Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto dell'energia Numero: 1082 | Data di udienza: 17 Aprile 2013

* DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Fonti di energia rinnovabili – Tutela del paesaggio – Bilanciamento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 3 Luglio 2013
Numero: 1082
Data di udienza: 17 Aprile 2013
Presidente: Allegretta
Estensore: Petrucciani


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Fonti di energia rinnovabili – Tutela del paesaggio – Bilanciamento.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 3 luglio 2013, n. 1082


DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Fonti di energia rinnovabili – Tutela del paesaggio – Bilanciamento.

Le valutazioni e le esigenze concernenti il fabbisogno energetico e l’incentivo alla produzione di energie alternative nel rispetto del Protocollo di Kyoto non giustificano comunque la disapplicazione delle leggi e degli atti di pianificazione (anche di natura paesaggistica), in base ai quali le aree del territorio nazionale risultano meritevoli di particolare tutela (Cons. Stato Sez. VI, n. 746 del 15 febbraio 2012). In altri termini, qualora una legge o un atto di pianificazione precluda o limiti la realizzazione di opere incidenti su aree tutelate sotto il profilo paesaggistico, il fatto che il progetto riguardi opere finalizzate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non esonera, di per sé, dal rispetto degli indirizzi di tutela del paesaggio; come affermato, infatti, dalla Corte Costituzionale, l’intento del legislatore nazionale, espresso nella disciplina vigente in materia, è quello di contemperare le ragioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio, in quanto l’espansione delle fonti di energia rinnovabili, in sé funzionale alla tutela ambientale (relativamente all’inquinamento), potrebbe incidere negativamente sul paesaggio (riguardo al suo valore estetico, storico-culturale ed economico-turistico) (Corte Cost., sent. n. 275/2011).

Pres. Allegretta, Est. Petrucciani  – F. s.r.l.. (avv.tiStarace e Rocca) c. Regione Puglia


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 3 luglio 2013, n. 1082

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 3 luglio 2013, n. 1082

N. 01082/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01226/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2011, proposto da:
Fotovoltaica Ev S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Starace e Stefania Rocca, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via Celentano 27;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via Nazario Sauro 33;

per l’annullamento

della nota prot. AOO 145 del 12 aprile 2011, n. 3390 con cui l’Ufficio Assetto del Territorio della Regione Puglia ha espresso in via definitiva parere negativo di compatibilità paesaggistica del progetto relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, della potenza di 4,086 MW, da realizzare nel Comune di Grumo Appula, poiché in contrasto con le previsioni del Piano Urbanistico Territoriale per il paesaggio della Regione Puglia;

di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;

Udito nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 il difensore della Regione avv. Anna Bucci, nessuno comparso per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Fotovoltaica EV S.r.l. ha impugnato il provvedimento con il quale la Regione Puglia ha espresso parere negativo sulla compatibilità paesaggistica del progetto relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da realizzare nel Comune di Grumo Appula, poiché in contrasto con le previsioni del Piano urbanistico territoriale per il paesaggio della Regione Puglia.

La ricorrente ha esposto che l’istanza di autorizzazione unica per l’impianto in questione era stata inizialmente presentata dalla Energy Italia 01 S.r.l., che le aveva poi ceduto tutti i diritti inerenti al progetto; su quest’ultimo si erano già espressi favorevolmente tutti gli enti coinvolti nella conferenza di servizi, mentre l’Ufficio Assetto del Territorio della Regione Puglia aveva evidenziato che la localizzazione dell’impianto ricadeva in Ambito territoriale esteso di tipo D, sottoposto a tutela dal PUTT; quindi, nonostante i chiarimenti forniti dalla Fotovoltaica Ev e l’intervenuto parere favorevole della Provincia di Bari all’esito della valutazione di incidenza ambientale, la Regione aveva ribadito, con la nota impugnata, il proprio parere negativo.

A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:

1. violazione degli artt. 3.08, 3.10 e 3.15 del PUTT/P Puglia, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la localizzazione in ambito territoriale esteso di tipo “D” non comporta, secondo il Piano, il divieto degli interventi ma una tutela consistente nella valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;

2. violazione degli artt. 3 e 14 quater L. 241/90, difetto di istruttoria e motivazione, violazione ed erronea interpretazione del par. 17 del D.M. 10.9.2010 e dell’art. 5 del regolamento regionale 24/2010, in quanto l’area dell’intervento era stata qualificata nel provvedimento come “non idonea” all’installazione di impianti fotovoltaici secondo il Regolamento Regionale 24/2010, mentre, in disparte la questione dell’applicabilità di tale disciplina, comunque era stata accertata da parte della Provincia l’assenza di incidenze significative sugli habitat e le specie di interesse comunitario;

3. violazione dell’art. 2 L. 120/2002, dovendosi privilegiare, a seguito della ratifica del Protocollo di Kyoto, l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in difetto di rischio di compromissione irreversibile per l’ambiente circostante.

