Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 1094 | Data di udienza: 3 Aprile 2013

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas destinato alla generazione di energia elettrica e termica – Regione Puglia – Regolamento regionale  n. 12/2008 – Calore residuo – Uso produttivo – Documentazione richiesta dall’art. 4, punto 5 del regolamento – Carenza – Diffida a non realizzare l’impianto – Legittimità (Si ringrazia il dott. Claudio Marinazzo per la segnalazione).


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 4 Luglio 2013
Numero: 1094
Data di udienza: 3 Aprile 2013
Presidente: Allegretta
Estensore: Cocomile


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas destinato alla generazione di energia elettrica e termica – Regione Puglia – Regolamento regionale  n. 12/2008 – Calore residuo – Uso produttivo – Documentazione richiesta dall’art. 4, punto 5 del regolamento – Carenza – Diffida a non realizzare l’impianto – Legittimità (Si ringrazia il dott. Claudio Marinazzo per la segnalazione).



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 4 luglio 2013, n. 1094


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas destinato alla generazione di energia elettrica e termica – Regione Puglia – Regolamento regionale  n. 12/2008 – Calore residuo – Uso produttivo – Documentazione richiesta dall’art. 4, punto 5 del regolamento – Carenza – Diffida a non realizzare l’impianto – Legittimità.

Ai sensi dell’art. 4, punto 5 del regolamento regionale pugliese n. 12/2008 (disposizione in tema di “Criteri per la localizzazione di impianti alimentati a biomassa”), le proposte localizzative di nuovi impianti alimentati da biomasse ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 387/03, art. 12, devono garantire: “(…) 5. l’uso produttivo, per fini civili o industriali, della maggior parte del calore residuo associato alla produzione di energia elettrica”. E’ conseguentemente legittima la diffida a non realizzare un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas da biomasse destinato alla generazione di energia elettrica e termina, ove l’istanza (nella specie, procedura abilitativa semplificata  – PAS – , di cui all’art. 6 del d.lg. n. 28/2011) non sia corredata dalla documentazione (i.e. convenzioni, contratti o accordi stipulati con aziende, Enti o altri soggetti interessati) richiesta dall’art. 4, punto 5 del menzionato regolamento regionale


Pres. Allegretta, Est. Cocomile – C.A. (avv.ti Di Cagno e Spallucci) c. Comune di Andria (avv. De Candia)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 4 luglio 2013, n. 1094

SENTENZA

 

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 4 luglio 2013, n. 1094

N. 01094/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01610/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2012, proposto da Cicchelli Anna, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Di Cagno e Luigi Spallucci, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro

Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– della diffida a non realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas, contenuta nella nota prot. n. 71481 in data 11.9.2012 – comunicata in pari data – a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Economico;

– nonché degli atti presupposti e connessi ed in particolare della nota prot. n. 70799 in data 7.9.2012 a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia, contestualmente comunicata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 per le parti i difensori avv.ti Maurizio Di Cagno e Giuseppe De Candia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

L’odierna ricorrente Cicchelli Anna, titolare dell’omonima azienda agricola con sede in Andria, alla via Vochieri, 13, in data 28.6.2012 avviava presso il Comune di Andria una procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dlgs n. 28/2011, per la realizzazione di un “impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas da biomasse destinato alla generazione di energia elettrica e termica in assetto cogenerativo – potenza installata di 400 KWe”.

Il Dirigente del Servizio Sportello Unico AA.PP. con nota prot. n. 61542 del 27.7.2012 richiedeva alla istante di integrare la documentazione ritenuta carente.

Il successivo 30 luglio 2012 la Cicchelli provvedeva alla integrazione documentale.

Con la gravata nota prot. n. 71481 dell’11 settembre 2012 lo stesso Dirigente comunicava alla interessata che:

“… e) – In data 7 settembre 2012 il Dirigente Settore Sportello Unico Edilizia con nota prot. n. 70799, che si allega per costituirne parte integrante, evidenziava l’improponibilità della PAS ritenendo che l’insediamento proposto rientrava tra i procedimenti per i quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione unica, di competenza regionale, nonché ulteriori problematiche urbanistiche che devono qui intendersi come integralmente trascritte.

Pertanto, con la presente si comunica che la Vs. comunicazione del 28.6.2012 non può esplicare alcun effetto relativamente all’inizio dell’attività, in quanto per la tipologia di intervento proposta è necessario acquisire l’autorizzazione regionale.

