 1992, e precisamente nel successivo anno 1993 con l’entrata in vigore dell’art. 15 della l.p. 15.1.1993, n. 1.

Ma tale fatto, al contrario di quanto ritiene il ricorrente, è giuridicamente irrilevante per la sua posizione in quanto:

– per un verso, come già detto, la disciplina locale era sufficientemente chiara nel prescrivere la conservazione della struttura dell’edificio;

– per altro e prevalente rilievo perché, in ogni caso, l’anteriore disciplina locale eventualmente difforme al disposto legislativo è stata automaticamente sostituita con le clausole legali dettate dalla fonte legislativa sovraordinata la quale, stante la sua natura di norma primaria, ha sostituito eventuali disposizioni discordanti contenute nelle norme tecniche di attuazione.

In tal senso, anche il provvedimento impugnato afferma correttamente che “le disposizioni in materia degli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni, in caso di dubbio interpretativo, vanno necessariamente lette in coerenza con il quadro legislativo provinciale” e con la “deliberazione della Giunta provinciale n. 20116, del 30 dicembre 1992, con cui è stata data attuazione alla disciplina legislativa provinciale in materia di tutela degli insediamenti storici”.

In proposito vale rammentare che anche la Corte costituzionale, che ha più volte ricondotto le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nell’ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio (cfr., sentenza 1.10.2003, n. 303), ha precisato che rientrano nei principi fondamentali della materia anche le disposizioni che definiscono le categorie degli interventi perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi (cfr., sentenza 23.11.2011, n. 309). La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi – con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione, di sostituzione e di nuova costruzione (interventi cosiddetti pesanti) da un lato, le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera (interventi di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria), e degli altri particolari interventi di restauro e di risanamento conservativo – spetta, dunque, solo alla competenza del Legislatore.

2d. Del tutto irrilevante risulta poi il fatto che al momento del rilascio della concessione edilizia di causa vigesse l’istituto della salvaguardia perché era stato adottato un nuovo p.r.g. che, per l’edificio in questione, ha individuato il meno vincolante intervento della “ristrutturazione”: difatti, anche per tale categoria, come per quella del risanamento conservativo, l’art. 77 bis della già citata l.p. n. 22 del 1991, così come l’art. 99 della successiva l.p. 4.3.2008, n. 1, ha esplicitamente previsto che le murature perimetrali non possano essere demolite.

2e. In definitiva, in Provincia di Trento sin dall’anno 1993 è positivamente prescritto che “le murature perimetrali non vengano demolite” per tutte le prime cinque tipologie di interventi edilizi individuate al comma 1 dell’art. 77 bis della l.p. 22/1991 (e oggi al comma 1 dell’art. 99 della l.p. 1/2008). Con ciò il legislatore provinciale ha esplicitamente optato per una scelta rigorosa: il restauro è stato distinto dal risanamento conservativo e quest’ultimo dalla ristrutturazione edilizia, specificando altresì che quest’ultima tipologia non comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione fedele dell’edificio; infatti, l’articolo in esame distingue gli interventi di ristrutturazione da quelli di sostituzione edilizia ed anche da quelli di demolizione con ricostruzione. Ognuna di quelle citate è dunque una categoria autonoma, disciplinata dal più volte citato art. 77 bis tenendo conto del progressivo aumento dell’intensità, dell’innovazione e della forza degli interventi edilizi citati.

Alla luce di questo puntuale quadro normativo provinciale, promulgato in attuazione della competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica, consegue anche che non torna utile al deducente invocare la giurisprudenza amministrativa che ha incluso nel concetto di ristrutturazione (come disciplinato dall’art. 31 della legge 5.8.1978, n. 457) anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato. All’opposto, questo Tribunale regionale ha più volte avuto occasione per precisare che, nel territorio provinciale, né il “risanamento conservativo” né la “ristrutturazione edilizia” possono configurarsi allorquando vengano demolite le murature perimetrali (cfr., in termini, sentenze 6.10.2003, n. 357; 27.3.2008, n. 78; 24.4.2008, n. 100; 9.6.2011, n. 172).

Il primo mezzo deve essere dunque disatteso.

3a. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la deliberazione impugnata non avrebbe comparato gli opposti interessi in gioco né avrebbe illustrato lo specifico interesse pubblico all’annullamento, tenuto conto che l’edifico in definitiva realizzato non produce alcuna alterazione al contesto circostante sia perché esso non presenta alcun particolare pregio sia perché ha riproposto finiture, materiali e tipologie omogenei rispetto a quelli originali.

3b. Anche questo argomentare non può essere condiviso.

