Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: C-26/11 | Data di udienza:

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Società petrolifere – Qualità della benzina e del combustibile diesel – Specifiche ecologiche dei carburanti – Utilizzazione di biocarburanti o altri carburanti rinnovabili nel settore dei trasporti – Art. 3-5, Dir. 98/70/CE mod. Dir. 2009/30/CE – Direttive 2003/30/CE – Procedura d’informazione – Regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Nozione di “regola tecnica” – Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche – Normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili – Artt. 1 e 8 Dir.98/34/CE


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione:
Numero: C-26/11
Data di udienza:
Presidente: Silva de Lapuerta
Estensore: Silva de Lapuerta


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Società petrolifere – Qualità della benzina e del combustibile diesel – Specifiche ecologiche dei carburanti – Utilizzazione di biocarburanti o altri carburanti rinnovabili nel settore dei trasporti – Art. 3-5, Dir. 98/70/CE mod. Dir. 2009/30/CE – Direttive 2003/30/CE – Procedura d’informazione – Regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Nozione di “regola tecnica” – Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche – Normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili – Artt. 1 e 8 Dir.98/34/CE



Massima

 

CORTE  DI GIUSTIZIA EU Sez.3^, 31 gennaio 2013, Sentenza C-26/11

INQUINAMENTO – Società petrolifere – Qualità della benzina e del combustibile diesel – Specifiche ecologiche dei carburanti – Utilizzazione di biocarburanti o altri carburanti rinnovabili nel settore dei trasporti – Art. 3-5, Dir. 98/70/CE mod. Dir. 2009/30/CE – Direttive 2003/30/CE.
 
Gli articoli 3-5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, conformemente all’obiettivo di promozione dell’utilizzazione di biocarburanti nel settore dei trasporti, assegnato agli Stati membri dalle direttive 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30, e 2009/30, imponga alle società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, miscelandola con tali prodotti, anche una certa quantità di biocombustibili, se tale quantità è calcolata in percentuali della quantità totale di detti prodotti da esse annualmente commercializzata, e tali percentuali sono conformi ai valori limite massimi fissati dalla direttiva 98/70, come modificata dalla direttiva 2009/30.
 
Pres./Rel. Silva de Lapuerta
 
 
INQUINAMENTO – Società petrolifere – Procedura d’informazione – Regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Nozione di “regola tecnica” – Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche – Normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili – Artt. 1 e 8 Dir.98/34/CE.
 
L’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l’obbligo di comunicare un progetto di normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percentuali di biocombustibili, se, dopo essere stato comunicato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, primo comma, tale progetto è stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione europea relative a quest’ultimo e il progetto così modificato è stato poi alla stessa comunicato.
 
Pres./Rel. Silva de Lapuerta
 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA EU Sez.3^, 31 gennaio 2013, Sentenza C-26/11

SENTENZA

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA EU Sez.3^, 31 gennaio 2013, Sentenza C-26/11
 
«Direttiva 98/70/CE – Qualità della benzina e del combustibile diesel – Articoli 3-5 – Specifiche ecologiche dei carburanti – Direttiva 98/34/CE – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Articoli 1 e 8 – Nozione di “regola tecnica” – Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche – Normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili»
 
Nella causa C-26/11,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Grondwettelijk Hof (Belgio), con decisione del 22 dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio 2011, nel procedimento
 
Belgische Petroleum Unie VZW,
 
Continental Tanking Company NV,
 
Belgische Olie Maatschappij NV,
 
Octa NV,
 
Van Der Sluijs Group Belgium NV,
 
Belgomazout Liège NV,
 
Martens Energie NV,
 
Transcor Oil Services NV,
 
Mabanaft BV,
 
Belgomine NV,
 
Van Raak Distributie NV,
 
Bouts NV,
 
Gabriels & Co NV,
 
Joassin René NV,
 
Orion Trading Group NV,
 
Petrus NV,
 
Argosoil Belgium BVBA
 
contro
 
Belgische Staat,
 
con l’intervento di:
 
