Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1278 | Data di udienza: 12 Febbraio 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Destinazione turistico alberghiera – Presupposti  – Frazionamento della proprietà in varie abitazioni – Modifica della destinazione d’uso.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 17 Settembre 2013
Numero: 1278
Data di udienza: 12 Febbraio 2013
Presidente: Nicolosi
Estensore: Di Santo


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Destinazione turistico alberghiera – Presupposti  – Frazionamento della proprietà in varie abitazioni – Modifica della destinazione d’uso.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 17 settembre 2013, n. 1278


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Destinazione turistico alberghiera – Presupposti  – Frazionamento della proprietà in varie abitazioni – Modifica della destinazione d’uso.

La destinazione a residenza turistico alberghiera di un immobile si caratterizza con l’apertura del bene al pubblico, ovvero si esprime attraverso atti di offerta al pubblico dei servizi ad esso inerenti e la gestione unitaria dell’immobile, come precisa l’art. 27 della L.R. Toscana n. 42 del 23/3/2000 (Cons. Stato, IV, 22/11/1989 n. 824; TAR Emilia Romagna, Bologna, II, 20/4/2007 n. 426; TAR Liguria, 21/2/1987 n. 86)” (TAR Toscana, III, 29 gennaio 2009, n. 119): il frazionamento della proprietà in varie abitazioni, unitamente all’accampionamento nella categoria catastale A/2 (indicante abitazione di tipo civile) anziché D/2 (propria di alberghi e pensioni), è sintomatico del venir meno della necessaria unicità della struttura sotto il profilo gestionale e della sua naturale destinazione all’accoglienza di terzi, e connota l’esistenza di più unità immobiliari residenziali distinte, anziché di un’unica struttura ricettiva alberghiera (Cons. Stato, V, 21/5/1999, n.592; TAR Toscana, III, 29 gennaio 2009, n. 119; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 11/9/2008, n.3974; TAR Toscana, III, 29 gennaio 2009, n. 119).

Pres. Nicolosi, Est. Di Santo – J.W.B. E altro (avv.ti Cattani, Cella e Carusi) c. Comune di Massa (avv.ti Panesi e Pellegrini)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 17 settembre 2013, n. 1278

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 17 settembre 2013, n. 1278

N. 01278/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01209/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Johann Wolfgang Bongartz e Dagmar Innecken, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Cattani, Nicola Cella e Raffaello Carusi, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Firenze, via Maggio n. 30;

contro

Comune di Massa, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Panesi e Manuela Pellegrini, con domicilio eletto presso Elisa Burlamacchi in Firenze, via Lamarmora n. 14;

per l’annullamento

in parte qua, della determinazione dirigenziale n. 860 del 28/02/2011 (notificata in data 19 marzo 2011) con la quale il Comune di Massa ha disposto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio ex art. 30 del D.P.R. 380/2001 per tutti i proprietari del complesso residenziale Doria, di Via Lungomare di Levante n. 103, tranne che per i signori Bongartz, la Signora Ernestina Angelini e l’Immobiliare San Paolo, nei confronti dei quali ha accertato l’avvenuta lottizzazione abusiva e previsto l’acquisizione al patrimonio comunale delle rispettive proprietà;

Visto l’atto di motivi aggiunti depositati presso la Segreteria di questo Tribunale in data 25 novembre 2011, proposti per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 2396 del 20 giugno 2011 (notificata a mezzo del servizio postale il 17/7/2011) di presa d’atto del decorso del termine di novanta giorni assegnato e contestuale determinazione, ex art. 30 comma 8 del D.P.R. 380/2001, di acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Massa dell’unità immobiliare di proprietà con trascrizione del provvedimento alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, e per il risarcimento dei danni subiti o subendi dalla ricorrente per effetto ed in conseguenza dei provvedimenti impugnati;

Visto il secondo atto di motivi aggiunti depositati in data 8 giugno 2012 presso la Segreteria di questo Tribunale, proposti per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 539 del 2/02/2012 (notificata a mezzo posta in data 13.03.2012) con la quale il Comune di Massa ordina ai ricorrenti di rilasciare entro dieci giorni l’unità immobiliare censita al NCEU foglio 161 mapp 391, sub 50, posta nel Complesso Residenziale Doria di Via Lungomare di Levante n. 103 e “dà atto che il presente provvedimento, cui la legge attribuisce efficacia esecutiva, costituisce titolo esecutivo”, e per il risarcimento dei danni subiti o subendi dai ricorrenti per effetto ed in conseguenza dei provvedimenti comunali impugnati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori R. Carusi e F. Panesi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte all’esame, occorre ricostruire la complessa vicenda sanzionatoria, di cui questo Tribunale si è già occupato, nella quale si innesta la presente controversia.

La Residenza Turistico Alberghiera denominata “Doria” (d’ora in poi “RTA Doria”), sita in Massa, V.le Lungomare di Levante n. 101 -103, era originariamente sede della casa per ferie dell’Istituto Maria Ausiliatrice.

Secondo il P.R.G. approvato con la deliberazione della G.R.T. n. 10603 del 20 ottobre 1980, il lotto in cui ricadeva l’immobile era destinato, nella parte in cui era edificata la casa per ferie, a “Rispetto stradale” e, nella restante parte, a “Residenziale e Paesistica”.

Con deliberazione n. 650 del 21 marzo 1990, il Consiglio Comunale adottava una parziale variante al vigente P.R.G. finalizzata al recupero delle strutture ricettive, approvata con stralci e prescrizioni con deliberazione G.R.T. n. 9510 del 18 ottobre 1993. Per quanto attiene al caso di specie, la struttura di proprietà dell’Istituto Maria Ausiliatrice veniva censita al n. 168 dell’elaborato teso alla rilevazione dell’allora attuale consistenza dell’offerta turistica; conseguentemente, detta struttura veniva inserita nell’allegato 1B della citata deliberazione tra le “strutture vincolate” per le quali veniva accordata la possibilità di un aumento della volumetria esistente sino al 30%.

Con concessione edilizia n. 9310110 del 16 luglio 1994, intestata all’Istituto Maria Ausiliatrice medesimo – e successivamente volturata alla Fedo Srl, dante causa dei Sig.ri Johann Wolfgang Bongartz e Dagmar Innecken, odierni ricorrenti – tesa alla realizzazione di una struttura ricettiva destinata a residenza turistica alberghiera, veniva assentita la ristrutturazione dell’immobile, anche mediante ampliamento di volume dello stesso nella misura del 20%, come rappresentato nella relazione tecnica illustrativa allegata alla richiesta di concessione, nella quale si dichiarava espressamente che il fabbricato rientrava in ambito di ristrutturazione alberghiera, disciplinato dall’art. 32 bis del P.R.G. all’epoca vigente; dall’istruttoria della pratica emergeva, infatti, che “l’ampliamento è conforme alle norme di P.R.G. per le strutture alberghiere comprese nelle zone di ristrutturazione alberghiera”.

In data 13 novembre 1998 veniva rilasciata la concessione in variante n. 9806071, sulla base di un’istruttoria nella quale veniva data contezza dell’oggetto del progetto presentato e della destinazione a “ristrutturazione alberghiera” impressa dal Piano degli alberghi; in detta concessione veniva richiamato l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dalla Fedo Srl in data 2 febbraio 1998, costituente parte integrante della concessione medesima, in cui veniva espressamente riconosciuta e ribadita la destinazione alberghiera, con impegno ad esercitare una gestione unitaria dell’immobile conformemente a tale destinazione.

In particolare, nell’atto unilaterale d’obbligo, la Fedo s.r.l. assumeva formale impegno

– a ristrutturare il fabbricato descritto, “da destinare ad Albergo Residenziale, in conformità sia al progetto approvato con successive varianti di adeguamento, che alle disposizioni vincolistiche in vigore ed in particolare alla Legge Regione Toscana 27 ottobre 1981 n. 78”;

– ad “astenersi, per sé, successori o aventi causa, dal mutare la destinazione d’uso, per come concessa, dell’immobile in questione e ad assicurare l’unitarietà della gestione dell’intero complesso aziendale, fornendo all’Amministrazione Comunale ogni informazione utile al fine della verifica dell’osservanza di tali condizioni” (art. 4);

– “anche nel caso di frazionamento del titolo di proprietà, così come previsto dalla L.R., a garantire la gestione unitaria per la residenza turistico-alberghiera, fornendo i servizi elencati nel precedente articolo 2; pertanto, nel caso di alienazione delle singole unità abitative, i proprietari subentranti si impegneranno a garantire la unitarietà della gestione alberghiera sino alla decadenza del vincolo decennale; le parti comuni non potranno essere alienate separatamente in quanto necessarie a garantire la unitarietà della gestione” (art. 5);

– “in considerazione della particolare destinazione dell’immobile, di affidare la gestione del complesso residenziale ad una Società di gestione con sede in Massa, con la specifica ed unica finalità di gestire il complesso in oggetto; detta Società di gestione nominerà un proprio rappresentante che sia in grado di soddisfare le esigenze gestionali, attribuendogli poteri, doveri, mansioni e retribuzioni” (art. 6).

