Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 9214 | Data di udienza: 19 Dicembre 2012

* RIFIUTI – Inquinamento e bonifica – Omessa bonifica – Presupposti del reato – Condizione di non punibilità – Artt. 242, 256 e 257, c.3, d. Lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2013
Numero: 9214
Data di udienza: 19 Dicembre 2012
Presidente: Lombardi
Estensore: Graziosi


Premassima

* RIFIUTI – Inquinamento e bonifica – Omessa bonifica – Presupposti del reato – Condizione di non punibilità – Artt. 242, 256 e 257, c.3, d. Lgs. n. 152/2006.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 26 Febbraio 2013 (Ud. 19/12/2012) Sentenza n. 9214

RIFIUTI – Inquinamento e bonifica – Omessa bonifica – Presupposti del reato – Condizione di non punibilità – Artt. 242, 256 e 257, c.3, d. Lgs. n. 152/2006.
 
Il reato di cui all’articolo 257 d.lgs. n.152/2006 si estingue operando il soggetto che ha causato l’inquinamento la bonifica secondo le disposizioni del progetto approvato dall’autorità competente ai sensi degli articoli 242 ss. dello stesso decreto (Cass. sez. III, 13/04/2010 n. 22006; la bonifica effettuata secondo tale progetto è pertanto condizione di non punibilità del reato: Cass. sez. III, 16/3/2011 n. 18502) per cui, al contrario, affinché il reato sussista occorre, oltre al superamento della soglia di rischio, l’adozione del suddetto progetto di bonifica (Cass. sez. III, 29/1/2009 n. 9492).
 
(annulla con rinvio ordinanza n. 749/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del 27/04/2012)  Pres. Lombardi, Est. Graziosi, Ric. Zuccaro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 26 Febbraio 2013 (Ud. 19/12/2012) Sentenza n. 9214

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
TERZA SEZIONE PENALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Presidente
Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO – Consigliere
Dott. SANTI GAZZARA – Consigliere
Dott. CHIARA GRAZIOSI – Consigliere Rel.
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO   – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1) ZUCCARO GIOVANNI N. IL 16/03/1980
avverso l’ordinanza n. 749/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del 27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
sentite le conclusioni del PG Dott.Francesco Salzano che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udit i difensor Avv. Muscariello Marco di Napoli
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 27 aprile 2012 il Tribunale di Napoli respingeva l’istanza di riesame presentata nell’interesse di Zuccaro Giovanni avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip collegiale presso il Tribunale di Napoli in data 26 marzo 2012 in procedimento relativo al reato di cui all’articolo 257, comma terzo, d. Lgs. 152/2006.
 
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del reato, la cui contestazione si inserisce in indagini sull’attività di Eurofer Srl, da cui era risultato (a seguito di sopralluoghi negli anni 2005 e 2006) che sul terreno su cui insisteva l’azienda erano stati sversati rifiuti di varie categorie, comunque qualificabili rifiuti pericolosi, mentre la S.r.l. aveva autorizzazione per l’attività di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi. Dopo vari accertamenti esposti nella consulenza dell’ingegner Boeri, osservava il Tribunale, la provincia di Avellino aveva revocato l’autorizzazione all’opificio industriale che fu quindi spostato in altra località, lasciando sul posto solo la sede legale della società.
 
Dal rapporto di prova n. 1812 del 16 ottobre 2006 della ARPAC risultavano superare la soglia di contaminazione i parametri di berillio e stagno; un ulteriore rapporto della dottoressa Spinelli del gennaio 2007 segnalava il superamento della soglia di contaminazione per il cadmio e lo stagno.
 
Non risultando ancora effettuate le operazioni di bonifica, il Tribunale ha pertanto riconosciuto il fumus del reato che ha natura permanente e si consuma con la effettuazione della bonifica; il periculum in mora deriva dal protrarsi evidente delle conseguenze del reato, tanto più che l’area è caratterizzata dal vincolo idrogeologico e dal vincolo paesaggistico-ambientale. Inoltre l’area è suscettibile di confisca, giacché in essa in vari anni sono stati smaltiti rifiuti anche pericolosi, sotterrandoli, e così gestendo una discarica abusiva ex articolo 256, terzo comma, d. Lgs. 152/2006.
 
2. Contro l’ordinanza il difensore di Zuccaro ha presentato ricorso.
 
L’unico motivo prospetta in primo luogo violazione di legge dell’articolo 321 c.p.p. in relazione all’articolo 257, terzo comma, d. L.vo 152/2006 quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti; in secondo luogo denuncia violazione dell’articolo 125 c.p.p. in quanto la motivazione è apparente, anche per non aver risposto alle puntuali osservazioni difensive sulla configurabilità del reato di omessa bonifica che rappresenta il presupposto di ammissibilità del sequestro.
 