Belgian Bioethanol Association VZW,
 
Belgian Biodiesel Board VZW,
 
LA CORTE (Terza Sezione),
 
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts, G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
 
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
 
cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 giugno 2012,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la Belgische Petroleum Unie VZW, la Continental Tanking Company NV, la Belgische Olie Maatschappij NV, la Octa NV, la Van Der Sluijs Group Belgium NV, la Belgomazout Liège NV, la Martens Energie NV, la Transcor Oil Services NV, la Mabanaft BV, la Belgomine NV, la Van Raak Distributie NV, la Bouts NV, la Gabriels & Co NV, la Joassin René NV, la Orion Trading Group NV, la Petrus NV e la Argosoil Belgium BVBA, da P. Mallien e M. Deketelaere, advocaten;
 
–        per il Belgische Staat, da J.-F. De Bock, advocaat;
 
–        per la Belgian Bioethanol Association VZW e la Belgian Biodiesel Board VZW, da P. De Bandt, avocat;
 
–        per il governo belga, da C. Pochet, in qualità di agente, assistita da J.-F. De Bock, advocaat;
 
–        per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, da A. Alcover San Pedro, K. Herrmann e E. Manhaeve, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 luglio 2012,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3-5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350, pag. 58), come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140, pag. 88; in prosieguo: la «direttiva 98/70»), dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, degli articoli 26, paragrafo 2, TFUE, 28 TFUE e 34-36 TFUE, nonché dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 98/34»).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra le società Belgische Petroleum Unie VZW, Continental Tanking Company NV, Belgische Olie Maatschappij NV, Octa NV, Van Der Sluijs Group Belgium NV, Belgomazout Liège NV, Martens Energie NV, Transcor Oil Services NV, Mabanaft BV, Belgomine NV, Van Raak Distributie NV, Bouts NV, Gabriels & Co NV, Joassin René NV, Orion Trading Group NV, Petrus NV e Argosoil Belgium BVBA (in prosieguo, congiuntamente: la «BPU e a.») e il Belgische Staat, in merito alla legge del 22 luglio 2009, recante l’obbligo di miscelare biocarburante con combustibili fossili immessi sul mercato (Belgisch Staatsblad, 3 agosto 2009, pag. 51920; in prosieguo: la «legge sull’obbligo di miscelazione»).
 
 Contesto normativo
 
 Diritto dell’Unione
 
 La direttiva 98/34
 
3        L’articolo 1 della direttiva 98/34 così recita:
 
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
 
1)      “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
 
(…)
 
3)      “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.
 
(…)
 
4)       “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
 
(…)
 
11)      “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
 
(…)».
 
4        L’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della suddetta direttiva dispone quanto segue:
 
«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».
 
5        L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva summenzionata prevede che:
 
«Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:
 
–        si conformano agli atti comunitari vincolanti che danno luogo all’adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;
 
(…)
 
–        si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell’articolo 1, punto 11), in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore di servizi».
 
 La direttiva 98/70
 
6        L’articolo 3 della direttiva 98/70, intitolato «Benzina», ai suoi paragrafi 1-3 dispone quanto segue:
 
«1.      Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati membri vietano la commercializzazione sul loro territorio di benzina contenente piombo.
 
2.      Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio possa essere immessa sul mercato soltanto la benzina conforme alle specifiche ecologiche di cui all’allegato I.
 
Gli Stati membri, tuttavia, possono introdurre disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche concernenti l’introduzione di benzina con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Gli Stati membri che ricorrono a detta disposizione ne informano la Commissione.
 
3.      Gli Stati membri impongono ai fornitori di garantire l’immissione sul mercato di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7% e un tenore massimo di etanolo del 5% fino al 2013 e possono prolungarne il periodo di commercializzazione, qualora lo reputino necessario. Essi garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti nella benzina e, in particolare, all’appropriato uso delle diverse miscele della benzina».
 