Si è costituita la Provincia di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 691 del 27 luglio 2011 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

In particolare la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’inesattezza dei presupposti su cui si fonda il provvedimento impugnato: il PUTT, infatti non imporrebbe, per gli ambiti estesi di tipo “D”, il divieto di qualsiasi intervento, ma unicamente la salvaguardia delle visuali; inoltre nel provvedimento si è fatto riferimento all’attraversamento del sito da parte di due corsi d’acqua, che risulterebbero invece inesistenti nella cartografia del Piano, e alla ricomprensione dell’area nel sistema botanico-vegetazionale-ATD Boschi e macchie, che invece disterebbe 250 metri dalla zona dell’intervento, collocato fuori dal perimetro di metri 100 dell’area annessa; peraltro la ricorrente avrebbe adottato apposita variante al progetto per collocarlo al di fuori dell’ATD Zone Archeologiche Tratturello Grumo Appula-Santeramo in Colle, variante che, tuttavia, non sarebbe stata considerata dall’Amministrazione; infine nel provvedimento si è affermato che l’area di intervento ricadeva in prossimità di un sito di interesse comunitario ZPS “Murgia Alta” e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, mentre la Provincia di Bari, nel valutare l’incidenza ambientale dell’impianto, aveva rilevato l’assenza di incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario e sull’integrità del contiguo sito “Natura 2000”.

Tali doglianze sono infondate.

Il parere negativo, infatti, si fonda proprio sulla considerazione del contrasto tra l’impianto fotovoltaico in progetto e gli indirizzi di tutela posti dal PUTT per gli ambiti estesi “D”, ovvero la salvaguardia delle visuali panoramiche: nell’atto si specifica che si tratta di area “facilmente traguardabile dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia e dalle viabilità di accesso e di fruizione dello stesso. L’impianto è costituito da circa 1900 inseguitori monoassiali con altezza dei pannelli di 4,80 m. fissati ognuno su tre plinti prefabbricati in calcestruzzo armato. La prevista recinzione di 2,50 m. di altezza con siepe e piantumazione di ulivi non permette la suddetta salvaguardia delle visuali panoramiche”.

Il parere è stato quindi adeguatamente motivato in relazione al contesto su cui insisterebbe l’impianto con individuazione di precisi elementi ostativi rispetto alle finalità di tutela poste dal PUTT.

Con riferimento a tali circostanziati assunti la ricorrente non ha mosso puntuali contestazioni, né sono stati confutati i dati di fatto che supportano la motivazione del diniego.

Deve quindi ritenersi che la ponderazione da parte dell’Amministrazione degli interessi interferenti nella fattispecie sia congrua, in quanto fondata su una sufficiente ricostruzione e valutazione degli elementi in fatto rilevanti del caso concreto (caratteristiche dell’impianto da insediare e dell’area interessata, nonché ragioni ostative al rilascio del parere favorevole, alla stregua di ampie considerazioni sul pregio paesaggistico e ambientale dell’area interessata).

Le notazioni sopra riferite costituiscono adeguato supporto motivazionale del provvedimento negativo, con conseguente infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

A fronte dei dati ostativi evidenziati dall’Amministrazione con riferimento alla tutela dell’ambito esteso “D” non rileva, infatti, che l’impianto sarebbe asseritamente collocato fuori dall’ATD Boschi e Macchie e che la variante progettata porrebbe l’intervento fuori dalla zona archeologica, come dedotto dalla ricorrente.

Deve poi aggiungersi, con riferimento al terzo motivo, avente ad oggetto la mancata comparazione tra i valori paesaggistici del sito di progetto con altri interessi pubblici, quali quelli normativamente sottesi all’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, le valutazioni e le esigenze concernenti il fabbisogno energetico e l’incentivo alla produzione di energie alternative nel rispetto del Protocollo di Kyoto non giustificano comunque la disapplicazione delle leggi e degli atti di pianificazione (anche di natura paesaggistica), in base ai quali le aree del territorio nazionale risultano meritevoli di particolare tutela (Cons. Stato Sez. VI, n. 746 del 15 febbraio 2012).

In altri termini, qualora una legge o un atto di pianificazione precluda o limiti la realizzazione di opere incidenti su aree tutelate sotto il profilo paesaggistico, il fatto che il progetto riguardi opere finalizzate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non esonera, di per sé, dal rispetto degli indirizzi di tutela del paesaggio; come affermato, infatti, dalla Corte Costituzionale, l’intento del legislatore nazionale, espresso nella disciplina vigente in materia, è quello di contemperare le ragioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio, in quanto l’espansione delle fonti di energia rinnovabili, in sé funzionale alla tutela ambientale (relativamente all’inquinamento), potrebbe incidere negativamente sul paesaggio (riguardo al suo valore estetico, storico-culturale ed economico-turistico) (Corte Cost., sent. n. 275/2011).

Nel provvedimento impugnato l’Amministrazione risulta aver fatto corretto esercizio del potere discrezionale attribuitogli, avendo espresso la propria valutazione negativa sulla base della compromissione dei valori paesaggistici tutelati dal PUTT con argomentazioni motivate e aderenti agli elementi emergenti dagli atti.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla rifusione in favore della Regione Puglia delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.500 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!