Per l’effetto, si diffida la S.V. a non porre in essere atti o comportamenti tendenti all’esercizio dell’attività di cui alla Vs. comunicazione del 28.6.2012- Prot. n. 52200. …”.

Con l’impugnata nota prot. n. 70799 del 7 settembre 2012 (richiamata dal precedente provvedimento) il Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia così statuiva:

«Si riscontra la Vs. nota prot. n. 55525 del 09/07/2012 di cui all’oggetto e, dall’esame della documentazione acquisita agli atti, si rileva che, mentre l’istanza fa riferimento ad un “impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas da biomasse … in assetto cogenerativo, potenza installata di 400 KWe”, dalla relazione tecnico-descrittiva e di processo, con i relativi grafici allegati, si evince che le biomasse (per le quali devono valere le definizioni di legge, vedi ad es. art. 3 R.R. n. 12/2008), non vengono impiegate direttamente come combustibile, ma prodotti in loco – anche con l’utilizzo di letame proveniente dagli allevamenti zootecnici e siero di latte – come materia prima alla produzione di biogas derivante dalla fermentazione batterica anaerobica, attraverso un complesso sistema impiantistico di produzione della stesso (vedi relazione tecnica Cap. 5 e 6 da pag. 21 a pag. 69).

La costruzione dell’impianto in oggetto produce ai fini che competono a questa Settore, una complessa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non conforme al disposto degli artt. 4.11 e 4.12 delle NTE del vigente PRG.

Anche se la normativa di settore ammette anche in zona agricola gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, compresi biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non è sicuramente conforme alla normativa urbanistica vigente la costruzione di un impianto (nelle dimensioni proposte e come può evincersi dagli elaborati progettuali – v. Tav. 11) per la produzione del “combustibile” necessario, nella fattispecie il biogas.

Dagli stessi elaborati si evince altresì come la “cogenerazione” venga solo menzionata al sol fine di elevare la potenza installabile a 400 Kwp ed utilizzare la sola PAS, anziché procedere con una Autorizzazione Unica (di competenza regionale), necessaria invece per gli impianti a biogas di potenza superiore ai 250 KW.

Infatti le norme regionali che prevedevano misure autorizzative semplificate per impianti al di sopra delle soglie indicate nella disciplina nazionale sono state dichiarate illegittime con sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo 2010, n. 119. Pertanto oggi vige quanto previsto per l’autorizzazione unica nel Dlgs 387/2003 (>= 250 KW), a meno che non ci si trovi nel caso di impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009):

– Operanti in assetto cogenerativo;

– Aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt per i quali, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. N° 28/2011, può procedersi invece con PAS (Procedura Abilitativa Semplificata).

Con la richiesta l’interessata parla di impianti in cogenerazione, è stato omesso pero qualsiasi riferimento progettuale sul concreto utilizzo della parte “termica” derivante dalla cogenerazione stessa e del suo impiego in loco sotto forma di acqua calda, olio diatermico, acqua surriscaldata o vapore che sia, così come non fa menzione, anche a mente dell’art. 4 punto 5 del R.R. 12/2008, sull’uso produttivo, per fini civili o industriali, della maggior parte del calore residuo associato alla produzione di energia elettrica né allega – per il soddisfacimento di tale condizione – convenzioni, contratti o accordi stipulati con aziende, Enti o altri soggetti interessati.

In conclusione – a parere del sottoscritto – il solo impianto di produzione di energia elettrica con utilizzo di biogas di potenza 400 kWe (e fatta eccezione per l’impianto di produzione dello stesso biogas mediante processi di fermentazione anaerobica di biomasse, liquami animali, siero di latte, ecc. impianto che risulta essere non conforme con la previsione urbanistica vigente nel comune di Andria per le zone agricole), di fatto abbisogna di Autorizzazione Unica di competenza regionale.

II tutto fatto salvo ogni necessario parere sulla tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità e quant’altro stabilito al punta 3 dell’art. 4 del D. Lgs. 28/2011, che dovrà essere fornito da altri Organi competenti.

