Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: C-92/11 | Data di udienza:

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Mercato interno del gas naturale – Artt. 1, par. 2, e 3-5 Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi tra i professionisti e i consumatori – Condizioni generali – Clausole abusive – Clausola contrattuale standardizzata – Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista – Rinvio ad una normativa imperativa concepita per un’altra categoria di consumatori – Applicabilità della dir. 93/13/CEE – Obbligo di redazione chiara e comprensibile e di trasparenza – Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza – Competenza del giudice del rinvio – Direttiva 2003/55/CE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Marzo 2013
Numero: C-92/11
Data di udienza:
Presidente: Tizzano
Estensore: Safjan


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Mercato interno del gas naturale – Artt. 1, par. 2, e 3-5 Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi tra i professionisti e i consumatori – Condizioni generali – Clausole abusive – Clausola contrattuale standardizzata – Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista – Rinvio ad una normativa imperativa concepita per un’altra categoria di consumatori – Applicabilità della dir. 93/13/CEE – Obbligo di redazione chiara e comprensibile e di trasparenza – Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza – Competenza del giudice del rinvio – Direttiva 2003/55/CE.



Massima

 


CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.1^ 21 Marzo 2013 Sentenza causa C-92/11


DIRITTO DELL’ENERGIA – Mercato interno del gas naturale – Artt. 1, par. 2, e 3-5 Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi tra i professionisti e i consumatori – Condizioni generali – Clausole abusive – Clausola contrattuale standardizzata – Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista – Rinvio ad una normativa imperativa concepita per un’altra categoria di consumatori – Applicabilità della dir. 93/13/CEE – Obbligo di redazione chiara e comprensibile e di trasparenza – Requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza – Competenza del giudice del rinvio – Direttiva 2003/55/CE. 
 
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica alle clausole delle condizioni generali inserite nei contratti, stipulati tra un professionista e un consumatore, che riproducono una norma del diritto nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti e che non sono soggetti alla normativa nazionale di cui trattasi. Mentre, gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare se una clausola contrattuale standardizzata, con cui un’impresa di approvvigionamento si riservi il diritto di modificare le spese della fornitura di gas, risponda o meno ai requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tali disposizioni, rilevanza essenziale rivestono, in particolare, i seguenti aspetti: se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di dette spese, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese. In linea di principio, l’assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica, e se, nelle circostanze concrete, la facoltà di recesso conferita al consumatore possa essere realmente esercitata. Spetta al giudice del rinvio operare la suddetta valutazione, in funzione di tutte le circostanze peculiari del caso di specie, compreso l’insieme delle clausole contenute nelle condizioni generali dei contratti di consumo di cui fa parte la clausola controversa.
 
Pres. Tizzano, Rel. Safjan

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.1^ 21 Marzo 2013 Sentenza causa C-92/11

SENTENZA

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.1^ 21 Marzo 2013 Sentenza causa C-92/11
 
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
 
21 marzo 2013
 
«Direttiva 2003/55/CE – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, e articoli 3-5 – Contratti conclusi tra i professionisti e i consumatori – Condizioni generali – Clausole abusive – Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista – Rinvio ad una normativa imperativa concepita per un’altra categoria di consumatori – Applicabilità della direttiva 93/13 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile e di trasparenza»
 
Nella causa C-92/11,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 9 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2011, nel procedimento
 
RWE Vertrieb AG
 
contro
 
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV,
 
LA CORTE (Prima Sezione),
 
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešic, M. Safjan (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
 
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
 
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 giugno 2012,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la RWE Vertrieb AG, da P. Rosin, J. Schütze e A. von Graevenitz, Rechtsanwälte;
 
–        per la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, da P. Wassermann, Rechtsanwalt;
 
–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;
 
–        per il governo belga, da T. Materne e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, da M. Owsiany-Hornung e S. Grünheid, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2012,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 1, paragrafo 2, degli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), nonché dei punti 1, lettera j), e 2, lettera b), secondo comma, dell’allegato ad essa e, dall’altro, dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la RWE Vertrieb AG (in prosieguo: la «RWE») e la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. («centrale dei consumatori della Renania Settentrionale-Vestfalia») in merito all’uso, da parte della RWE, di clausole asseritamente abusive in contratti conclusi con taluni consumatori.
 