Infatti, per garantire il rispetto dell’impegno alla gestione unitaria era stata intanto costituita, in data 4 aprile 1998, la società Doria s.r.l. con la formale finalità di gestire alberghi, immobili ad uso residenziale e turistico, strutture ricettive per il turismo, pizzerie, bar, pubblici esercizi in genere, come si evince dallo Statuto societario; le quote di detta società vennero, poi, trasferite agli acquirenti delle varie unità abitative del suddetto complesso immobiliare contestualmente al trasferimento della proprietà immobiliare.

In data 22 marzo 1999, la medesima Fedo s.r.l. presentava una DIA per taluni interventi edilizi, nella quale veniva espressamente indicata l’utilizzazione turistico ricettiva.

In data l5 luglio 1999, gli odierni ricorrenti stipulavano, come anticipato, con la Fedo Srl un contratto di compravendita avente ad oggetto “porzioni immobiliari facenti parte della Residenza turistico alberghiera” qui denominata RTA Doria, più precisamente una unità immobiliare posta al piano terzo ed un locale garage al piano interrato. In esecuzione di detto contratto – nel quale parte acquirente si dichiara “pienamente edotta che l’intero fabbricato d cui fanno parte le porzioni vendute è soggetto al vincolo di destinazione di albergo residenziale” – i Sigg.ri Bongartz e Innecken divenivano soci per una quota proporzionale della predetta società di gestione Doria s.r.l..

In data 23 gennaio 2001 veniva rilasciata l’autorizzazione ad abitare il “fabbricato destinato a residenza turistico alberghiera – residence” di cui trattasi.

Verificato che la “RTA Doria” non era in possesso di alcuna autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività ricettiva, gli agenti del Nucleo controllo attività edilizia della Polizia Municipale del Comune di Massa effettuavano diversi sopralluoghi presso la struttura.

Durante il sopralluogo del 21 agosto 2006, venivano accertati l’avvenuta realizzazione di modifiche planivolumetriche, prospettiche e delle altezze interpiano del fabbricato, una diversa distribuzione interna ed esterna, il frazionamento di un resede con attribuzione esclusiva di porzioni a singole unità immobiliari, formazione di pompeiana con struttura in legno e copertura in vetro, come risulta dal verbale n. 81/06.

Durante il sopralluogo del 19 settembre 2006, i predetti agenti accertavano il mutamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare, di proprietà dei Sigg.ri Bongartz e Innecken, da turistico-ricettiva a residenziale, una diversa distribuzione interna, la formazione di luce con infisso interno e griglia esterna nel servizio igienico, nonché la formazione di due pompeiane in legno sulla terrazza esistente, come risulta dal verbale n. 107/06.

Con determinazione n. 5036 del 20 dicembre 2006 del Dirigente del Settore Urbanistica, premesso che era stato accertato il cambio di destinazione d’uso e il frazionamento dell’originaria struttura ricettiva alberghiera in singole unità immobiliari residenziali accampionate alla cat. A2, tra cui quelle di cui risultavano proprietari i Sigg.ri Bongartz e Innecken, nonché la realizzazione di opere edilizie non autorizzate (diversa distribuzione dei locali della unità immobiliare, due pompeiane in legno sulla terrazza esistente, luce con infisso interno e griglia esterna nel servizio igienico), veniva ordinata la cessazione dell’utilizzazione abusiva dell’immobile con il ripristino della destinazione turistico-ricettiva e dello stato dei luoghi (con riguardo alle suindicate riscontrate difformità edilizie); detto provvedimento non risulta essere stato impugnato.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 6 dicembre 2006 veniva definitivamente approvata una parziale modifica normativa alla variante al P.R.G. finalizzata al recupero delle strutture ricettive-alberghiere; in particolare, veniva modificato l’art. 7 delle N.T.A. che disciplina il cambio di destinazione d’uso, prevedendosi, tra l’altro, che “Alle strutture alberghiere è altresì consentita la trasformazione in Residenze Turistico Alberghiere dotate dei requisiti obbligatori per la classificazione “3 stelle”, da intendersi come unica ed indivisibile unità immobiliare a destinazione alberghiera, non suscettibile di frazionamento, da accampionare alla categoria catastale D2”.

In data 22 gennaio 2007 veniva presentata, da vari proprietari delle unità immobiliari del complesso sopra indicato, fra cui gli odierni ricorrenti, nonché dal legale rappresentante della società Doria s.r.l. – costituita dai vari proprietari con la formale finalità di gestire unitariamente il complesso in oggetto – domanda unica allo SUAP per richiedere la attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 140 della LRT 1/2005.

Tale istanza era tesa a sanare esclusivamente le modeste difformità edilizie accertate e conteneva contestazioni in ordine ai restanti abusi oggetto dei provvedimenti sanzionatori (in particolare, con riguardo al frazionamento e al cambio di destinazione d’uso dell’immobile de quo).

Con nota prot. 32435 del 13 luglio 2007 veniva comunicato il parere negativo espresso in data 11 luglio 2007 dal Dirigente del Settore Urbanistica in merito alla istanza di attestazione di conformità.

L’autorizzazione unica in sanatoria veniva negata sul presupposto che ci fosse stato un abusivo mutamento di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari “da unità abitative di R.T.A. a destinazione turistico ricettiva” in “unità immobiliari residenziali”.

Tale abusivo mutamento di destinazione d’uso veniva dedotto da molteplici univoci elementi, quali: l’assenza di autorizzazione amministrativa all’esercizio di R.T.A.; l’occupazione di varie unità immobiliari da parte dei proprietari, alcuni dei quali vi avevano stabilito la propria residenza anagrafica; l’intestazione delle utenze luce e gas delle singole unità abitative ai rispettivi proprietari che provvedevano direttamente al pagamento dei consumi; l’avere la società Doria s.r.l. – costituita per garantire l’unitarietà della gestione alberghiera, e i cui soci e consiglieri erano peraltro i proprietari delle singole unità – esclusivamente compiti di gestione delle parti comuni e di ripartizione delle spese su base millesimale tra i singoli proprietari, analogamente a quanto accade in un condominio; l’assenza di un soggetto deputato alla gestione delle locazioni delle unità abitative per uso turistico ricettivo.

Tale provvedimento non risulta essere stato impugnato.

A seguito di richieste di convocazione, pervenute nei termini di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998, formulate da alcuni proprietari di unità immobiliari del complesso edilizio di cui trattasi, con nota prot. 36547 del 7 agosto 2007 veniva convocata la conferenza di servizi per il giorno 28 settembre 2007.

La conferenza di servizi si svolgeva nella data suindicata e, preso atto della discussione di cui veniva redatto verbale, valutato che non erano stati apportati elementi innovativi tali da poter superare il precedente diniego, la conferenza si chiudeva con esito negativo.

Con nota prot. 48054 del 23 ottobre 2007 veniva trasmesso agli interessati il verbale della predetta conferenza di servizi del 28 settembre 2007; avverso i predetti provvedimenti non risulta che gli odierni ricorrenti abbiano proposto ricorso.

In data 27 ottobre 2007 la società Doria s.r.l. veniva posta in liquidazione, come risulta dalla visura camerale.

Con determinazione n. 705 del 15 febbraio 2008 veniva adottato il provvedimento sanzionatorio relativamente alle parti comuni dell’edificio. Più in particolare, venivano contestate le opere rilevate nel corso del suindicato sopralluogo del 21 agosto 2006, di cui al verbale n. 81/06.

Detto provvedimento non risulta sia stato impugnato dagli odierni ricorrenti.

Con determinazione n. 589 dell’11 febbraio 2008, veniva concluso il nuovo procedimento sanzionatorio conseguente alla reiezione della sanatoria ed adottato il provvedimento sanzionatorio, mediante il quale veniva nuovamente ordinata ai ricorrenti (in qualità di proprietari di una porzione immobiliare della struttura turistico ricettiva) la cessazione dell’utilizzazione abusiva dell’immobile con il ripristino della destinazione turistico-ricettiva (compreso l’accampionamento nella categoria D2) e dello stato dei luoghi (con riguardo alle difformità edilizie accertate: diversa distribuzione dei locali delle unità immobiliari, formazione di luce con infisso interno e griglia esterna al servizio igienico).

