Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, Rifiuti Numero: 429 | Data di udienza: 19 Giugno 2013

* DIRITTO DELL’ENERGIA – RIFIUTI – Impianto di coincenerimento – Gassificatore – Diversità – Istanza relativa ad un impianto di recupero energetico rifiuti, mediante gassificazione – Provvedimento provinciale di autorizzazione – Definizione quale impianto di coincenerimento – Illegittimità – Mutamento dell’oggetto del procedimento – Violazione dei principi che governano il procedimento ad istanza di parte.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 14 Agosto 2013
Numero: 429
Data di udienza: 19 Giugno 2013
Presidente: Zuballi
Estensore: Di Sciascio


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – RIFIUTI – Impianto di coincenerimento – Gassificatore – Diversità – Istanza relativa ad un impianto di recupero energetico rifiuti, mediante gassificazione – Provvedimento provinciale di autorizzazione – Definizione quale impianto di coincenerimento – Illegittimità – Mutamento dell’oggetto del procedimento – Violazione dei principi che governano il procedimento ad istanza di parte.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 14 agosto 2013, n. 429


DIRITTO DELL’ENERGIA – RIFIUTI – Impianto di coincenerimento – Gassificatore – Diversità – Istanza relativa ad un impianto di recupero energetico rifiuti, mediante gassificazione – Provvedimento provinciale di autorizzazione – Definizione quale impianto di coincenerimento – Illegittimità – Mutamento dell’oggetto del procedimento – Violazione dei principi che governano il procedimento ad istanza di parte.

E’ illegittima, in quanto incompatibile con la domanda dell’istante relativa a “un impianto termico di recupero energetico rifiuti, mediante gassificazione e produzione di energia” anche da fonti rinnovabili, la deliberazione adottata dalla Provincia sulla domanda stessa nella parte in cui, dispone “di definire l’impianto, ai sensi dell’art. 2, co. 1°, del D. Lgs. 133/05 come impianto di coincenerimento”. Si tratta invero di impianti diversi, incompatibili tra loro, ammettendo l’impianto di coincenerimento soltanto rifiuti, mentre il gassificatore, oltre a trattare rifiuti, può produrre energia, anche attraverso le fonti rinnovabili non fossili  di cui all’art. 2, lett. d), del D. Lgs. n. 398/03. Avendo la Provincia mutato l’oggetto del procedimento, in tutte le parti in cui ne definisce l’oggetto ai sensi del D. Lgs. 152/06 – D. Lgs. n. 133/05, mentre omette di richiamare la discipline di cui ai DD. LLgs. 22/97, 387/03 e 152/06, il provvedimento viola, in definitiva, i principi che governano il procedimento ad istanza di parte, che non consente di concedere aliud pro alio rispetto a quanto domandato.

Pres. Zuballi, Est. Di Sciascio – E. s.r.l. (avv.ti Pacini, Bianchi e Pellegrini) c. Provincia di Udine (avv.ti Raffa e Morandini), Comune Di Sedegliano (avv. Marpillero) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 14 agosto 2013, n. 429

SENTENZA

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 14 agosto 2013, n. 429

N. 00429/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Energie S.R.L. (Ora Gesteco S.p.A.), rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Pacini, Alessandro Bianchi, Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa’ Avv. in Trieste, via Donota 3;

contro

Provincia Di Udine, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Raffa, Paolo Morandini, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita’ D’Italia 7; Regione Friuli-Venezia Giulia; Comune Di Sedegliano, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Marpillero, con domicilio eletto presso Alfredo Antonini Avv. in Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2;

per l’annullamento

Quanto al ricorso introduttivo:

-delle parti della deliberazione n. 124 della giunta provinciale emanata il 6.6.2007 avente ad oggetto “Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto termico di recupero rifiuti, mediante gassificazione e produzione di energia, in Comune di Sedegliano-Ditta Energie s.r.l. ed in particolare del suddetto provvedimento nella parte in cui, diversamente da quanto autorizzato con il provvedimento del Ministero delle Attività Produttive n. 04 dd. 25.3.2002 e dall’oggetto e dalla natura del procedimento amministrativo di competenza della Provincia e relativo al D.lgs 22/97, ha mutato l’oggetto del procedimento autorizzando e definendo ai sensi del D.lgs 133/05;