 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 93/13
 
3        Il tredicesimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:
 
«(…) si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; (…) pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte; (…) a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 [di questa direttiva] comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».
 
4        Il ventesimo considerando di detta direttiva prevede quanto segue:
 
«(…) il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e (…), in caso di dubbio, deve prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore».
 
5        A termini dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13:
 
«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
 
6        L’articolo 3 di detta direttiva così prevede:
 
«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
 
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.
 
Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.
 
Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova.
 
3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
 
7        A termini dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva:
 
«(…) il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».
 
8        L’articolo 5 della medesima direttiva dispone quanto segue:
 
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore (…)».
 
9        L’allegato alla direttiva 93/13 elenca le clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima:
 
«1. Clausole che hanno per oggetto o per effetto di
 
(…)
 
i)      constatare in modo irrefragabile l’adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;
 
j)      autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso;
 
(…)
 
l)      stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure permettere al venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il prezzo senza che, in entrambi i casi, il consumatore abbia il diritto corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto;
 
(…)
 
2.      Portata delle lettere (…) j) e l)
 
(…)
 
b)      (…)
 
      La lettera j) non si oppone neppure a clausole con cui il professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di durata indeterminata, a condizione che gli sia fatto obbligo di informare con un ragionevole preavviso il consumatore e che questi sia libero di recedere dal contratto.
 
(…)
 
d)      la lettera l) non si oppone alle clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte».
 
 La direttiva 2003/55
 
10      L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55 è così formulato:
 
«Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l’interruzione delle forniture. In questo contesto possono adottare misure adeguate per la tutela dei clienti nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato A».
 
11      L’allegato A alla direttiva 2003/55, che concerne le misure relative alla tutela dei consumatori, è così redatto:
 
«Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19),] e 93/13/CE (…), le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:
 
a)      (…)
 
      Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. In ogni caso le informazioni dovrebbero essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch’esse comunicate prima della stipulazione del contratto;
 
b)      ricevano adeguata comunicazione dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell’aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;
 
c)      ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l’accesso ai servizi del gas e l’uso dei medesimi;
 
d)       (…) Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti, e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;
 
(…)».
 
 La normativa tedesca
 
12      Conformemente all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden (regolamento sulle condizioni generali per la fornitura di gas a clienti soggetti a tariffa standard; in prosieguo: l’«AVBGasV»), vigente all’epoca dei fatti della controversia principale:
 
«(1)      Le condizioni generali alle quali le imprese fornitrici di gas sono tenute (…) ad allacciare ogni persona alla propria rete di distribuzione e a effettuare le forniture a prezzi tariffari generali sono fissate dagli articoli 2-34 del presente regolamento. Tali condizioni fanno parte del contratto di fornitura.
 
(2)      Ai sensi del presente regolamento, per cliente si intende il cliente soggetto a tariffa standard».      
 
13      L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’AVBGasV dispone quanto segue:
 
«(1)      L’impresa fornitrice somministra il gas alle tariffe e alle condizioni generali di volta in volta applicabili. Il potere calorifico con la variazione risultante dalle condizioni di produzione e di acquisto da parte dell’impresa nonché la pressione statica del gas applicabile per la fornitura al cliente sono determinati secondo le tariffe generali.
 
.(2)      Le modifiche apportate alle tariffe generali e alle condizioni generali hanno effetto solo a partire dalla loro pubblicazione ufficiale.
 
(…)».
 