In merito ai lavori edili comunicati con “Comunicazione di inizio attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.” prot. 26020 del 23/03/2012 gli stessi, essendo finalizzati alla preparazione del sito in funzione delle ulteriori opere edili ed impiantistiche a realizzarsi e non – come dichiarato nella Comunicazione ai punti B (movimenti terra strettamente pertinenti all’esercizio della attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali …) e C (pavimentazione di finitura di spazi esterni, anche aree di sosta, … ecc. ammissibile per aree residenziali), sono lavori privi di regolare titolo legittimante e pertanto si comunica che per gli stessi saranno effettuate le opportune verifiche ed avviato – se del caso – il relativo procedimento sanzionatorio.».

La istante Cicchelli Anna impugnava il provvedimento adottato dal Comune di Andria prot. n. 71481/2012 e la relazione del dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia di cui alla nota prot. n. 70799 del 7.9.2012 (richiamata nel provvedimento prot. n. 71481/2012 “per costituirne parte integrante”).

Deduceva un unico motivo di ricorso così sinteticamente riassumibile:

– violazione e malgoverno dell’art. 6 dlgs n. 28/2011, nonché degli artt. 2 e 12 dlgs n. 387/2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 27, comma 20 legge n. 99/2009, anche con riferimento al D.M. 10.9.2010, punto 12.4, recante linee guida relativamente alla realizzazione degli impianti in questione, nonché alle NTE del P.R.G.; eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, travisamento, carente istruttoria, irrazionalità manifesta: mentre il gravato provvedimento, nel richiamare la relazione del dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia (nota prot. n. 70799 del 7.9.2012), evidenzia la necessità per il tipo di impianto in esame dell’autorizzazione unica di competenza regionale, secondo la prospettazione di parte ricorrente, per tale progetto sarebbe sufficiente la PAS (procedura abilitativa semplificata) ai sensi degli artt. 12.4 D.M. 10.9.2010 e 6 dlgs n. 28/2011 (impianto di potenza inferiore a 1000 kWe); inoltre, diversamente da quanto evidenziato nei gravati provvedimenti, un impianto a biogas sarebbe ubicabile in area agricola in forza del disposto dell’art. 12, comma 7 dlgs n. 387/2003; non vi sarebbe, pertanto, alcuna incompatibilità urbanistica; vi sarebbe, inoltre, l’assetto cogenerativo dell’impianto in questione illegittimamente negato dal dirigente comunale.

Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.

Invero, ai sensi dell’art. 4, punto 5 del regolamento regionale n. 12/2008 (disposizione in tema di “Criteri per la localizzazione di impianti alimentati a biomassa”):

«Le proposte localizzative di nuovi impianti alimentati da biomasse ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 387/03, art. 12, devono garantire: … 5. l’uso produttivo, per fini civili o industriali, della maggior parte del calore residuo associato alla produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale condizione deve essere documentato con apposite convenzioni, contratti o accordi stipulati con aziende, Enti o altri soggetti interessati, assistiti da garanzia fideiussoria bancaria, nonché da un’analisi di fattibilità tecnico-economica dell’intervento; …».

Come rimarcato dalla motivazione della nota del dirigente del SUE prot. n. 70799 del 7.9.2012 (richiamata nella gravata diffida comunale prot. n. 71481 dell’11.9.2012 “per costituirne parte integrante”), l’istanza della Cicchelli è carente della documentazione (i.e. convenzioni, contratti o accordi stipulati con aziende, Enti o altri soggetti interessati) richiesta dall’art. 4, punto 5 del regolamento regionale n. 12/2008 (previsione normativa finalizzata alla dimostrazione dell’uso produttivo, per scopi civili o industriali, della maggior parte del calore residuo associato alla produzione di energia elettrica), circostanza quest’ultima che non ha costituito oggetto di specifica doglianza da parte della stessa ricorrente e che, pertanto, è rimasta incontestata.

Detta carenza documentale costituisce uno dei motivi di rigetto della istanza della Cicchelli.

Nel caso di specie trova, pertanto, applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo cui “In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse; pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sé, a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, ha la potestà di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).

Nella presente fattispecie è sufficiente, per la conservazione del provvedimento amministrativo impugnato (e sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie), la legittimità della sola ragione di rigetto della istanza della Cicchelli relativa alla incontestata carenza documentale della stessa istanza alla stregua del menzionato art. 4, punto 5 del regolamento regionale n. 12/2008.

Ne consegue che la domanda della interessata non poteva essere accolta dal Comune.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente Cicchelli Anna al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Andria, liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
        
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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