A fondamento del provvedimento sanzionatorio venivano poste le stesse motivazioni contenute nel diniego di sanatoria del luglio del 2007, ulteriormente corroborate, tra l’altro, dall’accertato mancato svolgimento da parte della Doria s.r.l., in stato di liquidazione dal 27 ottobre 2007, di alcuna attività di gestione unitaria della struttura ricettiva, e dal rilievo che nel corso della conferenza di servizi del 28 settembre 2007, diversi soggetti partecipanti avevano ammesso che l’attività ricettiva non era mai stata svolta. Si evidenziava, inoltre, che il frazionamento delle singole unità immobiliari era avvenuto in mancanza della prescritta autorizzazione edilizia, necessaria, trattandosi di intervento qualificato dalla legge come “ristrutturazione edilizia”. Su tali premesse, pertanto, e accertato che i ricorrenti aveva effettuato un “cambio di destinazione e frazionamento di unità abitativa originariamente concessionata come parte di residenza turistico alberghiera in singola unità immobiliare residenziale accampionata alla cat. A2 (sub 50)”, nonché una serie di opere edilizie, specificamente elencate, non autorizzate, relative alle suindicate unità immobiliari, veniva adottato il provvedimento sanzionatorio in questione. La disciplina di cui veniva espressamente fatta applicazione era costituita dal succitato art. 7 delle N.T.A. della variante al P.R.G. finalizzata al Recupero delle Strutture ricettive alberghiere approvato con deliberazione consiliare 6 dicembre 2006, dall’art. 134 L. reg. n. 1/2005 recante la disciplina sanzionatoria per “gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza denuncia di inizio attività in totale difformità o con variazioni essenziali”, e dall’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.

Tale provvedimento veniva impugnato con il ricorso R.G. n. 852/2008, definito con la sentenza di rigetto n. 1462/2009.

Nel frattempo, venivano effettuati presso la RTA in discorso sopralluoghi da parte del personale della AUSL l, congiuntamente ad agenti della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, durante i quali venivano riscontrate molteplici violazioni delle normative igienico-sanitarie nonché irregolarità relativamente alla normativa di prevenzione incendi. In particolare, i Vigili del Fuoco. accertavano che il CPI non era mai stato rilasciato, che l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività doveva ritenersi decaduta e che, allo stato, non era possibile procedere al rilascio del CPI medesimo. Conseguentemente, la Doria Srl veniva diffidata ad eliminare le irregolarità per richiedere il rilascio del CPI, e si invitava il Comune ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza.

Con nota prot. n. 41511 del 12 settembre 2007, trasmessa per conoscenza anche al Comando dei Vigili del Fuoco, il dirigente del SUAP del Comune di Massa inviava una diffida ai proprietari, fra cui gli odierni ricorrenti, dall’astenersi da qualsiasi attività in contrasto con la normativa di prevenzione incendi, assegnando loro il termine di giorni 30 per la regolarizzazione della struttura.

In data 12 febbraio 2008 gli odierni ricorrenti presentavano istanza di “cambio di destinazione da unità inserita in residenza turistico alberghiera a civile abitazione e richiesta di parziale sanatoria ai sensi dell’art. 140 L.R.T. n. 1/2005 per modifiche interne ed esterne”.

Con determinazione n. 2070 del 16 maggio 2008, il dirigente del Settore Urbanistica, per le motivazioni nella stessa riportate, revocava l’autorizzazione ad abitare n. 9 del 23 gennaio 2001; tale provvedimento veniva impugnato con il predetto ricorso R.G. n. 852/2008.

Con nota prot. n. 34407 del 17 luglio 2008, ricevuta in data 1° agosto 2008, veniva trasmesso ai Sigg.ri Bongartz e Innecken il parere negativo espresso dal Settore Urbanistica – Servizio Edilizia Privata in data 3 luglio 2008 sull’istanza di cambio di destinazione da unità inserita in residenza turistico alberghiera a civile abitazione e richiesta di parziale sanatoria, presentata il 12 febbraio 2008; detto provvedimento veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti al predetto ricorso R.G. n. 852/2008.

Con determinazione n. 3436 del 12 agosto 2008, il dirigente del Settore Urbanistica, data l’inagibilità della struttura sia per il difetto dei requisiti minimi di sicurezza previsti in materia di prevenzione incendi sia per il difetto dei requisiti igienico-sanitari, ordinava lo sgombero dei locali presso la RTA Doria; anche detto provvedimento veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti al predetto ricorso R.G. n. 852/2008.

Con decreto n. 55 del 18 giugno 2009 il Sindaco del Comune di Massa, per le motivazioni nello stesso riportate, convalidava il provvedimento n. 3436/2008. Detto provvedimento non risulta sia stato impugnato.

Con nota prot. n. 46252 del 21 agosto 2009, inviata ai vari proprietari delle unità abitative, tra i quali gli odierni ricorrenti, preso atto del persistere della situazione abusiva all’epoca rilevata e sanzionata e dato atto dell’evoluzione giurisprudenziale nella contestazione della modifica della destinazione d’uso a civile abitazione di strutture licenziate con destinazione turistico-ricettiva, veniva data comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001.

Con sentenza n. 1462 del 18 settembre 2009, come poco sopra detto, il TAR Toscana definiva il citato ricorso R.G. n. 852/2008 respingendo sia il ricorso principale che i motivi aggiunti.

Su tale sentenza pende ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato.

In pendenza della proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con la citata nota prot. n. 46252 del 21 agosto 2009, la Doria s.r.l. in liquidazione presentava in Comune una nuova istanza tesa alla regolarizzazione dell’immobile e all’attivazione della R.T.A., istanza che veniva sottoscritta da tutti i proprietari delle unità abitative facenti parte del complesso residenziale Doria, ad eccezione dei Sigg.ri Dagmar Innecken, Bongartz Iohann Wolfang, Angelini Ernestina e del legale rappresentante della società San Paolo s.r.l..

Preso atto che gli odierni ricorrenti non avevano dato alcun riscontro alla succitata comunicazione prot. n. 46252 del 21 agosto 2009, il Dirigente del Settore Edilizia e Politiche della Casa emetteva, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/01, la determinazione n. 860 del 28 febbraio 2011, con cui – dopo aver ricordato i vari provvedimenti amministrativi succedutisi nel tempo in merito al complesso turistico ricettivo denominato RTA Doris – accertava l’avvenuta lottizzazione abusiva a seguito di trasformazione della suindicata struttura turistico ricettiva in residenza privata da parte di tutti coloro che non avevano sottoscritto l’istanza presentata dalla società Doria s.r.l., tesa alla regolarizzazione dell’immobile e all’attivazione della R.T.A., e cioè i Sigg.ri Dagmar Innecken, Bongartz Iohann Wolfang, Angelini Ernestina e l’immobiliare S. Paolo S.r.l.; conseguentemente, ordinava di sospendere detta lottizzazione con divieto di disporre dei suoli e dell’immobile con atti tra vivi dando atto che, trascorsi novanta giorni, ove non fosse intervenuta la revoca del provvedimento, le proprietà degli intimati sarebbero state acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune; archiviava il procedimento avviato con la citata nota n. 46252/2009 nei confronti di tutti gli altri soggetti che avevano, invece, sottoscritto la suindicata istanza di regolarizzazione e di attivazione della R.T.A.; ribadiva, ove necessario, la piena efficacia, validità ed esecutività dei provvedimenti sanzionatori e/o inibitori, compresa la revoca dell’agibilità e l’ordinanza di sgombero, adottati dal Comune e citati nelle premesse del provvedimento.