-nella parte della delibera in cui, anzichè esprimere la deliberazione provinciale sull’istanza ad “installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tramite processi di pirolisi e gassificazione ed utilizzazione di gas derivato da rifiuti di cui all’allegato 1 sub 1 punto 17 del D.M. 5.2.98 da realizzare nello stabilimento di Sedegliano Zona Industriale Pannellia”, ha avuto ad oggetto il D.lgs 152/06 – D.lgs 133/05 – D.pgr 01/Pres/98 – approvazione del progetto ed autorizzazione della realizzazione di un impianto termico di recupero rifiuti mediante gassificazione e produzione di energia in Comune di Sedegliano;

-nel “Visto” e nei “Considerata” laddove impropriamente richiama-ovvero richiama in via esclusiva – l’applicazione della disciplina di cui al D.lgs 133/05 in materia di incenerimento di rifiuti;

-nelle parti prescrittive della delibera nelle quali richiama la disciplina di cui al D.lgs 133/05 omettendo di richiamare quella di cui ai D.lgs 22/97, 387/03, 152/06;

-nonchè, nella parte in cui non solo prende in esame la nota del Comune di Sedegliano, nonostante fosse stata tardivamente inviata solo ai membri della Conferenza Tecnica indata 20.4.2007, ma ne faceva proprio il contenuto;

-nella parte in cui nel “deliberato”, al punto 4, dispone che ricorrente “dovrà dimostrare, tra l’altro, che l’impianto è progettato, realizzato, attrezzato e sarà gestito in modo da assumere l’osservanza dei contenuti di cui del D.lgs 133/05;

-nella parte in cui, al punto 5 del “deliberato”, dispone che “la documentazione tecnica presentata alla Conferenza Tecnica e di cui al punto precedente venga sottoposta a valutazione e approvazione di una Conferenza dei servizi, che sarà convocata dalla stessa Amministraizione Provinciale, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 s.m.i., la quale individuerà anche gli Enti partecipanti”;

-nonchè nella parte in cui, al punto 6 prescrive che la ricorrente dovrà “dimostrare,in sede di conferenza dei servizi di cui al punto precedente, l’avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dal d. lgs. 334/1999 s.m.i., come chiariti nella circolare del Ministero dell’Interno n. 400/29007”;

-nonchè nella parte in cui, al punto 11 stabilisce di “definire l’impianto, ai sensi dell’art. 2 co. 1 D.lgs 133/05, come impianto di coincenerimento e di autorizzare, ai sensi dell’All. C alla parte IV del D. Lgs 152/06, che riproduce e integra l’allegato C del D. Lgs 22/1997 e del D.M. del 5.2.1998 s.m.i., le seguenti operazioni di recupero…”;

-nella parte in cui, al punto 18, dispone la cancellazione della ditta Energie s.r.l. alla posizione 273 del registro delle imprese che effettuano attività di recupero ai sensi degli artt. 31 del D.lgs 22/1997 e l’archiviazione della relativa pratica senza subordinare tale cancellazione al positivo esito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ai sensi degli artt. 27 e 28 D. Lgs 22/97;

-nonchè nella parte in cui si pronunzia sulla richiesta di autorizzazione all’esercizio prevista ai sensi del comma 3 art. 5 Lgs. 133/05 e D. Lgs. 387/03 Art. 12 comma 3, ma, anzi, al subordina all’attuazione di alcuni ulteriori adempimenti;

-nonchè dell’allegato nella misura in cui contiene prescrizioni non compatibili con la disciplina di cui al D.lgs 387/03 e del D.Lgs 152/06;

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 11.4.2013:

-per l’annullamento in parte qua anche della Determinazione del Dirigente della Provincia di Udine – Area Ambiente n. 2013/2196 del 26.3.2013, avente ad oggetto “D.Lgs. 152/2006 – Impianto termico di recupero rifiuti mediante gassificazione e produzione di energia in Comune di Sedegliano, loc. Zona industriale Pannellia. Voltura titolo autorizzativo n. 124/2007 dalla società Energie srl alla Società Gesteco spa”, nella parte in cui richiama, facendole proprie, le prescrizioni contenute nella DGP n. 124/2007 impugnate con ricorso RG n. 371/2007.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia Di Udine e di Comune Di Sedegliano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’attuale ricorrente Energie srl premette di essere subentrata nell’esercizio dell’azienda alla Gesteco spa, giusto atto notarile del 22.12.2003 per cessione del ramo d’azienda e di essere quindi attuale titolare dell’autorizzazione del Ministero delle attività produttive n. 4 del 2002, rilasciata alla medesima Gesteco spa e ad essa volturata, in base a provvedimento dd. 9.12.2004 della Regione Friuli Venezia Giulia, per l’installazione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tramite processi di pirolisi e rigassificazione ed utilizzazione di gas derivato da rifiuti, ai sensi dell’art. 1, n. 1 punto 17 del DM 5.2.1998, da realizzare nello stabilimento di Sedegliano – zona industriale di Pannellia.

In seguito a una serie di ostacoli, di carattere urbanistico, posti dal Comune di Sedegliano, ne è seguito un lungo contenzioso, superato dall’attribuzione alle Province della possibilità, ove si tratti di dette infrastrutture, di rilasciare autorizzazioni che costituiscano variante al PRGC.

E’ stata pertanto richiesta tale autorizzazione alla competente Provincia di Udine, la quale allo scopo convocava una conferenza tecnica, tenutasi in data 5.7.2006 ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 01/2008/Pres., con la partecipazione dei rappresentanti degli enti interessati (in sostanza una sorta di conferenza dei servizi).

Desiderosa di conoscerne l’esito, la ricorrente, dopo inutili e frustanti tentativi, era costretta a rivolgere apposita istanza, vedendosi rispondere dalla predetta Provincia, con nota dd. 18.8.2006 che detta conferenza, in data 5.7.2006, aveva espresso, a maggioranza, parere favorevole all’approvazione del progetto dell’impianto di gassificazione.

Tale favorevole esito veniva comunicato dalla ricorrente alla Regione Friuli Venezia Giulia, con nota 24.8.2006, chiedendo la concessione di una già domandata proroga alla scadenza dell’originaria autorizzazione ministeriale.

La Direzione della pianificazione territoriale di detta Regione, a sua volta, chiedeva, a tal fine, con nota 20.9.2006, alla Provincia di Udine il provvedimento provinciale di approvazione del progetto ed essa comunicava che l’esito della conferenza tecnica non era ancora formalmente adottato, attendendosi la formale approvazione da parte degli intervenuti, in quanto sussistevano perplessità, da parte di taluno degli intervenuti, sulla sussistenza o meno di una proroga all’originaria scadenza dell’autorizzazione ministeriale. Comunicava altresì che l’atto finale sarebbe stato emesso tenendo presenti le conclusioni della Conferenza tecnica regionale, che aveva espresso parere favorevole sul progetto, con prescrizioni.

La ricorrente, esercitato l’accesso agli atti presso la Regione, chiedeva formalmente alla Provincia di Udine copia del verbale della conferenza tecnica, che lo negava in data 29.1.2007, non essendo esso ancora stato firmato da tutti i componenti.

La ricorrente era pertanto costretta a diffidare la Provincia, con atto formale notificato il 12.3.2007, a completare il procedimento di sua competenza.

La Provincia, affermando che non erano ancora chiare le conclusioni della conferenza tecnica, la riconvocava per il giorno 18.4.2007, sussistendo un contrasto, su cui era necessario fare chiarezza, fra la bozza non definitiva del verbale e il testo sottoposto alla firma, al fine di chiarire se la Regione avesse concesso o non la proroga all’autorizzazione ministeriale, assentita alla ricorrente.

Constatata la sussistenza della proroga, successivamente, la Giunta provinciale approvava la deliberazione impugnata nei termini di cui al provvedimento impugnato.

