Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1812 | Data di udienza: 25 Ottobre 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Regione Toscana – Sanatoria edilizia – Art. 140 l.r. n. 1/2005 – Conformità agli atti di governo del territorio –  Piani attuativi – Piani di recupero – Variazioni essenziali e non – Giudizio di conformità al titolo edilizio – Difformità rispetto allo strumento urbanistico – Difformità essenziale per definizione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 9 Novembre 2012
Numero: 1812
Data di udienza: 25 Ottobre 2012
Presidente: Nicolosi
Estensore: Bellucci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Regione Toscana – Sanatoria edilizia – Art. 140 l.r. n. 1/2005 – Conformità agli atti di governo del territorio –  Piani attuativi – Piani di recupero – Variazioni essenziali e non – Giudizio di conformità al titolo edilizio – Difformità rispetto allo strumento urbanistico – Difformità essenziale per definizione.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 9 novembre 2012, n. 1812


DIRITTO URBANISTICO – Regione Toscana – Sanatoria edilizia – Art. 140 l.r. n. 1/2005 – Conformità agli atti di governo del territorio –  Piani attuativi – Piani di recupero.

L’art. 140 della L.R. Toscana n. 1/2005 assume a presupposto della sanatoria edilizia la conformità dell’intervento agli atti di governo del territorio, i quali comprendono, ai sensi dell’art. 10 della stessa L.R., i piani attuativi. Secondo l’indicazione del titolo V, capo IV, sez. II, i piani di recupero (previsti dall’art. 73 della L.R. n. 1/2005) sono qualificati come piani attuativi particolari, con la conseguenza che, al pari degli altri strumenti urbanistici, costituiscono il parametro di raffronto ai fini della valutazione di sanabilità dell’opera abusiva (si veda anche: Cons. Stato, V, 12.3.1992, n. 214).

Pres. Nicolosi, Est. Bellucci – P. s.n.c. (avv. Altavilla) c. San Giuliano Terme (avv.ti Ciaramelli e Fanelli)

DIRITTO URBANISTICO – Variazioni essenziali e non – Giudizio di conformità al titolo edilizio – Difformità rispetto allo strumento urbanistico – Difformità essenziale per definizione.

Nel sistema repressivo dell’abusivismo edilizio la distinzione tra opere costituenti variazioni essenziali e opere costituenti variazioni non essenziali si attaglia al giudizio di conformità delle stesse rispetto al titolo edilizio rilasciato, e non anche rispetto allo strumento urbanistico o agli atti di governo del territorio, rispetto ai quali la difformità è, per definizione, sempre essenziale.

Pres. Nicolosi, Est. Bellucci – P. s.n.c. (avv. Altavilla) c. San Giuliano Terme (avv.ti Ciaramelli e Fanelli)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 9 novembre 2012, n. 1812

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 9 novembre 2012, n. 1812


N. 01812/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01539/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Palla Costruzioni di Ilaria e Andrea Palla s.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Altavilla, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;

contro

Comune di San Giuliano Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandra Ciaramelli e Aldo Fanelli, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;

per l’annullamento (quanto al ricorso principale):

-del provvedimento del 2.5.2011, n. 14, con il quale il dirigente comunale del Settore territorio ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata dalla ricorrente;

-di ogni atto connesso;

e per l’annullamento (chiesto con motivi aggiunti depositati in giudizio in data 28.7.2012):

-del provvedimento 24.4.2012 n. 8, col quale il dirigente comunale del Settore territorio ha irrogato alla ricorrente una sanzione demolitoria e pecuniaria riferita ad un intervento di recupero edilizio di un fabbricato esistente;

-per quanto occorrer possa, della deliberazione del Consiglio comunale del 21.12.2006, n. 117 e della “relazione di calcolo della sanzione” del 2.4.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati in giudizio il 28 luglio 2012;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuliano Terme;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nell’aprile 2003 la signora Giulietta Cinquini, dante causa della società ricorrente, aveva presentato al Comune di San Giuliano Terme una proposta di piano attuativo per il recupero di un vecchio casolare a destinazione abitativa (piano che prevede il recupero del casolare, l’eliminazione di superfetazioni e la realizzazione di una villetta monofamiliare).

Il 12 ottobre 2004 la stessa signora Cinquini ha presentato una denuncia di inizio attività, avente ad oggetto la manutenzione straordinaria della copertura (rifacimento del manto di copertura, stesura di guaina catramata, riposizionamento del manto ed eventuale sostituzione di travi e travicelli ammalorati), attuata dalla ricorrente.