Il fondamento motivazionale della suindicata determinazione poggiava, essenzialmente, sulle seguenti considerazioni:

– le note della Sig.ra Angelini e della società San Paolo s.r.l., con le quali le stesse avevano giustificato l’omessa sottoscrizione della suindicata istanza di regolarizzazione e di attivazione della R.T.A., riproponevano argomentazioni già sviluppate nei ricorsi proposti dinanzi al TAR Toscana, quali la problematica dell’accatastamento, la cui infondatezza era stata già acclarata dalle sentenze che ne erano seguite, e non fornivano elementi che consentissero l’archiviazione del procedimento nei loro confronti;

– l’affermazione della mancata opposizione all’attivazione della RTA nell’immobile de quo da parte di coloro che non avevano sottoscritto la ripetuta istanza di regolarizzazione e di attivazione della RTA, infatti, non solo risultava apodittica, ma era altresì “contraddetta sia dalla formale adesione al percorso amministrativo sanante già intrapreso dagli altri proprietari in esecuzione della deliberazione della Soc. Doria Srl, sia dal disconoscimento del diritto della predetta Società di assumere decisioni sull’utilizzo del complesso immobiliare”; si rilevava, inoltre, che “l’attuale mancato utilizzo dell’immobile a scopo residenziale non deriva da una precisa volontà dei predetti proprietari di cessare il comportamento abusivo, conformandosi agli atti nel tempo assunti dall’Ente, bensì dalla esecutività dei provvedimenti amministrativi di revoca dell’agibilità e di sgombero dell’immobile stesso”;

– si prendeva atto che i Sigg.ri Dagmar Innecken, Bongartz Iohann Wolfang, Angelini Ernestina e l’immobiliare S. Paolo S.r.l. “non solo non hanno dimostrato una fattiva volontà tesa a regolarizzare sotto il profilo urbanistico/edilizio l’immobile e ad attivare l’RTA, conformemente ai titoli edilizi rilasciati, alle previsioni urbanistiche vigenti nella zona e ai provvedimenti amministrativi nel tempo emanati dall’Ente e sopra richiamati, ma anzi ostacolano il percorso sanante continuando a sostenere con pervicacia la legittimità dell’utilizzo residenziale esclusivo delle singole unità abitative di loro proprietà, anche in sede giurisdizionale coltivando ricorsi in appello davanti al Consiglio di Stato, tesi proprio ad accertare la non sussistenza del vincolo di destinazione turistico-ricettiva”;

– si rilevava che “ad oggi, tenuto conto di quanto sopra descritto, nella condotta dei Sigg.ri Dagmar Innecken e Bongartz Iohann Wolfang, della Sig.ra Angelini Ernestina nonché della Soc. San Paolo S.r.l. non è più ravvisabile il requisito della buona fede, in considerazione del quale l’Ente sino ad oggi si era limitato alla contestazione dell’abusivo cambio d’uso e del frazionamento”;

– si riteneva, quindi, che “il comportamento dei suddetti soggetti, che hanno sempre ammesso l’utilizzo abusivo delle singole unità abitative di loro proprietà per scopi residenziali privati e che persistono nell’impedire la gestione unitaria dell’intera struttura a scopo turistico-ricettivo, non solo non adoperandosi per l’attivazione della RTA, ma anzi ostacolando in vario modo il percorso teso alla sua regolarizzazione, determini il permanere dell’illegittima irreversibile trasformazione del territorio in contrasto con la destinazione impressa all’immobile dai titoli edilizi rilasciati nonché con le previsioni dello strumento urbanistico per la zona di Ronchi-Poveromo (cfr. Art. 24 punto 3 delle NTA) e della variante per le zone alberghiere (cfr., Art. 7 delle NTA) ed integri gli estremi della lottizzazione abusiva materiale”;

– si prendeva atto, per contro, “della volontà dei restanti proprietari delle unità abitative del complesso turistico ricettivo denominato RTA Doria di eliminare gli abusi urbanistico edilizi, ripristinare la destinazione turistico ricettiva ed intraprendere l’esercizio di RTA, in ossequio ai citati provvedimenti amministrativi assunti dall’Ente, avviando quella indispensabile organizzazione imprenditoriale per la gestione dei servizi comuni e la concessione in locazione dei singoli appartamenti secondo le regole comuni al contratto di albergo che restituisce la struttura di cui trattasi alla fruibilità della generalità indeterminata di utenti ripristinando l’unica legittima destinazione”.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la i Sigg.ri Bongartz e Innecken impugnavano la citata determinazione n. 860/2011, limitatamente alla parte agli stessi relativa.

In particolare, i ricorrenti riferivano:

– di essere proprietari, per atto di compravendita a rogito notarile del 15 luglio 1999, rep. n. 49270, di una “unità immobiliari abitativa” e relativo garage (individuati in catasto al foglio 161 mappale 391 sub. 50 e sub. 9) all’interno del fabbricato denominato “Complesso Residenziale Doria”, sito nel Comune di Massa, località Poveromo Via Lungomare di Levante 103, in una zona del territorio comunale che dal 1980 è classificata residenziale e nella quale, anche secondo il P.R.G. vigente, “sono ammesse esclusivamente le destinazioni residenziali” (zona B1.1);

– che nell’atto di compravendita degli immobili e nella relativa nota di trascrizione era evidenziata l’esistenza sull’intero fabbricato di un vincolo di destinazione a residenza turistico alberghiera e l’impegno a garantire la gestione unitaria sino alla decadenza del vincolo decennale;

– che nell’atto di compravendita era altresì richiamato l’atto unilaterale d’obbligo 2 febbraio 1998 a favore del Comune di Massa, con il quale la società venditrice Fedo s.r.l. si era impegnata nei confronti dell’amministrazione comunale di Massa a non variare per dieci anni la destinazione turistico ricettiva dell’immobile e a mantenere una gestione unitaria del fabbricato, riservandosi la possibilità di vendere frazionatamente le singole unità immobiliari;

– che il Comune di Massa, con la concessione edilizia n. 9806071 del 13 novembre 1998, in variante a quella del 12 settembre 1994, richiamava espressamente l’atto unilaterale d’obbligo di cui sopra, ne accettava in contenuto e consentiva alla Fedo s.r.l. il frazionamento dell’immobile in 33 unità abitative e 18 garages;

– che il frazionamento e la vendita delle singole unità abitative erano, dunque, state assentite nel 1998 dal Comune di Massa all’atto della concessione edilizia e venivano eseguite dalla Fedo s.r.l.;

– che nel maggio del 1999 la Fedo s.r.l. procedeva, poi, all’accatastamento di ogni singola unità immobiliare nella categoria A2 residenziali (unità immobiliari per uso abitativo privato o assimilabili), avendo le stesse tutti i requisiti delle civili abitazioni;

– che il Comune di Massa rilasciava il certificato di agibilità dello stabile con l’autorizzazione n. 9 del 23 gennaio 2001 relativamente a ciascuna delle 33 unità immobiliari oggetto di concessione;

– che il Comune di Massa emetteva una serie di provvedimenti sanzionatori (tra cui le determinazioni n. 589 dell’11 febbraio 2008, n. 2070 del 16 maggio 2008, n. 34407 del 17 luglio 2008 e n. 3436 del 12 agosto 2008) sul presupposto di una gestione del complesso “Doria” non avente le caratteristiche richieste per le residenze turistico-ricettive e conseguente intervenuto mutamento d’uso in contrasto con la normativa locale (art. 7 vigenti N.T.A. di Piano);

– di aver, quindi, proposto ricorso al TAR Toscana (R.G. n. 852/2008) avverso i suindicati provvedimenti, ritenendo di non aver realizzato alcun cambio di destinazione del proprio immobile, né frazionamento, né opere edilizie e ritenendo per niente abusivo ma, al contrario, pacifico il diritto ad utilizzare e abitare l’immobile stante la conforme destinazione di piano regolatore;

– che tale ricorso è stato respinto con sentenza del TAR Toscana n. 1462 del 18 settembre 2009, appellata davanti al Consiglio di Stato;

– che, in data 19 marzo 2011, riceveva la notifica del provvedimento impugnato.

Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:

1) “Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e della motivazione. Archiviazione del procedimento per tutti, lottizzazione abusiva e acquisizione gratuita al patrimonio comunale solo per tre proprietari. Contraddittorietà e sviamento. Totale infondatezza dell’ipotesi di lottizzazione abusiva. Atto illegittimo perché ritorsivo nei confronti solo di chi ha appellato e non ha comunque aderito all’ultima istanza ritenuta sanante dal Comune”: la lottizzazione abusiva è stata contestata esclusivamente nei confronti di tre proprietari di unità abitative, mentre tale illecito non potrebbe che essere addebitato a tutti i proprietari del complesso; sarebbe evidente l’obiettivo sviato del provvedimento di colpire chi non ha rinunciato ai contenziosi, ponendosi in contrasto con principi a valenza costituzionale e determinandosi una inaccettabile compressione del diritto di difesa; apparirebbe certamente contradditorio (ma comprensibile nell’intento punitivo di cui si è detto, in un’ottica di pressione) l’accertamento dell’avvenuta (e inesistente nei suoi presupposti) lottizzazione nei confronti dei Sigg.ri Bongartz e Innecken, atteso che tutte le restanti unità immobiliari nel complesso “Doria” sarebbero nella medesima posizione;

