Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 732 | Data di udienza: 18 Aprile 2013

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica – Legittimazione a richiedere il relativo titolo – Applicabilità dei principi elaborati in materia edilizia.
 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 30 Aprile 2013
Numero: 732
Data di udienza: 18 Aprile 2013
Presidente: Balba
Estensore: Vitali


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica – Legittimazione a richiedere il relativo titolo – Applicabilità dei principi elaborati in materia edilizia.
 



Massima

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 30 aprile 2013, n. 732


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica – Legittimazione a richiedere il relativo titolo – Applicabilità dei principi elaborati in materia edilizia.

In materia di legittimazione a richiedere titoli edilizi, l’amministrazione comunale deve necessariamente verificare che il richiedente abbia titolo per intervenire sull’immobile interessato dall’intervento, anche se deve nel contempo escludersi un obbligo del comune di effettuare al riguardo accertamenti laboriosi e complessi, diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell’immobile, o di verificare l’inesistenza di servitù o altri vincoli reali che potrebbero limitare l’attività edificatoria dell’immobile. Il titolo edilizio, essendo rilasciato con espressa salvezza dei diritti dei terzi, è invero un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l’attività edilizia nell’ordinamento pubblicistico, e regola solo il rapporto che, in relazione a quell’attività, si pone in essere tra l’autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all’attività stessa, la cui titolarità deve essere sempre verificata dall’autorità giudiziaria ordinaria alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune. Tali principi debbono valere – a più forte ragione – rispetto al procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, posto che la legittimazione a richiedere il relativo titolo (art. 167 comma 5 D. Lgs. n. 42/2004) spetta non soltanto al proprietario dell’immobile (art. 11 comma 1 D.P.R. 6.6.2001, n. 380), ma anche al possessore o detentore “a qualsiasi titolo” dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi.


Pres. Balba, Est. Vitali –L.R.V. e altri (avv.ti Ferrando e Maoli) c. Comune di Genova (avv. Burlando)


Allegato


Titolo Completo

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 30 aprile 2013, n. 732

SENTENZA

 

TAR LIGURIA, Sez. 1^ – 30 aprile 2013, n. 732

N. 00732/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 67 del 2012, proposto da:
Luigina Rosa Villa, Eugenia Rosa Villa, Angelo Villa e Ugo Villa, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mauro Ferrando e Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, via Corsica 2/11;

contro

Comune di Genova, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Burlando, con domicilio eletto presso la civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi 9;

nei confronti di

Marina Steffe’ e Armandino Robino, rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Bilanci, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;

per l’annullamento

del provvedimento del Dirigente del Settore Approvazione Progetti e Controllo Attività Edilizia del Comune di Genova 31.10.2011, n. 915, di reiezione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica della realizzazione di una staccionata in legno in via alla Costa dei Bavari civico 3.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, di Marina Steffe’ e di Armandino Robino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 30.12.2011 i signori Luigina Rosa Villa, Eugenia Rosa Villa, Angelo Villa e Ugo Villa, proprietari dei terreni censiti a catasto al foglio n. 49, sezione 5, mappali nn. 540-507, adiacenti via alla Costa dei Bavari, hanno impugnato il provvedimento del Dirigente del Settore Approvazione Progetti e Controllo Attività Edilizia del Comune di Genova 31.10.2011, n. 915, di reiezione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica relativamente alla realizzazione di una staccionata in legno a delimitazione della proprietà, a motivo del fatto che la stessa insisterebbe su sedimi demaniali stradali e non sulla proprietà dei richiedenti.

A sostegno del gravame deducono cinque motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 10 e 10-bis legge 7.8.1990, n. 241; artt. 148, 149, 167 e 181 D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 – Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento di potere.

2. Violazione e/o falsa applicazione artt. 167 e 181 D. Lgs. 22.1.2004, n. 42; art. 1140 cod. Civ. – Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, incompetenza.

3. Violazione artt. 3, 7, 10 e 10-bis, legge 7.8.1990, n. 241; Violazione artt. 6 e 21 legge Regione Liguria 6.6.2008, n. 16; Violazione artt. 148, 149, 167 e 181 D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà.

4. Violazione artt. 7, 10 e 10-bis legge 7.8.1990, n. 241; artt. 149, 167 e 181 D. Lgs. 22.1.2004, n. 42; D.P.R. 9.7.2010, n. 139 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà.