7        L’allegato I della direttiva 98/70, intitolato «Specifiche ecologiche dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione per compressione», fissa al 10% v/v il valore limite massimo di etanolo per la benzina.
 
8        L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Combustibile diesel», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
 
«Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio venga immesso sul mercato soltanto il combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all’allegato II.
 
Nonostante le prescrizioni dell’allegato II, gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato di diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) maggiore del 7%.
 
Gli Stati membri garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti, in particolare al tenore di FAME, del combustibile diesel».
 
9        In forza dell’allegato II di detta direttiva, intitolato «Specifiche ecologiche dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli ad accensione per compressione», il valore limite massimo per il tenore di FAME del diesel è fissato al 7% v/v.
 
10      L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Libera circolazione», è così formulato:
 
«Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni della presente direttiva».
 
 La direttiva 2003/30/CE
 
11      A termini dei considerando 19 e 21 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42):
 
«(19) Nella risoluzione del 18 giugno 1998 [GU C 210, pag. 215] il Parlamento europeo ha chiesto che la quota di mercato dei biocombustibili sia aumentata al 2% nell’arco di cinque anni prevedendo allo scopo un pacchetto di misure, tra cui esenzioni fiscali, assistenza finanziaria alle industrie di trasformazione e fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere.
 
(…)
 
(21)      Le politiche nazionali di promozione dell’uso dei biocarburanti non dovrebbero vietare la libera circolazione di carburanti conformi alle specifiche ecologiche armonizzate stabilite nella normativa comunitaria».
 
12      Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva ha come scopo la promozione dell’utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali rispettare gli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento rispettando l’ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili.
 
13      L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, ha il seguente tenore:
 
«a)      Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali.
 
b)      i)      Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005.
 
ii)      Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 5,75%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2010».
 
 La direttiva 2009/28/CE
 
14      Il considerando 9 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16), prevede quanto segue:
 
«Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha riaffermato l’impegno della Comunità a favore dello sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili in tutta la Comunità oltre il 2010. Esso ha approvato un obiettivo obbligatorio del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo della Comunità entro il 2020 e un obiettivo minimo obbligatorio del 10% che tutti gli Stati membri dovranno raggiungere per quanto riguarda la quota di biocarburanti sul consumo di benzine e diesel per autotrazione entro il 2020, da introdurre in maniera efficiente sotto il profilo dei costi. Esso ha affermato che il carattere vincolante dell’obiettivo per i biocarburanti è opportuno, a condizione che la produzione sia sostenibile, che i biocarburanti di seconda generazione vengano resi disponibili sul mercato e che la direttiva 98/70(…) sia modificata per consentire miscele in percentuali adeguate (…)».
 
15      A termini dell’articolo 1 della direttiva 2009/28:
 
«La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti (…)».
 
16      L’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, di detta direttiva dispone quanto segue:
 
«Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro».
 
17      L’articolo 26, paragrafi 2 e 3, della stessa direttiva così prevede:
 
«2.      L’articolo 2, l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e gli articoli 5 e 6 della direttiva 2003/30/CE sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2010.
 
3.      Le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012».
 
 La normativa belga
 
18      A termini dell’articolo 4, paragrafo 1, della legge sull’obbligo di miscelazione:
 
«Ogni società petrolifera registrata che immette sul mercato prodotti di benzina o diesel è tenuta ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una quantità di biocombustibili sostenibili, con le modalità che seguono:
 
–        FAME, per almeno il 4% v/v dei prodotti diesel immessi sul mercato;
 
–        bioetanolo, puro o in forma di bio-ETBE, per almeno il 4% v/v dei prodotti di benzina immessi sul mercato».
 
19      L’articolo 5 della legge sull’obbligo di miscelazione è così formulato:
 
«L’immissione sul mercato di biocarburanti sostenibili, ai sensi dell’articolo 4, avviene mediante miscelazione con i prodotti di benzina e diesel da immettere sul mercato, nel rispetto delle norme di prodotto NBN EN 590 per i prodotti diesel e NBN EN 228 per i prodotti di benzina».
 