2) “Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001. L’ipotizzata lottizzazione abusiva a carico della ricorrente non ha fondamento; le persone considerate “offese” dalla eventuale lottizzazione abusiva commessa da altri non possono esserne diventate responsabili solo per non aver sottoscritto un’istanza. Il semplice uso o il mutamento di destinazione d’uso di un immobile senza opere, non può mai integrare gli estremi della lottizzazione abusiva, né comportare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale”: la lottizzazione abusiva, per poter essere configurata e ipotizzata a carico di un soggetto, richiede da parte dello stesso una condotta “criminosa” o comunque dolosa, ossia una sua precisa rappresentazione e volontà in ordine alla realizzazione del fatto illecito contestato; nel caso di specie, rispetto alla vicenda del Doria, sarebbe in corso avanti al Tribunale Penale di Massa un processo per ipotesi di lottizzazione abusiva nei confronti di chi ha ristrutturato, frazionato e venduto ad uso residenziale e un’immobile con vincolo decennale a destinazione RTA; in tale processo gli acquirenti ed attuali proprietari delle unità abitative facenti parte dell’immobile sarebbero ritenute “persone lese ed offese” dai reati di truffa e lottizzazione abusiva, eventualmente perpetrati da altri; contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione i ricorrenti non avrebbero affatto ostacolato le pratiche amministrative tese alla regolarizzazione dello stabile di Via Lungomare di Levante 103, e non si sarebbero affatto opposti all’istanza, sottoscritta dalla maggioranza dei proprietari, tesa all’attivazione della RTA; quanto alla contestazione del Comune circa l’azione intrapresa in sede giurisdizionale, l’aver proposto ricorsi al giudice amministrativo, anche in grado d’appello, avverso atti ritenuti illegittimi da parte del cittadino non potrebbe mai essere valutato negativamente dall’amministrazione; i ricorrenti non avrebbero realizzato opere, di alcun tipo, non avrebbero effettuato frazionamenti, né la vendita o altri atti equivalenti, neppure compiuto iniziative giuridiche, atti o comportamenti che abbiano determinato alcuna trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni, tantomeno in violazione della prescrizione urbanistica; il provvedimento impugnato si appaleserebbe del tutto abnorme ed ingiustificabile, in quanto non esisterebbe nell’ordinamento la possibilità di attribuire la responsabilità di una lottizzazione abusiva e di far discendere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un bene immobile dalla mancata sottoscrizione di un’istanza e tanto meno dall’interpretazione data dall’amministrazione alla condotta o ancor peggio alle “intenzioni”“disvelate” di un soggetto (come in una processo alle intenzioni del privato ordito dall’amministrazione), ritenuto responsabile di aver sostenuto “con pervicacia” la legittimità dell’uso residenziale delle proprie unità abitative alla luce della copiosa giurisprudenza in materia (secondo cui il semplice mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie sarebbe sempre ammesso e non sarebbe soggetto ad alcuna autorizzazione edilizia) e della piena conformità di tale uso alla destinazione di zona; neppure l’aver usato un proprio immobile per trascorrervi dei periodi di vacanze potrebbe mai configurare “lottizzazione abusiva”; la comminazione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, conseguente alla lottizzazione abusiva, sarebbe prevista unicamente nel caso della realizzazione di opere edilizie eseguite in assenza o in sostanziale difformità dalla concessione; nel caso in esame, invece, l’abuso contestato ai ricorrenti non concernerebbe l’esecuzione di opere ma riguarderebbe l’utilizzo del bene immobile o il mutamento della sua destinazione d’uso senza l’esecuzione di alcuna opera edilizia e non potrebbe, quindi, in ogni caso comportare l’acquisizione al patrimonio comunale (non esistendo alcun opera abusiva da poter acquisire) e potendosi quindi al più applicare una sanzione pecuniaria nei confronti del proprietario;

3) “Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e della motivazione. Insussistenza della lottizzazione abusiva in capo alla ricorrente. Immobile prima sottoposto a sequestro, poi dissequestro ma sempre indisponibile e inagibile. Impossibilità di ottemperare all’ordine comunale di cessare nell’utilizzo reputato abusivo”: la lottizzazione abusiva che viene attribuita dal Comune di Massa ai ricorrenti non troverebbe il minimo riscontro nella normativa vigente e in nessuna interpretazione giurisprudenziale; nella fattispecie, non esisterebbe l’elemento materiale della lottizzazione abusiva, neppure si riuscirebbe anzi a comprendere quale sarebbe la responsabilità attribuita ai Sigg.ri Bongartz e Innecken se non quella di aver sostenuto in giudizio che l’uso della propria unità abitativa per trascorrervi le vacanze era ed è conforme alla destinazione dell’area (che è infatti sempre stata dal 1980 ad oggi residenziale) e che il semplice mutamento d’uso di un immobile senza l’esecuzione di opere edilizie è ritenuto pacificamente ammissibile e privo di ogni rilevanza; il contestato uso abitativo dell’immobile sarebbe comunque da tempo impossibile; infatti a partire dal 2008 e quindi ancor prima dell’avvio del procedimento e sino ad oggi gli immobili non sarebbero mai stati nella disponibilità dei legittimi proprietari, essendo state tutte le unità abitative del complesso Doria sottoposte a sequestro; non si riuscirebbe dunque neppure a comprendere come gli stessi avrebbero potuto dar utilmente seguito al procedimento sanzionatorio avviato dal Comune di Massa, essendo materialmente impossibile ottemperare all’ordine loro impartito dall’amministrazione di cessare nella utilizzazione abusiva di unità abitative che non sono accessibili, né abitabili;

4) “Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e della motivazione. Travisamento dei fatti, perplessità, carenza di istruttoria. Il semplice suo o mutamento di destinazione d’uso funzionale, per di più coerente con la destinazione di zona, non può integrare gli estremi della lottizzazione abusiva”: di fronte al dettato normativo dell’art. 30 del T.U. Edilizia che qualifica il reato di lottizzazione abusiva con esclusivo riferimento ai terreni, apparirebbe forzata l’interpretazione volta a considerare rilevante anche il mero mutamento della destinazione d’uso di un immobile già esistente; ma, anche secondo tali isolate pronunce, per configurarsi una qualsiasi ipotesi di lottizzazione abusiva, occorrerebbe che la riferita modificazione d’uso si ponga in diretto contrasto con gli strumenti urbanistici; in altri termini potrebbe essere considerata rilevante una modifica di destinazione d’uso di un immobile solamente se detta modifica d’uso non risulti inclusa tra quelle ammesse nella zona urbanistica; nel caso di specie non potrebbe evidentemente sussistere l’ipotesi della “lottizzazione abusiva” proprio perché l’area ove è ubicato l’edificio ha destinazione B.1.1, nella quale la destinazione residenziale è la primaria; dunque, anche se si fosse verificato il contestato mutamento della destinazione d’uso da turistico-ricettiva a residenziale, non potrebbero comunque ricorrere i presupposti per l’applicazione dell’art. 30 del T.U. Edilizia, non essendovi contrasto con lo strumento urbanistico vigente; contrasto che sarebbe univocamente reputato dalla giurisprudenza requisito necessario ai fini della configurazione dell’ipotesi di lottizzazione abusiva; come correttamente avrebbe rilevato la Corte di Cassazione Terza Sezione Penale, proprio rispetto al caso di cui si tratta, con la sentenza 3/11/2009 n. 42178, che ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Massa di conferma del sequestro delle unità abitative del Doria (disponendo altresì l’immediata restituzione degli immobili ai legittimi proprietari, anche in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), “l’uso residenziale, anziché alberghiero degli immobili non comporta alcun aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti, considerando che l’uso degli immobili è quello limitato tipico delle seconde case, utilizzate per le sole vacanze”; quanto rilevato dalla Cassazione varrebbe evidentemente anche per l’immobile di proprietà dei ricorrenti, utilizzato da questi ultimi in passato solo per brevi e saltuari periodi di ferie.

Con determinazione dirigenziale n. 2396 del 20 giugno 2011, il Comune di Massa prendeva atto del decorso del termine di 90 giorni assegnato in sede di precedente determinazione n. 860 del 28 febbraio 2011 e disponeva ex art. 30, ottavo comma, del D.P.R. n. 380/2001 che “l’unità immobiliare di proprietà dei Sigg.ri Dagmar Innecken e Bongartz Johann Wolfang, censita al N.C.E.U. al Fg. 161, mappale 391 sub 50, composta da n. 6 vani del valore catastale di € 1.115,55, sita al piano 3^ dell’immobile, denominato RTA Doria, in Via Lungomare del Levante, di cui si allegano, quale parte integrante, planimetria e visura catastale, sono state acquisite al patrimonio disponibile del Comune”, con contestuale trascrizione del provvedimento alla Conservatoria RR.II.

Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 25 novembre 2011, con cui, oltre all’illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto, costituito dalla determinazione n. 860/2011, venivano dedotti i seguenti motivi di doglianza a sostegno del gravame:

1) “Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e della motivazione. Omessa verifica dei presupposti per disporre l’acquisizione, in ragione sia della sopravvenuta sentenza penale del Tribunale di Massa n. 261 del 17/5/2011 che della manifestata disponibilità dell’interessata con nota del 28/02/2011 alla sottoscrizione dell’istanza sanante. Violazione dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa”, in quanto dopo l’assunzione della determinazione dirigenziale n. 860 del 28 febbraio 2011, sarebbero intervenuti due elementi di novità di primario rilievo rispetto alla vicenda, che il Comune di Massa, con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, avrebbe invece del tutto illegittimamente ignorato: il fatto che i Sigg.ri Bongartz e Innecken, una volta ricevuta la determinazione n. 860 del 28/02/2011, avrebbero espresso formalmente, con nota raccomandata del 18 aprile 2011 del proprio legale, la propria disponibilità a sottoscrivere l’istanza considerata dall’amministrazione sanante e già sottoscritta dalla maggioranza dei proprietari degli immobili; e il fatto che, in data 3 giugno 2011, sarebbe stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Massa n. 261 del 17 maggio 2011 che avrebbe escluso la sussistenza di ogni lottizzazione abusiva rispetto all’intera vicenda essendo stato accertato in giudizio che la zona ove insiste il Complesso Doria ha sempre avuto una destinazione urbanistica residenziale e non turistico ricettiva; e, pertanto, dinnanzi a queste due rilevanti novità sarebbe stato necessario da parte del Comune di Massa, come minimo, riconsiderare prudenzialmente la questione e disporre degli approfondimenti, convocando gli interessati e dando agli stessi la possibilità di procedere alla sottoscrizione dell’istanza, così come dagli stessi manifestato;

2) “Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e della motivazione. Violazione dell’art. 7 della L. 7 /8/1990 n. 241”, in quanto sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Infine, con determinazione del Dirigente Responsabile del Comune di Massa n. 539 del 2 febbraio 2012, veniva ordinato agli odierni ricorrenti il rilascio entro 10 giorni dell’immobile di cui gli stessi sono proprietari nel complesso “RTA Doria”.

Tale provvedimento, che si fonda esclusivamente sulle precedenti determinazioni impugnate con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con il primo ricorso per motivi aggiunti, veniva impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui, oltre all’illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti, costituiti dalle determinazioni n. 860/2011 e n. 2396/2011, venivano dedotti i seguenti motivi di doglianza a sostegno del gravame:

1) “Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e della motivazione. Assoluto difetto dei presupposti e della motivazione. Assoluto difetto dei presupposti per ingiungere il rilascio degli immobili”, in quanto non sussisterebbe alcuna necessità, né urgenza di entrare in possesso degli immobili da parte dell’amministrazione;

2) “Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e della motivazione. Violazione dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa. Perplessità, in ragione degli elementi sopravvenuti, l’amministrazione avrebbe dovuto fermarsi o almeno attendere la definizione dei giudizi amministrativi pendenti”, per le ragioni già indicate nel primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, e considerato, altresì, che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione avrebbero statuito il principio che la confisca/acquisizione al patrimonio comunale dei beni del privato deve avere quale presupposto necessario l’accertamento della sussistenza di una lottizzazione abusiva e dei suoi elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) a mezzo di una sentenza definitiva; anche la normativa regionale Toscana, con la L.R. 5 agosto 2011 n. 40, avrebbe infine recepito il principio da tempo riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza amministrativa secondo cui il mutamento di destinazione d’uso senza opere sarebbe sempre ammesso; quindi, non potrebbe il Comune portare alle sue estreme conseguenze una procedura avviata su una ipotesi di lottizzazione abusiva che il giudice penale ha escluso perché insussistente e che il Comune stesso ha archiviato; se è in via di regolarizzazione (sulla base di una istanza preliminare di altri proprietari) non potrebbe essere lottizzazione abusiva e l’acquisizione andrebbe revocata;

3) “Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e della motivazione. Sviamento di potere e violazione di legge”, in quanto il richiamo all’art. 474, comma 1, n. 1), c.p.c., contenuto nel provvedimento impugnato, con la specificazione che quest’ultimo “costituisce titolo esecutivo ad ogni effetto di legge”, sarebbe del tutto improprio, atteso che gli atti amministrativi sono esecutivi, ma ciò non significa che gli stessi costituiscano dei titoli esecutivi assimilabili a quelli giudiziali indicati nella richiamata normativa; il tentativo da parte dell’amministrazione di forzare la situazione, usando uno strumento di natura pubblica al posto di un titolo esecutivo giudiziale, sarebbe evidente e rivelerebbe sviamento di potere;

4) “Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e della motivazione. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa”, in quanto sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Con il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti è stato chiesto, altresì, il risarcimento dei danni subiti o subendi dai ricorrenti per effetto ed in conseguenza dei provvedimenti comunali impugnati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Massa.

2. Come emerge dalla narrativa che precede, la misura repressiva oggetto del presente giudizio si fonda sull’accertamento di una complessiva operazione che ha determinato la mancata attivazione di un’unitaria attività alberghiera nella struttura ricettiva denominata “Doria”, assentita dal Comune come R.T.A.: i proprietari delle singole unità immobiliari si sono infatti limitati a costituire una società, la Doria s.r.l. – il cui oggetto, dichiarato negli atti notarili, è: “la gestione di alberghi, immobili ad uso residenziale e turistico, strutture ricettive per il turismo, ristoranti, pizzerie, bar, pubblici esercizi in genere” – che invero, come accertato dal Comune ed evidenziato negli atti dei procedimenti sanzionatori che hanno preceduto quello per cui è causa, non ha mai svolto alcuna attività di gestione unitaria della struttura ricettiva e che è in stato di liquidazione dal 27 ottobre 2007.

Pertanto, il Comune, considerata la vicenda da un punto di vista complessivo, ha ritenuto che le attività di carattere edilizio e negoziale poste in essere dai soggetti a vario titolo coinvolti – individuati nei molteplici provvedimenti adottati – unitariamente considerate abbiano comportato la trasformazione dell’immobile in un organismo completamente diverso da quello assentito.

Conseguentemente, il Comune ha emesso vari provvedimenti sanzionatori, ripercorsi nell’esposizione in fatto, tesi al ripristino della destinazione del complesso immobiliare a residenza turistico ricettiva.

Da ultimo, a conclusione della complessa attività procedimentale tesa alla riconduzione dell’immobile in questione a quella che si è ritenuto fosse l’unica legittima destinazione, l’amministrazione ha avviato un procedimento teso a verificare se, nel caso di specie, possa ritenersi integrata la fattispecie della lottizzazione abusiva come elaborata in sede giurisprudenziale. Nel corso del procedimento così avviato, peraltro, tenuto conto del fatto che sia il rappresentante della Doria s.r.l. in liquidazione che la quasi totalità dei proprietari delle singole unità abitative avevano intrapreso un iter amministrativo finalizzato al conseguimento del titolo abilitativo necessario per esercitare legittimamente e unitariamente l’attività di RTA, e preso atto del comportamento tenuto dagli odierni ricorrenti – che, di fatto, si è ritenuto non consentisse l’ottemperanza ai succitati provvedimenti sanzionatori – è stata contestata ai Sigg.ri Bongartz e Innecken l’avvenuta lottizzazione abusiva, ritenendosi che il comportamento degli stessi fosse atto a snaturare la programmazione dell’uso del territorio stesso e le prescrizioni imposte dalle concessioni edilizie tra cui la destinazione specifica che vincola il titolare ed i suoi aventi causa.