5. Violazione artt. 3, 10 e 10-bis legge 7.8.1990, n. 241; artt. 148, 149, 167 e 181 D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 – Violazione del giusto procedimento – Difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, incompetenza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Genova, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati signori Marina Steffe’ e Armandino Robino, preliminarmente eccependo la tardività del ricorso per mancata, tempestiva impugnazione di atti presupposti, nel merito controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 11.10.2012, n. 1183, la Sezione ha disposto verificazione, demandando al Direttore dell’Agenzia del Demanio di Genova di verificare se la staccionata di legno realizzata dalla ricorrente si trovi o meno sul terreno di sua proprietà o insista sul demanio stradale.

Con relazione depositata in data 15.1.2013 il verificatore ha rassegnato le sue conclusioni e, previo scambio di memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 18.4.2013 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Occorre preliminarmente affrontare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dai controinteressati, sul rilievo che non sarebbero stati tempestivamente impugnati alcuni atti presupposti.

L’eccezione è palesemente infondata.

Il ricorso è stato infatti tempestivamente proposto avverso il provvedimento 31.10.2011, n. 915, conclusivo del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, e si estende espressamente ai pareri istruttori acquisiti nel corso del procedimento.

Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.

La questione di cui è causa, opportunamente sfrondata dall’animosità che contraddistingue la contrapposizione delle due parti private, e a dispetto del numero e della mole degli atti difensivi prodotti, è davvero semplice e di agevole risoluzione.

Giova premettere come, per costante giurisprudenza, in materia di legittimazione a richiedere titoli edilizi, l’amministrazione comunale deve necessariamente verificare che il richiedente abbia titolo per intervenire sull’immobile interessato dall’intervento, anche se deve nel contempo escludersi un obbligo del comune di effettuare al riguardo accertamenti laboriosi e complessi, diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell’immobile, o di verificare l’inesistenza di servitù o altri vincoli reali che potrebbero limitare l’attività edificatoria dell’immobile.

Il titolo edilizio, essendo rilasciato con espressa salvezza dei diritti dei terzi, è invero un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l’attività edilizia nell’ordinamento pubblicistico, e regola solo il rapporto che, in relazione a quell’attività, si pone in essere tra l’autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all’attività stessa, la cui titolarità deve essere sempre verificata dall’autorità giudiziaria ordinaria alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune.

Tali principi debbono valere – a più forte ragione – rispetto al procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, posto che la legittimazione a richiedere il relativo titolo (art. 167 comma 5 D. Lgs. n. 42/2004) spetta non soltanto al proprietario dell’immobile (art. 11 comma 1 D.P.R. 6.6.2001, n. 380), ma anche al possessore o detentore “a qualsiasi titolo” dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi.

Nel caso di specie, è pacifico che, all’atto della presentazione dell’istanza di compatibilità paesaggistica (24.5.2011), parte ricorrente fosse certamente nel possesso dell’area sulla quale è stata realizzata la staccionata in questione, secondo quanto accertato dalla sentenza del Tribunale civile di Genova, Sez. III, 27.1.2010, n. 364 (doc. 10 delle produzioni 20.1.2012 di parte ricorrente) – esecutiva per legge – emessa anche nei confronti dell’amministrazione comunale.

Di più, tale circostanza risultava essere stata confermata dalla stessa amministrazione comunale, in esito ad un apposito sopralluogo in data 29.4.2009 (doc. 7 delle produzioni 20.1.2012 di parte ricorrente).

A fronte di un tale quadro istruttorio e della circostanza che l’accertamento della compatibilità paesaggistica è comunque rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi, non vi era dunque alcuna necessità di disporre – viepiù nella pendenza del giudizio civile di appello tra le parti – ulteriori laboriosi e complicati accertamenti in ordine alla proprietà dell’area di sedime della staccionata, derivando la legittimazione dei ricorrenti a richiedere l’accertamento della compatibilità paesaggistica dalla semplice, comprovata situazione di possesso e/o detenzione – ex art. 167 comma 5 D. Lgs. n. 42/2004 – dell’area interessata dall’intervento.

Donde la fondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso.

Del resto, non può che rilevarsi come gli esiti della verificazione disposta dalla Sezione appaiano perfettamente congruenti con la situazione legittimante prospettata nell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, improvvidamente negata dal comune su sollecitazioni dei vicini.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune di Genova ed i signori Marina Steffe’ ed Armandino Robino, in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato, nonché al pagamento in favore dell’Agenzia del Demanio delle spese di verificazione, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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