La difesa in particolare aveva evidenziato che lo stesso giudice collegiale della misura aveva rilevato la mancata attivazione delle autorità competenti alla verifica, segnalando così come i titolari della S.r.l. non avevano concreto interesse a sostenere i costosissimi oneri economici di una bonifica; nonostante ciò aveva ritenuto che avessero un onere di attivazione per la bonifica. A seguito di sollecitazione degli organi preposti la S.r.l. aveva conferito l’incarico alla società Ecopraxis di svolgere accertamenti sull’inquinamento del suolo, dei quali non è emersa la necessità di alcuna bonifica.
 
Comunque, a prescindere dalla affidabilità dell’uno piuttosto che dell’altro accertamento, il ricorrente non ha mai avuto l’onere di provvedere alla bonifica, non avendo alcun obbligo di attivazione ulteriore, dopo le indagini commissionate alla suddetta società Ecopraxis.
 
Inoltre la difesa aveva segnalato che nella richiesta di misura si esponeva che, dopo alcuni sopralluoghi del 2005 e del 2006 evidenzianti la presenza di rifiuti non correttamente gestiti, il Comune aveva emanato una ordinanza sindacale con cui obbligava Eurofer S.r.l. a svolgere indagini preliminari ed eventuali analisi di rischio, a seguito delle quali la S.r.l. aveva inviato la relazione dei propri tecnici della Ecopraxis che concludeva per la non necessità di ulteriori accertamenti per il mancato superamento dei limiti tabellari; il Comune aveva chiesto all’Arpac di valutare ciò ma questa aveva fornito due diverse valutazioni: nella prima si confermava l’analisi del tecnico di parte, nella seconda del gennaio 2007 invece si riteneva che i valori riscontrati superavano le soglie di contaminazione. Dunque il consulente del PM e quindi il PM nella richiesta di misura cautelare si esprimevano nel senso che “non vi è contezza del reale livello di contaminazione”, per cui sarebbero stati necessari approfondimenti degli organi preposti.
 
Invece il Tribunale nel provvedimento impugnato aderisce acriticamente alla tesi della sussistenza di inquinamento del sito.
 
Non risulta poi che Comune, Provincia, Regione o Arpac abbiano mai diffidato la Eurofer a effettuare nuovi accertamenti, per cui non è imputabile alcuna omessa bonifica, poiché l’onere di attivazione si collega a un dovere conoscibile in forza del combinato disposto degli articoli 257 e 242 del d. Lgs. n.152/2006: ne deriva la mancanza del fumus del reato di omessa bonifica, perché questo, per consumarsi, non può prescindere dall’adozione di un progetto di bonifica ex articolo 242 recante il cosiddetto piano di caratterizzazione e in assenza di un progetto definitivamente approvato il reato non si configura, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez.III, 6 ottobre 2010 n. 35774 e Cass., sez.III, 9 giugno 2010 n. 22006).
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
 
L’ampia illustrazione del motivo sopra svolta evidenzia come nella massima parte sia costituito di elementi fattuali, la cui cognizione diretta in questa sede è inammissibile, potendosi censurare esclusivamente la relativa costruzione motivazionale.
 
Risulta invece questione di diritto il rilievo sulla mancanza di un progetto di bonifica, poiché effettivamente la giurisprudenza ha affermato che il reato di cui all’articolo 257 d.lgs. 152/2006 si estingue operando il soggetto che ha causato l’inquinamento la bonifica secondo le disposizioni del progetto approvato dall’autorità competente ai sensi degli articoli 242 ss. dello stesso decreto (Cass. sez. III, 13 aprile 2010 n. 22006; la bonifica effettuata secondo tale progetto è pertanto condizione di non punibilità del reato: Cass. sez. III, 16 marzo 2011 n. 18502) per cui, a contrario, affinché il reato sussista occorre, oltre al superamento della soglia di rischio, l’adozione del suddetto progetto di bonifica (Cass. sez. III, 29 gennaio 2009 n. 9492).
 
Nel caso di specie, il ricorrente adduce che il progetto di bonifica non è stato approvato dall’autorità competente; e l’ordinanza, affermando solo che il reato “ha natura permanente e si consuma con l’effettuazione della bonifica” e non menzionando l’approvazione di alcun progetto di bonifica, prescinde dal combinato disposto degli articoli 257 e 242 ss. d.Lgs. n.152/2006, e cioè dalla necessità che la bonifica incidente sulla fattispecie criminosa non sia effettuata con modalità scelte autonomamente da chi ha inquinato, bensì eseguendo uno specifico progetto stabilito dall’autorità.
 
Da ciò consegue che l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, affinché sia considerato l’aspetto pretermesso della fattispecie criminosa, cioè l’accertamento della sussistenza o meno del processo di bonifica approvato dall’autorità competente.
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
 
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2012
 

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