Ciò premesso, occorre innanzitutto riaffermare alcuni principi fondamentali, già espressi in più occasioni da questo Tribunale, relativi alle strutture turistico-ricettive in generale e alla RTA Doria in particolare, che non confliggono con le statuizioni finali contenute nella sentenza del TAR Toscana n. 1462 del 18 settembre 2009 che ha respinto il ricorso R.G. n. 852/2008 (richiamata nella esposizione in fatto e su cui pende appello), e che vengono qui di seguito riportati:

– la destinazione a residenza turistico alberghiera di un immobile “si caratterizza con l’apertura del bene al pubblico, ovvero si esprime attraverso atti di offerta al pubblico dei servizi ad esso inerenti e la gestione unitaria dell’immobile, come precisa l’art. 27 della L.R. n. 42 del 23/3/2000 (Cons. Stato, IV, 22/11/1989 n. 824; TAR Emilia Romagna, Bologna, II, 20/4/2007 n. 426; TAR Liguria, 21/2/1987 n. 86)” (TAR Toscana, III, 29 gennaio 2009, n. 119);

– “La caratteristica peculiare di tale tipologia di fabbricato è costituita dall’essere finalizzata all’accoglienza di soggetti terzi rispetto ai proprietari ed ai gestori”, e “il frazionamento della proprietà in varie abitazioni, unitamente all’accampionamento nella categoria catastale A/2 (indicante abitazione di tipo civile) anziché D/2 (propria di alberghi e pensioni), è sintomatico del venir meno della necessaria unicità della struttura sotto il profilo gestionale e della sua naturale destinazione all’accoglienza di terzi, e connota l’esistenza di più unità immobiliari residenziali distinte, anziché di un’unica struttura ricettiva alberghiera (Cons. Stato, V, 21/5/1999, n.592)” (TAR Toscana, III, 29 gennaio 2009, n. 119);

– “Non depone in senso contrario la clausola dei contratti di compravendita, (… omissis …), che impegna l’acquirente ad adibire l’immobile allo svolgimento di attività turistiche (… omissis …), in quanto, mentre l’indivisibilità del bene ne costituisce caratteristica intrinseca opponibile a tutti, una volta che l’immobile sia frazionato in molteplici unità abitative il conferimento delle stesse ad una gestione unitaria sarebbe soltanto oggetto di un incoercibile impegno contrattuale di ciascun acquirente (TAR Emilia Romagna, Bologna, II, 20/4/2007, n.426). Infatti la destinazione turistico alberghiera, quale definita dall’art.27 della L.R. n. 42/2000, viene meno qualora il godimento degli alloggi o dei sevizi provenga dalla titolarità delle unità abitative o delle quote nelle quali è stato frazionato l’immobile (TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 11/9/2008, n.3974)” (TAR Toscana, III, 29 gennaio 2009, n. 119);

– “risulta vano il tentativo (… omissis …) di individuare nel richiamo operato dalla concessione edilizia n. 9806071 del 13 novembre 1998 al contenuto dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 2 febbraio 1998 il titolo abilitativo per un intervento di frazionamento.

Infatti, in tale atto unilaterale d’obbligo il titolare si impegnava, come si è visto, a realizzare un “Albergo Residenziale”, organizzando e mantenendo l’esercizio aziendale e garantendo la destinazione, nonché ad avviare l’esercizio dell’attività alberghiera astenendosi “per sé, successori o aventi causa, dal mutare la destinazione d’uso, per come concessa, dell’immobile in questione” e assicurando “l’unitarietà della gestione dell’intero complesso aziendale” anche nel caso di frazionamento del titolo di proprietà.

Risulta, pertanto, evidente che il frazionamento del titolo di proprietà viene contemplato come mera eventualità – condizionato, in ogni caso, come è ovvio, alla verifica della sua concreta fattibilità, alla luce della normativa vigente – e che non è ipotizzabile un legittimo frazionamento disgiunto dalla apertura del bene al pubblico e dalla unitarietà della gestione dell’intero complesso aziendale indispensabili perché venga garantita la destinazione d’uso ad Albergo Residenziale.

Pertanto, considerato che l’Albergo Residenziale non è mai stato attivato nel complesso immobiliare de quo, l’intervenuto frazionamento non può ritenersi in alcun modo compatibile con la destinazione impressa all’edificio.

A ciò si aggiunga che – (… omissis …) – il frazionamento delle singole unità abitative deve ritenersi ricompreso nella categoria della ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che sarebbe stato comunque necessario un idoneo titolo abilitativo che, nella specie, non è mai stato rilasciato.

Né potrebbe allo stato essere rilasciato, ostandovi l’art. 7 delle N.T.A. della variante al P.R.G. finalizzata al recupero delle strutture turistico ricettive, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 6 dicembre 2006.

Tale disposizione – (… omissis …) – non impedisce il trasferimento per quota di proprietà indivisa, ma vieta, come si è visto, per le residenze turistico alberghiere – facendo puntuale applicazione dei contenuti propri della destinazione a residenza turistico alberghiera, indicati nell’art. 27 della L.R. n. 42/2000 (gestione unitaria della struttura, e apertura al pubblico della stessa), così come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, alla quale il Collegio aderisce pienamente, (… omissis …) – il frazionamento della proprietà in molteplici unità abitative e impone la categoria catastale D2, ponendo così un preciso vincolo urbanistico-edilizio teso a garantire la conservazione dei requisiti essenziali della R.T.A. sopra evidenziati, mirando ad evitare che il conferimento dei singoli beni alla gestione unitaria alberghiera sia rimesso all’arbitrio dei rispettivi acquirenti.

Né può fondatamente replicarsi che il citato art. 7 sarebbe una normativa sopravvenuta ai titoli edilizi del 1994 e del 1998 nonché al contestato accatastamento ed alla alienazione delle unità abitative a (… omissis …) avvenuta nel 1999, accatastamento e alienazione che, secondo la tesi amministrativa, avrebbero comportato l’abusivo frazionamento della R.T.A..

L’obiezione non coglie nel segno in quanto la specifica destinazione è stata impressa all’immobile proprio con i titoli edilizi invocati dai ricorrenti, e un frazionamento della R.T.A. disgiunto, giova ripetersi, da una gestione unitaria della struttura e da un’offerta al pubblico dell’immobile, risulta incompatibile con la destinazione impressa all’edificio e si traduce in un abusivo mutamento di destinazione d’uso conseguente ad una trasformazione dell’immobile in un organismo completamente diverso da quello assentito.

Su tali presupposti non si può, pertanto, utilmente invocare l’inapplicabilità di una norma sopravvenuta” (TAR Toscana, III, 26 novembre 2010, n. 6635);

– “la specifica destinazione [a RTA] è stata impressa (… omissis …) [al complesso Doria] con le concessioni edilizie; pertanto, ogni diversa destinazione comporta un abuso sanzionabile dall’Amministrazione, (… omissis …).

Né possono trarsi argomenti favorevoli dalla circostanza che l’impegno assunto dall’originaria concessionaria e dante causa della ricorrente, la società Fedo s.r.l., a mantenere la destinazione turistico ricettiva per dieci anni, sarebbe scaduto il 2 febbraio 2008.

Infatti, i ricorrenti non possono pretendere in alcun modo di giovarsi della scadenza del suindicato termine decennale, dovendosi ritenere – (… omissis …) – che lo stesso non abbia mai iniziato a decorrere a causa della mancata attivazione ab origine della gestione turistico ricettiva unitaria della R.T.A. Doria” (TAR Toscana, III, 26 novembre 2010, n. 6635);

– “La destinazione di zona dell’area su cui insiste (… omissis …) [il complesso Doria] (“residenziale satura”) confligge insanabilmente con l’abusivo mutamento di destinazione d’uso della R.T.A., imponendo all’Amministrazione l’adozione della sanzione ripristinatoria” (TAR Toscana, III, 26 novembre 2010, n. 6635).

Alla luce di tali approdi giurisprudenziali, dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, e della ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa, deve ritenersi:

– che all’autorizzazione ad abitare n. 9/2001 non possa che essere attribuito il significato di autorizzazione ad abitare la struttura nel suo complesso, quale “fabbricato destinato a residenza turistico alberghiera-residence” rispetto al quale l’elencazione delle 33 unità immobiliari si riferisce a parti comunque inscindibili unitariamente destinate allo svolgimento dell’attività ricettiva;

– che il complesso Doria sia stato oggetto di una complessa operazione comprendente attività di carattere edilizio e negoziale che, in una visione complessiva della vicenda, ha comportato la trasformazione dell’immobile in un organismo completamente diverso da quello assentito con conseguente abusivo mutamento di destinazione d’uso, in contrasto con le prescrizioni impresse dai titoli edilizi;

– che da ciò discenda l’inconferenza dei profili di doglianza che muovono dal presupposto che il mero cambiamento d’uso della singola unità immobiliare senza opere, quale quello del caso che ci occupa, sarebbe effettuabile senza titolo e quindi non sarebbe sanzionabile;

– che il suindicato abuso, come, più in dettaglio, emerge dalla ricostruzione in fatto, non sia, altresì, conforme alla destinazione alberghiera impressa dal Piano degli alberghi, destinazione che aveva consentito di avvalersi di previsioni derogatorie di particolare favore (aumento del volume del 20%);

– che tale situazione di abuso si ponga in contrasto anche con la destinazione impressa all’area in discorso con la variante al P.R.G. per la zona di Ronchi-Poveromo, all’interno della quale è ricompresa l’area di cui trattasi, definitivamente approvata con deliberazione della G.R.T. n. 270 del 18 aprile 2006, destinazione che, come si evince dalla cartografia allegata alla variante, è “Residenziale satura B1.1”, e, nella parte in cui esiste il fabbricato, “Zona F1.2 di rispetto stradale”; e, secondo quanto previsto dall’art. 24 delle NTA di detta variante, le zone B1.1 Residenziali sature “coincidono con parti edificate, definitivamente sature” nelle quali sono fatte salve le destinazioni d’uso esistenti; ciò comporta, quindi, di fatto, all’attualità, una scelta pianificatoria di mantenimento dell’esistente, scelta confermata dal fatto che sono ammessi interventi anche di ristrutturazione e di sostituzione edilizia con l’assoluto limite di escludere il frazionamento delle unità immobiliari esistenti;

– che l’abusivo mutamento di destinazione d’uso conseguente ad una trasformazione dell’immobile in un organismo completamente diverso da quello assentito, quale quello di cui si controverte, abbia evidenti riflessi anche sul carico urbanistico della zona, in quanto, un conto è l’uso del territorio connesso all’utilizzazione stagionale di impianti ricettivi, altro è quello derivante dalla presenza sulla stessa area di una popolazione stanziale che ha necessità di utilizzare i servizi pubblici durante tutto l’anno.