3b1. È opportuno premettere che nell’ordinamento provinciale trentino il potere di rimozione delle concessioni illegittime è attribuito alla Giunta dall’articolo 139 della l.p. 4.3.2008, n. 1 (e, in precedenza dall’art. 134 della l.p. 5.9.1991, n. 22), il cui comma 1 recita: “Le deliberazioni e i provvedimenti dei comuni e delle comunità non conformi alle leggi urbanistiche, ai regolamenti e agli strumenti di pianificazione territoriale, o che li violano, possono essere annullati dalla Giunta provinciale, entro dieci anni dalla loro adozione”.

Nelle Regioni ordinarie il corrispondente potere, già disciplinato dall’articolo 27 della legge 17.8.1942, n. 1150, e dall’articolo 1 del D.P.R. 15.1.1972, n. 8, che ha trasferito alle Regioni la relativa funzione statale, è ora previsto dall’articolo 39 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, che pure stabilisce in dieci anni il termine massimo per l’adozione del provvedimento di annullamento.

3b2. La giurisprudenza, in passato, si è divisa circa i contenuti della motivazione dell’atto di annullamento (cfr. C.d.S., sez. VI, 14.1.2004, n. 74): da un lato si è sostenuto che la constatazione del contrasto con la normativa urbanistica deve essere assistita da una congrua e puntuale motivazione sull’interesse pubblico compromesso dalla persistenza in vita della concessione e che giustifica l’eliminazione del provvedimento (cfr. C.d.S., sez. IV, 20.2.1998, n. 315; sez. IV, 12.7.2001, n. 3900); da altro lato si è affermato che il procedimento di annullamento della concessione edilizia non necessita di una specifica motivazione sul pubblico interesse, il quale è implicito coincidendo esso con l’esigenza di “ricondurre le amministrazioni comunali al rigoroso rispetto della normativa edilizia” (per tutte, cfr. C.d.S., sez. IV, 16.3.1998, n. 443).

Concordano comunque i due ricordati indirizzi sulla valutazione in concreto del “tempo” in cui sopravviene l’annullamento rispetto al momento del rilascio della concessione e/o a quello della conclusione dei lavori: se è pur vero che il “termine ragionevole” per disporre l’annullamento è stato legislativamente fissato in dieci anni dall’adozione del titolo edilizio, pur tuttavia occorre anche valutare, caso per caso, quando l’annullamento è stato pronunciato, atteso che se il tempo trascorso dal rilascio del titolo abilitativo è contenuto, minore è l’obbligo di una puntuale motivazione: essa, infatti, si riduce proporzionalmente in relazione al lasso temporale trascorso dal rilascio del titolo, in quanto una tempistica ravvicinata non incide su alcuna posizione soggettiva che possa riconoscersi consolidata.

In questo senso, nel caso all’esame alcuna solidificazione delle aspettative può essere avvenuta a vantaggio del titolare della concessione, se si considera che il procedimento di annullamento della concessione del 30 aprile 2009 ha avuto inizio informalmente nell’ottobre/dicembre 2010, con le richieste di chiarimento inviate all’Amministrazione comunale, e formalmente il 12 maggio 2011, quando il competente Ufficio provinciale ha avvisato tutti gli interessati della sussistenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento di annullamento. Il procedimento si è poi chiuso con l’adozione in data 21 ottobre 2011 della deliberazione impugnata.

Dall’esame del suesposto iter procedurale si evince dunque che il procedimento è stato avviato a lavori in corso, sebbene gran parte delle mura perimetrali fossero già state demolite, e che esso si è concluso entro pochi mesi: si può allora affermare che non può esservi stata alcuna soggettiva percezione della potenziale consolidazione degli interventi autorizzati dalla concessione i cui lavori erano in corso di espletamento.

3b3. Per il correlato aspetto della comparazione degli opposti interessi, va poi rilevato che quelli della parte privata assurgono ad un livello apprezzabile anche nel procedimento di annullamento provinciale/regionale solo allorquando si sia ingenerato un legittimo affidamento in ordine alla validità del titolo edilizio rilasciato: il che è però da escludersi quando accadimenti volontari ed intenzionali riferibili al soggetto richiedente il titolo edilizio portano a ritenere che lo stesso conoscesse i limiti vigenti derivanti sia dalle prescrizioni delle norme tecniche di attuazione che da quelle legislative (cfr., in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 11.9.2009, n. 4934).