Essa ne sostiene l’illegittimità in parte qua, con un primo motivo di gravame, per i seguenti motivi:

– non sarebbe consentita la modificazione, da parte della Provincia di Udine, con l’atto impugnato, della definizione dell’impianto che, autorizzata dal Ministero nel 2002 come gassificatore per la produzione di energia elettrica da rifiuti e da fonti rinnovabili, là dove, dopo essere stata diffidata a provvedere, ne avrebbe mutato l’oggetto, definendola un coinceneritore, come definito dagli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 133/2005, ed adottando prescrizioni proprie di tale attrezzatura. Di tale modificazione si chiede fin d’ora l’annullamento, sottolineando che essa impone una serie di prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle del D. Lgs. n. 387/2003, non di sua competenza, ma della Regione, che non consentono, fra l’altro, alla richiedente di ottenere i c. d. “certificati verdi” per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta, invero, di infrastrutture affatto diverse, ammettendo l’impianto di coincenerimento soltanto rifiuti, mentre il gassificatore, oltre a trattare rifiuti, può produrre energia, anche attraverso le fonti rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas). di cui all’art. 2, lett. d), del D. Lgs. n. 398/03.

– in particolare la ricorrente è interessata alle biomasse, intese come parte biodegradabile dei rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, nonché come parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, ed è quest’ultima l’attività che concerne la ricorrente e che è stata autorizzata dal Ministero delle attività produttive ai sensi degli artt. 267 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006. La sopravvenienza della finanziaria 2007 ha escluso dalle fonti rinnovabili i rifiuti, onde, eliminando dall’autorizzazione il termine “fonti rinnovabili” sarebbe preclusa alla ricorrente la possibilità di ottenere la deroga di cui all’art. 1, comma 1117, della richiamata finanziaria;

– anche in questo caso la Provincia avrebbe travalicato le proprie competenze, così come attribuitele dalla Regione, dal momento che essa è stata delegata ad esercitarle. Insieme ai Comuni, solo successivamente al 1.1.2007, mentre i procedimenti amministrativi per le autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 133/05, antecedenti al 1.1.2007 restavano di competenza della Regione stessa;

– non sarebbe, del tutto illegittimamente, stata rilasciata la prescritta autorizzazione unica di cui agli artt. 5 del D. Lgs. n. 133/2005 e 12 del D. Lgs. n. 387/03, ma solo quella alla realizzazione dell’impianto, subordinando quella all’esercizio a una serie di ulteriori adempimenti, aggirando le suddette disposizioni col definire l’impianto esclusivamente come rigassificatore, il che non è permesso dalle norme in esame.

Con un secondo motivo ne deduce l’eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, violazione del principio del contraddittorio e della L. n. 241/1990 e del principio di trasparenza ed economicità del procedimento amministrativo.

In primo luogo, infatti, l’organo responsabile della Provincia aveva convocato la conferenza tecnica del 5.7.2006, con lettera prot. n. 22385/2007, la quale ha assunto il provvedimento finale, travalicando i termini per il quale l’organo collegiale era stato convocato, illegittimamente subordinava l’autorizzazione all’esercizio (su cui, nella sostanza, non ha deciso) ad ulteriori adempimenti amministrativi e alla valutazione tecnica della Provincia e di una ulteriore conferenza dei servizi, svuotando il procedimento della natura autorizzatoria che la legge gli commette.

Tale conferenza, peraltro, non perveniva ad alcuna decisione, tanto che veniva convocata nuovamente per il 18.4.2007 “al fine di far chiarezza sulla questione in esame” cioè se il parere già espresso era definitivo o era subordinato alla verifica dell’ottenimento, da parte della ricorrente, della proroga della scadenza dell’autorizzazione ministeriale in suo possesso da parte della Regione, eventualità che, se si fosse realizzata, era da attribuirsi esclusivamente alle plurime dilazioni della Provincia stessa, del tutto inutili, nella specie, perché la ricorrente aveva già ottenuto la proroga e la Provincia di Udine ne era stata messa a conoscenza.

Tale pretesto serviva soltanto a concludere la nuova conferenza con determinazioni difformi a quelle, cui era giunta quella precedente, con l’inserimento di ulteriori prescrizioni tecniche, che non formavano oggetto della nuova convocazione, provocando la modifica di un verbale già approvato, come rilevato da uno dei partecipanti, e modificando senza alcuna necessità le conclusioni ivi raggiunte, come rilevato da altri due di essi.