Nel frattempo il Consiglio comunale, con deliberazioni n. 124 del 23.10.2004 e n. 35 del 19.4.2005, ha adottato e approvato il piano di recupero proposto dalla signora Cinquini, la quale ha ceduto l’immobile alla società ricorrente in data 24.4.2005.

Quest’ultima ha proceduto alle operazioni di ristrutturazione senza titolo edilizio.

A seguito di sopralluogo del Comune, la società istante ha cercato di rimediare all’irregolarità presentando una domanda di sanatoria edilizia.

Successivamente, accortasi che l’attività edilizia di recupero presentava difformità rispetto alle tavole del piano attuativo, la stessa ha dichiarato di rinunciare alla suddetta domanda, che però è stata respinta con provvedimento comunale del 18.6.2009 n. 28 (impugnato con ricorso n. 1622/09).

L’esponente ha quindi presentato, in data 2.2.2010, nuova istanza di sanatoria edilizia, accompagnata da più dettagliata documentazione, riguardante il casolare ed i garage pertinenziali. Ne è seguito un lungo procedimento istruttorio, articolato tra l’altro in tre sedute della Conferenza dei Servizi, nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (nota del 1.2.2011), nelle controdeduzioni dell’interessata datate 21.3.2011 e nell’adozione, in data 2.5.2011, del provvedimento finale di diniego.

Avverso tale determinazione la ricorrente, dopo avere osservato che l’innalzamento del tetto è difforme dalla d.i.a. e precedente al piano di recupero e che l’ordinamento comunque consentirebbe la sanatoria parziale, è insorta deducendo:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 140 della L.R. n. 1/2005 e degli artt. 3 e 14 ss. della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, perplessità e ingiustizia manifesta.

Le sistemazioni esterne, alle quali fa anche riferimento il contestato diniego, esulano dall’oggetto della domanda di sanatoria presentata; in sede di Conferenza di Servizi le opere de quibus erano state ritenute conformi al piano di recupero (fatta eccezione per la copertura) e tuttavia nell’atto impugnato non si dà contezza delle ragioni del mutamento di opinione, né si controdeduce sulla memoria partecipativa presentata dall’interessata.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 140 della L.R. n. 1/2005 e delle norme tecniche del piano di recupero; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, perplessità e ingiustizia manifesta.

Le opere realizzate sono conformi al piano di recupero, nel senso che le difformità riscontrate non costituiscono variazione essenziale: è il caso dei solai interni (leggermente spostati rispetto alle tavole del piano), della posizione di alcune vedute, delle divisioni interne, del numero delle unità abitative (come risulta dalle conclusioni della Conferenza dei Servizi e dalle tavole grafiche a corredo della domanda di sanatoria), della nuova copertura posta su cordolo in cemento (che non ha creato nuovi volumi); in particolare, l’art. 6 dello schema di convenzione qualifica come variazioni non sostanziali gli interventi strutturali ricompresi nelle trasformazioni previste dal piano di recupero (e quindi i solai e le divisioni interne) e le modifiche di prospetti e aperture purchè non radicalmente diverse rispetto alle tavole del piano di recupero; l’art. 4.3 delle NTA del piano consente l’incremento di superficie del soppalco (che non è superficie utile, vista l’altezza del vano cui accede), l’irrisorio ampliamento delle terrazza a tasca, nonché l’eliminazione del forno nel locale di servizio posto sul lato sud; l’art. 4.4 delle NTA (secondo cui i volumi accessori sono in deroga al volume totale riportato nel piano di recupero) ammette l’innalzamento dei garage finalizzato a rendere le pertinenze idonee all’uso (l’altezza indicata nelle tavole del piano di recupero è inferiore a quella minima necessaria a consentire l’uso dei garage, mentre la loro chiusura con una porta non ne ha modificato la consistenza volumetrica), la diversa organizzazione funzionale del locale accessorio a sud, la mancata realizzazione del muro di collegamento tra casolare e annesso sul lato sud; l’art. 2 delle NTA prevede il rifacimento del tetto, il cui rialzamento dettato da ragioni statiche non ne altera la natura di opera di recupero del casolare; l’art. 6, comma 2, dello schema di convenzione definisce come esempi i disegni contenuti negli elaborati grafici, con la conseguenza che il piano di recupero non va interpretato in modo rigido; la produzione di documenti (concernenti l’indicazione del sistema di smaltimento dei reflui, il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e relativa al piano dell’Autorità di bacino, la relazione geologica, la valutazione previsionale di clima acustico, l’avvenuto pagamento di tasse e imposte comunali nei tre esercizi precedenti, ecc.) la cui mancanza è stata addotta ad ulteriore fondamento dell’impugnato diniego, stando agli incontri avuti con l’ufficio comunale avrebbe dovuto essere acquisita nella fase successiva all’accertamento di conformità edilizia.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Giuliano.