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
 
20      Con atto introduttivo presentato il 15 ottobre 2009 dinanzi al giudice del rinvio, la BPU e a. hanno chiesto l’annullamento della legge sull’obbligo di miscelazione.
 
21      In tale contesto, il Grondwettelijk Hof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva [98/70] e, eventualmente, l’articolo 4, paragrafo 3, [TUE] e gli articoli 26, paragrafo 2, [TFUE], 28 [TFUE] e 34-36 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione legislativa in forza della quale ogni società petrolifera registrata che immette sul mercato prodotti di benzina e/o di diesel è tenuta ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili sostenibili, vale a dire bioetanolo, puro o in forma di bio-ETBE, fino ad almeno il 4% v/v dei prodotti di benzina immessi sul mercato, e di FAME, sino ad almeno il 4% v/v dei prodotti diesel immessi sul mercato.
 
2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 8 della direttiva [98/34] debba essere interpretato nel senso che, nonostante l’articolo 10, paragrafo 1, primo trattino, della stessa direttiva, detto articolo impone l’obbligo che la Commissione venga informata di un progetto di norma in forza della quale ogni società petrolifera registrata che immette sul mercato prodotti di benzina e/o di diesel sia tenuta ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una quantità di biocombustibili sostenibili, ossia bioetanolo, puro o in forma di bio-ETBE, sino ad almeno il 4% v/v dei prodotti di benzina immessi sul mercato, e FAME, sino ad almeno il 4% v/v dei prodotti diesel immessi sul mercato».
 
 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
 
22      La Belgian Bioethanol Association VZW e la Belgian Biodiesel Board VZW sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto, nel corso del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, la BPU e a. non hanno mai eccepito una violazione delle direttive 98/34 e 98/70 e, pertanto, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta da tale giudice non ha manifestamente alcun nesso con l’oggetto del procedimento principale.
 
23      In proposito, si deve ricordare che il fatto che le parti nel procedimento principale non abbiano sollevato, dinanzi al giudice del rinvio, un problema di diritto dell’Unione non osta a che la Corte possa essere adita da tale giudice. Prevedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte quando «una questione è sollevata davanti a un organo giurisdizionale nazionale», l’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE non intende limitare tale rinvio ai soli casi in cui l’una o l’altra parte nel procedimento principale abbia preso l’iniziativa di sollevare una questione d’interpretazione o di validità del diritto dell’Unione, ma si riferisce anche a casi in cui una questione del genere sia sollevata dallo stesso giudice nazionale, il quale ritenga la decisione della Corte su tale punto «necessaria per emanare la sua sentenza» (sentenze del 16 giugno 1981, Salonia, 126/80, Racc. pag. 1563, punto 7, e dell’8 marzo 2012, Huet, C-251/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).
 
24      Peraltro, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento ex articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (sentenze del 18 dicembre 2007, Laval un Partneri, C-341/05, Racc. pag. I-11767, punto 45, nonché del 18 marzo 2010, Alassini e a., da C-317/0 a C-320/08, Racc. pag. I-2213, punto 25).
 
25      Inoltre, dal momento che la direttiva 98/70 contiene disposizioni che prevedono specifiche ecologiche relative alla composizione della benzina e del combustibile diesel, dei quali tale direttiva mira a garantire la libera circolazione all’interno dell’Unione europea, e dato che il giudice del rinvio ritiene che una violazione di tali disposizioni da parte della normativa belga sarebbe contraria alla libertà di commercio e industria nonché ai principi di parità e di non discriminazione, non può sostenersi che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta da detto giudice sia manifestamente priva di qualsiasi connessione con l’oggetto della controversia principale.
 