14      L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, dell’AVBGasV così prevede:
 
«(1)      Il contratto si svolge senza interruzione fino alla sua disdetta da parte di uno dei due contraenti, con un preavviso di un mese, al termine di un mese di calendario (…)
 
(2)      In caso di modifica delle tariffe generali o di modifica delle condizioni generali ad opera dell’impresa fornitrice di gas nell’ambito del presente regolamento, il cliente può recedere dal contratto, con un preavviso di due settimane, al termine del mese di calendario successivo alla pubblicazione ufficiale.
 
(…)».
 
15      L’articolo 307 del Bürgerliches Gesetzbuch (Codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB») dispone quanto segue:
 
«(1)       Le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto sono invalide se, in violazione del principio della buona fede, svantaggiano in modo indebito la controparte contrattuale di chi le utilizza. Uno svantaggio indebito può risultare anche dal fatto che la disposizione non è chiara e comprensibile.
 
(2)      In caso di dubbio, si deve ammettere un indebito svantaggio qualora una disposizione:
 
1.       non sia compatibile con le idee fondamentali della normativa di legge da cui essa si discosta;
 
2.      limiti i diritti o gli obblighi essenziali risultanti dalla natura del contratto in maniera tale che la realizzazione dello scopo contrattuale sia minacciata.
 
(3)      I paragrafi 1 e 2 e gli articoli 308 e 309 si applicano solo per le disposizioni contemplate nelle condizioni generali di vendita con le quali vengano convenute discipline in deroga a disposizioni legislative o che le integrino. Disposizioni diverse possono essere inapplicabili ai sensi del paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con il paragrafo 1, prima frase».
 
16      A termini dell’articolo 310, paragrafo 2, del BGB:
 
«Gli articoli 308 e 309 non si applicano ai contratti delle imprese di fornitura di energia elettrica, gas, teleriscaldamento e acqua concernenti la fornitura agli utenti a contratto speciale, nella misura in cui le condizioni di fornitura non deroghino, a scapito dell’utente, ai regolamenti sulle condizioni generali di fornitura di energia elettrica, gas, teleriscaldamento e acqua ai clienti soggetti a tariffa standard. La prima frase si applica per analogia ai contratti per lo smaltimento delle acque reflue».
 
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
 
17      La RWE, un’impresa di approvvigionamento di gas, nell’ambito del regime di libertà contrattuale ha concluso con taluni consumatori contratti di fornitura di gas naturale (contratti speciali). Oltre alla possibilità di concludere siffatti contratti, la RWE e gli altri fornitori di gas, in conformità alla normativa nazionale, hanno l’obbligo di stipulare contratti con i consumatori applicando tariffe standard (contratti tariffari).
 
18      Le clausole delle condizioni generali (in prosieguo: le «CG») inserite nei contratti speciali di cui trattasi nella presente causa, relative alla modifica dei prezzi del gas, facevano riferimento alle disposizioni della normativa nazionale o alle condizioni standardizzate, il cui testo corrispondeva a tale normativa, mentre quest’ultima non era applicabile a detti contratti, in quanto disciplinava unicamente i contratti tariffari. La suddetta normativa consentiva ai fornitori di modificare unilateralmente i prezzi del gas, senza indicare il motivo, le condizioni o la portata di una simile modifica, ma garantendo al contempo che i clienti fossero informati di tale modifica e che, eventualmente, fossero liberi di recedere dal contratto.
 
19      Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 1° ottobre 2005, la RWE ha aumentato per quattro volte i prezzi del gas. Nel corso di tale periodo, i clienti di cui trattasi nel procedimento principale non hanno avuto la possibilità di cambiare il fornitore di gas.
 
20      La Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., per conto dei suddetti consumatori, reclama nei confronti della RWE il rimborso dei supplementi che questi ultimi le hanno corrisposto in occasione dell’aumento del prezzo.
 
21      Il Landgericht Dortmund (Tribunale di Dortmund) ha accolto la domanda di rimborso per un importo di EUR 16 128,63, maggiorato degli interessi. L’Oberlandesgericht (Corte d’appello) non ha accolto il ricorso presentato in appello dalla RWE.
 