Del tutto illogica, inoltre, in quanto svuota di contenuto il procedimento autorizzatorio già concluso dalla Provincia, è la previsione, nella conferenza del 6.6.2007, della convocazione di una ulteriore conferenza dei servizi, di cui non vi è traccia nella precedente conferenza del 5.7.2006, della quale essa si riserva di designare i membri, con la conseguenza di rilasciare una autorizzazione del tutto priva di efficacia.

Si è poi potuto riscontrare, dopo aver reperito il relativo carteggio presso la Procura della Repubblica di Udine, che la Provincia ha ritardato l’iter della conferenza per attendere le conclusioni del tecnico incaricato dal Comune di Sedegliano, prodotte appena in data 20.4.2006, facendone inoltre proprie le osservazioni, nonostante esse mirino ad inficiare l’efficacia della rilascianda autorizzazione, in quanto dirette a subordinarla ad ulteriori adempimenti della Provincia, non meglio specificati.

Tale relazione del Comune con le osservazioni del tecnico da esso incaricato non ha potuto essere conosciuta preventivamente da nessuno dei componenti la conferenza tecnica del 5.7.2006, con evidente violazione del principio del contraddittorio, come ammesso apertamente da detto tecnico.

Deve pertanto concludersi che la Provincia di Udine:

ha indebitamente prolungato di quasi un anno il procedimento autorizzatorio:

ha deliberatamente sottaciuto a tutti gli interessati il contenuto del parere del Comune di Sedegliano;

lo ha trasmesso ai componenti due giorni dopo la conclusione della conferenza tecnica, quando il suo contenuto non poteva essere più confutato;

In tal modo la Provincia ha violato i limiti che essa stessa si era posta, introducendo, dopo la nuova e non prevista convocazione della Conferenza tecnica, una Conferenza dei servizi che aggrava il procedimento per la realizzazione dell’impianto e che inutilmente duplica le funzioni già svolte dalla conferenza tecnica, assumendo tardivamente ulteriori prescrizioni del tutto illogiche, non discusse in alcuna sede, violando tutte le norme che regolano il procedimento amministrativo.

La ricorrente espressamente si riserva di instaurare un apposito giudizio per il risarcimento del danno.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Udine e il Comune di Sedegliano, controdeducendo e chiedendo il rigetto del gravame.

Con il ricorso per motivi aggiunti la Gesteco spa, che ha assorbito la originaria ricorrente Energie srl mediante fusione per incorporazione ed ha quindi richiesto la volturazione a suo favore dell’autorizzazione provinciale n. 124 del 2007, impugna, chiedendone l’annullamento , la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2196 del 2013 nella parte in cui, concedendo detta volturazione, fa peraltro proprie le determinazioni assunte con deliberazione n. 124 del 2007, oggetto dei motivi di impugnazione in via principale del presente ricorso:

nella parte in cui ha mutato l’oggetto del procedimento di sua competenza, di cui al D. Lgs. n. 22/97 ed autorizzando, diversamente da quanto stabilito dal provvedimento del Ministero delle attività produttive n. 4 dd. 25.3.2002, il chiesto impianto ai sensi del D. Lgs. n. 133/2005;

nella parte in cui la deliberazione provinciale (pag. 1) anziché esprimersi sull’istanza di “installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite processi di pirolisi e gassificazione e utilizzazione di gas derivato da rifiuti, di cui all’allegato 1 sub 1 punto 17 del D.M. 5.2.1998 da realizzare nello stabilimento di Sedegliano, zona industriale Pannellia, ha avuto ad oggetto il D. Lgs. 152/2006 – D. Lgs. 133/2005 – DPGR n. 01/Pres. del 1995 – approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto termico di recupero rifiuti mediante massificazione e produzione di energia nel Comune di Sedegliano”;

nella parte in cui richiama impropriamente la disciplina di cui al D. Lgs. n. 133/2005 in materia di incenerimento di rifiuti;

nella parte in cui, pur approvando formalmente il progetto della ricorrente ed autorizzando la realizzazione delle relative opere subordina l’inizio dei lavori all’attuazione delle prescrizioni e alla presentazione della documentazione, previsti dal D. Lgs. n. 133/2005 anziché quelli di cui al D. Lgs. n. 152/2006;