26      Date tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
 
 Sulle questioni pregiudiziali
 
 Sulla prima questione
 
27      In via preliminare occorre ricordare che, quando un problema è disciplinato in modo armonizzato a livello dell’Unione, qualunque provvedimento nazionale in materia deve essere valutato in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione (v. sentenze del 12 ottobre 1993, Vanacker e Lesage, C-37/92, Racc. pag. I-4947, punto 9; del 13 dicembre 2001, DaimlerChrysler, C-324/99, Racc. pag. I-9897, punto 32, nonché del 30 aprile 2009, Lidl Magyarország, C-132/08, Racc. pag. I-3841, punti 42 e 46).
 
28      Ciò premesso, deve ritenersi che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda in sostanza se gli articoli 3-5 della direttiva 98/70 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel siano tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili, calcolata in modo percentuale sulla quantità totale dei suddetti prodotti da esse annualmente commercializzati.
 
29      L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/70, in combinato disposto con l’allegato I della stessa, fissa al 10% v/v il valore limite massimo di etanolo per la benzina.
 
30      In forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato II della medesima direttiva, il valore limite massimo per il tenore in FAME del combustibile diesel è fissato, fatta salva l’autorizzazione di cui al suddetto paragrafo 1, secondo comma, al 7% v/v.
 
31      Di conseguenza, imponendo alle società petrolifere l’obbligo di commercializzare una quantità minima di bioetanolo e di FAME, vale a dire il 4% v/v della quantità, rispettivamente, di benzina e di combustibile diesel che esse immettono sul mercato, la legge sull’obbligo di miscelazione prevede percentuali minime obbligatorie di biocombustibili inferiori ai valori limite massimi previsti dagli articoli 3 e 4 della direttiva 98/70.
 
32      Ne discende che tali percentuali sono conformi ai summenzionati articoli 3 e 4 e che dette disposizioni non ostano ad una normativa come quella di cui al procedimento principale.
 
33      Ciò posto, va rilevato che la direttiva 98/70 non stabilisce valori limite minimi per il tenore in biocombustibili della benzina e del combustibile diesel e che, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, l’immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni di quest’ultima non può essere vietata, limitata o impedita.
 
34      Orbene, la legge sull’obbligo di miscelazione prevede percentuali minime obbligatorie di biocombustibili, che, ai sensi dell’articolo 5 della stessa, devono essere immessi sul mercato mediante miscelazione con la benzina e il combustibile diesel.
 
35      Le percentuali minime obbligatorie di biocombustibili previste dalla legge sull’obbligo di miscelazione sono applicabili non su ogni litro di combustibile immesso sul mercato, ma sulla quantità totale di combustibili commercializzata annualmente.
 
36      Un simile obbligo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 48-52 delle sue conclusioni, è atto a limitare l’immissione sul mercato di combustibili conformi alle prescrizioni della direttiva 98/70.
 
37      Tuttavia, le disposizioni della direttiva 98/70, e segnatamente l’articolo 5 della stessa, non possono essere interpretate separatamente da quelle delle direttive 2003/30 e 2009/28, che erano in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale e della proposizione della domanda di pronuncia pregiudiziale.
 
38      Infatti, la circostanza che le direttive 2009/28 e 2009/30, l’ultima delle quali ha modificato la direttiva 98/70, siano state adottate e siano entrate in vigore nella stessa data e il fatto che esse facessero parte, insieme alla direttiva 2003/30, di un sistema globale di misure destinate a promuovere la produzione e l’utilizzazione di energie rinnovabili indicano che il legislatore dell’Unione ha voluto assicurare la necessaria coerenza tra tali direttive.
 
39      A tale proposito, si deve ricordare che la direttiva 2003/30, che, ai sensi del suo articolo 1, aveva come scopo la promozione dell’utilizzazione di biocarburanti in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro, non prescriveva agli Stati membri i mezzi da impiegare per conseguire gli obiettivi nazionali indicativi, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, lasciandoli invece liberi, sotto tale profilo, quanto alla natura degli strumenti di cui avvalersi (v. sentenza del 10 settembre 2009, Plantanol, C-201/08, Racc. pag. I-8343, punto 35).
 
