Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto processuale amministrativo, Diritto processuale civile, Pubblica amministrazione Numero: 145 | Data di udienza:

ACQUE – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Competenza e giurisdizionee – Concessionario di impianto idroelettrico per grande derivazione di acqua pubblica – Tutela risarcitoria – Omesso esercizio di prerogative pubbliciste da parte della P.A. – Giurisdizione amministrativa – Sussistenza – Fondamento – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Interessi pubblici connessi al regime delle acque  – Giurisdizione competenza e limiti – Tribunale regionale delle acque pubbliche – Risarcimento del danno – Decreto Legislativo n. 104/2010. 


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: Sezioni Unite
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Gennaio 2013
Numero: 145
Data di udienza:
Presidente: Preden
Estensore: Cappabianca


Premassima

ACQUE – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Competenza e giurisdizionee – Concessionario di impianto idroelettrico per grande derivazione di acqua pubblica – Tutela risarcitoria – Omesso esercizio di prerogative pubbliciste da parte della P.A. – Giurisdizione amministrativa – Sussistenza – Fondamento – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Interessi pubblici connessi al regime delle acque  – Giurisdizione competenza e limiti – Tribunale regionale delle acque pubbliche – Risarcimento del danno – Decreto Legislativo n. 104/2010. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILE, 7 Gennaio 2013, Ordinanza n. 145


ACQUE – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Competenza e giurisdizioneE – Concessionario di impianto idroelettrico per grande derivazione di acqua pubblica – Tutela risarcitoria – Omesso esercizio di prerogative pubbliciste da parte della P.A. – Giurisdizione amministrativa – Sussistenza – Fondamento.
 
Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda risarcitoria formulata, nella specie, dal concessionario di impianto idroelettrico per grande derivazione di acqua nei confronti della P.A., per asserito omesso esercizio, da parte di quest’ultima, di prerogative pubblicistiche non essendo in fatto configurabili interferenze con la giurisdizione e la competenza del giudice ordinario, nella sua articolazione specializzata costituita dal tribunale regionale delle acque pubbliche, posto che il potere decisionale di quest’ultimo è circoscritto alle questioni concernenti gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso e si arresta nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l’acqua si trasforma in energia motrice, conseguendone, altresì, sul piano risarcitorio, che detto potere investe esclusivamente le domande fondate su comportamenti che coinvolgano apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche, o comunque sulle scelte dell’amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque implicanti valutazioni od apprezzamenti tecnici, senza estendersi alle istanze risarcitorie che nelle vicende relative al governo delle acque trovino solo indiretto presupposto.
 
Pres. Preden, Rel. Cappabianca
 
 
ACQUE – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Interessi pubblici connessi al regime delle acque  – Giurisdizione competenza e limiti – Tribunale regionale delle acque pubbliche.
 
Il potere decisionale del Tribunale regionale delle acque pubbliche è, ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 140, comma 1, circoscritto alle questioni che investano gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialita’ delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonche’ quelle di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all’uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell’utenza nei confronti della P.A.) e si arresta nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l’acqua si trasforma in energia motrice (Cass. 2656/12, 14906/00). Corrispondentemente, sul piano risarcitorio, detto potere investe le domande fondate su comportamenti che coinvolgono apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte dell’amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque implicanti valutazioni o apprezzamenti tecnici, ma non si estende alle domande risarcitorie, che, nelle vicende relative al governo delle acque, trovano solo mero indiretto presupposto (Cass. 9026/09, 368/07, 3755/06).

Pres. Preden, Rel. Cappabianca
 

ACQUE – Tribunale regionale delle Acque pubbliche – Natura, competenza, limiti – Risarcimento del danno – Decreto Legislativo n. 104/2010.
 
Il Tribunale regionale delle Acque pubbliche e’ organo specializzato della Magistratura ordinaria e non Giudice speciale, sicche’ la questione attinente alla devoluzione della controversia a tale tribunale ovvero ad altri organi della stessa Magistratura ordinaria, integrando un problema di competenza, non puo’ essere dedotta con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione; questo, d’altro canto, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza, non e’, in concreto, suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza (cfr. Cass., sez. un., 11299/03, 399/97, 2498/82). In tema di domande, anche autonomamente proposte, di risarcimento del danno conseguente all’asserito illegittimo esercizio o mancato esercizio di potestà pubblicistiche da parte della P.A., la giurisdizione e’ del Giudice amministrativo (nei casi di giurisdizione esclusiva pure con riguardo al ristoro della lesione di diritti soggettivi) (Cass., s.u., 25395/10).