Per questo aspetto, nonostante il ricorrente, sia in sede di dibattito procedimentale che in quello processuale, abbia ripetutamente affermato la sua “buona fede”, si deve rilevare che la deliberazione impugnata dà conto di una serie di eventi (invero gravi perché hanno coinvolto non solo la posizione dell’interessato ma anche quella dell’Amministrazione comunale di Lardaro) che non sono stati smentiti dal ricorrente:

– egli, per effettuare i lavori di causa, ha chiesto alla società provinciale Cassa del Trentino S.p.a. un contributo ai sensi dell’art. 4 della l.p. 28.3.2009, n. 2, con cui è stato è istituito un fondo destinato alla concessione di contributi a persone fisiche, nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa, per l’esecuzione di interventi sul patrimonio edilizio;

– trattandosi di un edificio soggetto a risanamento conservativo, era necessario acquisire il preventivo parere favorevole del Servizio urbanistica della Provincia, il quale, in una prima fase, si espresse negativamente sul rilievo che “l’intervento alterava l’unitarietà compositiva della cortina edilizia prevedendo un ampliamento in sopraelevazione di un volume, compromettendone sia gli originari caratteri architettonici che l’armonico inserimento nel contesto”;

– il Fostini, in sede di controdeduzioni, presentò “una dichiarazione del Sindaco del Comune di Lardaro prot. 195-UT/fp unitamente ad un elaborato progettuale debitamente timbrato dal Comune che attestava l’avvenuto rilascio di una concessione edilizia per la sopraelevazione della p.ed. 15/2 edificio contiguo a quello in argomento”;

– ciò orientò il Servizio urbanistica a rivedere l’iniziale orientamento negativo e a rilasciare un parere positivo “considerato che l’intervento in argomento non avrebbe in tale caso compromesso l’unitarietà del fronte edilizio”;

– la successiva istruttoria posta in essere per l’adozione del provvedimento di annullamento in esame ha però evidenziato:

— da un lato la “non veridicità della dichiarazione sindacale prot. 195-UT/fp, non veridicità successivamente confermata dalla nota comunale prot. 1035UT/fp dd. 5 maggio 2011” (cfr., doc. n. 9 in atti dell’Amministrazione, nota sottoscritta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico con la quale attesta che con riferimento alla p.ed. 15/2 non è stata presentata alcuna istanza di concessione e che non sono stati rilasciati titoli edilizi);

— per altro profilo, che gli elaborati progettuali presentati a Cassa del Trentino S.p.a. per ottenere il contributo e quelli presentati al Comune ai fini del rilascio della concessione erano difformi: in particolare, è risultato che “gli elaborati consegnati a Cassa del Trentino S.p.a. non prevedevano la demolizione delle murature perimetrali, contrariamente invece a quanto concessionato”;

– con ciò, conclude il provvedimento oggetto di gravame, “è evidente che a fronte di quest’ultima circostanza (demolizione delle murature perimetrali) il Servizio urbanistica avrebbe rilevato la non conformità dell’intervento con il vincolo del risanamento conservativo ed avrebbe espresso il proprio deciso parere negativo in merito”.

Ne deriva che sono pienamente condivisibili le conclusive affermazioni contenute nel provvedimento in esame, secondo cui “il fatto che il signor Fostini abbia presentato a Cassa del Trentino degli elaborati progettuali diversi da quelli concessionati, non contemplanti la demolizione dei muri perimetrali, fa supporre che il medesimo fosse consapevole dell’illegittimità del provvedimento edilizio”, e che “la consapevolezza dell’interessato, dimostrata dalla presentazione ad arte di elaborati diversi rispettivamente ai fini del procedimento di rilascio del titolo edilizio e per quello di concessione del contributo, rende palese la sussistenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità violata”.

3c. Quanto alla valutazione dell’interesse pubblico, il provvedimento de quo dà innanzitutto atto che “l’edificio interessato dall’intervento è localizzato nel centro del nucleo storico di Lardaro e fa parte di un comparto edilizio ancora fortemente caratterizzato da elementi architettonici originali. In particolare, la costruzione conservava intatti i caratteri tipologici e storici riconducibili agli edifici a destinazione stalla/fienile tipici della zona, ovvero volumi realizzati con materiali reperiti in loco (pietra e legno) e sviluppo semplice e funzionale, ma non privo, nel tempo, di forti caratteri identitari locali. Il basamento era in muratura con piccoli fori a cornice lignea e portone in legno, mentre il primo piano presentava una struttura portante in legno con travi, controventature, dormienti e con tamponamento in assito verticale. La copertura era anch’essa in legno a tre falde”.

Inoltre, la deliberazione all’esame prosegue affermando che “il contesto architettonico circostante conserva ancora oggi una forte uniformità storico-architettonica, pertanto, qualsiasi trasformazione che non abbia come presupposto ‘la conoscenza, la protezione, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione del nucleo storico’ (l.p. n. 1 del 15.01.1993) può compromettere la permanenza della singolarità del luogo”.