In pendenza del gravame il Comune, con determinazione del 24.4.2012, ha ordinato la demolizione dei manufatti accessori, delle recinzioni e delle opere interne all’area pertinenziale e ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria ex art. 134, comma 2, della L.R. n. 1/2005, nella misura di euro 2.171.948,88, riferita ad opere non demolibili (stante l’impossibilità di ricondurre l’edificio principale allo stato precedente).

La determinazione della sanzione pecuniaria assume a presupposto la delibera consiliare n. 117 del 21.12.2006, la quale prevede il calcolo dell’incremento del valore venale, conseguente all’abuso, sulla base della differenza tra valore venale attuale massimo (stime O.M.I.) e valore venale precedente minimo, riferito alla data di accertamento (sempre utilizzando le stime O.M.I.), con applicazione al valore attuale del coefficiente di detrazione in funzione dell’aumento degli anni di vita, ed al valore precedente del coefficiente di detrazione crescente al crescere della gravità dell’abuso.

Avverso il sopravvenuto provvedimento e gli atti connessi la ricorrente è insorta con motivi aggiunti, deducendo:

1) Illegittimità derivata;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 134 della L.R. n. 1/2005; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e perplessità.

Il Comune ha compiuto una valutazione apodittica e errata; è incomprensibile la ragione per cui l’amministrazione stabilisca che il valore attuale debba essere quello massimo (anche considerato che l’immobile de quo è situato all’estrema periferia, in zona priva di servizi e senza pregio paesaggistico) e che il valore precedente coincida con quello minimo (amplificando al massimo la differenza di valore tra il pregio originario e quello attuale dell’abuso edilizio, differenza che aumenta per effetto dei coefficienti correttivi legati alla vetustà e alla gravità dell’illecito); non è corretto che per stimare le opere, con riferimento attuale e al momento della realizzazione, siano stati utilizzati i valori dell’anno 2011 benchè l’abuso risalga al 2006 e nel frattempo la crisi immobiliare abbia abbattuto e non incrementato i prezzi del mercato immobiliare.

Il Comune di San Giuliano ha replicato con memorie difensive.

All’udienza del 25 ottobre 2012 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con la prima censura la ricorrente osserva che l’impugnato diniego è riferito anche alle sistemazioni esterne nonostante queste siano estranee alla domanda di sanatoria; deduce che la Conferenza dei Servizi ha riconosciuto le opere in questione (tranne la copertura) conformi al piano di recupero, trattandosi di difformità ammissibili ai sensi dell’art. 6 delle N.T.A., e che quindi il dirigente comunale ha cambiato opinione senza fornire una congrua spiegazione; aggiunge che quest’ultimo non ha interloquito sulle controdeduzioni che erano state fornite a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

La censura è infondata.

Il Collegio rileva che la documentazione annessa all’istanza di sanatoria è riferita anche alle sistemazioni esterne (si veda, ad esempio, la documentazione fotografica degli spazi esterni), sulle quali inoltre le parti si sono soffermate in sede di Conferenza dei Servizi (si veda, ad esempio, il verbale della seduta del 5.5.2010).

La Conferenza dei Servizi, prevista dall’art. 14 della legge n. 241/1990, costituisce uno strumento di cooperazione tra pubbliche amministrazioni; ne discende che, poiché nel caso di specie, a fronte della domanda di sanatoria, non rilevano determinazioni demandate a distinti enti pubblici, ma la valutazione congiunta di soggetti dipendenti dal Comune e di rappresentanti del privato interessato, la Conferenza appare indetta al di fuori di una corrispondente statuizione legislativa, cosicchè le sue conclusioni sono assimilabili ad un parere facoltativo.

Con nota di comunicazione preventiva delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di sanatoria il Comune, evidenziato che un’analoga richiesta della ricorrente era stata respinta e che la reiterata istanza si distingue dalla precedente solo per il carattere maggiormente dettagliato della documentazione allegata, da un lato ha fatto presente che nella Conferenza dei Servizi si è chiarito che il piano di recupero costituisce la disciplina di riferimento per la valutazione della possibilità di regolarizzare le difformità in questione, dall’altro ha indicato le norme tecniche di attuazione ritenute preclusive della sanatoria edilizia, specificando le difformità rilevanti, oltre alla documentazione necessaria ai fini della piena regolarizzazione dell’immobile.