40      Infatti, dal considerando 19 di detta direttiva risulta che gli Stati membri disponevano di diversi strumenti per conseguire gli obiettivi da essa stabiliti, quali, in particolare, un regime di esenzione fiscale, l’assistenza finanziaria alle industrie di trasformazione o la fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere (v. sentenza Plantanol, cit., punto 36).
 
41      Ne consegue che l’articolo 5 della direttiva 98/70, in combinato disposto con le disposizioni della direttiva 2003/30, non ostava a che uno Stato membro imponesse alle società petrolifere di mettere in vendita sul suo mercato una percentuale obbligatoria di biocarburanti per il trasporto, allo scopo di conseguire gli obiettivi nazionali indicativi che avrebbe fissato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima direttiva.
 
42      Tale conclusione si impone a maggior ragione se detto articolo 5 viene letto in combinazione con le disposizioni della direttiva 2009/28, la quale, come emerge dal considerando 9 e dall’articolo 1 della stessa, fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia nei trasporti.
 
43      In proposito, detto considerando richiama l’obiettivo, ratificato dal Consiglio europeo del marzo 2007, di una quota minima del 10% di biocarburanti sul consumo totale di benzina e diesel nei trasporti, che tutti gli Stati membri devono conseguire entro il 2020, e ciò ad un costo ragionevole.
 
44      Tale obiettivo è confermato dall’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/28, che prevede che l’energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 debba essere almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro.
 
45      Tale è il contesto in cui è stata modificata la direttiva 98/70 dalla direttiva 2009/30, allo scopo, conformemente all’obiettivo assegnato agli Stati membri da quest’ultima direttiva nonché dalle direttive 2003/30 e 2009/28, segnatamente, di prevedere dei livelli di miscelazione appropriati tra biocarburanti e combustibili fossili, come quelli risultanti dalle prescrizioni degli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, della direttiva 98/70, in combinato disposto con, rispettivamente, gli allegati I e II di tale direttiva.
 
46      Di conseguenza, una normativa nazionale che imponga percentuali obbligatorie di biocarburanti alle società petrolifere allo scopo di conseguire gli obiettivi nazionali previsti dalle direttive 2003/30 e 2009/28 non può essere considerata contraria agli articoli 3-5 della direttiva 98/70, qualora tali percentuali siano conformi ai valori limite massimi fissati da quest’ultima ed essi siano applicabili non per ogni litro di carburante messo sul mercato, ma per la quantità totale di carburanti annualmente commercializzata da dette società.
 
47      Pertanto, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 3-5 della direttiva 98/70 debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, conformemente all’obiettivo di promozione dell’utilizzazione di biocarburanti nel settore dei trasporti, assegnato agli Stati membri dalle direttive 2003/30, 2009/28 e 2009/30, imponga alle società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, miscelandola con tali prodotti, anche una certa quantità di biocombustibili, se tale quantità è calcolata in percentuali della quantità totale di detti prodotti da esse annualmente commercializzata, e tali percentuali sono conformi ai valori limite massimi fissati dalla direttiva 98/70.
 
 Sulla seconda questione
 
48      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8 della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che esso prevede l’obbligo di comunicare un progetto di normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percentuali di biocombustibili.
 
49      Secondo giurisprudenza costante, la direttiva 98/34 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione, e l’utilità di tale controllo emerge nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva possano costituire ostacoli per gli scambi delle merci fra Stati membri, ostacoli che sono ammissibili solo se necessari per soddisfare esigenze imperative dirette al conseguimento di uno scopo d’interesse generale (v. sentenze dell’8 settembre 2005, Lidl Italia, C-303/04, Racc. pag. I-7865, punto 22; del 15 aprile 2010, Sandström, C-433/05, Racc. pag. I-2885, punto 42, nonché del 9 giugno 2011, Intercommunale Intermosane e Fédération de l’industrie et du gaz, C-361/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 10).
 