22      La RWE ha proposto ricorso in cassazione («Revision») contro la sentenza pronunciata dall’Oberlandesgericht. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) ha ritenuto che la soluzione della controversia di cui al procedimento principale dipendesse dall’interpretazione delle disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione.
 
23      Ciò premesso, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (…) debba essere interpretato nel senso che le clausole contrattuali di modifica dei prezzi contenute in contratti di fornitura di gas conclusi con consumatori che ricevono le forniture nell’ambito della libertà contrattuale di diritto comune (clienti a contratto speciale), al di fuori dell’obbligo generale di approvvigionamento, non sono soggette alle disposizioni della direttiva, qualora in tali clausole contrattuali applicabili nei rapporti contrattuali con i clienti a contratto speciale siano state recepite, senza apportarvi modifiche, le disposizioni legislative applicabili ai clienti soggetti a tariffa standard nell’ambito dell’obbligo generale di allacciamento e approvvigionamento.
 
2)      Se – in quanto applicabili – gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera j), e il punto 2, lettera b), secondo [comma], dell’allegato (…) alla direttiva 93/13, nonché l’articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e/o c), della direttiva 2003/55 (…), debbano essere interpretati nel senso che le clausole contrattuali di modifica dei prezzi contenute in contratti di fornitura di gas naturale conclusi con clienti a contratto speciale soddisfano i requisiti attinenti ad una formulazione chiara e comprensibile e/o al necessario grado di trasparenza qualora, pur non figurando nelle medesime il motivo, i requisiti e la portata di una modifica dei prezzi, sia tuttavia assicurato che l’impresa di distribuzione del gas comunichi anticipatamente ai suoi clienti, con un ragionevole preavviso, ogni aumento di prezzo, e questi ultimi abbiano il diritto di recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni loro notificate».
 
 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione
 
24      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alle clausole delle CG inserite in contratti, stipulati tra un professionista e un consumatore, che riproducono una norma del diritto nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti e che non sono soggetti alla normativa nazionale di cui trattasi.
 
25      In proposito si deve ricordare che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della stessa.
 
26      Infatti, come risulta dal tredicesimo considerando della direttiva 93/13, l’esclusione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 si estende alle clausole che riproducono o le disposizioni del diritto nazionale applicabili tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, o quelle fra dette disposizioni che sono di natura suppletiva, ossia applicabili al lorché non è stato convenuto nessun altro accordo tra i contraenti al riguardo.
 
27      Inoltre, dall’ambito di applicazione di detta direttiva esulano le clausole contrattuali che riproducono le disposizioni della normativa nazionale disciplinanti una determinata categoria di contratti, non solo nel caso in cui il contratto concluso tra le parti sia sussumibile in tale categoria di contratti, ma anche per quanto riguarda altri contratti, ai quali tale normativa si applica in conformità ad una disposizione del diritto nazionale.
 
28      Come sostiene l’avvocato generale al paragrafo 47 delle proprie conclusioni, tale esclusione dell’applicazione del regime della direttiva 93/13 trova la sua giustificazione nel fatto che, nei casi di cui ai punti 26 e 27 della presente sentenza, si può legittimamente muovere dal presupposto che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi dei contraenti di determinati contratti.
 
29      Tuttavia, tale ragionamento non è applicabile alle clausole di un contratto diverso da quelli di cui al punto 27 della presente sentenza. In una simile ipotesi, il legislatore nazionale ha infatti deciso di sottrarre detto contratto all’ambito di applicazione del regime normativo previsto per altre categorie di contratti. Una volontà eventuale dei contraenti di estendere l’applicazione di tale regime ad un contratto diverso non può essere assimilata alla determinazione di un equilibrio del complesso dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto.
 
