Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 41162 | Data di udienza: 17 Aprile 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Apertura finestre su muro perimetrale – Permesso di costruire – Necessità – Intervento di manutenzione – Esclusione – Permesso di costruire – Inosservanza delle prescrizioni – Rinvio a norme prescrittive di carattere tecnico o amministrativo – Norma penale in bianco – Elementi extrapenali – Compito del giudice – Art. 44 c.1° lett. a) D.P.R. n.380/01


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Ottobre 2012
Numero: 41162
Data di udienza: 17 Aprile 2012
Presidente: Squassoni
Estensore: Grillo


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Apertura finestre su muro perimetrale – Permesso di costruire – Necessità – Intervento di manutenzione – Esclusione – Permesso di costruire – Inosservanza delle prescrizioni – Rinvio a norme prescrittive di carattere tecnico o amministrativo – Norma penale in bianco – Elementi extrapenali – Compito del giudice – Art. 44 c.1° lett. a) D.P.R. n.380/01



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 22 Ottobre 2012 (Ud. 17/04/2012) Sentenza n. 41162

DIRITTO URBANISTICO – Apertura finestre su muro perimetrale – Permesso di costruire – Necessità – Intervento di manutenzione – Esclusione – Art. 44 D.P.R. 380/01.
 
In materia urbanistica, deve essere escluso dal novero degli interventi di manutenzione l’apertura di finestre sul muro perimetrale esterno di un edificio per il quale è richiesto il rilascio di concessione ad aedificandum.
 
(conferma sentenza n. 489/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CASARANO, del 20/01/2011) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. Negro
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire – Inosservanza delle prescrizioni – Rinvio a norme prescrittive di carattere tecnico o amministrativo – Norma penale in bianco – Elementi extrapenali – Compito del giudice – Art. 44 c.1° lett. a) D.P.R. n.380/01.
 
Il reato di cui all’art. 44 comma 1° lett. a) del D.P.R. n.380/01, costituisce un tipico esempio di norma penale in bianco che fa rinvio a norme prescrittive di carattere tecnico o amministrativo, di fonte extrapenale. E’ compito del giudice quello di verificare l’eventuale inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire attraverso una comparazione tra l’ipotesi di fatto e la fattispecie legale quale risultante dagli elementi extrapenali (SS.UU. 21.12.1993 n. 11635).
 
(conferma sentenza n. 489/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CASARANO, del 20/01/2011) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. Negro

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 22 Ottobre 2012 (Ud. 17/04/2012) Sentenza n. 41162

SENTENZA

 

 

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Presidente 
Dott. ALDO FIALE          – Consigliere 
Dott. RENATO GRILLO – Consigliere Rel. 
Dott. GUICLA MULLIRI               – Consigliere  
Dott. LUCA RAMACCI – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da NEGRO FERNANDO N. IL 19/02/1955
avverso la sentenza n. 489/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CASARANO, del 20/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D.E. che ha concluso per l’inammissibilità
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.1 Con sentenza del 20 gennaio 2011 il Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Casarano – dichiarava NEGRO Fernando, imputato del reato di cui all’art. 44 lett. a) D.P.R. 380/01, colpevole del detto reato condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di € 3.000,00 di ammenda.
 
1.2 Rilevava il Tribunale che l’attività edilizia posta in essere dall’imputato – cui era stato fatto carico di avere aperto una finestra sul lato est di un’edicola funeraria della quale era concessionario, in difformità alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire rilasciatogli dal Comune di Ruffano – era certamente attribuibile all’imputato, quanto meno nella veste di committente, stante anche il titolo abilitativo rilasciatogli, e che si era concretizzata, in ogni caso, in una difformità rispetto al titolo medesimo, integrante la fattispecie contravvenzionale di cui alla lettera a) dell’art. 44 D.P.R. 380/01.
 
1.3 Propone appello, da intendersi come ricorso, l’imputato a mezzo del proprio difensore, deducendo con unico motivo inosservanza ed erronea applicazione della norma penale nonché omessa motivazione o sua manifesta illogicità e/o contraddittorietà sia in ordine alla errata qualificazione della condotta, trattandosi di un mero intervento di manutenzione, sia in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per l’intervenuto ripristino dello stato dei luoghi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 
 
Quanto al profilo concernente l’errata qualificazione giuridica della condotta – a detta del ricorrente da inquadrare nell’ambito di un intervento di carattere manutentivo, non assoggettabile a specifico titolo abilitativo – si osserva che il reato di cui all’art. 20 comma 1° lett. a) della legge fondamentale urbanistica, come sostituito dall’art. 44 comma 1° lett. a) del D.P.R. 380/01, costituisce un tipico esempio di norma penale in bianco che fa rinvio a norme prescrittive di carattere tecnico o amministrativo, di fonte extrapenale. E’ compito del giudice quello di verificare l’eventuale inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire attraverso una comparazione tra l’ipotesi di fatto e la fattispecie legale quale risultante dagli elementi extrapenali di cui sopra (SS.UU. 21.12.1993 n. 11635, Rv. 195359). Correttamente il Tribunale ha qualificato la condotta come difforme dal titolo, non potendosi essa comunque inquadrare in un intervento di manutenzione, attese le modalità dell’opera stessa che hanno, oltre che violato le prescrizioni contenute nel titolo, modificato l’assetto estetico-urbanistico della costruzione. La giurisprudenza di questa Corte è pacificamente orientata nel senso di escludere dal novero degli interventi di manutenzione l’apertura di finestre sul muro perimetrale esterno di un edificio per il quale è richiesto il rilascio di concessione ad aedificandum (Cass. Sez. 3^ 19.10.1987 n. 2581).
 
2. Parimenti infondata, in modo palese, la censura di inosservanza della legge penale per non avere il Tribunale dichiarato estinto il reato per intervenuto ripristino dello stato dei luoghi, posto che il D.P.R. 380/01 non prevede tra le cause di estinzione del reato edilizio il ripristino della situazione quo ante: la fattispecie penale è, infatti, integrata con la semplice messa in esecuzione dell’opera non consentita, mentre una eventuale attività di ripristino della situazione antecedente può al più incidere sul trattamento sanzionatorio. A tali regole si è correttamente uniformato il Tribunale, sicchè la censura mossa sul punto non ha il minimo fondamento.
 
3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, che si ritiene congrua nella misura di € 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa per avere dato causa alla inammissibilità.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma, 17 aprile 2012
 

 

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