50      Poiché l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34 configura uno strumento essenziale per l’attuazione del suddetto controllo, l’efficacia di quest’ultimo è ancora maggiore se tale direttiva viene interpretata nel senso che l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l’inapplicabilità delle regole tecniche considerate, di modo che non possano essere opposte ai soggetti (v. sentenze citate Lidl Italia, punto 23, e Sandström, punto 43).
 
51      In tale contesto va rammentato che dall’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 emerge che la nozione di «regola tecnica» si scompone in tre categorie, cioè, in primo luogo, la «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva citata, in secondo luogo, l’«altro requisito», come definito dall’articolo 1, punto 4, di tale direttiva, e, in terzo luogo, il divieto di fabbricazione, importazione, commercializzazione o utilizzo di un prodotto di cui all’articolo 1, punto 11, della direttiva stessa (v. sentenze del 21 aprile 2005, Lindberg, C-267/03, Racc. pag. I-3247, punto 54; dell’8 novembre 2007, Schwibbert, C-20/05, Racc. pag. I-9447, punto 34, nonché Intercommunale Intermosane e Fédération de l’industrie et du gaz, cit., punto 11).
 
52      Anche supponendo che le disposizioni della legge sull’obbligo di miscelazione appartengano ad una delle suddette tre categorie, si deve preliminarmente verificare se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, sia applicabile l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34.
 
53      A tale riguardo si deve ricordare che, in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 98/34, l’articolo 8 di questa non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri con cui questi ultimi si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell’articolo 1, punto 11, di tale direttiva, in conformità con una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi.
 
54      Orbene, per quanto concerne il procedimento principale, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, nel 2007 il Regno del Belgio ha comunicato alla Commissione un progetto di normativa che introduceva un obbligo di immissione sul mercato di biocarburanti, che ha dato luogo ad un parere circostanziato e ad osservazioni della Commissione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, di detta direttiva, e relativi alle percentuali minime di biocarburanti imposti dal suddetto progetto nonché alle modalità di applicazione di queste.
 
55      Dal fascicolo in parola risulta altresì che, a seguito di tale parere circostanziato e di tali osservazioni, nel 2009 il Regno del Belgio ha comunicato una bozza di progetto di legge sull’obbligo di miscelazione, in cui le disposizioni relative alle percentuali minime obbligatorie di biocarburanti e alle modalità di applicazione di tali percentuali erano state modificate per tener conto di detto parere e di dette osservazioni.
 
56      Ne consegue che, in tali circostanze, il Regno del Belgio si è limitato a modificare le disposizioni di un progetto di normativa, conformemente ad una richiesta della Commissione, allo scopo di eliminare un ostacolo agli scambi, di modo che, in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 98/34, l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva non è applicabile al progetto di legge sull’obbligo di miscelazione.
 
57      Conseguentemente, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8 della direttiva 98/34, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l’obbligo di comunicare un progetto di normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percentuali di biocombustibili, se, dopo essere stato comunicato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, primo comma, tale progetto è stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione relative a quest’ultimo e il progetto così modificato è stato poi alla stessa comunicato.
 
 Sulle spese
 
58      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
 
1)      Gli articoli 3-5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, conformemente all’obiettivo di promozione dell’utilizzazione di biocarburanti nel settore dei trasporti, assegnato agli Stati membri dalle direttive 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30, e 2009/30, imponga alle società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, miscelandola con tali prodotti, anche una certa quantità di biocombustibili, se tale quantità è calcolata in percentuali della quantità totale di detti prodotti da esse annualmente commercializzata, e tali percentuali sono conformi ai valori limite massimi fissati dalla direttiva 98/70, come modificata dalla direttiva 2009/30.
 
2)      L’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l’obbligo di comunicare un progetto di normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percentuali di biocombustibili, se, dopo essere stato comunicato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, primo comma, tale progetto è stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione europea relative a quest’ultimo e il progetto così modificato è stato poi alla stessa comunicato.
 
Firme
 

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