30      Peraltro, consentire che l’applicazione della direttiva 93/13 sia esclusa relativamente alle clausole contrattuali per il solo fatto che esse riproducono disposizioni legislative o regolamentari nazionali, che non sono applicabili al contratto concluso tra le parti, o facenti riferimento a simili disposizioni, metterebbe in discussione il regime della tutela dei consumatori posto in essere dalla suddetta direttiva.
 
31      Invero, se così fosse, un professionista potrebbe sfuggire agevolmente al controllo del carattere abusivo delle clausole che non siano state oggetto di negoziazione individuale con un consumatore, redigendo le clausole dei suoi contratti nello stesso modo di quelle previste dalla normativa nazionale per talune categorie di contratti. Orbene, il complesso dei diritti e degli obblighi sorti in base al contratto così redatto non corrisponderebbe necessariamente all’equilibrio che il legislatore nazionale ha inteso stabilire per i contratti disciplinati dalla normativa da esso emanata in materia.
 
32      Nel caso di specie, come risulta dal fascicolo nazionale, la possibilità per un fornitore di modificare unilateralmente i prezzi del gas, senza indicare il motivo, le condizioni o la portata di tale modifica, era prevista dalla normativa nazionale, ossia l’AVBGasV, la quale non era applicabile ai contratti speciali di distribuzione di gas naturale conclusi dalla RWE con taluni consumatori nell’ambito del regime di libertà contrattuale.
 
33      Il legislatore tedesco, quindi, ha scelto di escludere i contratti speciali dall’ambito di applicazione dell’AVBGasV.
 
34      D’altra parte, tale affermazione non è rimessa in discussione dal fatto che il divieto delle clausole speciali di cui agli articoli 308 e 309 del BGB non è applicabile, in forza dell’articolo 310, paragrafo 2, di detto codice, ai contratti delle imprese di fornitura di gas, che disciplinano la fornitura di clienti a contratto speciale, nella misura in cui le condizioni di fornitura non deroghino, a scapito di questi ultimi, ai regolamenti sulle condizioni generali di fornitura di gas ai clienti soggetti a tariffa standard.
 
35      Infatti, detti contratti speciali sono soggetti all’articolo 307 del BGB, in forza del quale le disposizioni contenute nelle CG sono invalide se, in violazione del principio della buona fede, svantaggiano in modo indebito la controparte contrattuale di chi le utilizza, svantaggio che può risultare anche dal fatto che la disposizione non sia chiara e comprensibile.
 
36      Orbene, l’articolo 307 del BGB corrisponde all’articolo 3 della direttiva 93/13, che è un elemento fondamentale del regime della tutela dei consumatori istituito da detta direttiva.
 
37      Da quanto sopra evidenziato risulta che, come ha rilevato in sostanza l’avvocato generale al paragrafo 56 delle proprie conclusioni, il legislatore tedesco ha deliberatamente deciso di non applicare ai contratti speciali il regime posto in essere dalla normativa nazionale che determina il contenuto delle clausole dei contratti di fornitura del gas.
 
38      Considerate tali circostanze, non è esclusa, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, l’applicazione di quest’ultima a clausole come quelle dei contratti speciali di cui trattasi nel procedimento principale.
 
39      Alla luce di tutto quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica alle clausole delle CG inserite nei contratti, stipulati tra un professionista e un consumatore, che riproducono una norma del diritto nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti e che non sono soggetti alla normativa nazionale di cui trattasi.
 
 Sulla seconda questione
 
40      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con i punti 1, lettera j), e 2, lettera b), secondo comma, dell’allegato a detta direttiva, nonché l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e/o c), di quest’ultima direttiva, debbano essere interpretati nel senso che una clausola contrattuale standardizzata, con cui l’impresa di approvvigionamento si riservi il diritto di modificare unilateralmente il prezzo della fornitura del gas, ma che non indichi il motivo, le condizioni o la portata di detta modifica, è conforme agli obblighi posti dalle suddette disposizioni, qualora sia garantito che i consumatori ricevano informazione della modifica del prezzo con un preavviso ragionevole e dispongano poi del diritto di recesso dal contratto qualora non intendano accettare simili modifiche.
 