Pres. Preden, Rel. Cappabianca
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILE, 7 Gennaio 2013, Ordinanza n. 145

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f.
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente di sez.
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere
Dott. RORDORF Renato – Consigliere
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente:
 
ORDINANZA
 
sul ricorso 27169/2011 proposto da:
 
(Omissis) S.R.L., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell’avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (Omissis), per delega a margine del ricorso;
 
– ricorrente –
 
contro
 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis)
 
presso lo studio dell’avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), per delega a margine del controricorso;
 
(Omissis) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell’avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (Omissis), per delega a margine del controricorso;
 
– controricorrenti –
 
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2617/2010 del TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE di VENEZIA;
 
uditi gli avvocati (Omissis) per delega dell’avvocato (Omissis):
 
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;
 
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. Umberto APICE, il quale chiede che venga rigettato il ricorso e dichiarata pro’ parte la giurisdizione del Giudice amministrativo e pro parte la competenza del Giudice ordinario non specializzato.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso del 27.10.2010, (Omissis) s.r.l. – assegnataria dell’impianto idroelettrico per grande derivazione di (Omissis) (in qualita’ di nuova concessionaria) – convenne, davanti al Tribunale regionale delle Acque Pubbliche del Veneto, la Provincia autonoma di Bolzano e la societa’ (Omissis) s.r.l. (concessionaria uscente).
 
In forza del diritto scaturente dal titolo concessorio a derivare l’acqua pubblica e ad esercire l’impianto per il trentennio decorrente dall’1.1.2011, la societa’ ricorrente – nella prospettiva del subentro alla precedente concessionaria (ed essendo nata controversia sulla sorte dei beni non gratuitamente devolvibili, di cui al Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 25, comma 2 e sulla valutazione del relativo valore) – propose le seguenti domande:
 
a) declaratoria del suo diritto (quale nuova concessionaria, tale risultata in esito ad esperita procedura concorrenziale), al subentro nel “governo della cosa” dell’impianto idroelettrico per grande derivazione di (Omissis) e del correlativo obbligo dei soggetti intimati di compiere l’attivita’ dovuta per rendere effettivo tale diritto, entro il 31.12.2010 (termine ultimo di durata della concessione, in scadenza, in favore di (Omissis));
 
b) declaratoria del suo diritto (quale nuova concessionaria) di esercire l’impianto di (Omissis) a partire dal 1.1.2011, per mezzo delle opere esistenti, senza ulteriore aggravio, perdurando il vincolo pertinenziale sulle opere Regio Decreto n. 1775 del 1933, ex articolo 25, comma 2 (beni non gratuitamente devolvibili), previo versamento del corrispettivo dovuto all’avente diritto;
 
c) declaratoria dell’illegittimita’ del comportamento della Provincia autonoma di Bolzano, per omesso esercizio di prerogative pubblicistiche a fronte dell’atto di diffida 23.9.2010, con il quale aveva intimato all’ente territoriale, sotto comminatoria di attivazione dei poteri sostitutivi spettanti all’Autorita’ centrale, di garantirle il graduale ingresso nell’area dell’impianto ed in ogni sua pertinenza allo scopo di consentirle l’effettivo esercizio dell’impianto a far tempo dall’1.1.2011;
 
d) declaratoria della responsabilita’ della Provincia autonoma di Bolzano, con conseguente condanna di quest’ultima ai danni nella misura ritenuta di giustizia;
 
e) declaratoria della responsabilita’ di (Omissis), per abuso del diritto per atti emulativi ed in ogni caso per violazione del canone della buona fede in senso oggettivo o correttezza, con conseguente condanna di quest’ultima ai danni nella misura ritenuta di giustizia;
 
f) declaratoria della responsabilita’ della Provincia autonoma di Bolzano e di (Omissis) per violazione, in concorso, del suo diritto, con condanna generica al risarcimento del danno a carico delle prime e in favore della seconda”.
 
Costituitesi, le convenute eccepirono il difetto di giurisdizione, su alcuni capi della domanda, e sollevarono, per altri, questione di competenza in favore del Giudice ordinario non specializzato; contestarono, inoltre, la fondatezza delle pretese avversarie.
 
Nella pendenza dell’indicata controversia e intervenuto tra (Omissis) ed (Omissis) accordo, in forza del quale veniva consentito alla nuova concessionaria l’utilizzazione del compendio costituente i beni non gratuitamente devolvibili (seppur con riserva di definitiva valutazione del relativo valore), (Omissis) ha proposto regolamento di giurisdizione ex articolo 41 c.p.c., e chiesto, a queste Sezioni Unite, l’affermazione della giurisdizione dell’adito Tribunale regionale delle acque pubbliche di Venezia.
 
Le intimate hanno resistito con controricorsi.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1.- A fondamento del proposto ricorso per regolamento, (Omissis) sostiene che la controversia rientra, nel suo insieme, nella giurisdizione del Tribunale regionale delle Acque pubbliche, poiche’ il disposto del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 140, comma 1, lettera c, affida a tale giudice “le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica”.
 
2.- Tanto premesso, occorre, in primo luogo, rilevare l’inammissibilita’ del ricorso, laddove tende alla declaratoria del potere decisionale del Tribunale regionale delle Acque pubbliche, in contrapposizione all’affermazione del potere decisionale del Giudice ordinario (evocato dalle controricorrenti), in relazione alle domande (in narrativa descritte alle lettera a, b ed e), miranti all’esercizio del diritto al subentro nel governo dell’impianto e nella disponibilita’ del compendio dei beni non gratuitamente devolvibili.
 