Precisamente, l’art. 24 della precedente l.p. 5.9.1991, n. 22, così come gli artt. 29 e 60 della legge urbanistica provinciale 4.3.2008, n. 1, attribuiscono al piano regolatore comunale la definizione delle categorie d’intervento ammesse per gli edifici degli insediamenti storici. Ciò significa che nei centri storici, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico esistente, la categorie di intervento per il recupero degli immobili sono definite con riguardo agli edifici singolarmente e unitariamente considerati e che la funzione dei vincoli è volta alla “conservazione” dell’esistente. Di conseguenza, gli immobili sono schedati uno per uno e le prescrizioni stabilite sono dirette a preservare l’immobile quale unitaria testimonianza storico-culturale che deve essere salvaguardata, sia singolarmente che come parte di una bellezza d’insieme.

Ne consegue che ogni attività di costruzione/ricostruzione non eseguita a fini conservativi dell’esistente, sebbene attuata con materiali e finiture similari a quelli originali, altera comunque sia il bene che l’ambiente che si è voluto preservare perché, come ha rettamente obiettato l’Amministrazione resistente, opera una riproposizione comunque “falsa” della realtà che si è inteso invece conservare quale primario interesse pubblico “diretto alla preservazione della memoria collettiva della storia locale”.

Anche per questa parte il provvedimento impugnato presenta dunque una motivazione congrua e argomentata, espressione di un’attenta istruttoria e di un analitico esame di tutte le circostanze della vicenda con finale graduazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti e con l’individuazione di quello pubblico prevalente su ogni altro.

Anche il secondo mezzo deve essere pertanto disatteso.

4a. Miglior sorte non merita il terzo motivo, con il quale si sostiene che la deliberazione impugnata sarebbe viziata da incompetenza, atteso che non spetta all’Amministrazione provinciale prescrivere i provvedimenti sanzionatori conseguenti all’annullamento.

Il Collegio osserva che al caso in esame – abuso determinato dall’annullamento della concessione – si applica anzitutto il disposto del comma 1 dell’art. 128 della l.p. n. 1 del 2008, secondo cui sono abusive le costruzioni realizzate in base a un titolo abilitativo derivante da una concessione annullata, indipendentemente dall’Autorità che ha disposto l’annullamento. Per cui trova conseguentemente applicazione il disposto del comma 11 del successivo art. 129, in materia di sanzioni, ove è stabilito che, in caso di annullamento della concessione, sia il Comune ad applicare “una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o delle parti abusivamente eseguite e comunque non inferiore a 1.500 euro”.

Discende dunque ex lege l’applicazione al caso de quo di una sanzione pecuniaria pari al valore dell’edificio abusivamente demolito e ricostruito.

La deliberazione gravata n. 2193 del 2011, nell’ultimo paragrafo, ove ha ricordato il disposto legislativo riportato, precisando altresì che è impossibile “la rimessa in pristino per la perdita totale dell’edificio preesistente”, non ha dunque “determinato” alcuna conseguenza sanzionatoria ma si è limitata a citare – senza alcuna autonoma efficacia lesiva – la normativa da applicare nel prosieguo della vicenda.

4b. Il quarto motivo, con cui si afferma che non dovrebbero essere sanzionati né l’eseguito ampliamento volumetrico in sopraelevazione né il mutamento della destinazione d’uso da stalla/fienile a residenza, è invece inammissibile per carenza d’interesse attuale.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale il requisito dell’attualità della lesione non sussiste quando il pregiudizio lamentato dal ricorrente sia meramente eventuale, quando, cioè, dal provvedimento impugnato non discende una lesione diretta alla sfera giuridica dell’interessato né è certo che la lesione temuta si realizzerà in un secondo tempo. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il ricorso, o parte di esso, “che tende ad ottenere una pronuncia di principio che possa essere fatta valere con riferimento a successivi comportamenti dell’Amministrazione” (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, 7.6.2012, n. 3365 e T.R.G.A. Trento, 7.6.2012, n. 181).

Nel caso di specie, come già detto (e come è stato sostenuto anche dal ricorrente con il terzo motivo), compete all’Amministrazione comunale di Lardaro applicare la sanzione prevista dal sopra citato comma 11 dell’art. 129 della l.p. n. 1 del 2008, per cui ogni disquisizione sulle prossime “conseguenze sanzionatorie” difetta dell’attualità dell’interesse perché dalla deliberazione provinciale all’esame non deriva al ricorrente alcun pregiudizio effettivo ed immediato avente natura di sanzione pecuniaria.

5. In definitiva, per tutte le suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6 del 2012

lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’Amministrazione provinciale di Trento che liquida complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila).

Ordina alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
             

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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