41      Per rispondere a tale questione, occorre anzitutto rammentare che il sistema di tutela posto in atto dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze del 15 marzo 2012, Perenicová e Perenic, C-453/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27, nonché del 26 aprile 2012, Invitel, C-472/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).
 
42      In considerazione di una siffatta situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 sancisce, da un lato, all’articolo 3, paragrafo 1, il divieto di clausole standardizzate che, nonostante l’obbligo di buona fede, creino, a scapito del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
 
43      Dall’altro, al suo articolo 5, la direttiva 93/13 impone, a carico dei professionisti, l’obbligo di formulare le clausole in un modo chiaro e comprensibile. Il ventesimo considerando della direttiva 93/13, in proposito, precisa che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole del contratto.
 
44      Difatti, le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista.
 
45      Il legislatore dell’Unione, inoltre, ha riconosciuto un’importanza particolare a tali informazioni in favore del consumatore anche nell’ambito della direttiva 2003/55 e, quindi, specificamente in relazione ai contratti afferenti alla fornitura di gas. Infatti, quest’ultima direttiva obbliga, in forza del suo articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto. In proposito, dall’allegato A, lettere a), c) e d), della direttiva 2003/55 risulta che gli Stati membri hanno, in particolare, l’obbligo di adottare le misure che assicurino che tali condizioni siano eque e trasparenti, che esse siano specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile, che siano comunicate ai consumatori prima della conclusione del contratto e che questi ultimi ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti nonché sulle CG applicabili. Tale allegato precisa inoltre che le misure ivi contemplate si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 93/13.
 
46      Per quanto riguarda una clausola standardizzata, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all’impresa di approvvigionamento di modificare unilateralmente le spese della fornitura del gas, si deve rilevare che sia dal punto 2, lettere b), secondo comma, e d), dell’allegato alla direttiva 93/13, che dall’allegato A, lettera b), della direttiva 2003/55 risulta che il legislatore ha riconosciuto, nell’ambito di contratti di durata indeterminata quali i contratti di fornitura di gas, l’esistenza di un interesse legittimo dell’impresa di approvvigionamento a poter modificare le spese del proprio servizio.
 
47      Una clausola standardizzata che consenta un tale adeguamento unilaterale deve tuttavia soddisfare i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da dette direttive.
 
48      A tale riguardo si deve rammentare che, in ultima istanza, non spetta alla Corte, bensì al giudice nazionale determinare, in ciascun caso concreto, se ciò si verifichi. Infatti, la competenza della Corte verte sull’interpretazione delle disposizioni delle direttive in discorso, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale riguardo ad esse, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie (v. sentenze del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, Racc. pag. I-10847, punto 44, e Invitel, cit., punto 22).
 
49      Per quanto riguarda la valutazione di una clausola che consenta al professionista di modificare unilateralmente i costi del servizio da fornire, la Corte ha già affermato che dagli articoli 3 e 5 nonché dai punti 1, lettere j) e l), e 2, lettere b) e d), dell’allegato alla direttiva 93/13 risulta che, a tal fine, rilevanza essenziale riveste la questione, da una parte, se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione delle spese connesse al servizio da fornire, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese, e, dall’altra, se i consumatori dispongano del diritto di porre termine al rapporto contrattuale nel caso in cui dette spese siano effettivamente modificate (v., in tal senso, sentenza Invitel, cit., punti 24, 26 e 28).
 
50      Per quanto riguarda, in primo luogo, le informazioni dovute al consumatore, è evidente che non soddisfa tale obbligo di portare a conoscenza del consumatore il motivo e la modalità di variazione di tali spese nonché il suo diritto di recedere dal contratto un mero rinvio, operato nelle CG, ad un testo legislativo o regolamentare, che stabilisca i diritti e gli obblighi delle parti. Infatti, è fondamentale che il consumatore sia informato dal professionista del contenuto delle disposizioni in questione (v., in tal senso, sentenza Invitel, cit., punto 29).
 