nella parte in cui non solo prende in esame la nota del Comune di Sedegliano, inviata tardivamente solo ai membri della Conferenza tecnica in data 20.04.2007 ma ne fa proprio il contenuto;

nella parte in cui prescrive alla società Energie di “dimostrare, tra l’altro, che l’impianto è progettato, realizzato, attrezzato e sarà gestito in modo da assumere l’osservanza dei contenuti di cui al D. Lgs. n. 133/2005;

nella parte in cui dispone che la documentazione tecnica presentata alla Conferenza tecnica venga sottoposta a valutazione ed approvazione di una Conferenza dei servizi, convocata dalla stessa Provincia, che individuerà anche gli enti partecipanti, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 241/1990, nella quale la società Energie dovrà dimostrare l’avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 334/1999, come chiariti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 400/2007;

nella parte in cui definisce l’impianto ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 133/2005 come impianto di coincenerimento e di autorizzare, ai sensi dell’Allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, riproducente ed integrante l’allegato C del D. Lgs. n. 22/1999 e del D.M. 5,2,1998 e s.m.i. le operazioni di recupero ivi dettagliate;

nella parte in cui dispone la cancellazione della Energie srl dal registro delle imprese che esercitano attività di recupero e l’archiviazione della relativa pratica, senza subordinare detta archiviazione al positivo esito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/1997;

nella parte in cui non si pronunzia sulla richiesta di autorizzazione all’esercizio prevista dall’art. 5, 3° comma, del D. Lgs. n. 133/2005 e dell’art. 12, 3° comma, del D. Lgs. n. 387/2003, ma la subordina ad ulteriori adempimenti;

dell’allegato, nella parte in cui contiene prescrizioni non compatibili con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 387/2003 e n. 152/2006.

Si chieder l’annullamento della determinazione del Dirigente della Provincia di Udine – Area ambiente n. 2196 del 2013, avente ad oggetto: “D. Lgs. 152/2006 – Impianto termico di recupero rifiuti mediante gassificazione e produzione di energia in Comune di Sedegliano loc. Zona Industriale Pannellia. Voltura titolo ,autorizzativo n. 124/2007 dalla società Energie srl alla Società Gesteco spa” nella parte in cui richiama, facendole proprie, le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 124/2007, già oggetto dei motivi principali di ricorso.

Si è costituito in giudizio il Comune di Sedegliano, controdeducendo.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.

Con un primo e fondamentale motivo di gravame la ricorrente lamenta che del tutto illegittimamente, nell’autorizzare il proprio impianto, la Provincia di Udine, divenuta nel frattempo competente, ha applicato ad esso la disciplina di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 133/2005, qualificandolo quale impianto di coincenerimento, così non consentendogli di ottenere certificati verdi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come antecedentemente classificato ed autorizzato dal Ministero delle attività produttive..

Osserva al riguardo il Collegio che il procedimento in esame, volto ad ottenere l’autorizzazione provinciale a un determinato impianto di smaltimento rifiuti, è un tipico procedimento a istanza di parte, dove l’amministrazione adita non ha altra possibilità se non di accogliere, magari con prescrizioni, la domanda, ove essa sia conforme a legge, ovvero, in caso contrario, di rifiutarla.

Non è consentito dalla L. n. 241/1990 che qualsiasi procedura, che venga, come la presente, avviata ad istanza dell’interessato, consegua, se giunta a buon fine, un risultato diverso da quello proposto.

L’amministrazione conserva pur sempre il potere di respingere la richiesta sottopostale, ma non può modificarla o provvedere su qualcosa di diverso da ciò che le è stato chiesto, altrimenti trasformerebbe il procedimento in parola in procedimento d’ufficio, il che non le è consentito.

Nel caso sottoposto al Collegio risulta dagli atti di causa che il controverso procedimento di autorizzazione è stato posto in essere su iniziativa della ricorrente, la quale ha chiesto l’autorizzazione all’installazione, in zona Pannellia del Comune di Sedegliano, di un impianto di smaltimento rifiuti con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per il quale aveva già ottenuto l’autorizzazione ministeriale, ormai in via di scadenza.