In proposito, deve, invero, osservarsi che il Tribunale regionale delle Acque pubbliche e’ organo specializzato della Magistratura ordinaria e non Giudice speciale, sicche’ la questione attinente alla devoluzione della controversia a tale tribunale ovvero ad altri organi della stessa Magistratura ordinaria, integrando un problema di competenza, non puo’ essere dedotta con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione; questo, d’altro canto, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza, non e’, in concreto, suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza (cfr. Cass., sez. un., 11299/03, 399/97, 2498/82).
 
3.- Il regolamento proposto da (Omissis) e’, invece, ammissibile, laddove tende alla declaratoria del potere decisionale del Tribunale regionale delle Acque pubbliche in contrapposizione all’affermazione del potere decisionale del Giudice amministrativo (evocato dalle controricorrenti), in relazione alle domande risarcitorie (in narrativa descritte alle lettera c, d ed f), avanzate nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, per i danni da ritardo nel subentro nella gestione della centrale idroelettrica di (Omissis), causati (da solo o in concorso con illeciti comportamenti di (Omissis)) dall’omesso esercizio, da parte dell’ente territoriale, di prerogative pubblicistiche.
 
4.- In parte qua il ricorso per regolamento proposto da (Omissis) e’, peraltro, infondato.
 
4.1- L’articolo 7 c.p.a. (approvato con Decreto Legislativo n. 104 del 2010, ed entrato in vigore il 16.9.2010) sancisce invero, al comma 4, che “sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimita’ del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma”, con la puntualizzazione, riportata al comma successivo, che peraltro, nelle materie di giurisdizione esclusiva (nel cui ambito l’articolo 133, comma , lettera b, annovera le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici), “il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”.
 
In sintonia, sotto la rubrica “Azioni di condanna”, il successivo articolo 30, comma 2, – dopo aver previsto che “l’azione di condanna puo’ essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma” – dispone che “puo’ essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attivita’ amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria” e che “nei casi di giurisdizione esclusiva puo’ altresi’ essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi”.
 
Se ne inferisce (cfr. cass., s.u., 25395/10) che, in tema di domande, anche autonomamente proposte, di risarcimento del danno conseguente all’asserito illegittimo esercizio o mancato esercizio di potesta’ pubblicistiche da parte della P.A., la giurisdizione e’ del Giudice amministrativo (nei casi di giurisdizione esclusiva pure con riguardo al ristoro della lesione di diritti soggettivi).
 
4.2- Ne’, nella specie, sono configurabili interferenze con la competenza giurisdizionale del Giudice ordinario, nell’articolazione specializzata costituita dal Tribunale regionale delle acque pubbliche (che, la previsione dell’articolo 133, comma 1 lettera b e f, c.p.a. mantiene ferma pure di fronte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
 
Invero, il potere decisionale del Tribunale regionale delle acque pubbliche e’, ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 140, comma 1, circoscritto alle questioni che investano gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialita’ delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonche’ quelle di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all’uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell’utenza nei confronti della P.A.) e si arresta nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l’acqua si trasforma in energia motrice (Cass. 2656/12, 14906/00). Corrispondentemente, sul piano risarcitorio, detto potere investe le domande fondate su comportamenti che coinvolgono apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte dell’amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque implicanti valutazioni o apprezzamenti tecnici, ma non si estende alle domande risarcitorie, che, nelle vicende relative al governo delle acque, trovano solo mero indiretto presupposto (Cass. 9026/09, 368/07, 3755/06).
 
Cio’, mentre le domande risarcitorie di (Omissis) qui esaminate si riferiscono incontrovertitamente a pretese omissioni della Provincia autonoma di Bolzano nell’esercizio dei suoi poteri pubblicistici, che, prescindendo da profili strettamente attinenti al rapporto di derivazione e utilizzazione dell’acqua pubblica come sopra descritti, incidono, invece, su aspetti che, in detti rapporti, trovano solo mero indiretto presupposto.
 
5.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone la declaratoria dell’inammissibilita’ del proposto ricorso per regolamento di giurisdizione relativamente alle domande a), b) ed e) ed il suo rigetto, con declaratoria della giurisdizione del Giudice amministrativo, in relazione alle domande c), d) e f).
 
Per la soccombenza, la ricorrente (Omissis) va condannata alla refusione, in favore delle controricorrenti Provincia autonoma di Bolzano e (Omissis), delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
la Corte, a sezioni unite, dichiara l’inammissibilita’ del proposto ricorso per regolamento di giurisdizione relativamente alle domande a), b) ed e) e lo rigetta nel resto, dichiarando la giurisdizione del Giudice amministrativo, davanti al quale rimette le parti, sulle domande c, d e f); condanna la societa’ ricorrente alla refusione, in favore delle controricorrenti, delle spese di causa, liquidate, per ciascuna, in complessivi euro 3.200,00 (di cui euro 3.000,00, per compensi), oltre accessori di legge.
 
 

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