Ciò premesso, e considerate le valutazioni esposte nella suddetta nota e confermate nel diniego finale, il diniego stesso appare immune dai vizi denunciati, essendo comprensibili le argomentazioni alla cui stregua l’amministrazione ha infine deciso di non rilasciare il permesso in sanatoria.

Con la seconda doglianza l’istante, richiamate le N.T.A. e l’art. 6 dello schema di convenzione, deduce che le opere realizzate sono conformi al piano di recupero.

Il rilievo non può essere accolto.

L’art. 140 della L.R. n. 1/2005 assume a presupposto della sanatoria edilizia la conformità dell’intervento agli atti di governo del territorio, i quali comprendono, ai sensi dell’art. 10 della stessa L.R., i piani attuativi.

Orbene, secondo l’indicazione del titolo V, capo IV, sez. II, i piani di recupero (previsti dall’art. 73 della L.R. n. 1/2005) sono qualificati come piani attuativi particolari, con la conseguenza che, al pari degli altri strumenti urbanistici (ad esempio, al pari del regolamento urbanistico), costituiscono il parametro di raffronto ai fini della valutazione di sanabilità dell’opera abusiva (si veda anche: Cons. Stato, V, 12.3.1992, n. 214).

Pertanto, non è condivisibile l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui nel caso in esame rileverebbero variazioni non essenziali, giacchè nel sistema repressivo dell’abusivismo edilizio la distinzione tra opere costituenti variazioni essenziali e opere costituenti variazioni non essenziali si attaglia al giudizio di conformità delle stesse rispetto al titolo edilizio rilasciato, e non anche rispetto allo strumento urbanistico o agli atti di governo del territorio, rispetto ai quali la difformità è, per definizione, sempre essenziale.

Del resto, poiché il piano attuativo contiene, per propria natura e scopo, prescrizioni di dettaglio, la violazione del piano stesso, ostativa alla regolarizzazione dell’abuso, può ben concernere porzioni circoscritte o aspetti particolari della struttura realizzata.

Privo di pregio è quindi il riferimento, espresso dalla ricorrente, agli artt. 132 e 133 della L.R. n. 1/2005.

Non depone in senso contrario l’art. 6 dello schema di convenzione, il quale distingue tra varianti sostanziali e non sostanziali al piano di recupero al solo fine di individuare i casi in cui è necessario procedere all’approvazione di un nuovo piano.

Invero la disciplina della valenza della difformità dagli atti di governo del territorio è riservata al legislatore.

Né potrebbe obiettarsi che l’innalzamento del tetto costituisce difformità dalla d.i.a. ed è stato realizzato prima dell’approvazione del piano di recupero.

Invero, poichè il piano di recupero costituisce un atto di governo del territorio, rispetto al quale la conformità dell’abuso edilizio deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda di sanatoria, la circostanza che l’innalzamento non sia contemplato nel piano stesso, che prevede un’altezza diversa dell’edificio, preclude la possibilità di regolarizzare l’intervento edilizio.

Del resto, che l’edificio in questione abbia un’altezza superiore a quella prevista dal piano di recupero è ammesso dal tecnico della ricorrente in sede di Conferenza dei Servizi (pagina 2 del verbale relativo alla seduta del 30.6.2010 –documento n. 7 depositato in giudizio dal Comune-) e risulta dagli elaborati grafici, intestati al tecnico stesso, confrontanti lo stato attuale con lo stato di progetto (documenti depositati in giudizio il 28.7.2012).

Ciò considerato, non è condivisibile la tesi della deducente secondo cui alcuni abusi sarebbero tra l’altro sanabili in base agli artt. 2, 4.3 e 4.4 delle NTA del piano, sia perché gli elaborati grafici e le previsioni in genere del piano di recupero hanno comunque la valenza precettiva propria dello strumento urbanistico, sia perché le suddette norme non derogano a tali previsioni.

In conclusione, anche a prescindere dalla parte del gravato provvedimento incentrata sulla mancanza di alcuni documenti e certificazioni, il ricorso introduttivo va respinto.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio osserva quanto segue.

La prima censura si basa su profili di illegittimità derivata.

Il rilievo è infondato alla stregua del giudizio espresso nella trattazione del ricorso principale.

Con la seconda doglianza l’esponente sostiene che il Comune ha trascurato quale valore il casolare avesse prima delle opere di riqualificazione ed ha congegnato un sistema di calcolo della sanzione pecuniaria tale da originare la massima differenza possibile tra valore venale esistente al momento di realizzazione degli abusi e valore venale al momento della irrogazione della sanzione; aggiunge che è incomprensibile il motivo per cui il valore attuale sia quello massimo indicato dall’OMI, e non invece quello medio o minimo, ed il valore pregresso sia quello minimo; la ricorrente lamenta altresì che, ad aumentare la differenza tra i due valori di riferimento, interviene l’impiego di coefficienti correttivi (relativi alla vetustà e alla gravità dell’abuso) e che sono stati utilizzati i riferimenti OMI dell’anno 2011 anziché dell’anno di realizzazione dell’abuso (2006).