Egualmente un tanto si evince dall’intestazione della relativa domanda di informazioni, dd. 7.8.2006, rivolta all’autorità procedente, la quale fa riferimento a un “procedimento di autorizzazione ex artt. 27 e 28 D. Lgs. 22/97 di un impianto di gassificazione per la produzione di energia elettrica” dove l’art. 28 citato concerne l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento, ma altresì di recupero dei rifiuti.

Del resto lo scopo di chiedere un’autorizzazione alla Provincia per essere autorizzata insieme allo smaltimento e al recupero emerge chiaramente dalla richiesta di proroga, rivolta al Ministero delle attività produttive, dell’originaria autorizzazione ottenuta dalla dante causa Gesteco spa, che riguarda l’installazione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da rifiuti e da fonti rinnovabili che, nonostante il mutare della legislazione, è ancora possibile ottenere in via derogatoria, se in possesso dell’autorizzazione provinciale.

Lo stesso scopo perseguito risulta dall’intestazione della nota della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 25770 dd. 9.12 2004 nonché, in particolare, dalla risposta dd. 24.8.2006 del dirigente dell’Area ambiente della Provincia di Udine competente per l’autorizzazione stessa, alla richiesta di informazioni della società ricorrente sull’esito del procedimento, intitolata “Procedimento di valutazione del progetto presentato dalla ditta Energie srl relativo ad un impianto di recupero energetico mediante gassificazione, da realizzarsi in Comune di Sedegliano, località Pannellia”.

Con tale ultimo documento la Provincia comunicava che, a riguardo della richiesta con cui essa ricorrente “chiedeva di conoscere l’esito della Conferenza tecnica, riunitasi in data 7.8.2006 e prevista dal DPGR n. 01/Pres per la valutazione del progetto dell’impianto di cui all’oggetto” si comunica che la stessa “ha espresso, a maggioranza, parere favorevole all’approvazione del progetto medesimo”.

Sulla base di tale premesse appare al Collegio logico il punto 1) dell’impugnata deliberazione della Giunta provinciale n. 124 dd. 6.6.2007, con cui si delibera “di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006…il progetto presentato dalla Ditta Energie srl … allegato al provvedimento e sinteticamente definito nei suoi contenuti in Allegato 1, relativo ad un impianto termico di recupero rifiuti, mediante gassificazione e produzione di energia in Comune di Sedegliano, loc. zona industriale Pannellia, nell’area censita catastalmente al mappale n. 261 del foglio 41 e di autorizzarne la realizzazione” in quanto conforme alla comunicazione della Provincia stessa circa l’approvazione della richiesta della ricorrente da parte della Conferenza stessa.

Invero detto art. 208 del citato decreto legislativo si riferisce alle domande dei “soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare domanda” a ulteriore riprova che scopo della ricorrente era quello di essere autorizzata ad esercitare un impianto di smaltimento e recupero, analogo a quello per cui aveva già ottenuto l’autorizzazione ministeriale.

Tale ricostruzione dell’istanza proposta è perfettamente coerente con quanto esposto in ricorso.

Pertanto il Collegio non può ritenere legittimo, in quanto incompatibile con la domanda della ricorrente e con la già intervenuta sua approvazione, comunicata alla richiedente, in primo luogo, il punto 11) della deliberazione adottata dalla Provincia sulla domanda stessa nella parte in cui, dispone “di definire l’impianto, ai sensi dell’art. 2, co. 1°, del D. Lgs. 133/05 come impianto di coincenerimento”.

Un simile impianto non è stato richiesto dalla Energie srl, onde il provvedimento impugnato viola, sul punto, i principi che governano il procedimento ad istanza di parte, che non consente di concedere aliud pro alio rispetto a quanto domandato.

A voler ritenere che questa fosse ritenuta la classificazione corretta, la Provincia avrebbe dovuto rigettare la domanda della ricorrente, relativa invece a “un impianto termico di recupero energetico rifiuti, mediante gassificazione e produzione di energia” anche da fonti rinnovabili, che invece risulta, come dalla già citata comunicazione alla ricorrente, accolta, considerato che il coincenerimento ordinariamente non comporta l’utile recupero di alcuna parte dei rifiuti combusti né permette che esso tratti fonti rinnovabili.