51      Sebbene il livello delle informazioni richieste possa variare in funzione delle circostanze specifiche del caso e dei prodotti o servizi interessati, in linea di principio l’assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica.
 
52      Infatti, anche se, alla luce del punto 2, lettera b), dell’allegato alla direttiva 93/13 e dell’allegato A, lettera b), alla direttiva 2003/55, è indubbiamente compito dell’impresa di approvvigionamento informare i consumatori con un preavviso ragionevole di qualunque aumento delle tariffe e del loro diritto di recedere dal contratto, tale obbligo, contemplato per l’ipotesi in cui l’impresa in questione intenda effettivamente esercitare il diritto che si è riservata di modificare le tariffe, si aggiunge a quello di informare il consumatore, prima della conclusione del contratto e in termini chiari e comprensibili, sulle principali condizioni di esercizio di un simile diritto di modifica unilaterale.
 
53      Tali rigorose prescrizioni concernenti le informazioni dovute al consumatore, tanto nella fase della conclusione di un contratto di approvvigionamento quanto in corso di esecuzione dello stesso, per quanto riguarda il diritto del professionista di modificarne unilateralmente le condizioni, rispondono ad un bilanciamento degli interessi delle due parti contraenti. All’interesse legittimo del professionista di premunirsi contro una variazione delle circostanze corrisponde l’interesse, altrettanto legittimo, del consumatore, da un lato, di conoscere e, quindi, di poter prevedere le conseguenze che un simile cambiamento possa comportare in futuro nei suoi confronti e, dall’altro, di disporre, in un’ipotesi di questo tipo, dei dati che gli consentano di reagire alla sua nuova situazione nel modo più adeguato.
 
54      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il diritto del consumatore di recedere dal contratto di approvvigionamento concluso nel caso di una modifica unilaterale delle tariffe praticate dal professionista, come ha rilevato in sostanza l’avvocato generale al paragrafo 85 delle proprie conclusioni, un’importanza essenziale riveste il fatto che la facoltà di recesso conferita al consumatore non sia puramente formale, ma possa essere realmente esercitata. Così non sarebbe qualora, per ragioni connesse alle modalità dell’esercizio del diritto di recesso o nelle condizioni del mercato rilevante, detto consumatore non disponga di una reale possibilità di cambiare il fornitore, o nel caso in cui egli non sia stato informato in modo opportuno e in tempo utile della modifica prevista, con la conseguenza che sia privato della possibilità di verificarne le modalità di calcolo e, eventualmente, di cambiare il fornitore. A tale proposito occorre valutare, tra l’altro, se il mercato rilevante sia concorrenziale, i costi eventuali, per il consumatore, connessi al recesso dal contratto, il termine tra la comunicazione e l’entrata in vigore delle nuove tariffe, le informazioni fornite al momento di tale comunicazione nonché i costi da sostenere e i tempi necessari per cambiare il fornitore.
 
55      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve così rispondere alla seconda questione:
 
–        Gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55, devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare se una clausola contrattuale standardizzata, con cui un’impresa di approvvigionamento si riservi il diritto di modificare le spese della fornitura di gas, risponda o meno ai requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tali disposizioni, rilevanza essenziale rivestono, in particolare, i seguenti aspetti:
 
–        se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di dette spese, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese. In linea di principio, l’assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica, e
 
–        se, nelle circostanze concrete, la facoltà di recesso conferita al consumatore possa essere realmente esercitata.
 
–        Spetta al giudice del rinvio operare la suddetta valutazione, in funzione di tutte le circostanze peculiari del caso di specie, compreso l’insieme delle clausole contenute nelle CG dei contratti di consumo di cui fa parte la clausola controversa.
 