Ciò premesso, va evidenziato che, sulla scorta dell’evoluzione giurisprudenziale – condivisa dal Collegio – affermatasi al fine di punire comportamenti difficilmente riconducibili entro i rigidi schemi di una stretta interpretazione letterale della normativa ma comunque elusivi della ratio della stessa, può ritenersi integrata la fattispecie della lottizzazione abusiva materiale, di cui all’art. 30, primo comma, del D.P.R. n. 380/2001, anche nei seguenti casi:

– in relazione ad un complesso immobiliare già edificato, mediante il cambiamento di destinazione d’uso senza opere edilizie (cfr., Cass. Pen., III, 11 gennaio 2007, n. 359; id., 24 febbraio 2006, n. 6990; id., 15 febbraio 2007, n. 6369); in particolare, in caso di “modifica di destinazione d’uso di un complesso alberghiero, realizzata attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati, allorchè (… omissis …) non sussiste una organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto di albergo, atteso che in tale ipotesi le singole unità perdono la loro originaria destinazione d’uso alberghiera per assumere quella residenziale” e “allorquando il frazionamento anzidetto si ponga in contrasto con specifiche previsioni dello strumento urbanistico generale” (Cass. Pen., III, 13 giugno 2008, n. 24096);

– nel caso in cui non si tratti di lottizzazione di terreni, in quanto il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia” dei terreni deve essere interpretato in maniera “funzionale alla ratio della norma”, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all’amministrazione nonché l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione, ovvero il Comune, al fine di garantire un’ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi compatibile con le esigenze di finanza pubblica (cfr., TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 9 ottobre 2009, n. 9860; id., 21 novembre 2008, n. 10541; TAR Puglia, Bari, 24 aprile 2008, n. 1017; Cons. di Stato, IV, 11 gennaio 2006, n. 6060);

– nel caso in cui lo strumento urbanistico generale consenta una utilizzabilità anche residenziale, in quanto tale circostanza non esclude di per sé che possa configurarsi una lottizzazione abusiva quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie non estensibili ad immobili residenziali (cfr., Cass. Pen., III, 13 giugno 2008, n. 24096, citata), come è avvenuto nel caso di specie, in cui, come si è visto, l’immobile de quo ha goduto di un ampliamento del 20% della volumetria in applicazione dell’art. 32 bis delle N.T.A. del Piano Regolatore del 1980 in considerazione della sua destinazione alberghiera.

Resta fermo, poi, che la lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, fondandosi piuttosto sul dato oggettivo dell’intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fermo restando, altresì, che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei all’illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell’alienante (cfr., TAR Campania, II, 9 settembre 2011, n. 4357; id., 15 marzo 2010, n. 1452; TAR Lombardia, II, 27 aprile 2011, n. 1067).

Facendo applicazione dei suindicati principi nel caso in esame, deve ritenersi che l’utilizzo del complesso Doria, in palese contrasto con le previsioni urbanistico-edilizie e con le prescrizioni impresse dai titoli edilizi, determini una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e delle sue capacità funzionali assolutamente non compatibile ed integri, quindi, una ipotesi di lottizzazione abusiva materiale ex art. 30, primo comma, D.P.R. n. 380/2001.

Né ostano a siffatta configurazione la sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 42178 del 3 novembre 2009 – che, in relazione al complesso Doria, ma con riferimento ad unità immobiliari diverse da quella per cui è causa, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Massa di conferma del sequestro delle unità abitative del Doria, statuendo che “l’uso residenziale, anziché alberghiero degli immobili non comporta alcun aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti, considerando che l’uso degli immobili è quello limitato tipico delle seconde case, utilizzate per le sole vacanze” – e la sentenza del Tribunale di Massa n. 261 del 31 maggio 2011 – che ha escluso una lottizzazione abusiva per il complesso Doria sul presupposto che la zona ove insiste tale complesso ha sempre avuto una destinazione urbanistica residenziale e non turistico-ricettiva – invocate dai ricorrenti.

Infatti, a tacer d’altro, spetta comunque al giudice amministrativo, in libero convincimento e pienezza di cognizione, dare qualificazione giuridica ai fatti accertati in sede penale, potendo, conseguentemente, pervenire anche a soluzione diversa da quella cui è pervenuto il giudice penale (cfr., Cons. di Stato, VI, 10 dicembre 2010, n. 8705), e ciò ai soli effetti, nel caso di specie, della sussistenza dell’illegittimità della lottizzazione.

Peraltro, acclarato che l’unica destinazione legittima del complesso Doria è quella di RTA, conformemente alla disciplina urbanistica dell’area e ai titoli edilizi rilasciati sull’immobile, non si può contestare solo ai ricorrenti, e agli altri soggetti che non hanno sottoscritto l’istanza di regolarizzazione e di attivazione della RTA, la lottizzazione abusiva, escludendola, invece, nei confronti degli altri che, nel corso del procedimento, avrebbero fattivamente dimostrato di voler ricondurre alla legittima destinazione l’immobile restituendolo all’uso alberghiero.

Non si può cioè, facendo leva sull’impossibilità per il Comune di autorizzare l’esercizio della struttura ricettiva solo in una parte dell’immobile, stante il carattere unitario della struttura e della necessaria unitarietà della gestione, ritenere che ricorra la lottizzazione abusiva solo nei confronti di determinati soggetti e non di altri, ugualmente proprietari delle unità immobiliari del complesso, versanti nella medesima condizione di abuso, sull’assunto che i primi con il loro comportamento avrebbero inficiato inesorabilmente il percorso teso alla regolarizzazione della struttura.

Si frappone, infatti, a siffatta qualificazione la circostanza che la rilevata lottizzazione abusiva materiale è la risultante di una condotta riferibile a tutti i soggetti che hanno partecipato ad un’operazione unitaria diretta a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale, ponendo in essere un’attività di carattere edilizio e negoziale che, valutata nel suo complesso, risulta idonea a determinare una illegittima trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.

Ciò che qualifica la lottizzazione abusiva materiale non è, cioè, l’abuso singolo, ma la trasformazione complessiva derivante dall’insieme degli abusi, nelle loro reciproche interazioni; depone in tal senso il fatto che l’art. 30, primo comma, D.P.R. n. 380/2001 sanziona la trasformazione, e non il singolo intervento edilizio, differenziandosi dagli artt. 31 e ss. che riguardano invece la singola opera abusiva (cfr., TAR Puglia, III, 24 aprile 2008, n. 1017).

Ne consegue – così come dedotto dai ricorrenti – che dal punto di vista urbanistico ed edilizio una lottizzazione o è abusiva o non è abusiva, esiste o non esiste, non può invece essere considerata abusiva solo per alcuni e non abusiva per altri.

Non può, pertanto, configurarsi una lottizzazione abusiva relativa ad un intero complesso immobiliare, come nel caso di specie, che interessi un solo proprietario e non gli altri.

3. Il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta, pertanto, fondato, sotto il profilo esaminato, e va, conseguentemente, accolto, con assorbimento degli ulteriori profili di doglianza; per l’effetto, va annullata, in parte qua, la determinazione n. 860/2011 con lo stesso impugnata.

4. Vanno, conseguentemente, accolti anche il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, per illegittimità derivata dall’illegittimità della determinazione n. 860/2001 che costituisce atto presupposto dei provvedimenti con gli stessi impugnati, i quali, per l’effetto, vanno annullati.

5. Va respinta la domanda di risarcimento danni genericamente proposta dai ricorrenti con il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti, non avendo questi ultimi assolto all’onere della prova degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e segnatamente del danno lamentato.

6. Quanto alle spese di giudizio, le stesse, tenuto conto della peculiarità della fattispecie dedotta, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti con gli stessi impugnati.

Respinge la domanda di risarcimento danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Consigliere

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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