Si tratta invero di impianti diversi e, soprattutto, incompatibili tra loro, onde risulta altresì pienamente fondata la censura di parte istante secondo cui la Provincia avrebbe mutato l’oggetto del procedimento, in tutte le parti della deliberazione impugnata dove ne definisce l’oggetto ai sensi del D. Lgs. 152/06 – D. Lgs. n. 133/05 e dove richiama tale ultimo decreto legislativo, mentre omette di richiamare la discipline di cui ai DD. LLgs. 22/97, 387/03 e 152/06, disciplinanti l’impianto della ricorrente, di cui è stata richiesta e comunicata l’autorizzazione.

Inoltre, fondatamente la parte istante rileva che la Provincia, se da un lato ha approvato il progetto della ricorrente e ne autorizza le opere, del tutto illegittimamente le subordina l’esercizio alla presentazione della documentazione di cui al D. Lgs. n. 133/05 anziché di quella di cui al D. Lgs. n. 152/06, disciplinante gli impianti altresì idonei al recupero energetico e ne impone la dimostrazione che esso è realizzato ai termine di cui a detto D. Lgs. n. 133/05, per giunta rinviandone la messa in esercizio ad una ulteriore Conferenza dei servizi, che dovrà ulteriormente valutare ed approvare la documentazione tecnica, presentata alla conferenza dei servizi e nella cui sede dovrà dimostrare l’ulteriore conformità ad altre disposizioni.

Infatti, tutte queste prescrizioni sono incompatibili sia con il progetto presentato dalla ricorrente di cui è stata comunicata l’approvazione a maggioranza da parte della Provincia.

Infine, il che è più grave, la conferenza dei servizi si è conclusa tenendo in considerazione un documento, proposto da un tecnico del Comune di Sedegliano, di cui sono state fatte proprie le osservazioni, senza che nessun partecipante alla conferenza stessa le abbia potuto conoscere.

Non mutano le conclusioni del Collegio le pur attente ed accurate obiezioni della difesa della Provincia, in quanto rivolte a dimostrare che la ricorrente non aveva i requisiti per ottenere il tipo di autorizzazione desiderato.

Invero non è dato supplire in sede difensiva alle constatate illegittimità e lacune procedimentali della Provincia, che tali tesi non ha fatto proprie, denegando la chiesta autorizzazione, che ha invece dichiarato di aver concesso conformemente alla domanda dell’istante, pur con tutte le contraddittorietà rispetto a tale dichiarazione, che si sono riscontrate.

Il ricorso principale deve pertanto ritenersi accolto, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, nella parte impugnata, nel senso che la deliberazione n. 124/2007 impugnata è legittima nella parte in cui dispone che l’impianto, nei termini in cui è stato richiesto è stato, come da dichiarazione della Provincia, autorizzato, mentre essa va annullata in tutte le parti rimanenti, là dove detto provvedimento impugnato mira ad autorizzare un impianto diverso da quello domandato o a porre illegittime condizioni e prescrizioni.

Ciò comporta altresì l’accoglimento nella stessa parte dei motivi aggiunti, proposti dalla Gesteco spa, che ha assorbito mediante fusione per incorporazione l’originaria ricorrente Energie srl, ha ottenuto la volturazione a suo nome della predetta autorizzazione con deliberazione n. 124/2007 ed ha impugnato le stesse parti di detto provvedimento, oggetto del ricorso principale, non rilevando in contrario le argomentazioni del Comune di Sedegliano, costituito per contraddire.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti delle parti costituite. Va posto infine a carico della Provincia l’ammontare del contributo unificato nella misura versata.

Nulla per le spese nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia, non costituita;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione lo accoglie nella parte impugnata e, di conseguenza, annulla la deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 124 del 6.6.2007 nella parte in cui autorizza un impianto diverso da quello domandato, rimanendo per il resto valida là dove corrisponde alla domanda della ricorrente.

Condanna la Provincia di Udine e il Comune di Sedegliano al rimborso delle spese e competenze giudiziali, che liquida rispettivamente in € 3500 e in € 1500.

Condanna altresì la Provincia di Udine a rimborsare alla parte ricorrente l’ammontare del contributo unificato, nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa;

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore
Oria Settesoldi, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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