 Sulla limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza
 
56      Nell’ipotesi in cui l’emananda sentenza abbia come conseguenza che una clausola, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non soddisfi gli obblighi posti dal diritto dell’Unione, il governo tedesco, nelle sue osservazioni scritte, ha chiesto alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della sua sentenza, di modo che l’interpretazione in essa fornita non si applichi alle modifiche tariffarie intervenute prima della data di pronuncia della stessa. La RWE, che nelle proprie osservazioni scritte ha parimenti formulato una richiesta in tal senso, ritiene che gli effetti della sentenza dovrebbero essere rinviati di 20 mesi, al fine di consentire alle imprese interessate nonché al legislatore nazionale di adeguarsi alle conseguenze della sentenza stessa.
 
57      A sostegno delle loro istanze, il governo tedesco e la RWE hanno addotto le gravi conseguenze finanziarie che potrebbero prodursi in relazione a un gran numero di contratti di fornitura di gas in Germania, causando notevoli perdite per le imprese interessate.
 
58      In proposito si deve ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, l’interpretazione che la Corte dà di una norma di diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, purché tuttavia sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione di detta norma (v., in particolare, sentenze del 2 febbraio 1988, Blaizot e a., 24/86, Racc. pag. 379, punto 27; del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka, C-402/03, Racc. pag. I-199, punto 50; del 18 gennaio 2007, Brzezinski, C-313/05, Racc. pag. I-513, punto 55, nonché del 7 luglio 2011, Nisipeanu, C-263/10, punto 32).
 
59      Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la facoltà per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (v., in particolare, sentenze Skov e Bilka, cit., punto 51; Brzezinski, cit., punto 56; del 3 giugno 2010, Kalinchev, C-2/09, Racc. pag. I-4939, punto 50, nonché del 19 luglio 2012, Redlihs, C-263/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59).
 
60      Quanto al rischio di gravi inconvenienti, in via preliminare si deve rilevare che, nel caso di specie, l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte nella presente sentenza verte sull’interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame della clausola contrattuale controversa riguardo alle disposizioni della direttiva 93/13, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2003/55. Infatti, spetta al giudice nazionale pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie (sentenze VB Pénzügyi Lízing, cit., punto 44, e Invitel, cit., punto 22).
 
61      Ciò premesso, le conseguenze finanziarie, per le imprese di fornitura del gas in Germania che hanno concluso con i consumatori contratti speciali di distribuzione di gas naturale, non possono essere determinate unicamente in base all’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte nell’ambito della presente causa (v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, Racc. pag. I-2107, punto 131).
 
62      Di conseguenza, si deve constatare che non può ritenersi accertata l’esistenza di un rischio di inconvenienti gravi, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 59 della presente sentenza, tale da giustificare una limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza.
 
63      Dal momento che il secondo criterio di cui al punto 59 della presente sentenza non è soddisfatto, non è necessario verificare se sia soddisfatto il criterio relativo alla buona fede degli ambienti interessati.
 
64      Dalle considerazioni che precedono risulta che non è necessario limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.
 
 Sulle spese
 
65      Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
 
1)      L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica alle clausole delle condizioni generali inserite nei contratti, stipulati tra un professionista e un consumatore, che riproducono una norma del diritto nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti e che non sono soggetti alla normativa nazionale di cui trattasi.
 
2)      Gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare se una clausola contrattuale standardizzata, con cui un’impresa di approvvigionamento si riservi il diritto di modificare le spese della fornitura di gas, risponda o meno ai requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tali disposizioni, rilevanza essenziale rivestono, in particolare, i seguenti aspetti:
 
–        se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di dette spese, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese. In linea di principio, l’assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica, e
 
–        se, nelle circostanze concrete, la facoltà di recesso conferita al consumatore possa essere realmente esercitata.
 
Spetta al giudice del rinvio operare la suddetta valutazione, in funzione di tutte le circostanze peculiari del caso di specie, compreso l’insieme delle clausole contenute nelle condizioni generali dei contratti di consumo di cui fa parte la clausola controversa.
 
Firme
 

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