L’assunto è fondato, nei sensi appresso indicati.

L’art. 134, comma 2, della L.R. n. 1/2005, applicato nel caso di specie, commisura la sanzione pecuniaria al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere.

Il Comune, in forza della deliberazione consiliare n. 117 del 21.12.2006, ha previsto quale valore di partenza (riferito alla data di accertamento dell’abuso) il valore minimo risultante dalle tabelle dell’O.M.I., e quale valore attuale il valore massimo ricavato dalle tabelle stesse. In tal modo, la stima dell’apprezzamento del bene conseguente alla realizzazione degli abusi è stata calcolata nella misura massima possibile. Inoltre, il Comune non ha apprestato correttivi adeguati ad assicurare una stima in linea con le caratteristiche concrete dell’immobile. Non appare idoneo, al riguardo, il coefficiente legato alla vetustà dell’edificio, in quanto i suoi effetti correttivi del valore massimo operano in percentuali limitate e sono vanificati dagli elevati coefficienti di abbattimento del valore minimo legati alla gravità dell’illecito, deputati ad ampliare la differenza di valore intercorrente tra opera antecedente e opera successiva alla realizzazione dell’opera anche per abusi di lieve entità come le manutenzioni straordinarie.

Inoltre, l’indiscriminata e immotivata applicazione del valore attuale massimo e del valore pregresso minimo, così da ampliare il più possibile il valore venale conseguente all’abuso e, di conseguenza, l’entità della sanzione pecuniaria, porta a stime costantemente ragguagliate a cifre superiori al prezzo medio di mercato, in contrasto con l’art. 134, comma 2, della L.R. n. 1/2005, che ancora la sanzione pecuniaria al valore venale effettivo dell’immobile, e non a valutazioni astratte scisse da qualsiasi valutazione concreta. In altri termini, la suddetta norma può giustificare stime dell’incremento di prezzo vicine a quella massima possibile sulla base di accertate peculiarità o caratteristiche di pregio dell’immobile, caratteristiche che il Comune non ha accertato e su cui comunque non si è soffermato (sul punto si è già espressa questa Sezione in fattispecie analoghe: TAR Toscana, III, 11.2.2011, n. 263; idem, 23.7.2012, n. 1351).

Non depone in senso contrario il fatto che la contestata deliberazione consiliare ammette, in casi specifici, una stima puntuale tesa a stabilire l’effettivo incremento del valore di mercato dell’immobile oggetto di sanzione.

Invero, per regola generale il citato art. 134 prevede una sanzione commisurata all’effettivo incremento di valore, che non può coincidere con quello massimo possibile indiscriminatamente e in mancanza di una stima delle concrete caratteristiche dell’immobile.

Infine, in base al principio di effettività del valore venale, espresso come visto nella suddetta norma, rileva come data da prendere a riferimento per la stima del valore originario (cioè del prezzo di partenza dell’immobile) il momento precedente alla commissione dell’abuso edilizio, con la precisazione che, in mancanza di prova circa l’epoca di realizzazione dell’abuso stesso (l’onere probatorio è a carico del privato interessato in base al principio generale di vicinanza dei mezzi di prova –TAR Umbria, I, 18.6.2010, n. 382; TAR Sicilia, Palermo, III, 26.10.2005, n. 4099-, sempre che il Comune non disponga di elementi dimostrativi quali, ad esempio, aerofotogrammetrie), non potrà che far fede l’anno in cui l’amministrazione ne ha accertato la sussistenza.

In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti vanno in parte accolti (quanto all’irrogazione della sanzione pecuniaria) e in parte respinti (quanto all’ordine di demolizione). Per l’effetto, devono essere annullate l’impugnata ingiunzione n. 8 del 24.4.2012, nella parte riguardante la sanzione pecuniaria, e la presupposta deliberazione consiliare n. 117 del 21.12.2006, nella parte applicata nel caso di specie.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, stante la parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:

-respinge il ricorso principale;

-in parte respinge e in parte accoglie i motivi aggiunti.

Per l’effetto, annulla il provvedimento n. 8 del 24.4.2012, nella parte riguardante la sanzione pecuniaria, e la deliberazione consiliare n. 117 del 21.12.2006, nella parte applicata nel caso di specie. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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