Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 4272 | Data di udienza: 11 Luglio 2013

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 45 d.lgs. n. 42/2004 – Beni immobili di interesse culturale particolarmente importante – Distanze, misure e altre norme dirette ad evitare pericoli alla loro integrità – Limitazione al diritto di proprietà – Inedificabilità assoluta.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 13 Settembre 2013
Numero: 4272
Data di udienza: 11 Luglio 2013
Presidente: D'Alessandro
Estensore: Guarracino


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 45 d.lgs. n. 42/2004 – Beni immobili di interesse culturale particolarmente importante – Distanze, misure e altre norme dirette ad evitare pericoli alla loro integrità – Limitazione al diritto di proprietà – Inedificabilità assoluta.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 13 settembre 2013, n. 4272


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 45 d.lgs. n. 42/2004 – Beni immobili di interesse culturale particolarmente importante – Distanze, misure e altre norme dirette ad evitare pericoli alla loro integrità – Limitazione al diritto di proprietà – Inedificabilità assoluta.

L’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, consente all’Amministrazione di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che venga messa in pericolo l’integrità dei beni immobili di interesse culturale particolarmente importante o che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Si tratta di prescrizioni che sono volte completare la tutela del bene principale sottoposto a vincolo intervenendo sul suo contesto, vale a dire su altri beni (immobili ed aree adiacenti) da cui potrebbe provenire un pregiudizio alla fruizione ed alla tutela del bene principale, attraverso l’imposizione di vere e proprie limitazioni ai rispettivi diritti di proprietà che possono consistere anche in prescrizioni di inedificabilità assoluta.


Pres. D’Alessandro, Est. Guarracino – I. s.p.a. (avv. Pennacchio) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ - 13 settembre 2013, n. 4272

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 13 settembre 2013, n. 4272

N. 04272/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05215/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5215 del 2012, proposto da:
Immobiliare Aprovitola S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Aprovitola Domenico, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Pennacchio, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, viale della Costituzione Is. G1 CDN;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., e Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano in Napoli, via A. Diaz, n. 11;

per l’annullamento

a) della determinazione di cui alla nota prot. n.29520 del 3 agosto 2012 a firma del Soprintendente per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, con cui è stato espresso parere negativo alla realizzazione di un edificio da destinare a residence nel Comune di Giugliano in Campania; b) del decreto n. 204 del 1 settembre 2003, ove lesivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei;
Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella pubblica udienza del giorno 11 luglio 2013 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, notificato il 7 novembre 2012 e depositato il 6 dicembre 2012, la società Immobiliare Aprovitola S.p.A. esponeva:

– di essere proprietaria di un lotto di terreno sito nel Comune di Giugliano in Campania, località Lago Patria, via Foce Vecchia, censito al N.C.T. al foglio 72/A, particelle 2042, 2044, 2050 e 2051, ricadente in zona G/3 “zona turistica-alberghiera” del vigente strumento urbanistico ;

– che con decreto n. 204 del 1° settembre 2003 della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania tale area, prossima alla antica colonia di Liternum, era stata sottoposta a regime vincolistico e precisamente, quanto alla particella 2044, a vincolo diretto ex artt. 2, 6 e 8 del D.Lgs. n.490/99 e, quanto invece alla particella 2042 ed alle particelle 2050 e 2051 (ex particella 2043), a vincolo indiretto ex art. 49 del D.Lgs. n.490/99;

– che, intendendo realizzare sulle particelle 2042, 2050 e 2051 un immobile da destinare a residence e utilizzare la particella 2044 per il viale di accesso pedonale e carrabile, in data 19 ottobre 2011 la ricorrente aveva inoltrato un’istanza alla competente Soprintendenza al fine di conseguire il nulla osta al rilascio del permesso a costruire;

– che, previo preavviso di diniego (prot. n. 13102 del 30 marzo 2012) e disattendendo le osservazioni dell’interessata, con nota prot. n.29520 del 3 agosto 2012, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei aveva espresso in via definitiva il proprio parere negativo sulla realizzazione dell’opera.

Tanto premesso, la ricorrente impugnava il parere negativo della Soprintendenza per ottenerne l’annullamento, previa sospensione cautelare della sua efficacia.

Resistevano in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei.

Con ordinanza n. 47 dell’11 gennaio 2013 era fissata l’udienza per la trattazione del ricorso nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

In vista dell’udienza di discussione le parti producevano memorie a sostegno delle loro ragioni.

Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2013 la causa era trattenuta in decisione.


DIRITTO

E’ controversa in giudizio la legittimità del parere negativo espresso con la nota in epigrafe dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei sulla realizzazione di un immobile destinato a residence nell’area di proprietà della società ricorrente situata nel Comune di Giugliano in Campania, località Lago Patria, via Foce Vecchia, censita al N.C.T. al foglio 72/A, particelle 2042, 2044, 2050 e 2051.

L’area in questione, situata a sud dell’antica colonia di Liternum, è stata vincolata con decreto n. 204 del 1° settembre 2003 del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania, che, per quanto in questa sede rileva, ha provveduto:

– a dichiarare la particella 2044 di interesse particolarmente importante, ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, per la presenza di resti archeologici (parte dell’anfiteatro della antica Liternum);

– a dettare prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 490/99, per le particelle nn. 2042 e 2043 (quest’ultima poi frazionata nelle p.lle 2050 e 2051) «al fine di assicurare adeguate condizioni di integrità [recte: visibilità, come si legge nella relazione storico archeologica che è allegata al decreto e ne forma parte integrante], luce e decoro alle presenze archeologiche ricadenti nella parte più alta del pianoro e ai resti del vicino Anfiteatro», consistenti nel divieto di modifica delle volumetrie già esistenti e nella assoggettamento di qualunque nuova realizzazione o intervento, anche di ordinaria e straordinaria manutenzione, al preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Napoli e Caserta.

Il parere negativo sulla progettata realizzazione ex novo di un immobile sull’area in questione da parte della società ricorrente è stato così motivato dalla Soprintendenza: «considerato che l’opera in progetto interromperebbe con il suo impatto visivo e spaziale la continuità di un compendio archeologico ancora leggibile nel suo insieme e nella sua stretta relazione con l’area urbana di Liternum, del quale l’anfiteatro costituisce l’elemento di maggiore rilievo particolarmente suscettibile di futura valorizzazione, ritiene di non potere autorizzare le opere in progetto che andrebbero a compromettere notevolmente quelle condizioni di visibilità, luce e decoro che con il decreto del 2003 si è voluto assicurare a questo comprensorio archeologico per consentirne una piena fruizione anche attraverso la percezione delle relazioni esistenti tra i vari elementi antichi che costituiscono un tessuto inscindibile sia nei suoi singoli elementi sia nei rapporti evidenti con l’area urbana di Liternum».

Con un unico motivo di gravame, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 45 ss. del d.lgs. 22 gennaio 2002, n. 42, ed eccesso di potere sotto diversi profili, la ricorrente contesta al provvedimento impugnato di aver illegittimamente trasformato le prescrizioni di tutela indiretta imposte sulle p.lle 2042, 2050 e 2051 in un vincolo di inedificabilità assoluta, ignorando il fatto che queste, non essendo di interesse archeologico importante, ben sarebbero state suscettibili d’essere edificate, sia pure con le prescrizioni che la Soprintendenza avrebbe potuto impartire in sede di emissione del nulla osta, e perciò agendo in contraddizione con la scelta vincolistica a suo tempo effettuata col richiamato decreto n. 204/03. Secondo la ricorrente, infatti, la Soprintendenza, applicando le prescrizioni del decreto n. 204/03, non avrebbe mai potuto negare il nulla osta, essendo tenuta piuttosto a ricercare, anche di concerto con la parte, soluzioni architettoniche alternative, compatibili con gli interessi tutelati e meno onerose per il privato.

Il motivo è infondato.

L’art. 49 del d.lgs. 490/99 consentiva all’Amministrazione di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che fosse messa in pericolo l’integrità dei beni immobili di interesse culturale particolarmente importante o che ne fosse danneggiata la prospettiva o la luce o ne fossero alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

La norma è ora riprodotta nell’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Si tratta di prescrizioni che sono volte completare la tutela del bene principale sottoposto a vincolo intervenendo sul suo contesto, vale a dire su altri beni (immobili ed aree adiacenti) da cui potrebbe provenire un pregiudizio alla fruizione ed alla tutela del bene principale, attraverso l’imposizione di vere e proprie limitazioni ai rispettivi diritti di proprietà che possono consistere anche in prescrizioni di inedificabilità assoluta.

Nel caso di specie, l’applicazione della norma si è tradotta in un vincolo (indiretto, nel senso che il bene tutelato in via principale è il reperto archeologico sito nell’altra particella) che è stato posto al fine espresso di assicurare adeguate condizioni di visibilità, luce e decoro alle presenze archeologiche ricadenti nella parte più alta del pianoro e ai resti del vicino Anfiteatro, attraverso l’adozione di un provvedimento – il decreto n. 204 del 1° settembre 2003 – della cui legittimità, decorso ormai ogni termine decadenziale, non può più discutersi.

La circostanza che non si tratti di un vincolo d’inedificabilità assoluta, ma relativa, condizionata cioè al rilascio del nulla osta della Soprintendenza, non muta la sostanza del vincolo medesimo, che è quella di impedire la realizzazione di qualsivoglia opera che possa compromettere visibilità, luce e decoro delle presenze archeologiche delle limitrofe particelle soggette a vincolo diretto: la fascia di rispetto imposta col decreto n. 204/03 resta tale e vincola la stessa Soprintendenza, che in tanto potrebbe legittimamente autorizzare nuove realizzazioni o interventi edilizi, in quanto gli stessi non compromettano le condizioni suddette.

Tuttavia, secondo il giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla Soprintendenza, le cui conclusioni non sono in questa sede contestate, nel caso di specie ciò non avviene, poiché l’edificio progettato dalla ricorrente «interromperebbe con il suo impatto visivo e spaziale la continuità di un compendio archeologico ancora leggibile nel suo insieme e nella sua stretta relazione con l’area urbana di Liternum».

Si tratta, dunque, di un intervento in contrasto con la finalità del vincolo gravante sull’area e per tale ragione non autorizzabile, senza che incomba sulla Soprintendenza stessa alcun onere di ricercare e indicare eventuali soluzioni architettoniche alternative, se ed in quanto ipotizzabili.

Il provvedimento impugnato sfugge, perciò, anche ai denunciati vizi di carenza di motivazione e di assenza d’istruttoria, quest’ultima peraltro compiutamente esplicatasi nel confronto procedimentale.

Per queste ragioni il ricorso va conclusivamente respinto.

Si ravvisano motivi di equità per la compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 5215/12), lo respinge. —

Spese compensate. —-

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Carlo D’Alessandro, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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